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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 12401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12401 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 36190/2023
R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Massimo e Marco Nappi, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, Via Agri, n.1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Virginia CP_1
Fortunato, domiciliato in Roma, via Prenestina, n. 45
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato - in data 15.12.2023 - ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
18.12.2023) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della Sig. all'integrale riconoscimento Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nel contratto di apprendistato professionalizzante, al fine del calcolo degli aumenti periodici di anzianità e per l'effetto: a) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 alla Sig. la somma di Euro 3.554,75 a titolo di differenze retributive risultanti come Pt_1 dovute all'esito della rideterminazione dell'anzianità maturata, al fine degli aumenti periodici di anzianità a far data dal giorno dell'assunzione della ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti analiticamente richiamati nel conteggio allegato, e su ogni ulteriore emolumento a tal fine rilevante adeguamento dello scatto di anzianità e dell'incidenza sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti dal 1/10/2009 al 31/01/2021;
b) condannare la ad accantonare a favore del ricorrente a titolo di T.F.R. Controparte_2 la somma di Euro 275,10. c) il tutto oltre il danno per svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere, essendo scaduti per decorso del termine quinquennale alla data del 1.02.2016; in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, limitare l'eventuale condanna della convenuta sino al 24.10.2011.”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso deve trovare in parte accoglimento.
L'art. 19, L. n. 25/55 dispone:
“Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”. La Suprema Corte in tema ha affermato quanto segue:
“…è utile precisare che lo stesso d.lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47 comma, 3, ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7 comma 6 del citato d.lgs. n. 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che "qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore."
(Cass., sez. L, sent. n. 20103 del 14.8.2017). La sentenza n. 2885/2021 della Corte d'Appello di Roma sez. Lavoro, le cui argomentazioni si condividono e fanno proprie (ex art. 118 disp. att. c.p.c..), ha affermato (tra l'altro) quanto segue:
“…tale disposizione di legge (ndr.: l'art. 19, l. n. 25/55) è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti di apprendistato per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 167/11, che ha espressamente abrogato la normativa dettata dalla l. n. 25/55 (nonché gli artt. da 47 a 53 del decreto legislativo n 276/03 relativi all'apprendistato). Né in senso contrario rileva la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49, d. lgs. n. 276/2003…Come si evince in modo univoco dal tenore testuale della norma, la stessa si limitava a demandare alla contrattazione collettiva la disciplina di specifici aspetti della materia, quali la durata del rapporto ed – in attesa della legislazione regionale – la formazione degli apprendisti…la disposizione collettiva, che limitava il riconoscimento dell'anzianità in relazione al periodo di apprendistato, non può ritenersi legittimata da alcuna delega rinvenibile nella disposizione appena riportata, esulando dalle materie rimesse alla contrattazione collettiva, la quale non poteva pertanto – su tale base - disattendere il contenuto inderogabile della disciplina di cui all'art. 19 legge n. 25/55. Il d. lgs. n. 276/2003 non ha infatti regolato ex novo la tipologia contrattuale in questione, con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni all'epoca vigenti. Al contrario, l'art. 47 co. III, di tale decreto legislativo prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato, restasse in vigore la disciplina della materia già dettata dal Legislatore. Così stabiliva, infatti, detta disposizione: “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”. Norma, questa, che consente di escludere qualsiasi incompatibilità fra le previsioni introdotte dal d. lgs. n. 276/2003 e quelle in precedenza stabilite dalla l. n. 25/55, fra cui l'art. 19 in esame.”). L'odierna ricorrente è stata assunta in data 1.1.2007, con decorrenza dal 16.1.2007, sulla base del contratto di apprendistato professionalizzante (e dunque in epoca antecedente al d. l.vo n. 167/2011), trasformato alla scadenza in contratto a tempo indeterminato (ciò che risulta dagli atti e non è in contestazione) sicché, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, la medesima ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al predetto contratto di apprendistato ed altresì a conseguire le conseguenti differenze economiche, considerata l'eccepita prescrizione quinquennale. Sotto tale ultimo aspetto si richiama la Suprema Corte, laddove ha precisato che per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti la prescrizione decorre nel corso del rapporto, atteso che “non è configurabile un “metus” del cittadino nei confronti della p.a.” (Cass., sez. L, sent. n. 36197 del 28.12.2023).
Nello specifico la particolare natura di (interamente partecipata da Controparte_1 [...]
