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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/08/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6991/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 6991/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DILORENZO Parte_1 C.F._1 TOMMASO e dell'avv. DILORENZO GIACINTO ( ) viale Di Vittorio 76 C.F._2 Cerignola, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DILORENZO TOMMASO
-Attore- contro
(C.F. ), convenuta defunta e per essa i suoi eredi Controparte_1 C.F._3 costituiti:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA GIUSEPPE, Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio 21, Cerignola, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SFORZA GIUSEPPE, Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio, Cerignola, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA GIUSEPPE, Parte_4 C.F._6 elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio 21, Cerignola, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_5 C.F._7 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio 21, Cerignola, presso il difensore;
-Convenuti-
Oggetto: Riduzione in Pristino - Risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
*** ** ***
Si da' atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva dello svolgimento del processo, ai sensi dei novellati artt. 132, 2°co., n.4, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla l.18/06/2009,n.69, immediatamente applicabili, a partire dal 4/7/2009, ai giudizi pendenti in primo grado, giusto art. 58, 2°co., disp.trans.
*** ** ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo Controparte_1
pagina 1 di 8 accertamento di quanto in premessa esposto, dichiarare illegittime le opere realizzate dalla sig.ra CP_1
al suo immobile distinto nel catasto fabbricati del Comune di Cerignola al foglio di mappa 289
[...] particella 518 sub 1, in particolare solo quelle opere che vanno ad incidere sulla adiacente particella 517 sub 1 di proprietà dell'attore, poste sul confine tra le due proprietà, consistenti: 1A] in quella parte del cordolo in cemento armato, e di ciò che è stato edificato su di esso ivi compreso il solaio, che oltrepassa il confine tra le due proprietà in discussione invadendo la proprietà attorea, come in narrativa meglio descritto, peraltro fatto in violazione delle vigenti norme antisismiche, avendo concretizzato una illegittima comunione forzosa tra le due proprietà contigue;
1B] nella realizzazione della veduta lucifera posta a sinistra della sua parete ovest (quella posta sul retro), creando una illegittima comunione forzosa con la proprietà attorea in quanto il suo margine sx è costituito dalla muratura di proprietà dell'attore ; 1C] nella arbitraria manomissione e Parte_1 spostamento dalla sede originaria dei coppi siti sull'immobile del , con l'occlusione di quella Parte_1 parte del canaletto di raccolta delle acque piovane, da sempre esistente sul tetto dell'immobile di parte attrice per il regolare loro deflusso verso l'esterno, quindi 2) dichiarare la sig.ra esclusiva Controparte_1 responsabile delle opere illegittimamente da essa realizzate e qui segnalate, e conseguentemente 3) condannare la stessa a ripristinare la autonomia delle due proprietà confinanti, e quindi : 3A] demolire Controparte_1 immediatamente quella parte del cordolo in cemento armato, e di ciò che è stato edificato su di esso ivi compreso il solaio realizzato, che oltrepassa il confine tra le due proprietà in discussione, sconfinando illegittimamente nella proprietà dell'attore, arretrando di venti centimetri o di quanto necessario secondo giustizia detti corpi di fabbrica, nel rispetto del citato limite tra le proprietà in disamina;
3B] realizzare, nel rispetto della vigente normativa antisismica, il giunto tecnico tra la proprietà attrice e la nuova costruzione edificata dalla convenuta, con la conseguente esecuzione di quelle opere murarie necessarie tanto a rendere autonoma ed indipendente la nuova struttura di dalla proprietà di , quanto a Controparte_1 Parte_1 staccare la illegittima veduta lucifera sita a sinistra della parete ovest della stessa dalla Controparte_1 proprietà attorea, da realizzarsi comunque secondo le norme del Codice Civile;
3C] riporre immediatamente i coppi siti sul tetto dell'immobile del , posti in prossimità della proprietà della convenuta, Parte_1 nella sede originaria che esisteva prima dell'intervento edilizio della convenuta, a regola d'arte, con il ripristino del canaletto di raccolta delle acque piovane ivi già esistente, per garantire il loro regolare deflusso dalla copertura dell'immobile verso l'esterno, al fine di evitare ulteriori infiltrazioni di acqua, ovvero al pagamento del costo equivalente alle opere occorrenti per detto ripristino, che sarà eseguito da parte attrice;
4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'immobile del , Controparte_1 Parte_1 causati dalle infiltrazioni di acqua piovana dovute alla errata riposizione dei coppi sulla proprietà dell'attore, nella misura di €. 5.000,00 o di quella di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla messa in mora del 10/05/17 al soddisfo;
5) condannare la convenuta a pagare le spese e compensi del presente giudizio, maggiorazioni ex L.P. ed oneri fiscali, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, distrattari.””.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo -in rito- l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita in relazione alla domanda di risarcimento danni. Nel merito, contestava gli assunti attorei e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio veniva esperito un procedimento di ATP definito con la relazione del tecnico incaricato, ing. Per_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore concludeva riproducendo sostanzialmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo mentre la convenuta ribadiva la richiesta di rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali (prova testimoniale) nonché di CTU tecnica sui seguenti quesiti: “1) accertare l'esatta consistenza della proprietà di ciascuna delle parti -oggetto di causa- quale ricevuta dai rispettivi danti causa, specificando gli eventuali frazionamenti e/o aggiornamenti catastali delle relative particelle;
2) verificare lo stato dei luoghi delle unità immobiliari dedotte in causa, in particolare: a) se i lavori di ristrutturazione effettuati dalla convenuta abbiano determinato –sia con riferimento al muro perimetrale sud che alle aperture lucifere lato ovest- lo sconfinamento nella proprietà attorea e, in caso di esito positivo, quale sia l'entità dello sconfinamento;
b) se nell'esecuzione di detti lavori di ristrutturazione sia stato realizzato il “giunto tecnico” ovvero se lo stesso fosse preesistente ai lavori medesimi, precisando -altresì- se lo pagina 2 di 8 stesso fosse necessario;
c) se l'esecuzione dei medesimi lavori abbia determinato la modifica delle caratteristiche della copertura originaria della proprietà attorea, favorendo l'eventuale formazione di infiltrazioni all'interno della stessa proprietà; d) se il suindicato, attuale, stato dei luoghi della proprietà attorea sia derivato dalle eventuali infiltrazioni di cui sopra, espletando, a tal fine, anche gli eventuali saggi tecnici ritenuti necessari;
e) in caso di risposta positiva al quesito sub d), determinare l'entità dei danni derivati all'immobile dell'attore in conseguenza delle suddette infiltrazioni nonché la natura delle opere ed i relativi costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi”.
Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
*** ** ***
In via preliminare di rito, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea essendo stato esperito il procedimento di mediazione come disposto dal GI con provvedimento del 12.1.2018.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Determinanti, ai fini della presente decisione, debbono ritenersi gli esiti della CTU espletata in corso di causa in quanto conseguenti ad accertamenti materiali, corroborati, altresì, dalle risultanze della prova orale.
Priva di pregio, infatti, si ritiene la richiesta di chiarimenti sulla CTU, svolta dai convenuti, atteso che i medesimi richiesti chiarimenti sono stati già analiticamente ed esaustivamente resi dal ctu a seguito delle osservazioni di parte convenuta.
Invero, le risultanze degli accertamenti peritali effettuati dal tecnico d'ufficio, geom. CP_2 sono da ritenersi condivisibili, anche in considerazione delle osservazioni delle parti e dei relativi chiarimenti di cui alla relazione definitiva del ctu, in quanto afferenti ad accertamenti puntualmente ed analiticamente svolti, corredati da rilevi fotografici e planimetrie, e scevri da vizi logici.
Ciò posto, passando all'esame delle doglianze attoree, in primo luogo, va evidenziato che, a seguito degli accertamenti svolti, il ctu ha verificato che “… la costruzione in c.a. realizzata dalla convenuta, per il quale veniva richiesta Istanza in Sanatoria prot. n. 6913 del 26 marzo 2019, attualmente risulta sprovvista del rilascio di qualsiasi AUTORIZZAZIONE, sia Comunale che da parte del ridetto Genio Civile quest'ultimo ai fini sismici e strutturali”(p.37, sottolineatura aggiunta). In proposito il ctu ha precisato che la documentazione ritualmente presentata dal ctp della convenuta “… riguardava solo ed esclusivamente, la richiesta in SANATORIA, pratica edilizia n° 30 del 20 marzo 2019 – prot. 6913 presso il Comune di Cerignola;
la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte del ridetto ed infine la sola documentazione (file telematici) presentata agli uffici del Genio Civile della CP_3 Provincia di Foggia (p. 47 CTU).
Ne consegue che i lavori di ristrutturazione del suo immobile sono stata eseguiti dalla Parte_6 in difetto delle necessarie autorizzazioni amministrative.
[...]
Al riguardo, deve rilevarsi l'intervenuto deposito, da parte dei convenuti, della documentazione attestante l'autorizzazione in sanatoria per la realizzazione delle opere eseguite dalla Parte_6 Tale documentazione, in quanto di formazione successiva al deposito della CTU, deve ritenersi legittimamente prodotta, sia pur soltanto in allegato alla comparsa conclusionale.
Di conseguenza, non può ritenersi -allo stato- la natura abusiva delle opere realizzate dalla Parte_6
come affermato dal ctu.
[...]
Ciò nonostante, il conseguimento della succitata autorizzazione in sanatoria non incide sugli accertamenti effettuati dal ctu in ordine alla violazione dei diritti di proprietà dell'attore, fermo restando che i suddetti lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in difetto delle necessarie autorizzazioni.
pagina 3 di 8 Tali conclusioni risultano confermate dal ctu anche con la relazione integrativa, depositata il 28.04.2025.
D'altra parte, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con la recentissima pronunica n. 3983 del 17/02/2025 ha precisato che “In tema di rapporti di vicinato, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati, né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti”(in motivazione;
cfr. anche giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò a conferma dell'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “Il rilascio del titolo abilitativo, anche in sanatoria, fa comunque salvi i diritti dei terzi e non interferisce nell'assetto dei rapporti fra privati, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di verificare la sussistenza di limiti civilistici per realizzare l'intervento edilizio da assentire.” (Consiglio di Stato n. 113/2024).
Ciò detto, il ctu, in ordine al quesito n.1, ha verificato e documentato la consistenza della proprietà di ciascuna delle parti, precisando -sulla scorta dei rilievi materiali e della documentazione esaminata- che i muri di confine non sono in comunione (quesito n.1, pp.26 e ss. CTU).
A tale conclusione il tecnico è pervenuto considerando, anche a seguito delle osservazioni della convenuta, i seguenti criteri: “… 1) dalla planimetria dell'impianto risalente al 1886 a cura del geom.
, si rilevava l'assenza di murature (a nord ed a sud) delimitanti l'area convenuta;
2) CP_4 dall'atto di divisione del 1953 a firma del Notaio l'area convenuta risultava quale stalla Tes_1 coperta (quindi realizzazione di copertura, avvenuta postuma alla sopracitata planimetria all'impianto del 1886); 3) dalla documentazione fotografica … tardivamente presentata dall'avv. SFORZA… eseguendo un ingrandimento si rilevano vuoti bianchi fra le proprietà adiacenti a quella convenuta. Tale situazione può far presagire o il distacco delle strutture o le diverse altezze (p.48 CTU). In proposito, il ctu spiega che “… Quanto asserito in merito alle diverse altezze viene verificato con le planimetrie catastali “ante lavori di ristrutturazione”, in cui si evince che l'altezza del piano terra convenuto risulta di m. 2,90; mentre quella del piano terra attorea risulta di m. 4,40; tutto questo (è) confermato anche dagli elaborati grafici presentati agli organi di competenza, proprio dalla convenuta ai fini della SANATORIA (sezioni stato di fatto e stato di progetto). Ciò sta a significare che “… la muratura (di confine) risultava servente solo ed esclusivamente alla copertura del piano terra attoreo;
diversamente da quella del piano terra convenuto, in quanto a quota inferiore;
4) le dichiarazioni di cui alle “… note presenti nel quadro D del DOCFA a firma del sig. e dell'ing. Persona_2
in assenza di altra documentazione probante, le dichiarazioni nonché le planimetrie Tes_2 allegate al modello D1 del tipo mappale n. 288329 del 12 dicembre 2012, risultano quale unica prova dichiarata, in cui si evidenzia la situazione di non comunione dei muri perimetrali. Infatti la planimetria raffigurante il sub 1 della particella 518 di proprietà convenuta, riporta un tratteggio che sta ad indicare l'esclusione della comunione della proprietà attorea adiacente, diversamente da quella della proprietà attorea che porta con linea intera tutti i muri di tompagno. … nella planimetria convenuta, viene raffigurato con linee intere la reale perimetrazione di proprietà (posta solo all'interno della stessa). E pertanto, tale situazione mette in risalto la non comunione del muro di confine, quale unica proprietà di parte attrice”(pp.48 e ss. CTU).
Va quindi ritenuta l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta, eseguite in violazione dei diritti di proprietà attorei poiché effettuate utilizzando il muro di confine non in comunione.
In risposta ai successivi quesiti, il ctu ha affermato quanto segue. pagina 4 di 8 Quesito n.2: “2. verificare lo stato dei luoghi delle unità immobiliari dedotte in causa, in particolare: a) se i lavori di ristrutturazione effettuati dalla convenuta abbiano determinato – sia con riferimento al muro perimetrale sud che alle aperture lucifere lato ovest – lo sconfinamento nella proprietà attorea e, in caso di esito positivo, quale sia l'entità dello sconfinamento”.
In proposito il c.t.u., a seguito di sopralluogo, ha accertato “...lo sconfinamento della struttura in c.a. di parte convenuta a discapito di quella portante attorea … tale sconfinamento risulta visibile anche dall'esterno, guardando le facciate prospettiche sia anteriori che posteriori, si evidenzia che l'ampliamento con sopraelevazione eseguito dalla convenuta invadeva parte del muro portante di confine fra le due proprietà in causa. In particolare ha verificato che “… per quanto di attinenza al lato destro del fabbricato convenuto, questo, in adiacenza con la proprietà attorea, si evidenziava che l'esecuzione di solai a sbalzo in c.a., metteva in atto uno sfruttamento della parete portante di proprietà attorea, eseguendo quindi l'appoggio del solaio piano primo sulla ridetta muratura portante, dovuto questo, per la diversa altezza del fabbricato confinante (attoreo). Di conseguenza il solaio a sbalzo del piano terra, avendo la stessa superficie di quello superiore, si considera addirittura, inserito all'interno della ridetta muratura portante di proprietà attorea (cfr. CTU, pp. 35-39).
Quanto alla entità dello sconfinamento il c.t.u. ha precisato che “… secondo quanto illustrato graficamente negli elaborati progettuali depositati presso gli organi competenti;
comparato con le misurazioni eseguite in loco, (si) desume uno sconfinamento di circa cm. 20 lungo tutta l'altezza del muro portante oggetto di causa (CTU, p.40).
“b) se nell'esecuzione di detti lavori di ristrutturazione sia stato realizzato il “giunto tecnico” ovvero se lo stesso fosse preesistente ai lavori medesimi, precisando – altresì – se lo stesso fosse necessario”.
Al riguardo, il ctu ha accertato “… l'assenza del giunto tecnico in quanto non previsto strutturalmente neanche negli elaborati progettuali presentati agli organi competenti. Tale giunto tecnico era opportuno eseguirlo in quanto la nuova struttura in c.a. realizzata dalla convenuta, andava ad insistere in adiacenza ad una struttura portante di era vetusta;
e quindi doveva essere realizzato, così come era stato previsto per il lato sinistro del fabbricato convenuto. Il giunto tecnico fra i due fabbricati non è mai esistito in quanto il fabbricato attoreo benché antecedente a quello convenuto, evidenzia che nel tempo ci sia stato un accorpamento delle strutture con allineamento dei prospetti. In precisione e riferendomi agli elaborati planimetrici sopra citati, le facciate sia anteriore che posteriore del fabbricato convenuto, il sub 1 della particella 518, del foglio 289 di Cerignola (FG), venivano realizzate a filo con altri fabbricati esistenti e più precisamente, a destra con il fabbricato individuato al sub 1 della particella 517 di parte attrice e a sinistra, con il fabbricato sub 2 della particella 518, oggi di proprietà il tutto sfruttando le murature di appoggio laterale già Parte_7 esistenti” (p.40, sottolineatura aggiunta).
“c) se l'esecuzione dei medesimi lavori abbia determinato la modifica delle caratteristiche della copertura originaria della proprietà attorea, favorendo l'eventuale formazione di infiltrazioni all'interno della stessa proprietà”.
Sul punto, il ctu ha chiarito che “… Con lo sconfinamento del solaio di copertura del piano primo, venivano modificate le caratteristiche della copertura originaria del tetto a doppia falda di proprietà attorea. Tale situazione ha comportato la possibile formazione delle infiltrazioni all'interno della ridetta proprietà attorea. Infatti la realizzazione della paretina in mattoni pieni e/o tufi, quale chiusura fra il solaio e il muro di confine di proprietà attorea, il tutto eseguito dalla parte convenuta, ha comportato la rimozione della parte finale del tetto attoreo, esattamente lungo tutta la parete di confine, andando coì a modificare l'originario scolo delle acque meteoriche. Inoltre in assenza di apposito canale per lo scolo delle acque meteoriche, le stesse trovano deflusso al disotto del coppo di copertura”.
pagina 5 di 8 Tale conclusione del ctu coincide con quanto accertato in sede di ATP dall'ing. il quale ha Per_1 verificato che la parte convenuta nella realizzazione delle opere edili a confine con la parte ricorrente, si è posta ad una quota superiore ed ha realizzato un muretto d'attico con scalino andando a modificare il sistema di deflusso delle acque meteoriche delle copertura del ricorrente (p.13, rel. ATP)
d) se il suindicato, attuale, stato dei luoghi della proprietà attorea sia derivato dalle eventuali infiltrazioni di cui sopra, espletando, a tal fine, anche gli eventuali saggi tecnici ritenuti necessari.
In proposito il ctu -illustrata, anche graficamente, la situazione di un tetto di copertura in coppi eseguita a regola d'arte e, fotograficamente, la situazione attuale del tetto di copertura della proprietà attorea, quale derivante dalle lavorazioni eseguite dalla convenuta- ha ribadito quanto esposto in ordine al quesito precedente, precisando che “… l'ultima fila di coppi risulta in appoggio al cordoletto in muratura realizzato da parte convenuta e non in apposito canale di scolo … tale mancanza comporterebbe che l'ultimo coppo di chiusura aprirebbe la strada a possibili fenomeni infiltrativi”(p.42 CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu confermano quanto già rilevato ed accertato in sede di ATP. L'ing. ha infatti verificato la sussistenza di infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile Per_1 attoreo determinanti “l'ammaloramento della volta con distacco di pittura e parti di intonaco” nella
“… parte di soffitto a volta corrispondente alla falda ovest a ridosso del cordolo realizzato dalla parte resistente”(odierna convenuta). Ha altresì individuato la causa delle dette infiltrazioni precisando che
“… la parte convenuta nella realizzazione delle opere edili a confine con la parte ricorrente, si è posta ad una quota superiore ed ha realizzato un muretto d'attico con scalino andando a modificare il sistema di deflusso delle acque meteoriche delle copertura del ricorrente. In particolare, nel riposizionare i coppi e sottocoppi in semplice aderenza a tale muretto, non si è tenuto in che in tale modo l'acqua avrebbe avuto modo di infiltrarsi al di sotto del manto di copertura costituito da coppi e e sottocoppi stessi”(pp.12-13 CTU ATP).
