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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/02/2024, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 775/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 775/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/10/2023, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. CALICCHIA ANNAMARIA per parte resistente, l'avv. CIACCIA ALESSANDRO per delega dell'Avvocatura dello Stato.
L'avv. Calicchia si riporta alle note conclusive nonché a tutti gli scritti difensivi. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Ciaccia si riporta alla memoria di costituzione nonché alle note conclusive. Si oppone alla produzione di atti e documenti di controparte in quanto tardivi e modificativi del thema decidendum.
L'avv. Calicchia contesta l'eccezione di tardività della domanda oggi formulata da controparte non costituendo la richiesta di applicazione dell'equiparazione ex lege (art. 1, comma 5, legge n. 302/1990, in combinato disposto con l'art. 3, legge n. 466/1980) una domanda nuova e controparte sul punto non ha preso posizione.
L'avv. Ciaccia fa presente che le problematiche del riconoscimento come vittima del dovere sono del tutto differenti da quelle di invalidità per causa di servizio. Si riporta alla giurisprudenza di legittimità
e di merito citata negli scritti difensivi.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 775/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 775/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALICCHIA ANNAMARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dell'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/10/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- accerta l'invalidità complessiva di riportata a seguito ed in Parte_1 conseguenza dell'evento occorso il 12.12.1986, nella misura del 22%;
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della piena Parte_1
invalidità (100%) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3, legge n. 466/1980 e 1, comma 5, legge n. 302/1990;
- condanna il al riconoscimento dei benefici di legge ed, in Controparte_1
particolare, della speciale elargizione in favore degli invalidi prevista dall'art. 1, legge n.
302/1990, dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 4, comma 238, legge n. 407/1988; dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, salvi gli effetti della prescrizione maturata per i ratei maturati anteriormente al 28.10.2007;
- condanna il , alla rifusione delle spese di giudizio liquidate Controparte_1 in complessivi € 7.030,00, di cui € 43,00 per spese effettive ed € 6.986,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Anna Maria Calicchia, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u.; Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 17 ottobre 2023.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 775/2020 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/10/2023, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. CALICCHIA ANNAMARIA per parte resistente, l'avv. CIACCIA ALESSANDRO per delega dell'Avvocatura dello Stato.
L'avv. Calicchia si riporta alle note conclusive nonché a tutti gli scritti difensivi. Precisa le conclusioni come da note conclusive.
L'avv. Ciaccia si riporta alla memoria di costituzione nonché alle note conclusive. Si oppone alla produzione di atti e documenti di controparte in quanto tardivi e modificativi del thema decidendum.
L'avv. Calicchia contesta l'eccezione di tardività della domanda oggi formulata da controparte non costituendo la richiesta di applicazione dell'equiparazione ex lege (art. 1, comma 5, legge n. 302/1990, in combinato disposto con l'art. 3, legge n. 466/1980) una domanda nuova e controparte sul punto non ha preso posizione.
L'avv. Ciaccia fa presente che le problematiche del riconoscimento come vittima del dovere sono del tutto differenti da quelle di invalidità per causa di servizio. Si riporta alla giurisprudenza di legittimità
e di merito citata negli scritti difensivi.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 775/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 775/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CALICCHIA ANNAMARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dell'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/10/2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- accerta l'invalidità complessiva di riportata a seguito ed in Parte_1 conseguenza dell'evento occorso il 12.12.1986, nella misura del 22%;
- dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento della piena Parte_1
invalidità (100%) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3, legge n. 466/1980 e 1, comma 5, legge n. 302/1990;
- condanna il al riconoscimento dei benefici di legge ed, in Controparte_1
particolare, della speciale elargizione in favore degli invalidi prevista dall'art. 1, legge n.
302/1990, dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 4, comma 238, legge n. 407/1988; dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, salvi gli effetti della prescrizione maturata per i ratei maturati anteriormente al 28.10.2007;
- condanna il , alla rifusione delle spese di giudizio liquidate Controparte_1 in complessivi € 7.030,00, di cui € 43,00 per spese effettive ed € 6.986,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Anna Maria Calicchia, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u.; Controparte_1
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 17 ottobre 2023.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia