TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15477/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15477 /2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 18.12.1951;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FRANCIA) il 09.04.1956, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ornella
Greganti, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 26.11.1977, che dall'unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi a causa di continui dissapori. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale in Roma alla via
Decimomannu 13 rimane assegnata al marito con quanto in essa contenuto e la signora se ne è già allontanata asportando effetti personali;
3) il signor Parte_2
verserà alla moglie per il suo mantenimento la somma mensile Parte_1 di euro 1300,00 oltre rivalutazione ISTAT entro il 5 di ogni mese”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, dovendosi specificare che la casa coniugale si intende nella disponibilità del marito.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15477/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
26.11.1977;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, atto n. 03488, parte 1, serie 01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15477 /2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BN) il 18.12.1951;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(FRANCIA) il 09.04.1956, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ornella
Greganti, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.12.2024, e Parte_1 [...] adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 26.11.1977, che dall'unione erano nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi a causa di continui dissapori. Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale in Roma alla via
Decimomannu 13 rimane assegnata al marito con quanto in essa contenuto e la signora se ne è già allontanata asportando effetti personali;
3) il signor Parte_2
verserà alla moglie per il suo mantenimento la somma mensile Parte_1 di euro 1300,00 oltre rivalutazione ISTAT entro il 5 di ogni mese”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, dovendosi specificare che la casa coniugale si intende nella disponibilità del marito.
La natura del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
15477/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in Roma il Controparte_1
26.11.1977;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, atto n. 03488, parte 1, serie 01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 05.09.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi