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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2290/2021
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO ANDOLINA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1
dagli Avv.ti SILVESTRO VITALE e ALESSANDRO GULLO, giusta procura in atti
- Resistente –
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 9.11.2021, esponeva di aver prestato la Parte_1
propria attività lavorativa, dal 22.01.2018 al 31.07.2020, alle dipendenze della società
con la qualifica di Responsabile (Livello 5°A del C.C.N.L. Servizi Igiene CP_1
Ambientale) addetto al Cantiere di VO (Sr). Deduceva che, a partire dal mese di agosto del 2019, era stato vittima di comportamenti persecutori ed offensivi, reiterati nel tempo,
da parte della società datoriale, che gli avevano causato danni psicologici, sofferenze morali, oltre che stress sul luogo di lavoro, subendo ingiuste contestazioni di addebiti disciplinari e conseguenti sanzioni, frequenti aggressioni psicologiche e rimproveri verbali ingiustificati, dequalificazione professionale con irragionevole demansionamento ed, infine, isolamento lavorativo, che gli avevano causato una “Sindrome ansiosa con somatizzazioni viscerali di probabile origine reattiva”, diagnosticata nel mese di settembre 2019 e peggiorata nei mesi successivi.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, la società , al fine di accertare, nell'ambito lavorativo, atti CP_1
persecutori e demansionamento diretti alla sua emarginazione dal contesto aziendale e,
per l'effetto, sentire condannare la società datoriale al risarcimento dei danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, da quantificarsi nella somma di € 95.874,00,
od in quell'altra maggiore o minore somma accertata all'esito del giudizio, anche tramite
CTU medica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, negando la sussistenza di alcuna condotta ritorsiva e/o persecutoria ai danni di e l'asserito nesso di causalità tra il denunciato Parte_1
“danno all'integrità psicofisica” ed il contesto lavorativo.
II La causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale e all'esito del deposito di note autorizzate e di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
In via generale, il “mobbing”, nella definizione offerta dalla psicologia del lavoro, cui gran parte della giurisprudenza di merito ha ormai aderito, consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e, a lungo andare, accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche ad invalidità psicofisica permanente: la giurisprudenza di legittimità definisce la fattispecie come un complesso di atteggiamenti illeciti posti in essere nell'ambiente di lavoro, nei confronti di un dipendente, che si risolvono in sistematici e reiterati comportamenti ostili e persino persecutori, idonei a provocare l'isolamento e l'emarginazione, con effetto lesivo dell'equilibrio psichico del lavoratore e del complesso della sua personalità (cfr. Cass. civ, lav., 6 marzo 2006, n.
4774; 9 settembre 2008, n. 22858; 17 febbraio 2009, n. 3785). Ebbene, perché, in concreto, possa configurarsi il mobbing deve potersi riscontrare una diffusa ostilità
proveniente dall'ambiente di lavoro, che si realizza in una pluralità di condotte, frutto di una vera e propria strategia persecutoria, avente di mira l'emarginazione del dipendente dalla struttura organizzativa di cui fa parte (cfr. Cass., lav., 9 settembre 2008, n. 22858).
È stato, inoltre, osservato come il tratto strutturante del mobbing sia proprio la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del datore di lavoro o di altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, volta a emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa. Pertanto, in ordine
III alla prova da offrirsi da parte del soggetto destinatario di una condotta ritenuta mobbizzante, la stessa deve essere adeguatamente rappresentata con una prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti o degli atti che dimostrino l'asserito intento persecutorio volto ad emarginarlo, non rilevando mere posizioni divergenti o conflittuali,
fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo.
In mancanza di un quadro normativo specifico, dottrina e giurisprudenza maggioritarie ritengono che il fondamento giuridico della tutela contro il mobbing vada ricercato nell'art. 2087 c.c., che assoggetta a responsabilità contrattuale il datore di lavoro,
imponendogli determinati obblighi di protezione nei confronti del dipendente. Detta
responsabilità deriva dall'inosservanza, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, e di adottare tutte le misure necessarie volte a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore: obbligo che si pone quale limite al diritto di libertà d'iniziativa privata di impresa di cui all'art. 41, commi 1-2,
Cost. Per quanto concerne la prova dei requisiti essenziali del mobbing, la Corte di
Cassazione, richiamando, come osservato, la disposizione normativa di cui all'art. 2087
c.c., ha evidenziato la rigorosità dell'onere probatorio di cui risulta gravato il lavoratore e,
pronunciandosi anche sulla prova contraria del datore di lavoro, esclusivamente subordinata all'adempimento dell'onere probatorio della vittima della fattispecie denunciata, ha precisato che “Incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la dimostrazione di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente
IV non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi”. (Cfr. Cass. Civ. n. 13693 del 3
Luglio 2015).
