Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 10695/2023 Verbale dell'udienza del 20/05/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Vittorio Ciancio per l'avv. Fulvio Ricca. Per l'appellato è presente in virtù di delega orale dell'Avv. Raffaele Andreozzi, l'Avv. Se- rena De Simone. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Ricca il quale fa presente che è stata depositata la sentenza di divorzio passata in cosa giudicata tra e Si riporta a tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepi- Pt_1 CP_1 to, impugnando difese e documentazioni avversarie a tutti gli effetti di legge. Si riporta alle conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga decisa. L'Avv. De Simone si riporta a tutti i propri scritti difensivi e ne chiede integrale accogli- mento;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto in quanto infon- dato sia in fatto che in diritto. Si reiterano le eccezioni sollevate, giacché, nel caso di spe- cie, ricorrono ampiamente i presupposti che secondo la legge e la giurisprudenza giustifi- cano la compensazione delle spese di lite. Innanzitutto, la “complessità della causa”, co- me ammesso e evidenziato dalla medesima appellante SI.ra nei propri Parte_2 scritti;
il diverso contegno processuale avuto dalle parti, in particolar modo, l'ingiustificata intolleranza della SI.ra ad ogni ipotesi di proposta concilia- Parte_2 tiva e/o accordo transattivo;
la difficoltà della controversia gravata da molteplici cause pendenti tra le parti;
le dichiarazioni versate dalla SI.ra in sede penale, lad- Parte_2 dove ha ammesso la riconciliazione col marito e la loro convivenza in via continuativa presso la casa coniugale;
le molteplici prove allegate dalla parte opponente che andavano a sorreggere l'eccezione di annullamento/inefficacia del titolo, solo per fare un esempio, la Sentenza penale n. 375/2020 del Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice penale Dott. D. Grunieri, che conferma la convivenza e la riconciliazione. Parte appellata non rinuncia alla propria eccezione circa le genericità dell'atto di appello di controparte. L'appellato chiede all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice di secondo grado, contrariis reiectis, di Voler introitare la causa a sentenza accogliendo le seguenti conclu- sioni: - in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o non manifestamente fondato l'avverso atto di appello;
- nel merito, rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via principale, mantenere la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;
- per l'effetto, condannare la controparte alla rifusione delle
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
, c.f.: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Fulvio Ricca, Parte_2 C.F._1 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 33 APPELLANTE E
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'Avv. Raf- Controparte_2 C.F._2 faele Andreozzi, presso il cui studio elett.te domicilia in in Aversa alla Via Diaz n. 27 APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il SI. convenne in giudizio la ex coniuge SI.ra proponendo opposizione CP_1 Pt_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli da quest'ultima il 30/09/2020, con cui venne richiesto il pagamento di € 4.171,30, a titolo di assegno di mantenimento non corrisposto per il periodo dicembre 2019-settembre 2020. Eccependo l'inammissibilità e l'illegittimità della pretesa creditoria, stante l'annullamento della separazione avvenuto in seguito alla riconciliazione tra i coniugi, chiese dichiararsi l'inammissibilità e l'inefficacia dell'atto di precetto, l'inammissibilità, l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, con condanna della SI.ra al risarcimento Pt_1 danni ex art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Si costituì la SI.ra , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Giudice di Pace di Napoli, con sent. n. 19398/2023, rigettò la domanda con conferma dell'atto di precetto opposto;
rilevò l'insussistenza di un provvedimento di sospensione o revoca dell'omologa della separazione e l'assenza di riconciliazione, comprovata dal per- sistere della conflittualità, evidenziata dall'introduzione di vari giudizi tra le parti, anche in sede penale. Tuttavia, compensò le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese, deducendo un difetto di motivazione, nonché la viola- zione del disposto normativo ex artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio di soccombenza. Si è costituito il SI. il quale nell'eccepire l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 CP_1
c.p.c., ne ha chiesto il rigetto. L'appello è fondato. In via preliminare, va affermata l'ammissibilità dell'appello, osservato che, ai fini della spe- cificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglian- ze rivolte alla pronuncia impugnata… (Cass. 40560/2021), ciò che si rinviene nell'atto intro- duttivo del gravame. Ciò premesso, va osservato che, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 92 II co. c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate (ovvero, soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza ri- spetto alle questioni dirimenti). La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020) ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti
o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.. Nella sentenza impugnata, il giudice di pace, dopo aver rigettato l'opposizione, ricono- scendone l'infondatezza, e confermato la validità e l'efficacia dell'atto di precetto, ha af- fermato, sinteticamente e senza motivare alcunché le spese di causa come da dispositivo, per poi specificare in dispositivo: compensa tra le parti le spese del presente giudizio, sussistendo motivi di opportunità ed equità in considerazione anche della peculiarità del giudizio. Ebbene, questo giudice evidenzia che la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di pace, nel caso di specie, non è sorretta da adeguata motivazione. Invero, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula ge- nerica (Cass. civ. n. 8196/2018), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano, dovendo invece trovare riferi-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 mento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad in- dicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. civ. n. 21083/2015). Nel caso di specie, nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 92 c.p.c., risulta sussistente, per la assorbente ragione che l'opponente avrebbe dovuto chiedere la revoca o modifica del titolo alla luce delle circostanze sopravvenute e non semplicemente proporre opposi- zione a precetto. Pertanto, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex DM 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento, in ragione del valore e della complessità della controversia e dell'attività espletata (si precisa che nella presente fase non viene riconosciuta l'attività istruttoria - Cass. n. 10206/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- in riforma parziale della sentenza n. 19398/2023 del giudice di pace di Napoli, condan- na il SI. al pagamento, in favore della SI.ra , delle spese Controparte_2 Parte_2 di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.265,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- condanna il SI. al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di Controparte_2 lite del grado d'appello, che liquida in € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa,
- il tutto oltre esborsi per iscrizione a ruolo, ove versati, con attribuzione all'Avv. Fulvio Ricca, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Napoli, il 20/05/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4