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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1377/2024 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia,
presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., per delega allegata, dai funzionari dottori CP_3
e Gabriele Angelo Camboni, dipendenti dello stesso , CP_4 CP_5 CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la Controparte_6
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 (c.d. carta elettronica del docente), in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso ha allegato di essere una docente di recente assunta a tempo indeterminato presso l'Amministrazione scolastica statale, come da contratto dell'8.9.2022, e che, alla data di deposito del ricorso, prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo di Villasimius.
La ricorrente ha quindi allegato che, prima della sua assunzione a tempo indeterminato, era stata reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza a tempo determinato, in particolare negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, senza aver mai percepito, in relazione a tali anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del
23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 CP_7
ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
pagina 2 di 9 Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in CP_1
diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto al 26.7.2022, data di ricezione della diffida.
Specificatamente, ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché, come peraltro confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27.10.2023), la somma eventualmente dovuta per l'anno scolastico 2016/2017 era da considerarsi prescritta.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica CP_1
della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato ad indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui agli atti introduttivi, è stata quindi tenuta in decisione.
******
pagina 3 di 9 4. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento all'anno scolastico
2016/2017, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla docente.
Giova ricordare che, per i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935 c.c., “(…) dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (v. la citata sentenza Cass. civ., Sezione Lavoro n. 29961 del
27.10.2023).
Nel caso di specie, la ricorrente, alla data della ricezione della diffida, era una docente interna al sistema scolastico, in quanto inserita nelle graduatorie e annualmente destinataria di incarichi di supplenza.
Per quanto concerne il termine di prescrizione, si osserva che la diffida ad adempiere inoltrata via PEC, tra gli altri soggetti, anche dalla ricorrente, è stata ricevuta dal in data CP_1
26.7.2022: pertanto il quinquennio a ritroso decorre sino al 26.7.2017.
Il D.P.C.M. 28.11.2016, all'art. 5, comma 2, ha previsto che “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”.
Il comma 3 del citato art. 5 ha poi previsto che, per gli anni scolastici successivi, la predetta registrazione debba avvenire dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poiché per l'anno scolastico 2016/2017 l'incarico di supplenza è stato conferito alla ricorrente in data 12 ottobre 2016, antecedente a quella, posteriore, del 30 novembre 2016, in cui il sistema pagina 4 di 9 telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, ne consegue che, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della prescrizione, le somme dovevano essere richieste entro il 30 novembre 2021, e che, alla data di ricezione della diffida (26.7.2022) tale termine era inutilmente spirtato.
******
5. Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti della prescrizione, per i motivi di seguito esposti.
Si ritiene corretta la ricostruzione del dato normativo operata dalla ricorrente.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
(…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Secondo le citate disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale italiano, la carta in discorso è attribuita ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente c.d. precaria, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 5 di 9 Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
pagina 6 di 9 Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dai contratti prodotti, la ricorrente ha ricevuto, per gli anni oggetto di causa, incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività di didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato per gli anni scolastici indicati nel ricorso diversi dal 2016/2017.
6. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà CP_1
essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
pagina 7 di 9 Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione
7. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla ricorrente per l'anno scolastico 2016/2017, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in misura di 1/5, mentre il convenuto deve essere condannato alla rifusione CP_1
delle spese processuali per la restante parte (4/5).
Le spese residue seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa è stata decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127-ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 8 di 9 1) dichiara prescritto il diritto della ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2016/2017;
2) accoglie il ricorso nei limiti della prescrizione e, per l'effetto, condanna il
[...]
a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, in Controparte_1
relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) compensa le spese processuali per un quinto e condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in euro 824,00 per compenso di
[...]
avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Cagliari, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1377/2024 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia,
presso i quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
il , in persona del in carica, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., per delega allegata, dai funzionari dottori CP_3
e Gabriele Angelo Camboni, dipendenti dello stesso , CP_4 CP_5 CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la Controparte_6
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015 (c.d. carta elettronica del docente), in relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso ha allegato di essere una docente di recente assunta a tempo indeterminato presso l'Amministrazione scolastica statale, come da contratto dell'8.9.2022, e che, alla data di deposito del ricorso, prestava servizio presso l'Istituto Comprensivo di Villasimius.