) ed il particolare procedimento disciplinare previsto dall'art 53, R. D. n. 148/1931 Pt_2 per i suoi dipendenti, portano ad escludere la sussistenza del “metus”, che comporta la sospensione del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro (come rilevato da parte resistente). Infatti al riguardo la Suprema Corte ha precisato: che “In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale
"terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.” (Cass., sez. L, ord. n. 6765 del 7.3.2023); che la procedura prevista dallo stesso art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, è volta a tutelare il lavoratore dipendente “quale contraente debole” (Cass., sez. L, sent. n. 13804 del 31.5.2017). In definitiva, sebbene la tutela del lavoratore dipendente risulti in generale affievolita in base alla normativa succedutasi nel tempo, le garanzie di cui all'art. 53, R. D. n. 148/193, arrecano ulteriore soccorso al lavoratore rafforzandone la posizione, ciò che porta ad escludere la sospensione del termine di prescrizione nel corso del rapporto. Nello specifico il primo “reclamo” è stato inoltrato in data 31.1.2011 e, successivamente, è intervenuto il “reclamo” del 2.2.2017 (doc. n. 6 di parte ricorrente, al quale fa altresì riferimento nei propri scritti , sicché è maturata la prescrizione Controparte_1 quinquennale, come eccepita da parte resistente.
In ordine al T.F.R. la Suprema Corte ha precisato:
“Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto.” (Cass., sez. L, sent. n. . 11579 del 23.5.2014).
3. All'esito delle precedenti considerazioni va condannata a pagare a Controparte_1
le somme dalla medesima elaborate, tenuto conto dell'eccepita Parte_1 prescrizione, secondo gli analitici conteggi allegati alle note conclusive autorizzate (la cui correttezza aritmetica è riconosciuta da parte resistente nelle proprie note) e ad accantonare la somma di € 275,10 (non contestata quanto al computo aritmetico) a titolo di T.F.R..
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà e si liquidano per l'intero come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), distratte in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata sulla base del contrato di apprendistato e condanna a pagare alla medesima le somme di € 1.423,06 oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria e ad accantonare la somma di € 275,10 a titolo di T.F.R.; condanna al pagamento delle spese processuali della ricorrente in Controparte_1 ragione della metà, liquidate per l'intero in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 3 dicembre 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 36190/2023
R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Massimo e Marco Nappi, elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, Via Agri, n.1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Virginia CP_1
Fortunato, domiciliato in Roma, via Prenestina, n. 45
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato - in data 15.12.2023 - ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
18.12.2023) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della Sig. all'integrale riconoscimento Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nel contratto di apprendistato professionalizzante, al fine del calcolo degli aumenti periodici di anzianità e per l'effetto: a) condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere CP_1 alla Sig. la somma di Euro 3.554,75 a titolo di differenze retributive risultanti come Pt_1 dovute all'esito della rideterminazione dell'anzianità maturata, al fine degli aumenti periodici di anzianità a far data dal giorno dell'assunzione della ricorrente con contratto di apprendistato professionalizzante, ivi comprese le incidenze di dette differenze retributive sugli istituti analiticamente richiamati nel conteggio allegato, e su ogni ulteriore emolumento a tal fine rilevante adeguamento dello scatto di anzianità e dell'incidenza sugli istituti contrattuali diretti ed indiretti dal 1/10/2009 al 31/01/2021;
b) condannare la ad accantonare a favore del ricorrente a titolo di T.F.R. Controparte_2 la somma di Euro 275,10. c) il tutto oltre il danno per svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme rivalutate”.
costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare, dichiarare la prescrizione dei diritti fatti valere, essendo scaduti per decorso del termine quinquennale alla data del 1.02.2016; in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, limitare l'eventuale condanna della convenuta sino al 24.10.2011.”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso deve trovare in parte accoglimento.
L'art. 19, L. n. 25/55 dispone:
“Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”. La Suprema Corte in tema ha affermato quanto segue:
“…è utile precisare che lo stesso d.lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47 comma, 3, ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7 comma 6 del citato d.lgs. n. 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che "qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore."
(Cass., sez. L, sent. n. 20103 del 14.8.2017). La sentenza n. 2885/2021 della Corte d'Appello di Roma sez. Lavoro, le cui argomentazioni si condividono e fanno proprie (ex art. 118 disp. att. c.p.c..), ha affermato (tra l'altro) quanto segue:
“…tale disposizione di legge (ndr.: l'art. 19, l. n. 25/55) è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti di apprendistato per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 167/11, che ha espressamente abrogato la normativa dettata dalla l. n. 25/55 (nonché gli artt. da 47 a 53 del decreto legislativo n 276/03 relativi all'apprendistato). Né in senso contrario rileva la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49, d. lgs. n. 276/2003…Come si evince in modo univoco dal tenore testuale della norma, la stessa si limitava a demandare alla contrattazione collettiva la disciplina di specifici aspetti della materia, quali la durata del rapporto ed – in attesa della legislazione regionale – la formazione degli apprendisti…la disposizione collettiva, che limitava il riconoscimento dell'anzianità in relazione al periodo di apprendistato, non può ritenersi legittimata da alcuna delega rinvenibile nella disposizione appena riportata, esulando dalle materie rimesse alla contrattazione collettiva, la quale non poteva pertanto – su tale base - disattendere il contenuto inderogabile della disciplina di cui all'art. 19 legge n. 25/55. Il d. lgs. n. 276/2003 non ha infatti regolato ex novo la tipologia contrattuale in questione, con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni all'epoca vigenti. Al contrario, l'art. 47 co. III, di tale decreto legislativo prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato, restasse in vigore la disciplina della materia già dettata dal Legislatore. Così stabiliva, infatti, detta disposizione: “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”. Norma, questa, che consente di escludere qualsiasi incompatibilità fra le previsioni introdotte dal d. lgs. n. 276/2003 e quelle in precedenza stabilite dalla l. n. 25/55, fra cui l'art. 19 in esame.”). L'odierna ricorrente è stata assunta in data 1.1.2007, con decorrenza dal 16.1.2007, sulla base del contratto di apprendistato professionalizzante (e dunque in epoca antecedente al d. l.vo n. 167/2011), trasformato alla scadenza in contratto a tempo indeterminato (ciò che risulta dagli atti e non è in contestazione) sicché, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, la medesima ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al predetto contratto di apprendistato ed altresì a conseguire le conseguenti differenze economiche, considerata l'eccepita prescrizione quinquennale. Sotto tale ultimo aspetto si richiama la Suprema Corte, laddove ha precisato che per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti la prescrizione decorre nel corso del rapporto, atteso che “non è configurabile un “metus” del cittadino nei confronti della p.a.” (Cass., sez. L, sent. n. 36197 del 28.12.2023).
Nello specifico la particolare natura di (interamente partecipata da Controparte_1 [...]
) ed il particolare procedimento disciplinare previsto dall'art 53, R. D. n. 148/1931 Pt_2 per i suoi dipendenti, portano ad escludere la sussistenza del “metus”, che comporta la sospensione del termine di prescrizione nel corso del rapporto di lavoro (come rilevato da parte resistente). Infatti al riguardo la Suprema Corte ha precisato: che “In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale
"terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.” (Cass., sez. L, ord. n. 6765 del 7.3.2023); che la procedura prevista dallo stesso art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931, è volta a tutelare il lavoratore dipendente “quale contraente debole” (Cass., sez. L, sent. n. 13804 del 31.5.2017). In definitiva, sebbene la tutela del lavoratore dipendente risulti in generale affievolita in base alla normativa succedutasi nel tempo, le garanzie di cui all'art. 53, R. D. n. 148/193, arrecano ulteriore soccorso al lavoratore rafforzandone la posizione, ciò che porta ad escludere la sospensione del termine di prescrizione nel corso del rapporto. Nello specifico il primo “reclamo” è stato inoltrato in data 31.1.2011 e, successivamente, è intervenuto il “reclamo” del 2.2.2017 (doc. n. 6 di parte ricorrente, al quale fa altresì riferimento nei propri scritti , sicché è maturata la prescrizione Controparte_1 quinquennale, come eccepita da parte resistente.
In ordine al T.F.R. la Suprema Corte ha precisato:
“Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto.” (Cass., sez. L, sent. n. . 11579 del 23.5.2014).
3. All'esito delle precedenti considerazioni va condannata a pagare a Controparte_1
le somme dalla medesima elaborate, tenuto conto dell'eccepita Parte_1 prescrizione, secondo gli analitici conteggi allegati alle note conclusive autorizzate (la cui correttezza aritmetica è riconosciuta da parte resistente nelle proprie note) e ad accantonare la somma di € 275,10 (non contestata quanto al computo aritmetico) a titolo di T.F.R..
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà e si liquidano per l'intero come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause di lavoro di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), distratte in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata sulla base del contrato di apprendistato e condanna a pagare alla medesima le somme di € 1.423,06 oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione monetaria e ad accantonare la somma di € 275,10 a titolo di T.F.R.; condanna al pagamento delle spese processuali della ricorrente in Controparte_1 ragione della metà, liquidate per l'intero in € 1.030,00, oltre spese forfettarie pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore dei procuratori costituiti.
Roma, 3 dicembre 2024
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia