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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/09/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1959 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Seidita ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Antinori n° 4/A
attore
E
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna CP_1 CP_2
Maria Canfarotta e Irene Annunziata Tiano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in questa via Goethe n° 1
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Invocando la responsabilità di e per i danni CP_1 CP_2
patiti all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà sita al piano secondo del fabbricato di questa via Rinaldo D'Aquino n° 19 a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sito al piano soprastante di proprietà del suindicati convenuti, ha chiesto con atto di citazione notificato in Parte_1
data 4.02.21 la loro condanna al risarcimento dei danni medesimi.
1 Ciò premesso e respinta in via preliminare l'eccezione afferente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c., essendo articolata in modo sufficientemente compiuto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove dalla disamina congiunta della documentazione in atti, delle risultanze delle prove testimoniali espletate
( con il geom. e con l'arch. , rispettivamente tecnico di Controparte_3 Per_1
fiducia dell'attore e dei convenuti ) e dell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. nominato in corso di causa.
Ora, se da un lato non risulta contestata la verificazione del fenomeno infiltrativo, dall'altro le dichiarazioni dei testi e e le risultanze CP_3 Per_1
dell'elaborato peritale nominato dal C.T.U. consentono di pervenire alla risoluzione della questione afferente la responsabilità del suindicato evento.
In particolare laddove i testi hanno l'uno ( geom. ) ricondotto, CP_3
confermando i contenuti della perizia a sua firma prodotta in atti, la presenza di ammaloramenti nel solaio dell'appartamento attoreo a fenomeni infiltrativi provenienti dall'immobile sovrastante e determinati dalle condizioni manutentive dei relativi balconi, l'altro ascritto l'evento dannoso alla presenza di scossalina in alluminio nella parte esterna della veranda attorea e a collocazione in quest'ultima di tenda parasole che avrebbe contribuito ad aggravare le infiltrazioni d'acqua piovana all'interno della stessa veranda, il C.T.U. nominato provvedendo, previa effettuazione in sede di apposito sopralluogo di rilievi tecnici, planimetrici e fotografici, alla redazione di elaborato, le cui conclusioni devono in questa sede ritenersi condivisibili, ha accertato, offrendo sostanziale conferma alla deduzioni dei tecnici sopra menzionati, che i danni lamentati da parte attrice, consistiti nelle crepe e nelle lesioni riscontrate nel solaio della relativa unità immobiliare, “sono dovuti principalmente a causa di cattiva impermeabilizzazione dei sovrastanti balconi. Per quanto concerne il balcone del prospetto principale la causa è stata rimossa, ma non le conseguenze della stessa. Per quanto invece concerne il balcone del retroprospetto si rileva che la
2 problematica risulta accentuata dall'inefficienza del gocciolatoio delle soglie di marmo del medesimo balcone ed, in parte, anche dalla presenza di una tenda da sole e della scossalina installata da parte attrice, che hanno un'incidenza media del 15% sui predetti ammaloramenti”.
Ora, l'art. 2051 c.c., nel cui alveo applicativo può sussumersi la fattispecie in esame, individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'operatività della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Per tali considerazioni, risultando acclarata, alla luce delle risultanze sopra esposte, la sussistenza, ancorché con i limiti indicati, del nesso eziologico tra i danni verificatisi nell'immobile attoreo e i fenomeni di infiltrazione provenienti dall'immobile soprastante, e non avendo parte convenuta fornito la indicata prova liberatoria ( caso fortuito ) di cui all'art. 2051 c.c., non potrà che ascriversi ad esso la responsabilità dell'occorso, ad eccezione di un 15% ascrivibile alla installazione a cura di parte attrice di tenda da sole e di scossalina.
Venendo alla quantificazione, il C.T.U. nominato ha definito la tipologia di interventi necessari per l'eliminazione dei danni e il ripristino dello status quo ante dell'immobile attoreo determinando il costo necessario in € 3.785,00 ( € 3.949,47 oltre iva, ovvero € 4.344,42 da cui detrarre il 15% in ragione dell'incidenza media della tenda da sole e della scossalina installate da parte attrice nella causazione dei danni sul balcone di retroprospetto ).
Con riguardo alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, se da un lato, come emerge dalla sopra trascritte
3 conclusioni del C.T.U. “per quanto concerne il balcone del prospetto principale la causa è stata rimossa”, venendo al balcone di retroprospetto dovrà porsi riferimento ai lavori così come indicati dal C.T.U. nell'elaborato peritale a pag. 16
( “rifacimento dell'impermeabilizzazione…mediante demolizione del pavimento e del sottostante strato di impermeabilizzazione e conseguente ricostruzione dello stesso” ).
Risulta poi documentata da la spesa sostenuta per la Parte_1
consulenza tecnica di parte in misura pari ad € 1.050,00, che avendo natura di allegazione difensiva tecnica va ritenuta spesa rientrante tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate v. Cass. civ. n. 6056/90 ), pur con la sopra menzionata incidenza del 15% da detrarre.
Infine, andrà liquidata in favore di parte attrice a titolo di lucro cessante una somma diretta a compensare il mancato godimento dell'unità immobiliare anche in termini di inidoneità della stessa ad essere locata a far data dal gennaio 2019 sino ad oggi. A tale entità temporale va ragguagliato il risarcimento, che indubbiamente compete ( in tema di mancato godimento dell'immobile è stato reiteratamente ritenuto in giurisprudenza che il danno sia in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella effettiva perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso, ancorché nella specie le dichiarazioni rese dal teste , agente immobiliare, diano conto della mancata Testimone_1
possibilità di stipulare contratti di locazione dell'immobile per il diniego manifestato in più occasioni da potenziali acquirenti in ragione degli ammaloramenti riscontrati ) e il cui ammontare può essere determinato, ponendo riferimento al valore locativo mensile del cespite che secondo condivisibile valutazione del C.T.U., è equo stimare in € 510,00 mensili, in complessivi
€ 33.813,00 ( € 510,00 x 78 mesi = € 39.780,00 da cui detrarre il 15% di incidenza di responsabilità attorea ).
Alla luce delle superiore argomentazioni, e CP_1 CP_2
vanno condannati, pertanto, in solido tra loro al pagamento in favore di Pt_2
[..
[...] della complessiva somma di € 38.490,50 ( discendente dalla sommatoria
[...]
delle voci di danno e spesa risarcibili così come sopra determinate ), oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento sino all'effettivo soddisfo;
i convenuti vanno, altresì condannati in solido alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi con riguardo al balcone di retroprospetto così come indicate dal C.T.U. nell'elaborato peritale a pag. 16.
Stante il complessivo esito del giudizio, e CP_1 CP_2
dovranno provvedere in solido a rifondere a parte avversa l'85% delle spese della presente fase di opposizione ( compensandosi il restante 15% ) – che si liquidano nell'intero in complessivi € 6.000,00, oltre oneri accessori come per legge
( laddove andrà respinta, in difetto di idonea prova circa la relativa avvenuta corresponsione, la domanda di rifusione delle spese legali stragiudiziali, v. Cass. civ. n. 15732/22 ); oltre a quelle di C.T.U., pure nella misura del 15%, liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sulle domande proposte da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 4.02.21 nei confronti di
[...] CP_1
e così provvede:
[...] CP_2
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2
della complessiva somma di € 38.490,50, oltre interessi al saggio Parte_1
legale dalla data del presente provvedimento sino all'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi in relazione al balcone di retroprospetto della propria unità immobiliare così come indicati dal C.T.U. nell'elaborato peritale a pag. 16;
5 - condanna i convenuti alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali nei limiti dell'85% ( compensando il restante 15% ), che si liquidano nell'intero in € 6.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di
C.T.U., pure nella misura dell'85%, liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1959 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Seidita ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Antinori n° 4/A
attore
E
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Anna CP_1 CP_2
Maria Canfarotta e Irene Annunziata Tiano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in questa via Goethe n° 1
convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Invocando la responsabilità di e per i danni CP_1 CP_2
patiti all'interno dell'unità immobiliare di sua proprietà sita al piano secondo del fabbricato di questa via Rinaldo D'Aquino n° 19 a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sito al piano soprastante di proprietà del suindicati convenuti, ha chiesto con atto di citazione notificato in Parte_1
data 4.02.21 la loro condanna al risarcimento dei danni medesimi.
