Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7743/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7743/2020 avente ad oggetto “risarcimento di danni derivanti da sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa del 14.7.2024, Parte_1
dall'avv. Francesco Fiorentino, presso il cui studio, sito in Casoria (Na) alla
Circumvallazione n.15, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Fabozzi, presso il cui studio, sito in San
Marcellino, alla Via Galatina n. 8, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 12.9.2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che il giorno 11 Parte_1
Dicembre 2013, verso le ore 19:15 circa, si trovava a bordo del proprio motociclo Marca
Honda Modello Sh 300 di colore bianco tg. DN43367 in qualità di conducente e percorreva l'autostrada A1, in direzione di Caserta, nel tratto ricadente nel territorio del
Comune di Afragola (Na); che, giunto nei pressi dello svincolo in uscita Afragola (Na), veniva urtato sul lato sinistro da un'autovettura non identificata;
che il sinistro avveniva in quanto il conducente dell'autovettura sconosciuta, nell'effettuare manovra di sorpasso, mal calcolando le distanze tra l'autovettura ed il suo motociclo (che procedeva regolarmente in direzione di Afragola), con il lato sinistro collideva il lato destro del motociclo, impedendogli qualsiasi manovra utile ad evitare l'impatto; che per l'impatto perdeva il controllo del motociclo e veniva scaraventato violentemente in terra sul proprio lato destro;
che, in ragione del sinistro, subiva lesioni personali come diagnosticate dapprima dal personale medico del Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” di Napoli ove veniva trasportato e, successivamente, dal Presidio Ospedaliero “S. Giuseppe Moscati” di Avellino;
che in data 27.5.2014 veniva inviata lettera di messa in mora al fine di ottenere il risarcimento danni alla ed alla Consap;
di aver diritto al ristoro Controparte_1
dei danni da quantificarsi sulla base dell'entità delle lesioni riportate, calcolate dal dott.
nella misura del 18% di danno biologico ed in un periodo di inabilità Persona_1
temporanea assoluta di giorni (120) centoventi ed in un periodo di inabilità temporanea relativa al valore del 75% di giorni (90) novanta, di inabilità temporanea relativa al valore del 50% di giorni (120) centoventi, di inabilità temporanea relativa al valore medio del
25% di giorni 210 (duecentodieci); che vani erano stati i tentativi di bonario componimento della vertenza.
Tanto premesso ed esposto, citando la compagnia in qualità di Controparte_2
F.G.V.S. concludeva affinché fosse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compreso il danno morale e quello esistenziale, oltre interessi legali dal fatto ed i danni da svalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la Compagnia assicurativa convenuta che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa, assumeva: in via preliminare, l'improponibilità della domanda per carenza di una preventiva richiesta risarcitoria ex art. 145 cod. ass.; la nullità
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dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa azionata;
nel merito, che non era stato provato il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria e che non era stato dimostrato il nesso causale tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali subite dal . Pt_1
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la improponibilità e/o la nullità della domanda;
nel merito, affinché fosse rigettata la pretesa attorea, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 16.9.2024.
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la compagnia convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
In via ulteriormente preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. dimostrata mediante la produzione, in atti, delle richieste risarcitorie trasmesse a mezzo raccomandata e regolarmente ricevute dalla compagnia assicurativa convenuta e dalla
Consap.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità, della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la
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circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Risulta poi rispettato dall'attrice il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla F.G.V.S. il risarcimento dei danni Controparte_1
subiti (cfr. richieste di risarcimento allegate al fascicolo di parte attrice).
Passando al merito, l'attore agisce nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Ebbene, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica dell'incidente stradale narrata da parte attrice nella domanda introduttiva, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nel rapporto incidente stradale redatto dalla Polizia Stradale di Napoli.
In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n.
10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta
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diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è causa e in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
L'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova un primo riscontro nel primo referto di pronto soccorso n.
2013/87742-11/12/2013 in cui viene indicata “l'Autostrada Napoli Roma uscita
Afragola” quale luogo ove si era verificato l'infortunio, indicato come “frattura arto inferiore dx” (allegato 9 del fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, la dinamica del sinistro narrata in citazione viene corroborata in primo luogo dalle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia Stradale intervenuta sul luogo teatro del sinistro.
Invero, sulla base dei rilievi effettuati sulla sede stradale, che avevano consentito di rinvenire sull'asfalto frammenti di vetro attribuiti all'autovettura rimasta sconosciuta, ed in ragione dei danni riportati dal motociclo condotto dall'attore, gli agenti accertatori in tali termini hanno ricostruito la dinamica del sinistro: “Il sig alla guida del Parte_1
motoveicolo Honda SH 300, targato DN43367 percorreva la A1 con direzione di marcia da Napoli verso Caserta, quando giunto alla progressia m 751+200 tenimento del Comune di Afragola, veniva urtato da autoveicolo nella circostanza rimasto sconosciuto in quanto dopo l'urto si allontanava dal campo del sinistro. Urto che provocava la caduta del conducente del motoveicolo, che rovinava al suolo riportando lesioni. Nella circostanza il veicolo rimasto sconosciuto si allontanava dal campo del sinistro senza soccorrere il conducente del motoveicolo. Subito dopo il sig. veniva soccorso da Parte_1
personale della Polizia Penitenziaria e poco dopo sul posto giungeva l'ambulanza del
118…”.
Trattasi di ricostruzione logica e lineare, che viene in questa sede integralmente condivisa dal Tribunale.
E ancora, quanto alla ricostruzione dell'incidente stradale, i testi escussi, Testimone_1
e , da ritenersi attendibili, per avere reso dichiarazioni sufficientemente Testimone_2
circostanziate e coerenti, confermavano il verificarsi dell'evento lesivo secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che in Testimone_1
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data 11.12.2013, rientrava da un servizio espletato alla Mostra D'Oltremare di Napoli assieme ad atri colleghi e mentre transitava sull'Asse Mediano all'altezza dell'uscita di
Frattamaggiore, in direzione Roma, vedeva che vari veicoli cercavano di scansare un ostacolo presente sulla strada. Avvicinatosi, si rendeva conto che c'era un uomo semicosciente riverso a terra (“sono Ispettore Superiore della Polizia Penitenziaria. Il giorno 11.12.2013 rientravo per un servizio espletato presso la Mostra d'Oltremare di
Napoli assieme ad altri colleghi e mentre transitavo sull'Asse Mediano all'altezza dell'uscita di Frattamaggiore, in direzione Roma, ho visto che vari veicoli cercavano di scansare un ostacolo presente sulla strada. Avvicinatici mi sono reso conto che c'era una persona riversa a terra tra il guardrail e la corsia di sorpasso. Si trattava di un uomo ed in quel momento era semicosciente. Sul posto non c'era alcun veicolo ma quando poi è arrivata la polizia stradale mi sono reso conto che l'uomo a terra aveva viaggiato a bordo di un motociclo che si trovava più avanti ad una ventina di metri, sul lato destro della carreggiata…non ho avuto percezione di altri veicoli coinvolti nel sinistro…abbiamo cercato di riscaldare il ragazzo poi abbiamo chiamato un'ambulanza ed Parte_1
abbiamo contattato il padre…non ho mai reso altre testimonianze nell'ambito di cause relative a sinistri stradali”).
Le medesime circostanze del sinistro sono state confermate dal teste, , il Testimone_2 quale dichiarava: “sono Assistente Capo della Polizia Penitenziaria. Il giorno 11.12.2013 rientravo per un servizio espletato presso la Mostra d'Oltremare di Napoli assieme ad altri colleghi e mentre transitavo sull'Asse Mediano all'altezza dell'uscita di Frattamaggiore, in direzione Roma, ho visto che vari veicoli cercavano di scansare un ostacolo presente sulla strada. Avvicinatici mi sono reso conto che c'era una persona riversa a terra tra il guardrail e la corsia di sorpasso. Si trattava di un uomo ed in quel momento era semicosciente. Sul posto non c'era alcun veicolo ma quando poi è arrivata la polizia stradale mi sono reso conto che l'uomo a terra aveva viaggiato a bordo di un motociclo che si trovava più avanti ad una ventina di metri, sul lato destro della carreggiata… non ho avuto percezione di altri veicoli coinvolti nel sinistro… abbiamo cercato di riscaldare il ragazzo poi abbiamo chiamato un'ambulanza ed abbiamo contattato il Parte_1
padre… non ho mai reso altre testimonianze nell'ambito di cause relative a sinistri stradali”.
Le risultanze del rapporto redatto dalla Polizia Stradale, pienamente riscontrate dalle
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dichiarazioni rese dai testi escussi, consentono di ritenere dimostrata la riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dal al sinistro stradale causato in Parte_1
via esclusiva dalla condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto.
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro e alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630;
7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
unitamente alle risultanze probatorie precedentemente Persona_2
analizzate, consente di ritenere dimostrata l'ammissibilità del nesso di causa tra l'evento traumatico de quo (l'investimento ad opera di un veicolo ignoto) e le lesioni riportate dal ovvero “frattura arto inferiore dx”, (vedasi pagina 11 della CTU a cura del Parte_1
Dott. . Persona_2
In consulenza si rileva una piena compatibilità tra la lesività accertata e i postumi invalidanti permanenti concernenti esiti algo-disfunzionali derivanti dalla frattura dell'arto inferiore destro.
