TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 2172/2025
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promossa con ricorso congiunto da
( C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. BRONZATO LUCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Negrar (VR),
in data 27.12.2014 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Negrar
[...]
(VR), per l'anno, al n., Parte I, Serie, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
2. Il figlio minorenne viene affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per ciò che riguarda le scelte fondamentali, in particolare assumendo di comune accordo la decisioni di maggior rilevanza e di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
3. Il figlio minorenne abiterà prevalentemente con la madre, Persona_1
con possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore
20.00 circa, nonché durante la settimana nei giorni di martedì e giovedì, dal dopo scuola sino alla sera (o ad un diverso orario da concordarsi di volta in volta con la madre); il mercoledì il sig. andrà a prendere il Parte_2
figlio a scuola e lo accompagnerà agli allenamenti scuola/calcio nel pomeriggio, mentre la madre andrà a riprenderlo.
Si precisa che per quanto concerne le visite e frequentazioni stabilite in favore pagina 2 di 8 del padre, sarà quest'ultimo ad andare a prendere e a riportarlo Per_1
presso l'abitazione della madre;
inoltre, potrà trascorrere le vacanze natalizie e pasquali per metà con Per_1
il padre e per metà con la madre con alternanza annuale tra i genitori per i giorni di Natale e di Capodanno e Pasqua, nonché tutte le principali festività
dell'anno, compleanni compresi. Durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi, da Per_1
concordarsi con la madre, anche in merito alla destinazione, entro il giorno 30
del mese di maggio di ogni anno.
Il calendario di visita potrà essere derogato, previo accordo, tra le parti,
qualora vi fosse la necessità e particolari esigenze del figlio e/o di uno Per_1
o dell'altro genitore, pur sempre tuttavia rispettando il diritto di visita del padre e di abitazione prevalente presso la casa della madre.
4. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio Parte_2 Per_1
corrispondendo mensilmente alla sig.ra la somma di € Parte_1
230,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Tale somma dovrà
essere versata a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
I genitori, inoltre, provvederanno a sostenere in parti uguali obbligandosi reciprocamente a rimborsarsele, il pagamento delle eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio nei modi e nei termini indicati nel Per_1
“Protocollo Famiglia” siglato il 13/12/2024 ed adottato dal Tribunale di Verona,
di cui le parti danno atto di conoscere ed averne ricevuto copia e di seguito riportate: pagina 3 di 8 I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti CP_1
dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco anorchè
prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausiliari sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00),
tutori e plantari ortopedici;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamento sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausiliari sanitari, nonché
cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materna, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di pagina 4 di 8 specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V. spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività
sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, VI
(spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interessa della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga rispetto della reciproca tempestiva informazione;
pagina 5 di 8 Il pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire previa esibizioni di pezze giustificative e i genitori si obbligano a versare quanto dovuto dall'uno all'altro entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione di queste ultime.
5. Le parti, con riferimento alla somma ancora dovuta dal sig. alla Pt_2
sig.ra a titolo di contributo di mantenimento del figlio Pt_1 Per_1
convengono che l'importo dovuto ammonta ad € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) che sarà corrisposto ratealmente o in un'unica soluzione entro e non oltre il 31.12.2025;
6. Nessun assegno di contributo al mantenimento verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
7. Le parti convengono che l'Assegno Unico per il figlio ed eventuali Per_1
altri contributi statali vengano percepiti interamente dalla sig.ra
[...]
. Pt_1
8. I signori e si danno reciprocamente Parte_1 Parte_2
atto che gli accordi di cui al presente ricorso sono adeguati alle esigenze materiali e morali del figlio minore ed esonerano il Presidente dal suo Per_1
ascolto.
I coniugi prestano, sin da ora, acquiescenza all'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 6 di 8 Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 26/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio – nato Persona_1
in data 28.3.2015 a Negrar (VR) - e per egli i ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di NEGRAR (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 15/03/2021 (v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio
(avvenuta il 10/03/2021, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alle note di deposito del
26/03/2025 e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che pagina 7 di 8 garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NEGRAR il
27/12/2014 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di NEGRAR (anno 2014, parte I, n. 15), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 26/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NEGRAR
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 8 di 8