D'altra parte, la circostanza che l'ammaloramento della proprietà attorea sia conseguenza di infiltrazioni derivanti dai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta, risulta confermata anche dalle risultanze della prova testimoniale. Infatti, i testi attorei hanno confermato tale circostanza (cfr verb. ud. 20.7.2023-26.10.2023-21.12.2023).
In considerazione degli accertamenti peritali effettuati e delle dichiarazioni testimoniali in proposito, deve ritenersi inconferente l'assunto della convenuta concernente il cattivo stato di manutenzione del tetto del fabbricato attoreo determinante le infiltrazioni in esame;
assunto smentito dai testi attorei e confermato soltanto dall'unico teste della convenuta (cfr. verb. ud. 08.09.2022, teste ). Testimone_3
Quanto all'epoca dell'esecuzione dei detti lavori, i testi attorei hanno confermato che gli stessi avvenivano all'incirca nel 2016.
In proposito, si rileva che le fatture e i ddt prodotti dai convenuti debbono ritenersi irrituali in quanto depositati soltanto in allegato della memoria istruttoria n.
3. D'altra parte, gli stessi nulla dicono in ordine alla destinazione ed impiego della merce ivi rappresentata.
“e) in caso di risposta positiva al quesito d), determinare l'entità dei danni derivanti all'immobile dell'attore in conseguenza delle suddette infiltrazioni nonché la natura delle opere ed i relativi costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi”
Il c.t.u., dopo aver ribadito che le opere eseguite da parte convenuta sono ancora in assenza di regolare autorizzazione da parte degli organi competenti, ha indicato la tipologia di lavori eseguiti consistiti in una struttura “… di tipo portante in c.a. con pilastri e travi, nonché solai a sbalzo”. Ha inoltre specificato che “… il confine fra le due proprietà in causa è delimitato da un muro portante in tufo,
“NON IN e che, l'intero spessore del ridetto muro di confine risulta di proprietà attorea” CP_3
pagina 6 di 8 ed ha individuato i lavori dal eseguirsi dalla convenuta per il ripristino dello stato dei luoghi: “… la parte convenuta dovrebbe arretrarsi con l'intera struttura di tutti i solai a sbalzo in c.a., al fine di poter realizzare un giunto tecnico fra le proprietà in causa, così come già previsto e realizzato sul lato opposto (p.44 CTU). Ha quindi provveduto alla redazione di un computo estimativo indicativo delle lavorazioni da eseguire ai fini del rispristino dello stato dei luoghi della sola proprietà attorea.
La quantificazione di dette lavorazioni e pertanto “il danno attoreo ai fini del ripristino dello stato dei luoghi … è risultato pari ad una somma complessiva di € 5.359,20 … previa l'ottemperanza da parte del convenuto con opportuno adeguamento strutturale, sia sotto il profilo tecnicoprogettuale che amministrativo” (pp.44-45 e 56 ss ctu) .
Sulla scorta dei suesposti elementi di fatto, appare di tutta evidenza che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della originaria convenuta, oltre ad essere stata Controparte_1 effettuata in violazione delle norme edilizie (violazione successivamente sanata, come sopra detto), ha comportato la violazione dei diritti di proprietà dell'attore.
Di conseguenza, le domande attoree vanno accolte.
Quanto al regolamento delle spese processuali, le stesse vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza. Anche le spese di CTU e di ATP seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nella persona del Gop sopraindicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_2
, e quali eredi costituiti dell'originaria convenuta Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_1 nella causa iscritta al n. 6991/2017, sulle conclusioni delle parti, in accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità delle opere di ristrutturazione eseguite dalla convenuta sull'immobile di sua proprietà, analiticamente indicato nell'atto introduttivo e nella relazione di CTU espletata nel presente giudizio e, per l'effetto,
2) condanna i convenuti, quali eredi costituiti dell'originaria convenuta alla Controparte_1 riduzione in pristino stato dell'immobile dell'attore ripristinando l'autonomia tra quest'ultimo e l'immobile dei convenuti e, per l'effetto, ordina l'esecuzione dei lavori a tanto necessari, secondo le indicazioni di cui alla CTU del geom. cui ci si riporta integralmente;
CP_5
3) condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di E. 5.359,20, oltre IVA, come quantificati dal ctu, geom. , a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore in CP_5 conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti. Oltre rivalutazione monetaria dal 16.03.2020 (data del deposito della CTU) alla data della presente decisione e interessi dalla domanda al saldo, previa devalutazione alla data della domanda e rivalutazione sulla somma anno per anno rivalutata.
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali del presente giudizio nonché del procedimento di mediazione e di ATP che si liquidano, in forza dei parametri del D.M. 147/2022, come segue:
a) Mediazione: E. 662,00 per competenze professionali (par. 25.bis; scaglione: 5.200,01-26.000,00; compenso minimo, attese: obbligatorietà del procedimento e scarsa complessità dell'attività svolta, esclusa fase di conciliazione non esperita), oltre rimborso spese generali (15%), Cap e Iva, se dovuti;
b) ATP: E. 1.170,00 per competenze professionali (par. 9; scaglione: 5.200,01-26.000,00, compenso minimo attesa la scarsa complessità dell'attività svolta), oltre rimborso spese generali (15%), Cap e Iva, se dovuti;
pagina 7 di 8 c) Giudizio di merito: E. 290,00 per esborsi ed E. 7.615,50 per competenze professionali (par. 2; scaglione: 5.200,01-26.000,00, compenso medio aumentato del 50% attesa la complessità dell'istruttoria ivi compresa la riassunzione del giudizio), oltre rimborso spese generali (15%), Cap e Iva, se dovuti. Il tutto con distrazione in favore dei procuratori attorei per dichiarata antistatarietà.
Spese di CTU e di ATP definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Foggia, 02 aprile 20258 agosto 2025
Il Giudice-Gop
dott. Maria Rosaria Sala
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sala ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 6991/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DILORENZO Parte_1 C.F._1 TOMMASO e dell'avv. DILORENZO GIACINTO ( ) viale Di Vittorio 76 C.F._2 Cerignola, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DILORENZO TOMMASO
-Attore- contro
(C.F. ), convenuta defunta e per essa i suoi eredi Controparte_1 C.F._3 costituiti:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA GIUSEPPE, Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio 21, Cerignola, presso il difensore
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SFORZA GIUSEPPE, Parte_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio, Cerignola, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA GIUSEPPE, Parte_4 C.F._6 elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio 21, Cerignola, presso il difensore;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_5 C.F._7 GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Via San Domenico Savio 21, Cerignola, presso il difensore;
-Convenuti-
Oggetto: Riduzione in Pristino - Risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
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Si da' atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte espositiva dello svolgimento del processo, ai sensi dei novellati artt. 132, 2°co., n.4, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla l.18/06/2009,n.69, immediatamente applicabili, a partire dal 4/7/2009, ai giudizi pendenti in primo grado, giusto art. 58, 2°co., disp.trans.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo Controparte_1
pagina 1 di 8 accertamento di quanto in premessa esposto, dichiarare illegittime le opere realizzate dalla sig.ra CP_1
al suo immobile distinto nel catasto fabbricati del Comune di Cerignola al foglio di mappa 289
[...] particella 518 sub 1, in particolare solo quelle opere che vanno ad incidere sulla adiacente particella 517 sub 1 di proprietà dell'attore, poste sul confine tra le due proprietà, consistenti: 1A] in quella parte del cordolo in cemento armato, e di ciò che è stato edificato su di esso ivi compreso il solaio, che oltrepassa il confine tra le due proprietà in discussione invadendo la proprietà attorea, come in narrativa meglio descritto, peraltro fatto in violazione delle vigenti norme antisismiche, avendo concretizzato una illegittima comunione forzosa tra le due proprietà contigue;
1B] nella realizzazione della veduta lucifera posta a sinistra della sua parete ovest (quella posta sul retro), creando una illegittima comunione forzosa con la proprietà attorea in quanto il suo margine sx è costituito dalla muratura di proprietà dell'attore ; 1C] nella arbitraria manomissione e Parte_1 spostamento dalla sede originaria dei coppi siti sull'immobile del , con l'occlusione di quella Parte_1 parte del canaletto di raccolta delle acque piovane, da sempre esistente sul tetto dell'immobile di parte attrice per il regolare loro deflusso verso l'esterno, quindi 2) dichiarare la sig.ra esclusiva Controparte_1 responsabile delle opere illegittimamente da essa realizzate e qui segnalate, e conseguentemente 3) condannare la stessa a ripristinare la autonomia delle due proprietà confinanti, e quindi : 3A] demolire Controparte_1 immediatamente quella parte del cordolo in cemento armato, e di ciò che è stato edificato su di esso ivi compreso il solaio realizzato, che oltrepassa il confine tra le due proprietà in discussione, sconfinando illegittimamente nella proprietà dell'attore, arretrando di venti centimetri o di quanto necessario secondo giustizia detti corpi di fabbrica, nel rispetto del citato limite tra le proprietà in disamina;
3B] realizzare, nel rispetto della vigente normativa antisismica, il giunto tecnico tra la proprietà attrice e la nuova costruzione edificata dalla convenuta, con la conseguente esecuzione di quelle opere murarie necessarie tanto a rendere autonoma ed indipendente la nuova struttura di dalla proprietà di , quanto a Controparte_1 Parte_1 staccare la illegittima veduta lucifera sita a sinistra della parete ovest della stessa dalla Controparte_1 proprietà attorea, da realizzarsi comunque secondo le norme del Codice Civile;
3C] riporre immediatamente i coppi siti sul tetto dell'immobile del , posti in prossimità della proprietà della convenuta, Parte_1 nella sede originaria che esisteva prima dell'intervento edilizio della convenuta, a regola d'arte, con il ripristino del canaletto di raccolta delle acque piovane ivi già esistente, per garantire il loro regolare deflusso dalla copertura dell'immobile verso l'esterno, al fine di evitare ulteriori infiltrazioni di acqua, ovvero al pagamento del costo equivalente alle opere occorrenti per detto ripristino, che sarà eseguito da parte attrice;
4) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'immobile del , Controparte_1 Parte_1 causati dalle infiltrazioni di acqua piovana dovute alla errata riposizione dei coppi sulla proprietà dell'attore, nella misura di €. 5.000,00 o di quella di giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla messa in mora del 10/05/17 al soddisfo;
5) condannare la convenuta a pagare le spese e compensi del presente giudizio, maggiorazioni ex L.P. ed oneri fiscali, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, distrattari.””.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo -in rito- l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita in relazione alla domanda di risarcimento danni. Nel merito, contestava gli assunti attorei e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio veniva esperito un procedimento di ATP definito con la relazione del tecnico incaricato, ing. Per_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore concludeva riproducendo sostanzialmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo mentre la convenuta ribadiva la richiesta di rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita a mezzo di prove orali (prova testimoniale) nonché di CTU tecnica sui seguenti quesiti: “1) accertare l'esatta consistenza della proprietà di ciascuna delle parti -oggetto di causa- quale ricevuta dai rispettivi danti causa, specificando gli eventuali frazionamenti e/o aggiornamenti catastali delle relative particelle;
2) verificare lo stato dei luoghi delle unità immobiliari dedotte in causa, in particolare: a) se i lavori di ristrutturazione effettuati dalla convenuta abbiano determinato –sia con riferimento al muro perimetrale sud che alle aperture lucifere lato ovest- lo sconfinamento nella proprietà attorea e, in caso di esito positivo, quale sia l'entità dello sconfinamento;
b) se nell'esecuzione di detti lavori di ristrutturazione sia stato realizzato il “giunto tecnico” ovvero se lo stesso fosse preesistente ai lavori medesimi, precisando -altresì- se lo pagina 2 di 8 stesso fosse necessario;
c) se l'esecuzione dei medesimi lavori abbia determinato la modifica delle caratteristiche della copertura originaria della proprietà attorea, favorendo l'eventuale formazione di infiltrazioni all'interno della stessa proprietà; d) se il suindicato, attuale, stato dei luoghi della proprietà attorea sia derivato dalle eventuali infiltrazioni di cui sopra, espletando, a tal fine, anche gli eventuali saggi tecnici ritenuti necessari;
e) in caso di risposta positiva al quesito sub d), determinare l'entità dei danni derivati all'immobile dell'attore in conseguenza delle suddette infiltrazioni nonché la natura delle opere ed i relativi costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi”.
Successivamente la causa veniva trattenuta in decisione.