1 Ciò premesso e respinta in via preliminare l'eccezione afferente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c., essendo articolata in modo sufficientemente compiuto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, la valutazione di fondatezza della pretesa risarcitoria azionata muove dalla disamina congiunta della documentazione in atti, delle risultanze delle prove testimoniali espletate
( con il geom. e con l'arch. , rispettivamente tecnico di Controparte_3 Per_1
fiducia dell'attore e dei convenuti ) e dell'elaborato peritale redatto dal C.T.U. nominato in corso di causa.
Ora, se da un lato non risulta contestata la verificazione del fenomeno infiltrativo, dall'altro le dichiarazioni dei testi e e le risultanze CP_3 Per_1
dell'elaborato peritale nominato dal C.T.U. consentono di pervenire alla risoluzione della questione afferente la responsabilità del suindicato evento.
In particolare laddove i testi hanno l'uno ( geom. ) ricondotto, CP_3
confermando i contenuti della perizia a sua firma prodotta in atti, la presenza di ammaloramenti nel solaio dell'appartamento attoreo a fenomeni infiltrativi provenienti dall'immobile sovrastante e determinati dalle condizioni manutentive dei relativi balconi, l'altro ascritto l'evento dannoso alla presenza di scossalina in alluminio nella parte esterna della veranda attorea e a collocazione in quest'ultima di tenda parasole che avrebbe contribuito ad aggravare le infiltrazioni d'acqua piovana all'interno della stessa veranda, il C.T.U. nominato provvedendo, previa effettuazione in sede di apposito sopralluogo di rilievi tecnici, planimetrici e fotografici, alla redazione di elaborato, le cui conclusioni devono in questa sede ritenersi condivisibili, ha accertato, offrendo sostanziale conferma alla deduzioni dei tecnici sopra menzionati, che i danni lamentati da parte attrice, consistiti nelle crepe e nelle lesioni riscontrate nel solaio della relativa unità immobiliare, “sono dovuti principalmente a causa di cattiva impermeabilizzazione dei sovrastanti balconi. Per quanto concerne il balcone del prospetto principale la causa è stata rimossa, ma non le conseguenze della stessa. Per quanto invece concerne il balcone del retroprospetto si rileva che la
2 problematica risulta accentuata dall'inefficienza del gocciolatoio delle soglie di marmo del medesimo balcone ed, in parte, anche dalla presenza di una tenda da sole e della scossalina installata da parte attrice, che hanno un'incidenza media del 15% sui predetti ammaloramenti”.
Ora, l'art. 2051 c.c., nel cui alveo applicativo può sussumersi la fattispecie in esame, individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'operatività della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito.
Per tali considerazioni, risultando acclarata, alla luce delle risultanze sopra esposte, la sussistenza, ancorché con i limiti indicati, del nesso eziologico tra i danni verificatisi nell'immobile attoreo e i fenomeni di infiltrazione provenienti dall'immobile soprastante, e non avendo parte convenuta fornito la indicata prova liberatoria ( caso fortuito ) di cui all'art. 2051 c.c., non potrà che ascriversi ad esso la responsabilità dell'occorso, ad eccezione di un 15% ascrivibile alla installazione a cura di parte attrice di tenda da sole e di scossalina.
Venendo alla quantificazione, il C.T.U. nominato ha definito la tipologia di interventi necessari per l'eliminazione dei danni e il ripristino dello status quo ante dell'immobile attoreo determinando il costo necessario in € 3.785,00 ( € 3.949,47 oltre iva, ovvero € 4.344,42 da cui detrarre il 15% in ragione dell'incidenza media della tenda da sole e della scossalina installate da parte attrice nella causazione dei danni sul balcone di retroprospetto ).
