CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 351/2025
all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Arturo Schiano appellante E CP_1
Avv. Angelo Bellaroba RU IO contumace appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 39/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, TR BI conveniva l'
[...]
e l' , innanzi al Tribunale di Civitavecchia in funzione del Controparte_2 CP_1 giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, affinché voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità l'intimazione di pagamento n° 09720239030932839/000 limitatamente all'avviso di addebito n° 39720170018326691000, annullarli, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
dichiarare, infine, la prescrizione del credito sotteso all'atto impugnato e che nulla è dovuta da parte dell'odierno ricorrente nei confronti dell'amministrazione; nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali, C.P.A. 4% da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario.” L'odierno appellato, invero, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento n° 09720239030932839/000, limitatamente all'avviso di addebito n° 39720170018326691000, per omessa indicazione, nel corpo dell'atto, delle informazioni essenziali prescritte dalla legge (ed in particolare: “a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) il calcolo nel dettaglio, degli interessi praticati con indicazione del tasso applicato”). L'appellato eccepiva, altresì, la nullità dell'atto per mancata allegazione dell'atto presupposto, deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nonché l'illegittimità delle sanzioni irrogate e dei compensi richiesti per l'attività di riscossione, e deducendo, infine, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
2. Ritualmente evocata in giudizio, l Controparte_2 contestava integralmente le domande attoree, preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione nonché la propria carenza di legittimazione passiva. L CP_2 convenuta deduceva, altresì, l'inammissibilità e tardività del ricorso, sul presupposto della ritualità della notifica degli avvisi di addebito, e l'insussistenza della dedotta prescrizione del credito, in ragione della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'infondatezza del ricorso, CP_1 eccependo l'esclusiva legittimazione passiva in capo all Controparte_3
, la regolarità della notifica dell'avviso di addebito opposto e
[...]
l'insussistenza della dedotta intervenuta prescrizione.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando il decorso del termine prescrizionale, con condanna degli Enti convenuti alla refusione delle spese processuali. Invero, il primo Giudice in tal modo statuiva: “[…] Giova ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma nove, della legge 8 agosto 1995 n. 335 il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è di cinque anni;
tale termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui scade il termine per il versamento dei contributi (cfr. Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463). In caso della notifica dell'avviso di addebito il termine si interrompe e ricomincia nuovamente a decorrere. Nel caso di specie l'avviso di addebito è stato
2 notificato il 23.4.2017 (cfr. allegato memoria . L' ha provato la notifica di CP_1 CP_1 un avviso bonario per i medesimi crediti il 30.1.20217. Il termine di prescrizione è pertanto decorso il 30.1.2022, ovvero prima della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta solo il 17.6.2023. Si rileva che anche applicando, come dedotto dall' la sospensione CP_4 prevista dall'art. 67 del Dl 18/2020 (e non dall'art 68 che attiene all'esigibilità del credito lato contribuente) la stessa è di soli 85 giorni e pertanto determinerebbe l'individuazione del decorso della prescrizione al 25.4.2022, data comunque precedente alla notifica dell'intimazione impugnata”.
5. Avverso la suindicata pronuncia, l Controparte_2 propone appello, insistendone per l'integrale riforma, articolando i seguenti motivi di gravame:
“a1) Sulla violazione dell'art. 81 c.p.c. in punto carenza di legittimazione passiva, sulla violazione dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e ss in tema COVID 19 in relazione all'accertata prescrizione dell'avviso di addebito gravato n. 397 2017 0018326691 000; a2) Sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado e sulla restituzione di quelle corrisposte”.
6. Ritualmente costituitosi, l' insiste per la riforma della gravata sentenza, CP_1 eccependo l'insussistenza dell'accertata intervenuta prescrizione.
7. Benché evocato in giudizio, TR BI rimane contumace.
8. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
9. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
10. La Corte, in primo luogo, come correttamente già ritenuto dal Giudice di prime cure, rileva l'infondatezza del primo motivo di appello in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall Controparte_2
. Invero, all'uopo si riporta quanto recentemente espresso dalla Suprema
[...]
Corte di Cassazione con ordinanza n. 36505/2023 del 29.12.2023: “[…] in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e non anche quindi recuperatorie, l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. Secondo il costante indirizzo di questa Corte […], l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso – al di fuori, come detto, dell'ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto – è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o
3 comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]”. Alla luce del suindicato orientamento di legittimità, contenendo il ricorso di primo grado doglianze relative a vizi formali dell'intimazione di pagamento notificata dall , l'azione proposta deve come opposizione Controparte_5 agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e l' come correttamente ritenuto CP_2 dal Tribunale, deve considerarsi legittimata passiva, in quanto titolare esclusiva dell'azione esecutiva per la riscossione del credito. 11. Per quanto concerne, invece, la dedotta insussistenza della prescrizione in virtù della sospensione dei termini a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, la Corte ritiene di ribadire quanto già affermato, in analoga controversia da questa Corte di appello (sentenza n. 1318/2025 del 5.4.2025), nella quale, con motivazione assolutamente condivisibile (che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.) è stato evidenziato che: “[…] il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono
4 prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
[…] Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025).” Dunque, alla luce di quanto suesposto, ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, occorre tenere conto del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19, che ha comportato la sospensione della prescrizione per complessivi 542 giorni, come correttamente evidenziato dall e dall' . CP_4 Controparte_6
Invero, i termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali non sono stati sospesi esclusivamente dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (che ha disposto la sospensione per 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (che ha previsto un'ulteriore sospensione di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, ma anche dall'art. 2 del D.L. n. 99/2021, che ha sospeso la prescrizione dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 per ulteriori 60 giorni, per un totale complessivo di 371 giorni. A ciò si aggiunge l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. “decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni. Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito impugnato, accertato che lo stesso è stato notificato in data 23 novembre 2017, che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17 giugno 2023 e che il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400074938000 è stato notificato in data 20 maggio 2024, considerata la sospensione dei termini prescrizionali intervenuta dal marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, alcuna prescrizione risulta essere maturata.
11. Sulla base di quanto finora esposto, in riforma della impugnata sentenza, va respinta l'originaria domanda.
12. La condanna di TR BI al pagamento, in favore dell e CP_4 dell' , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, CP_1 segue la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda;
condanna TR BI al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in euro 350,00 per il primo grado e in euro 300,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi con riguardo al difensore dell CP_4
Roma, 18 dicembre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
6
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 351/2025
all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Arturo Schiano appellante E CP_1
Avv. Angelo Bellaroba RU IO contumace appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 39/2025 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, TR BI conveniva l'
[...]
e l' , innanzi al Tribunale di Civitavecchia in funzione del Controparte_2 CP_1 giudice del lavoro, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, affinché voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità l'intimazione di pagamento n° 09720239030932839/000 limitatamente all'avviso di addebito n° 39720170018326691000, annullarli, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
dichiarare, infine, la prescrizione del credito sotteso all'atto impugnato e che nulla è dovuta da parte dell'odierno ricorrente nei confronti dell'amministrazione; nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali, 15% spese generali, C.P.A. 4% da distrarsi in favore del prefato procuratore che si dichiara antistatario.” L'odierno appellato, invero, deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento n° 09720239030932839/000, limitatamente all'avviso di addebito n° 39720170018326691000, per omessa indicazione, nel corpo dell'atto, delle informazioni essenziali prescritte dalla legge (ed in particolare: “a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) il calcolo nel dettaglio, degli interessi praticati con indicazione del tasso applicato”). L'appellato eccepiva, altresì, la nullità dell'atto per mancata allegazione dell'atto presupposto, deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito, nonché l'illegittimità delle sanzioni irrogate e dei compensi richiesti per l'attività di riscossione, e deducendo, infine, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
2. Ritualmente evocata in giudizio, l Controparte_2 contestava integralmente le domande attoree, preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione nonché la propria carenza di legittimazione passiva. L CP_2 convenuta deduceva, altresì, l'inammissibilità e tardività del ricorso, sul presupposto della ritualità della notifica degli avvisi di addebito, e l'insussistenza della dedotta prescrizione del credito, in ragione della sospensione dei termini per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
3. Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'infondatezza del ricorso, CP_1 eccependo l'esclusiva legittimazione passiva in capo all Controparte_3
, la regolarità della notifica dell'avviso di addebito opposto e
[...]
l'insussistenza della dedotta intervenuta prescrizione.
4. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando il decorso del termine prescrizionale, con condanna degli Enti convenuti alla refusione delle spese processuali. Invero, il primo Giudice in tal modo statuiva: “[…] Giova ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma nove, della legge 8 agosto 1995 n. 335 il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è di cinque anni;
tale termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui scade il termine per il versamento dei contributi (cfr. Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463). In caso della notifica dell'avviso di addebito il termine si interrompe e ricomincia nuovamente a decorrere. Nel caso di specie l'avviso di addebito è stato
2 notificato il 23.4.2017 (cfr. allegato memoria . L' ha provato la notifica di CP_1 CP_1 un avviso bonario per i medesimi crediti il 30.1.20217. Il termine di prescrizione è pertanto decorso il 30.1.2022, ovvero prima della notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta solo il 17.6.2023. Si rileva che anche applicando, come dedotto dall' la sospensione CP_4 prevista dall'art. 67 del Dl 18/2020 (e non dall'art 68 che attiene all'esigibilità del credito lato contribuente) la stessa è di soli 85 giorni e pertanto determinerebbe l'individuazione del decorso della prescrizione al 25.4.2022, data comunque precedente alla notifica dell'intimazione impugnata”.