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In via preliminare di rito, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea essendo stato esperito il procedimento di mediazione come disposto dal GI con provvedimento del 12.1.2018.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Determinanti, ai fini della presente decisione, debbono ritenersi gli esiti della CTU espletata in corso di causa in quanto conseguenti ad accertamenti materiali, corroborati, altresì, dalle risultanze della prova orale.
Priva di pregio, infatti, si ritiene la richiesta di chiarimenti sulla CTU, svolta dai convenuti, atteso che i medesimi richiesti chiarimenti sono stati già analiticamente ed esaustivamente resi dal ctu a seguito delle osservazioni di parte convenuta.
Invero, le risultanze degli accertamenti peritali effettuati dal tecnico d'ufficio, geom. CP_2 sono da ritenersi condivisibili, anche in considerazione delle osservazioni delle parti e dei relativi chiarimenti di cui alla relazione definitiva del ctu, in quanto afferenti ad accertamenti puntualmente ed analiticamente svolti, corredati da rilevi fotografici e planimetrie, e scevri da vizi logici.
Ciò posto, passando all'esame delle doglianze attoree, in primo luogo, va evidenziato che, a seguito degli accertamenti svolti, il ctu ha verificato che “… la costruzione in c.a. realizzata dalla convenuta, per il quale veniva richiesta Istanza in Sanatoria prot. n. 6913 del 26 marzo 2019, attualmente risulta sprovvista del rilascio di qualsiasi AUTORIZZAZIONE, sia Comunale che da parte del ridetto Genio Civile quest'ultimo ai fini sismici e strutturali”(p.37, sottolineatura aggiunta). In proposito il ctu ha precisato che la documentazione ritualmente presentata dal ctp della convenuta “… riguardava solo ed esclusivamente, la richiesta in SANATORIA, pratica edilizia n° 30 del 20 marzo 2019 – prot. 6913 presso il Comune di Cerignola;
la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte del ridetto ed infine la sola documentazione (file telematici) presentata agli uffici del Genio Civile della CP_3 Provincia di Foggia (p. 47 CTU).
Ne consegue che i lavori di ristrutturazione del suo immobile sono stata eseguiti dalla Parte_6 in difetto delle necessarie autorizzazioni amministrative.
[...]
Al riguardo, deve rilevarsi l'intervenuto deposito, da parte dei convenuti, della documentazione attestante l'autorizzazione in sanatoria per la realizzazione delle opere eseguite dalla Parte_6 Tale documentazione, in quanto di formazione successiva al deposito della CTU, deve ritenersi legittimamente prodotta, sia pur soltanto in allegato alla comparsa conclusionale.
Di conseguenza, non può ritenersi -allo stato- la natura abusiva delle opere realizzate dalla Parte_6
come affermato dal ctu.
[...]
Ciò nonostante, il conseguimento della succitata autorizzazione in sanatoria non incide sugli accertamenti effettuati dal ctu in ordine alla violazione dei diritti di proprietà dell'attore, fermo restando che i suddetti lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in difetto delle necessarie autorizzazioni.
pagina 3 di 8 Tali conclusioni risultano confermate dal ctu anche con la relazione integrativa, depositata il 28.04.2025.
D'altra parte, va evidenziato che la Corte di Cassazione, con la recentissima pronunica n. 3983 del 17/02/2025 ha precisato che “In tema di rapporti di vicinato, l'illiceità di una costruzione realizzata a distanza minore di quella prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, non sono escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità alla licenza o concessione edilizia, poiché tali provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti tra privati, né pregiudicano i diritti dei terzi, i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario, senza che si renda necessaria, da parte di questo, una deliberazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti”(in motivazione;
cfr. anche giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò a conferma dell'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “Il rilascio del titolo abilitativo, anche in sanatoria, fa comunque salvi i diritti dei terzi e non interferisce nell'assetto dei rapporti fra privati, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di verificare la sussistenza di limiti civilistici per realizzare l'intervento edilizio da assentire.” (Consiglio di Stato n. 113/2024).
Ciò detto, il ctu, in ordine al quesito n.1, ha verificato e documentato la consistenza della proprietà di ciascuna delle parti, precisando -sulla scorta dei rilievi materiali e della documentazione esaminata- che i muri di confine non sono in comunione (quesito n.1, pp.26 e ss. CTU).
A tale conclusione il tecnico è pervenuto considerando, anche a seguito delle osservazioni della convenuta, i seguenti criteri: “… 1) dalla planimetria dell'impianto risalente al 1886 a cura del geom.
, si rilevava l'assenza di murature (a nord ed a sud) delimitanti l'area convenuta;
2) CP_4 dall'atto di divisione del 1953 a firma del Notaio l'area convenuta risultava quale stalla Tes_1 coperta (quindi realizzazione di copertura, avvenuta postuma alla sopracitata planimetria all'impianto del 1886); 3) dalla documentazione fotografica … tardivamente presentata dall'avv. SFORZA… eseguendo un ingrandimento si rilevano vuoti bianchi fra le proprietà adiacenti a quella convenuta. Tale situazione può far presagire o il distacco delle strutture o le diverse altezze (p.48 CTU). In proposito, il ctu spiega che “… Quanto asserito in merito alle diverse altezze viene verificato con le planimetrie catastali “ante lavori di ristrutturazione”, in cui si evince che l'altezza del piano terra convenuto risulta di m. 2,90; mentre quella del piano terra attorea risulta di m. 4,40; tutto questo (è) confermato anche dagli elaborati grafici presentati agli organi di competenza, proprio dalla convenuta ai fini della SANATORIA (sezioni stato di fatto e stato di progetto). Ciò sta a significare che “… la muratura (di confine) risultava servente solo ed esclusivamente alla copertura del piano terra attoreo;
diversamente da quella del piano terra convenuto, in quanto a quota inferiore;
4) le dichiarazioni di cui alle “… note presenti nel quadro D del DOCFA a firma del sig. e dell'ing. Persona_2
in assenza di altra documentazione probante, le dichiarazioni nonché le planimetrie Tes_2 allegate al modello D1 del tipo mappale n. 288329 del 12 dicembre 2012, risultano quale unica prova dichiarata, in cui si evidenzia la situazione di non comunione dei muri perimetrali. Infatti la planimetria raffigurante il sub 1 della particella 518 di proprietà convenuta, riporta un tratteggio che sta ad indicare l'esclusione della comunione della proprietà attorea adiacente, diversamente da quella della proprietà attorea che porta con linea intera tutti i muri di tompagno. … nella planimetria convenuta, viene raffigurato con linee intere la reale perimetrazione di proprietà (posta solo all'interno della stessa). E pertanto, tale situazione mette in risalto la non comunione del muro di confine, quale unica proprietà di parte attrice”(pp.48 e ss. CTU).