Il quadro istruttorio consente, quindi, di ritenere provato il legame eziologico tra l'evento dannoso, costituito dall'investimento stradale, le lesioni inizialmente riportate e le conseguenze pregiudizievoli derivate dagli esiti stabilizzati del processo patologico concernente le menomazioni anatomiche e le limitazioni antalgico-funzionali subite dal danneggiato nella zona interessata dal trauma.
Con riguardo ai profili di responsabilità, si rammenta che, allorquando sia denunciata la
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fattispecie di sinistro cagionato da veicolo non identificato, è onere dell'attore provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo, quindi, dimostrare che lo stesso sia rimasto sconosciuto (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, n. 12304; Cass. civ., sez. III, 15 luglio
2011, n. 15367). La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 8/3/1990, n.
1860).
Orbene, nel caso in esame le emergenze istruttorie – al netto di un quadro invero complesso e completo – corroborano in forma sufficiente l'impianto narrativo di cui al libello introduttivo, e impongono di ritenere provati i presupposti per l'azione risarcitoria avverso il F.G.V.S., e per essa l'impresa assicurativa designata.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione
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risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d.
Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti dal
è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal Parte_1
consulente tecnico dott. Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U..
A tal riguardo, circa il danno risarcibile, ritiene questo Giudice che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
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In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta dal dott. è risultato che il sinistro di cui è causa abbia Persona_2
specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico un danno subito che il consulente ha quantificato complessivamente in una percentuale del 13 % di danno biologico.
Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 120 giorni il periodo di invalidità temporanea totale valutata al 100%, in 90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, ed in 90 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, in altri 100 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd. ‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno
2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi
“equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i
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casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass.,
Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ..
La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della
Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla
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base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 32 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attore può essere così equitativamente liquidato:
12 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7743/2020
- gg. 120 di ITT al 100% → € 13.800,00
- gg. 90 di ITP al 75% → 7.762,50
- gg. 90 di ITP al 50%→ € 5.175,00
- gg. 100 di ITP al 25% → € 2.875,00
- danno biologico permanente al 13% → € 34.773,00
Pertanto, va stimato in € 29.612,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in
€ 32.648,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 62.260,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017;
Cass. civ. 4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
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Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata a corrispondere al a titolo di Parte_1
risarcimento danni non patrimoniali l'importo di € 62.260,50.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (11.12.2013), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre
1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
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Nessuna esplicita domanda volta al rimborso delle spese mediche sostenute è stata espressamente avanzata dall'attore, né nell'atto di citazione, né nella successiva memoria istruttoria.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni riportati dal motociclo di proprietà dell'attore (cfr. certificato cronologico in atti), questi si è limitato a produrre le immagini ritraenti la condizione del veicolo e la copia di un preventivo di spesa relativo alle opere di ripristino.
Adesso, va evidenziato che la riconducibilità al sinistro de quo dei danni allegati può ritenersi effettivamente comprovata dalle risultanze del rapporto redatto dalla Polizia
Stradale ove si dà conto dei seguenti danneggiamenti: “scudo anteriore lato dex abraso – scocca laterale destra abrasa – parafango post. lieve ammaccatura”.
Con riguardo alla quantificazione del risarcimento va evidenziata la scarsa valenza probatoria delle risultanze di un preventivo di spesa;
a tal riguardo lo scrivente aderisce all'indirizzo della Suprema Corte secondo cui “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non é idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11765 del 15/05/2013).
Pertanto, avuto riguardo all'entità dei danni come visibili dalle foto in atti, operata una valutazione equitativa del danno, si reputa congruo rideterminare il risarcimento dovuto nell'importo importo di € 1.000,00, somma da ritenersi comprensiva anche dell'Iva, della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sino alla data odierna.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 52.000,00 a € 260.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese relative alla
C.T.U..
P.Q.M.
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IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna la quale Impresa Designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05 Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 62.260,50 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna la quale Impresa Designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05 Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali riportati dal veicolo di sua proprietà, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
• condanna la quale Impresa Designata ex art. 286 D.Lgs. 209/05 Controparte_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di delle Parte_1
spese processuali che si liquidano in € 1.300,00 per compenso fase studio, in € 900,00 per compenso fase introduttiva, in € 2.900,00 per compenso fase istruttoria ed in €
2.200,00 per compenso fase decisoria, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Rosa Pelliccia (con riguardo al compenso relativo alle prime tre fasi) ed all'avv. Francesco Fiorentino (con riguardo al solo compenso relativo alla fase decisoria), dichiaratisi entrambi antistatari;
• pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta le spese di C.T.U..
Così deciso in Aversa in data 1.1.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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