Nella vicenda in esame, ha chiesto accertarsi che, nel corso del rapporto di Parte_1
lavoro alle dipendenze della società (durato dal 22.01.2018 al 31.07.2020), ha CP_1
subito comportamenti vessatori e mobbizzanti da parte dei propri responsabili gerarchici che ne hanno causato la diagnosticata “sindrome ansiosa con somatizzazioni viscerali di probabile origine reattiva” e la conseguente assenza dal lavoro per malattia.
Tuttavia, dall'istruttoria svolta non è emersa l'effettiva sussistenza, nel contesto lavorativo di appartenenza del ricorrente, dei comportamenti denunciati e, in particolare,
dell'intento persecutorio finalizzato all'emarginazione del lavoratore, che alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, devono essere rigorosamente provati. In particolare,
il teste (di parte ricorrente) ha riferito “Conosco dal 2002, Testimone_1 Parte_1
quando eravamo alle dipendenze della vecchia ditta, Meridiana, successivamente denominata E.F Servizi Ecologici e all'epoca svolgeva le mansioni di capo-cantiere.
Preciso che lavoro per la dal 2018 fino ad oggi;
svolgo le mansioni di operatore CP_1
ecologico; sono operaio addetto al CCR (Centro di Raccolta); come tutti i dipendenti anch'io sono passato alle dipendenze della società convenuta in seguito al cambio appalto. Nel passaggio dalla E.F Servizi Ecologici alla ho mantenuto le CP_1
medesime mansioni di operatore ecologico;
inizialmente, mi occupavo della raccolta porta a porta e dal 2019, dopo che ho frequentato un corso, sono stato addetto al CCR
(Centro di Raccolta). svolgeva le mansioni di sorvegliante, sia quando era Parte_1
alle dipendenze della E.F Servizi Ecologici, sia quando è transitato alla In CP_1
particolare, il ricorrente distribuiva le zone dove dovevano andare gli operatori e controllava che il servizio venisse svolto correttamente;
verificava se c'erano delle segnalazioni di irregolarità del servizio (ad es. in via Barilla, non hanno rilevato
V l'umido e in queste occasioni il ricorrente chiamava l'operatore per l'esecuzione del servizio). girava sempre, però aveva un suo ufficio. Inizialmente, si trovava Pt_1
nello stesso piazzale dove c'era il posteggio dei mezzi;
successivamente, gli uffici sono stati spostati al CCR dove sono ubicati anche adesso. Oltre al avevano l'ufficio Pt_1
, che svolgeva funzioni amministrative nonché il Direttore, Persona_1 Tes_2
ed il Coordinatore, . Preciso che presso il piazzale c'era soltanto una piccola Per_2
postazione dove si collocavano e per ricevere delle richieste di ferie o Per_1 Pt_1
redigere delle schede di marcia, permessi etc. (per piccoli problemi), mentre presso il
CCR dove sono stati spostati gli uffici dal 2019, ognuno ha una sua postazione, dotata di computer, scrivania, etc. Preciso, che però non ha mai avuto un computer Pt_1
poiché non era necessario per lo svolgimento delle sue mansioni di vigilanza. Il
ricorrente aveva un telefono aziendale;
non sono a conoscenza se ad un certo momento gli è stato tolto. Preciso che il ricorrente svolgeva mansioni di coordinamento degli operatori. Era che assegnava gli operatori alla zona, indicava con quali Parte_1
mezzi dovevano andare ad eseguire il lavoro (se utilizzare il decespugliatore o altri strumenti). Nel passaggio dalla E.F Servizi Ecologici alla le mansioni sono CP_1
rimaste le stesse;
fino a quando mi sono assentato per malattia, per due-tre mesi nel
2019, il ricorrente ha mantenuto le stesse mansioni;
successivamente, quando sono rientrato – all'incirca verso il mese di settembre/ottobre 2019 – il ricorrente è stato trasferito al CCR per svolgere le medesime mansioni di coordinatore;
nello stesso periodo sono anch'io transitato al CCR”. Ed ancora il teste (di parte ricorrente) Per_1
ha riferito “Conosco poiché siamo stati colleghi già dal 2017,
[...] Parte_1
con l'azienda che c'era all'epoca ad VO (E.F. Servizi Ecologici); poi dal 2018
abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della fino a quando il ricorrente è CP_1
andato in pensione. Attualmente, svolgo le mansioni di impiegato amministrativo;
anche
VI nel 2018 mi occupavo di mansioni amministrative. All'epoca il ricorrente si occupava dei servizi, nel senso che preparava i servizi che si dovevano svolgere giornalmente,