Va quindi ritenuta l'illegittimità delle opere realizzate dalla convenuta, eseguite in violazione dei diritti di proprietà attorei poiché effettuate utilizzando il muro di confine non in comunione.
In risposta ai successivi quesiti, il ctu ha affermato quanto segue. pagina 4 di 8 Quesito n.2: “2. verificare lo stato dei luoghi delle unità immobiliari dedotte in causa, in particolare: a) se i lavori di ristrutturazione effettuati dalla convenuta abbiano determinato – sia con riferimento al muro perimetrale sud che alle aperture lucifere lato ovest – lo sconfinamento nella proprietà attorea e, in caso di esito positivo, quale sia l'entità dello sconfinamento”.
In proposito il c.t.u., a seguito di sopralluogo, ha accertato “...lo sconfinamento della struttura in c.a. di parte convenuta a discapito di quella portante attorea … tale sconfinamento risulta visibile anche dall'esterno, guardando le facciate prospettiche sia anteriori che posteriori, si evidenzia che l'ampliamento con sopraelevazione eseguito dalla convenuta invadeva parte del muro portante di confine fra le due proprietà in causa. In particolare ha verificato che “… per quanto di attinenza al lato destro del fabbricato convenuto, questo, in adiacenza con la proprietà attorea, si evidenziava che l'esecuzione di solai a sbalzo in c.a., metteva in atto uno sfruttamento della parete portante di proprietà attorea, eseguendo quindi l'appoggio del solaio piano primo sulla ridetta muratura portante, dovuto questo, per la diversa altezza del fabbricato confinante (attoreo). Di conseguenza il solaio a sbalzo del piano terra, avendo la stessa superficie di quello superiore, si considera addirittura, inserito all'interno della ridetta muratura portante di proprietà attorea (cfr. CTU, pp. 35-39).
Quanto alla entità dello sconfinamento il c.t.u. ha precisato che “… secondo quanto illustrato graficamente negli elaborati progettuali depositati presso gli organi competenti;
comparato con le misurazioni eseguite in loco, (si) desume uno sconfinamento di circa cm. 20 lungo tutta l'altezza del muro portante oggetto di causa (CTU, p.40).
“b) se nell'esecuzione di detti lavori di ristrutturazione sia stato realizzato il “giunto tecnico” ovvero se lo stesso fosse preesistente ai lavori medesimi, precisando – altresì – se lo stesso fosse necessario”.
Al riguardo, il ctu ha accertato “… l'assenza del giunto tecnico in quanto non previsto strutturalmente neanche negli elaborati progettuali presentati agli organi competenti. Tale giunto tecnico era opportuno eseguirlo in quanto la nuova struttura in c.a. realizzata dalla convenuta, andava ad insistere in adiacenza ad una struttura portante di era vetusta;
e quindi doveva essere realizzato, così come era stato previsto per il lato sinistro del fabbricato convenuto. Il giunto tecnico fra i due fabbricati non è mai esistito in quanto il fabbricato attoreo benché antecedente a quello convenuto, evidenzia che nel tempo ci sia stato un accorpamento delle strutture con allineamento dei prospetti. In precisione e riferendomi agli elaborati planimetrici sopra citati, le facciate sia anteriore che posteriore del fabbricato convenuto, il sub 1 della particella 518, del foglio 289 di Cerignola (FG), venivano realizzate a filo con altri fabbricati esistenti e più precisamente, a destra con il fabbricato individuato al sub 1 della particella 517 di parte attrice e a sinistra, con il fabbricato sub 2 della particella 518, oggi di proprietà il tutto sfruttando le murature di appoggio laterale già Parte_7 esistenti” (p.40, sottolineatura aggiunta).
“c) se l'esecuzione dei medesimi lavori abbia determinato la modifica delle caratteristiche della copertura originaria della proprietà attorea, favorendo l'eventuale formazione di infiltrazioni all'interno della stessa proprietà”.
Sul punto, il ctu ha chiarito che “… Con lo sconfinamento del solaio di copertura del piano primo, venivano modificate le caratteristiche della copertura originaria del tetto a doppia falda di proprietà attorea. Tale situazione ha comportato la possibile formazione delle infiltrazioni all'interno della ridetta proprietà attorea. Infatti la realizzazione della paretina in mattoni pieni e/o tufi, quale chiusura fra il solaio e il muro di confine di proprietà attorea, il tutto eseguito dalla parte convenuta, ha comportato la rimozione della parte finale del tetto attoreo, esattamente lungo tutta la parete di confine, andando coì a modificare l'originario scolo delle acque meteoriche. Inoltre in assenza di apposito canale per lo scolo delle acque meteoriche, le stesse trovano deflusso al disotto del coppo di copertura”.
pagina 5 di 8 Tale conclusione del ctu coincide con quanto accertato in sede di ATP dall'ing. il quale ha Per_1 verificato che la parte convenuta nella realizzazione delle opere edili a confine con la parte ricorrente, si è posta ad una quota superiore ed ha realizzato un muretto d'attico con scalino andando a modificare il sistema di deflusso delle acque meteoriche delle copertura del ricorrente (p.13, rel. ATP)
d) se il suindicato, attuale, stato dei luoghi della proprietà attorea sia derivato dalle eventuali infiltrazioni di cui sopra, espletando, a tal fine, anche gli eventuali saggi tecnici ritenuti necessari.
In proposito il ctu -illustrata, anche graficamente, la situazione di un tetto di copertura in coppi eseguita a regola d'arte e, fotograficamente, la situazione attuale del tetto di copertura della proprietà attorea, quale derivante dalle lavorazioni eseguite dalla convenuta- ha ribadito quanto esposto in ordine al quesito precedente, precisando che “… l'ultima fila di coppi risulta in appoggio al cordoletto in muratura realizzato da parte convenuta e non in apposito canale di scolo … tale mancanza comporterebbe che l'ultimo coppo di chiusura aprirebbe la strada a possibili fenomeni infiltrativi”(p.42 CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu confermano quanto già rilevato ed accertato in sede di ATP. L'ing. ha infatti verificato la sussistenza di infiltrazioni di acqua all'interno dell'immobile Per_1 attoreo determinanti “l'ammaloramento della volta con distacco di pittura e parti di intonaco” nella
“… parte di soffitto a volta corrispondente alla falda ovest a ridosso del cordolo realizzato dalla parte resistente”(odierna convenuta). Ha altresì individuato la causa delle dette infiltrazioni precisando che
“… la parte convenuta nella realizzazione delle opere edili a confine con la parte ricorrente, si è posta ad una quota superiore ed ha realizzato un muretto d'attico con scalino andando a modificare il sistema di deflusso delle acque meteoriche delle copertura del ricorrente. In particolare, nel riposizionare i coppi e sottocoppi in semplice aderenza a tale muretto, non si è tenuto in che in tale modo l'acqua avrebbe avuto modo di infiltrarsi al di sotto del manto di copertura costituito da coppi e e sottocoppi stessi”(pp.12-13 CTU ATP).