La ricorrente ha quindi allegato che, prima della sua assunzione a tempo indeterminato, era stata reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza a tempo determinato, in particolare negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, senza aver mai percepito, in relazione a tali anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1,
comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del
23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del 23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 CP_7
ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.,
avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
pagina 2 di 9 Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in CP_1
diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del diritto preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto al 26.7.2022, data di ricezione della diffida.
Specificatamente, ha sostenuto che, considerata la cadenza annuale del beneficio economico oggetto di causa, dovesse trovare applicazione la disciplina dell'art. 2948 c.c. che, come noto, sancisce la prescrizione quinquennale di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, talché, come peraltro confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27.10.2023), la somma eventualmente dovuta per l'anno scolastico 2016/2017 era da considerarsi prescritta.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e teleologica CP_1
della norma impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato ad indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale non lascerebbe spazio ad interpretazioni estensive, se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui agli atti introduttivi, è stata quindi tenuta in decisione.
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pagina 3 di 9 4. In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza, con riferimento all'anno scolastico
2016/2017, dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla docente.
Giova ricordare che, per i docenti che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre, in aderenza al disposto di cui all'art. 2935 c.c., “(…) dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (v. la citata sentenza Cass. civ., Sezione Lavoro n. 29961 del
27.10.2023).
Nel caso di specie, la ricorrente, alla data della ricezione della diffida, era una docente interna al sistema scolastico, in quanto inserita nelle graduatorie e annualmente destinataria di incarichi di supplenza.
Per quanto concerne il termine di prescrizione, si osserva che la diffida ad adempiere inoltrata via PEC, tra gli altri soggetti, anche dalla ricorrente, è stata ricevuta dal in data CP_1
26.7.2022: pertanto il quinquennio a ritroso decorre sino al 26.7.2017.
Il D.P.C.M. 28.11.2016, all'art. 5, comma 2, ha previsto che “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016”.
Il comma 3 del citato art. 5 ha poi previsto che, per gli anni scolastici successivi, la predetta registrazione debba avvenire dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poiché per l'anno scolastico 2016/2017 l'incarico di supplenza è stato conferito alla ricorrente in data 12 ottobre 2016, antecedente a quella, posteriore, del 30 novembre 2016, in cui il sistema pagina 4 di 9 telematico consentiva la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica, ne consegue che, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della prescrizione, le somme dovevano essere richieste entro il 30 novembre 2021, e che, alla data di ricezione della diffida (26.7.2022) tale termine era inutilmente spirtato.
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5. Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti della prescrizione, per i motivi di seguito esposti.
Si ritiene corretta la ricostruzione del dato normativo operata dalla ricorrente.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
(…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Secondo le citate disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale italiano, la carta in discorso è attribuita ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente c.d. precaria, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
pagina 5 di 9 Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
pagina 6 di 9 Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dai contratti prodotti, la ricorrente ha ricevuto, per gli anni oggetto di causa, incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività di didattiche, ed ha quindi maturato il diritto invocato per gli anni scolastici indicati nel ricorso diversi dal 2016/2017.
6. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà CP_1
essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
pagina 7 di 9 Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione
7. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto preteso dalla ricorrente per l'anno scolastico 2016/2017, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in misura di 1/5, mentre il convenuto deve essere condannato alla rifusione CP_1
delle spese processuali per la restante parte (4/5).
Le spese residue seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa è stata decisa alla prima udienza, sostituita dal deposto di note ex art. 127-ter c.p.c., unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 8 di 9 1) dichiara prescritto il diritto della ricorrente con riferimento all'anno scolastico 2016/2017;
2) accoglie il ricorso nei limiti della prescrizione e, per l'effetto, condanna il
[...]
a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, in Controparte_1
relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) compensa le spese processuali per un quinto e condanna il Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali residue, che liquida in euro 824,00 per compenso di
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avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Cagliari, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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