Articolo 6 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
3 settembre 1949
Art. 6.
A favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di L. 200.000.000 e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre L. 250.000.000.
Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti puo' essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di L. 100.000.000 e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre L. 100.000.000.
Entrata in vigore il 3 settembre 1949