D'altra parte, la circostanza che l'ammaloramento della proprietà attorea sia conseguenza di infiltrazioni derivanti dai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla convenuta, risulta confermata anche dalle risultanze della prova testimoniale. Infatti, i testi attorei hanno confermato tale circostanza (cfr verb. ud. 20.7.2023-26.10.2023-21.12.2023).
In considerazione degli accertamenti peritali effettuati e delle dichiarazioni testimoniali in proposito, deve ritenersi inconferente l'assunto della convenuta concernente il cattivo stato di manutenzione del tetto del fabbricato attoreo determinante le infiltrazioni in esame;
assunto smentito dai testi attorei e confermato soltanto dall'unico teste della convenuta (cfr. verb. ud. 08.09.2022, teste ). Testimone_3
Quanto all'epoca dell'esecuzione dei detti lavori, i testi attorei hanno confermato che gli stessi avvenivano all'incirca nel 2016.
In proposito, si rileva che le fatture e i ddt prodotti dai convenuti debbono ritenersi irrituali in quanto depositati soltanto in allegato della memoria istruttoria n.
3. D'altra parte, gli stessi nulla dicono in ordine alla destinazione ed impiego della merce ivi rappresentata.
“e) in caso di risposta positiva al quesito d), determinare l'entità dei danni derivanti all'immobile dell'attore in conseguenza delle suddette infiltrazioni nonché la natura delle opere ed i relativi costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi”
Il c.t.u., dopo aver ribadito che le opere eseguite da parte convenuta sono ancora in assenza di regolare autorizzazione da parte degli organi competenti, ha indicato la tipologia di lavori eseguiti consistiti in una struttura “… di tipo portante in c.a. con pilastri e travi, nonché solai a sbalzo”. Ha inoltre specificato che “… il confine fra le due proprietà in causa è delimitato da un muro portante in tufo,
“NON IN e che, l'intero spessore del ridetto muro di confine risulta di proprietà attorea” CP_3
pagina 6 di 8 ed ha individuato i lavori dal eseguirsi dalla convenuta per il ripristino dello stato dei luoghi: “… la parte convenuta dovrebbe arretrarsi con l'intera struttura di tutti i solai a sbalzo in c.a., al fine di poter realizzare un giunto tecnico fra le proprietà in causa, così come già previsto e realizzato sul lato opposto (p.44 CTU). Ha quindi provveduto alla redazione di un computo estimativo indicativo delle lavorazioni da eseguire ai fini del rispristino dello stato dei luoghi della sola proprietà attorea.
La quantificazione di dette lavorazioni e pertanto “il danno attoreo ai fini del ripristino dello stato dei luoghi … è risultato pari ad una somma complessiva di € 5.359,20 … previa l'ottemperanza da parte del convenuto con opportuno adeguamento strutturale, sia sotto il profilo tecnicoprogettuale che amministrativo” (pp.44-45 e 56 ss ctu) .
Sulla scorta dei suesposti elementi di fatto, appare di tutta evidenza che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della originaria convenuta, oltre ad essere stata Controparte_1 effettuata in violazione delle norme edilizie (violazione successivamente sanata, come sopra detto), ha comportato la violazione dei diritti di proprietà dell'attore.
Di conseguenza, le domande attoree vanno accolte.
Quanto al regolamento delle spese processuali, le stesse vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza. Anche le spese di CTU e di ATP seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, nella persona del Gop sopraindicato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_2
, e quali eredi costituiti dell'originaria convenuta Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_1 nella causa iscritta al n. 6991/2017, sulle conclusioni delle parti, in accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1) accerta e dichiara l'illegittimità delle opere di ristrutturazione eseguite dalla convenuta sull'immobile di sua proprietà, analiticamente indicato nell'atto introduttivo e nella relazione di CTU espletata nel presente giudizio e, per l'effetto,
2) condanna i convenuti, quali eredi costituiti dell'originaria convenuta alla Controparte_1 riduzione in pristino stato dell'immobile dell'attore ripristinando l'autonomia tra quest'ultimo e l'immobile dei convenuti e, per l'effetto, ordina l'esecuzione dei lavori a tanto necessari, secondo le indicazioni di cui alla CTU del geom. cui ci si riporta integralmente;
CP_5
3) condanna i convenuti al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di E. 5.359,20, oltre IVA, come quantificati dal ctu, geom. , a titolo di risarcimento dei danni patiti dall'attore in CP_5 conseguenza dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai convenuti. Oltre rivalutazione monetaria dal 16.03.2020 (data del deposito della CTU) alla data della presente decisione e interessi dalla domanda al saldo, previa devalutazione alla data della domanda e rivalutazione sulla somma anno per anno rivalutata.
4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali del presente giudizio nonché del procedimento di mediazione e di ATP che si liquidano, in forza dei parametri del D.M. 147/2022, come segue:
a) Mediazione: E. 662,00 per competenze professionali (par. 25.bis; scaglione: 5.200,01-26.000,00; compenso minimo, attese: obbligatorietà del procedimento e scarsa complessità dell'attività svolta, esclusa fase di conciliazione non esperita), oltre rimborso spese generali (15%), Cap e Iva, se dovuti;
b) ATP: E. 1.170,00 per competenze professionali (par. 9; scaglione: 5.200,01-26.000,00, compenso minimo attesa la scarsa complessità dell'attività svolta), oltre rimborso spese generali (15%), Cap e Iva, se dovuti;
pagina 7 di 8 c) Giudizio di merito: E. 290,00 per esborsi ed E. 7.615,50 per competenze professionali (par. 2; scaglione: 5.200,01-26.000,00, compenso medio aumentato del 50% attesa la complessità dell'istruttoria ivi compresa la riassunzione del giudizio), oltre rimborso spese generali (15%), Cap e Iva, se dovuti. Il tutto con distrazione in favore dei procuratori attorei per dichiarata antistatarietà.
Spese di CTU e di ATP definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Foggia, 02 aprile 20258 agosto 2025
Il Giudice-Gop
dott. Maria Rosaria Sala
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