dopo di che me li passava ed io li stampavo. Con il ricorrente lavoravamo nello stesso ufficio, soltanto io avevo il computer. Il ricorrente aveva anche l'auto aziendale e si occupava di fare dei sopralluoghi e dei rapporti sui rilievi eseguiti quando c'erano dei reclami. Oltre a lavorare all'interno dell'ufficio lavorava anche fuori. Prima di passare alla lavoravamo per la E.F, ma eravamo dislocati in diverse postazioni. Lui era CP_1
responsabile di tutti i servizi di raccolta, bonifica e di tutto ciò che concerneva la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. L'azienda dell'epoca era meno strutturata rispetto alla Poco prima che il ricorrente andasse in pensione, siamo CP_1
stati trasferiti dall'autoparco al Centro Comunale di Raccolta (CCR); anche al Centro
Comunale di Raccolta lavoravamo nella stessa stanza;
avevamo due scrivanie, adibite alla mia e alla sua postazione. Soltanto io avevo il computer. Io mi occupavo anche del front-office, poiché avevo una minore anzianità e per i rapporti che avevamo instaurato con il ricorrente, quando entrava qualcuno dell'utenza ero io che mi occupavo di accoglierlo. Quando siamo stati trasferiti al Centro Comunale di Raccolta
non ricordo se continuasse a passarmi gli ordini di servizio come faceva Parte_1
prima; in quel periodo c'era che mi passava i servizi da stampare e non li Per_2
faceva più . Preciso che non si è trattata di una parentesi molto lunga, poiché Pt_1
poco dopo il ricorrente è andato in pensione. Quando i nostri uffici sono stati trasferiti al Centro Comunale di Raccolta non ricordo di cosa si occupasse . Era Parte_1
nella scrivania vicino alla mia, ma non ricordo cosa facesse. Quando siamo stati trasferiti al CCR il ricorrente non aveva più la disponibilità dell'auto aziendale. Se non ricordo male, questo passaggio è avvenuto nel 2019; peraltro è coinciso con un periodo in cui il ricorrente è mancato (o è stato sospeso) ed è durato per meno di un anno”
VII Infine, il teste (di parte resistente) ha dichiarato “Conosco , Testimone_3 Parte_1
poiché è stato assunto dalla per passaggio immediato e diretto dalla vecchia CP_1
impresa, così come gli atri lavoratori. Preciso che sono direttore dell'Unità Territoriale,
relativa all'appalto di VO. svolgeva le mansioni di coordinatore e Parte_1
sorveglianza degli operatori per le attività da svolgere;
preciso che i coordinatori che sorvegliavano erano in due: e . Noi avevamo due postazioni: Parte_1 Parte_2
una presso l'autoparco dove partiva e rientrava il servizio di raccolta porta a porta e l'altra presso il Centro Comunale di Raccolta e, quindi, i nostri coordinatori-
sorveglianti dovevano controllare sia il servizio di raccolta porta a porta svolto dagli operatori – lavoro che consisteva nel sorvegliare sull'uscita e rientro dei mezzi e degli operatori e sul corretto svolgimento del servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuti e nelle zone assegnate – sia il servizio presso il Centro Comunale di Raccolta dove vi erano ulteriori dipendenti che si occupavano del servizio del Parte_3
, in cui sono posizionate casse a compattazione, per effettuare la raccolta
[...]
selettiva di rifiuti, mezzi, poiché queste casse vengono agganciate e condotte nelle diverse piattaforme (ad esempio plastica) differenziate l'una dall'altra; preciso che presso il CCR vi erano una decina di tipologie di rifiuti raccolti (carta, cartone, plastica,
legno etc.) portati direttamente dagli utenti. Presso il CCR il ricorrente si occupava di organizzare il servizio dei dipendenti (ferie, malattie, permessi); organizzare i trasporti in piattaforma, man mano che le casse si riempivano (quindi, curare che non si trascendesse l'orario di chiusura delle piattaforme con gli autisti che partivano);
curare i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR); questo formulario veniva emesso o dallo stesso o dall'impiegato e, in ogni caso, il ricorrente doveva Parte_1
verificare la corretta compilazione del formulario con l'indicazione specifica del codice rifiuto, dell'autista della piattaforma e stare attento perché tutto andasse a buon fine.