5. Avverso la suindicata pronuncia, l Controparte_2 propone appello, insistendone per l'integrale riforma, articolando i seguenti motivi di gravame:
“a1) Sulla violazione dell'art. 81 c.p.c. in punto carenza di legittimazione passiva, sulla violazione dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e ss in tema COVID 19 in relazione all'accertata prescrizione dell'avviso di addebito gravato n. 397 2017 0018326691 000; a2) Sulla violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado e sulla restituzione di quelle corrisposte”.
6. Ritualmente costituitosi, l' insiste per la riforma della gravata sentenza, CP_1 eccependo l'insussistenza dell'accertata intervenuta prescrizione.
7. Benché evocato in giudizio, TR BI rimane contumace.
8. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
9. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
10. La Corte, in primo luogo, come correttamente già ritenuto dal Giudice di prime cure, rileva l'infondatezza del primo motivo di appello in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall Controparte_2
. Invero, all'uopo si riporta quanto recentemente espresso dalla Suprema
[...]
Corte di Cassazione con ordinanza n. 36505/2023 del 29.12.2023: “[…] in caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. e non anche quindi recuperatorie, l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l'ente creditore, nei rapporti con il debitore esecutato, salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. Secondo il costante indirizzo di questa Corte […], l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso – al di fuori, come detto, dell'ipotesi di opposizioni recuperatorie in senso stretto – è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o
3 comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]”. Alla luce del suindicato orientamento di legittimità, contenendo il ricorso di primo grado doglianze relative a vizi formali dell'intimazione di pagamento notificata dall , l'azione proposta deve come opposizione Controparte_5 agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e l' come correttamente ritenuto CP_2 dal Tribunale, deve considerarsi legittimata passiva, in quanto titolare esclusiva dell'azione esecutiva per la riscossione del credito. 11. Per quanto concerne, invece, la dedotta insussistenza della prescrizione in virtù della sospensione dei termini a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, la Corte ritiene di ribadire quanto già affermato, in analoga controversia da questa Corte di appello (sentenza n. 1318/2025 del 5.4.2025), nella quale, con motivazione assolutamente condivisibile (che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.) è stato evidenziato che: “[…] il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi. Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono
4 prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
[…] Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025).” Dunque, alla luce di quanto suesposto, ai fini del corretto calcolo del termine prescrizionale, occorre tenere conto del periodo di sospensione dovuto all'emergenza Covid-19, che ha comportato la sospensione della prescrizione per complessivi 542 giorni, come correttamente evidenziato dall e dall' . CP_4 Controparte_6
Invero, i termini di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali non sono stati sospesi esclusivamente dall'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (che ha disposto la sospensione per 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dall'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020 (che ha previsto un'ulteriore sospensione di 182 giorni, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), per un totale di 311 giorni, ma anche dall'art. 2 del D.L. n. 99/2021, che ha sospeso la prescrizione dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 per ulteriori 60 giorni, per un totale complessivo di 371 giorni. A ciò si aggiunge l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 (cd. “decreto Cura Italia”), che ha disposto la sospensione dei termini della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni. Pertanto, con riferimento all'avviso di addebito impugnato, accertato che lo stesso è stato notificato in data 23 novembre 2017, che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17 giugno 2023 e che il preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400074938000 è stato notificato in data 20 maggio 2024, considerata la sospensione dei termini prescrizionali intervenuta dal marzo 2020 sino al 31 agosto 2021, alcuna prescrizione risulta essere maturata.
11. Sulla base di quanto finora esposto, in riforma della impugnata sentenza, va respinta l'originaria domanda.
12. La condanna di TR BI al pagamento, in favore dell e CP_4 dell' , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, CP_1 segue la soccombenza.
P.Q.M.
5 La Corte in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'originaria domanda;
condanna TR BI al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in euro 350,00 per il primo grado e in euro 300,00 per l'appello, oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi con riguardo al difensore dell CP_4
Roma, 18 dicembre 2025
La Presidente est. Giovanna Ciardi
6