Con riguardo alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi, se da un lato, come emerge dalla sopra trascritte
3 conclusioni del C.T.U. “per quanto concerne il balcone del prospetto principale la causa è stata rimossa”, venendo al balcone di retroprospetto dovrà porsi riferimento ai lavori così come indicati dal C.T.U. nell'elaborato peritale a pag. 16
( “rifacimento dell'impermeabilizzazione…mediante demolizione del pavimento e del sottostante strato di impermeabilizzazione e conseguente ricostruzione dello stesso” ).
Risulta poi documentata da la spesa sostenuta per la Parte_1
consulenza tecnica di parte in misura pari ad € 1.050,00, che avendo natura di allegazione difensiva tecnica va ritenuta spesa rientrante tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate v. Cass. civ. n. 6056/90 ), pur con la sopra menzionata incidenza del 15% da detrarre.
Infine, andrà liquidata in favore di parte attrice a titolo di lucro cessante una somma diretta a compensare il mancato godimento dell'unità immobiliare anche in termini di inidoneità della stessa ad essere locata a far data dal gennaio 2019 sino ad oggi. A tale entità temporale va ragguagliato il risarcimento, che indubbiamente compete ( in tema di mancato godimento dell'immobile è stato reiteratamente ritenuto in giurisprudenza che il danno sia in re ipsa, senza necessità di prova, essendo configurabile esso nella effettiva perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso, ancorché nella specie le dichiarazioni rese dal teste , agente immobiliare, diano conto della mancata Testimone_1
possibilità di stipulare contratti di locazione dell'immobile per il diniego manifestato in più occasioni da potenziali acquirenti in ragione degli ammaloramenti riscontrati ) e il cui ammontare può essere determinato, ponendo riferimento al valore locativo mensile del cespite che secondo condivisibile valutazione del C.T.U., è equo stimare in € 510,00 mensili, in complessivi
€ 33.813,00 ( € 510,00 x 78 mesi = € 39.780,00 da cui detrarre il 15% di incidenza di responsabilità attorea ).
Alla luce delle superiore argomentazioni, e CP_1 CP_2
vanno condannati, pertanto, in solido tra loro al pagamento in favore di Pt_2
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[...] della complessiva somma di € 38.490,50 ( discendente dalla sommatoria
[...]
delle voci di danno e spesa risarcibili così come sopra determinate ), oltre interessi al saggio legale dalla data del presente provvedimento sino all'effettivo soddisfo;
i convenuti vanno, altresì condannati in solido alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi con riguardo al balcone di retroprospetto così come indicate dal C.T.U. nell'elaborato peritale a pag. 16.
Stante il complessivo esito del giudizio, e CP_1 CP_2
dovranno provvedere in solido a rifondere a parte avversa l'85% delle spese della presente fase di opposizione ( compensandosi il restante 15% ) – che si liquidano nell'intero in complessivi € 6.000,00, oltre oneri accessori come per legge
( laddove andrà respinta, in difetto di idonea prova circa la relativa avvenuta corresponsione, la domanda di rifusione delle spese legali stragiudiziali, v. Cass. civ. n. 15732/22 ); oltre a quelle di C.T.U., pure nella misura del 15%, liquidate come da decreti in atti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sulle domande proposte da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 4.02.21 nei confronti di
[...] CP_1
e così provvede:
[...] CP_2
- condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2
della complessiva somma di € 38.490,50, oltre interessi al saggio Parte_1
legale dalla data del presente provvedimento sino all'effettivo soddisfo;
- condanna i convenuti alla esecuzione delle opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei fenomeni infiltrativi in relazione al balcone di retroprospetto della propria unità immobiliare così come indicati dal C.T.U. nell'elaborato peritale a pag. 16;
5 - condanna i convenuti alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali nei limiti dell'85% ( compensando il restante 15% ), che si liquidano nell'intero in € 6.000,00, oltre oneri accessori come per legge;
oltre le spese di
C.T.U., pure nella misura dell'85%, liquidate come da decreti in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.09.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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