VIII Altro compito del coordinatore del CCR era quello di tenere ottimi rapporti con l'utenza; in particolare, abbiamo un obbligo con il committente di raggiungere il 70%
della raccolta differenziata annuale (raccolta porta a porta e CCR); quindi si puntava molto sul rapporto con l'utenza per l'informazione e implementazione della raccolta differenziata;
inoltre, presso il CCR il ricorrente organizzava e verificava il servizio di distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata. A tal fine il aveva una Pt_1
delega per la privacy poiché trattava dati personali relativi agli utenti. Preciso che il
CCR era (e lo è tuttora) informatizzato, poiché l'utente quando viene a portare il rifiuto ha una premialità, giacché il Comune applica uno sconto sulla TARI. Quando l'utente viene, deve esibire la tessera sanitaria e i dati vengono inseriti a sistema e trasmessi al per usufruire dello sconto sulla TARI e nello stesso tempo viene generata una CP_2
ricevuta, consegnata allo stesso utente. Il ricorrente doveva curare che l'operatore di turno inserisse la tessera sanitaria e stampasse correttamente la ricevuta;
spesso, però,
l'inserimento della tessera sanitaria non andava a buon fine ed il ricorrente doveva verificare che l'operazione fosse stata eseguita correttamente;
qualora, tuttavia, non veniva generata dal sistema la ricevuta i dati venivano inseriti manualmente dall'operatore e consegnata al ricorrente la ricevuta stampata. In queste occasioni, il ricorrente doveva verificare la corretta compilazione della ricevuta e successivamente consegnarla all'ufficio TARI del Preciso che c'erano i computer all'interno CP_2
del CCR ed il telefono fisso. Il ricorrente attingeva ai computer dell'ufficio del CCR,
ma non aveva un suo cellulare. Questo lo aveva prima, quando svolgeva attività di movimento all'interno della città, ma nel momento in cui gli è stata assegnata una postazione fissa, non era più necessario averlo. Preciso che una volta che Parte_1
fu adibito al CCR non svolse più l'attività di controllo e vigilanza del servizio di raccolta porta a porta. Il CCR svolge doppio turno di lavoro: mattina e pomeriggio;
mentre il
IX svolgeva la propria attività solo la mattina, dalle 7.00 alle 13.20, dal lunedì al Pt_1
sabato, il CCR era aperto anche il pomeriggio e la domenica. Le figure addette erano: 1.
Autista scarrabile (con eventuale sostituzione, in caso di ferie, malattia, permessi etc.) 2.
Autista autocarro/raccolta rifiuti ingombranti, con collaboratore per caricare il rifiuto ingombrante 3. Impiegato amministrativo 4. Tre operatori all'interno del CCR, con ulteriori due figure in sostituzione degli operatori effettivi. Aggiungo che il CCR era aperto anche la domenica ed i festivi. Preciso che inizialmente i due coordinatori-
vigilanti si occupavano entrambi sia del servizio di raccolta porta a porta che del CCR;
successivamente, quando vi fu la necessità di potenziare il servizio all'interno del CCR,
in accordo con la proprietà aziendale, decisi di spostare uno dei due coordinatori-
vigilanti dal servizio porta a porta e impiegarlo stabilmente presso il CCR. La scelta ricadde su , poiché lui era di VO (mentre l'altro coordinatore era di Parte_1
Ispica) e poteva stringere dei rapporti con la cittadinanza più stretti, per migliorare e rendere più efficiente il servizio di raccolta differenziata presso il CCR che richiedeva una maggiore e più diretta collaborazione dell'utenza”.
Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente e di parte resistente non consentono di affermare la sussistenza dell'asserita condotta datoriale volta ad estromettere il lavoratore dal contesto lavorativo né la dequalificazione professionale, derivante dall'inattività, dal momento in cui è stato trasferito presso il CCR di VO. In particolare, Parte_1
nessuno dei testi riferisce che il ricorrente abbia subito ripetuti e immotivati attacchi dalla direzione: i testi e confermano che era Testimone_1 Testimone_3 Parte_1
tenuto a svolgere mansioni di coordinamento e sorveglianza anche in seguito al trasferimento presso il CCR di VO e che le disposizioni datoriali gli erano state regolarmente impartite. D'altra parte, il teste ha affermato che, al Persona_1
momento in cui è stato trasferito insieme al ricorrente presso il CCR, si occupava
X personalmente del front-office e di accoglienza dell'utenza, al posto di , Parte_1
poiché aveva una minore anzianità e per i rapporti che aveva instaurato con il ricorrente, senza alcun intento lesivo della dignità e professionalità del lavoratore.
Oltretutto, va osservato che, le patologie denunciate si sono manifestate nel mese di settembre 2019 (la prima diagnosi di “sindrome ansiosa” in trattamento farmacologico reca la data del 23 settembre 2019) e, pertanto, in data anteriore al trasferimento presso il
CCR di VO (dicembre-gennaio 2020), tali da non poter essere ricondotte, sul piano causale, all'asserita inoperatività conseguente all'assegnazione presso il predetto centro.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi non provata l'asserita condotta mobbizzante e la dequalificazione professionale derivante dall'inattività del ricorrente, atteso che i comportamenti denunciati dal lavoratore non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2290/2021 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Siracusa lì 17.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XI