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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4510 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Di Serio in virtù di Parte_2
mandato in atti;
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Parte_2 CodiceFiscale_1
Serio in virtù di mandato in atti;
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dal funzionario delegato del servizio CP_1 P.IVA_2
contenzioso Puglia Meridionale Dott.ssa CP_2
Oggetto: opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il signor in proprio e quale rappresentante legale della Parte_2 [...]
, con ricorso del 15 settembre 2023, proponeva opposizione avverso Parte_3
l'ordinanza di ingiunzione n. 12139 SA 2023 1491 TA PI prot.- fascicolo SA 2023 1491 TA PI pagina 1 di 7 protocollo uscita AOO 149 PROT 17 07 2023 9787 del 17 luglio 2023 e notificata in pari data, con la quale la ingiungeva il pagamento, in solido, della somma di euro 2.209,50 per l'assunta CP_1
violazione del D.l.gs 193/2007 art. 6 comma VI.
Veniva emessa in seguito al sopralluogo ispettivo eseguito dal Comando dei Carabinieri per la Salute-
N.A.S. di Taranto, il 13 novembre 2020 presso la comunità terapeutica ”, per aver Parte_1 riscontrato che “quale legale responsabile di attività di mensa ometteva di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente preliminarmente ribadiva che la Comunità terapeutica è una comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti e per soggetti affetti da patologie connesse all'abuso e dipendenza di sostanze alcoliche.
Pertanto, non poteva essere qualificata come operatore del settore alimentare (OSA) ai fini dell'applicazione del D.lgs 193/2007; poiché il Regolamento (CE) 178/2002 li definisce come
“qualsiasi soggetto pubblico o privato che, con o senza scopo di lucro, eserciti una delle attività connesse alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti.”
Il ricorrente, ammetteva che all'interno della Comunità era garantito il servizio mensa ai propri ospiti, tuttavia ribadiva che il servizio di “cucina e dispensa” non poteva essere in alcun modo equiparabile alla fase precipua degli “operatori del settore alimentare che svolgono la produzione trasformazione e distribuzione degli alimenti”. Aggiungeva che, secondo la nota Direzione centrale Salute prot. 2929 del
12 febbraio 2010, chi svolge un'attività occasionalmente o su scala ridotta non può essere considerato un'impresa alimentare e pertanto non è soggetto a notifica.
Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del dott. in quanto il verbale Parte_2
di contestazione n. 19 151 fascicolo 15315 veniva notificato il 9 febbraio 2021; il 3 marzo 2021 a mezzo pec del proprio procuratore veniva inviato all'indirizzo pec del Comando Carabinieri- NAS il piano di “autocontrollo Aziendale predisposto dall' ” dal quale risultava che il Parte_3
responsabile del Piano di Autocontrollo Aziendale è il sig. e non il dott. Persona_1 Pt_2
[...]
Concludeva per la revoca e/o annullamento, dichiarandone la nullità ovvero l'illegittimità, dell'ordinanza solidale n. 12139 SA 2023 1491 TA PI prot.- Facicolo SA 2023 1491 TA PI protocollo uscita AOO 149 PROT 17 07 2023 9787 del 17 luglio 2023 e notificata in pari data.
LA DIFESA DELLA RESISTENTE
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la contestando CP_1 integralmente le pretese del ricorrente, rilevando tra l'altro la mancata presentazione degli scritti difensivi all'ufficio competente in merito alle contestazioni elevate ai sensi dell'art. 18 della Legge n.
689/81.
Preliminarmente sulla definizione di Operatore del settore alimentare (OSA) e applicazione del Reg. Ce
n. 852/2004, ricordava che la Comunità ” all'atto di accertamento, avvenuto il Parte_1
13 febbraio 2020, erano presenti 12 ospiti ai quali era garantito il servizio di mensa interna. Dalla verifica del servizio mensa venivano rilevate diverse criticità: “le cucine a quattro fuochi del tipo industriale ed una a quattro fuochi del tipo casalingo erano prive del sistema aspirazione fumi, in una delle pareti della cucina, in corrispondenza di un frigorifero di conservazione, era presente una porta aperta conducente al sottotetto priva di protezione da un eventuale accesso di animali e insetti vari, uno dei lavelli presenti in cucina era mancante di leva clinica, nel locale adibito a dispensa alimentare era presente una porta in legno comunicante con il cortile esterno con chiusura non ermetica e con diverse lesioni che permettevano l'accesso ad animali ed insetti”.
La resistente ricordava, inoltre, che lo stesso sig. dichiarava a verbale che in merito Parte_2
alla mancanza di SCIA per il servizio mensa e del piano HACCP, di aver dato incarico al tecnico di fiducia per la presentazione e l'ottenimento della relativa documentazione.
Il resistente, quindi, riteneva la Comunità terapeutica soggetta all'ambito di applicazione del Reg. n.
852/2004.
Per quanto riguarda la violazione ex art. 6 c. 6 del D. lgs n. 193/2007, la resistente ribadiva che il
Manuale di Autocontrollo Haccp è un documento che ogni stabilimento deve possedere, indipendentemente dalla mansione principale che viene svolta all'interno di esso, quando svolge una delle seguenti attività: preparazione di alimenti, produzione di alimenti, confezionamento di alimenti, commercio di alimenti, trasporto e somministrazione di alimenti.
Ricordava, inoltre, che il responsabile del piano di autocontrollo è il legale responsabile dell'attività o un soggetto espressamente delegato all'autocontrollo.
In ordine alla carenza di legittimazione passiva del sig. , la resistente ricordava che in Parte_2 mancanza del piano di controllo all'atto dell'accertamento e della contestazione, il trasgressore veniva correttamente individuato nel legale rappresentante.
A nulla può rilevare la tardiva trasmissione del manuale avvenuta a mezzo pec all'organo verbalizzante;
poiché oltre che essere tardiva, non veniva neppure presentata all'organo competente pagina 3 di 7 ovvero l'ufficio regionale del Contenzioso di Taranto così come indicato anche nel verbale di contestazione e previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 13 marzo 2024 le parti si costituivano regolarmente e insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste. La causa veniva rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 per la discussione e decisione, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA DEFINIZIONE DI OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTATARE (OSA) E
APPLICAZIONE DEL REG. CE N. 852/2004
E' determinante chiedersi se una comunità di recupero e reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza varie rientri nella definizione di “impresa alimentare” ai sensi del Regolamento (CE) n.
852/2004.
Secondo l'art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, un'impresa alimentare è definita come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse con la produzione, la trasformazione e la distribuzione di alimenti”.
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 si applica a tutte le imprese alimentari in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Esistono alcune eccezioni: il regolamento non si applica a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.
L'art. 6 del Regolamento impone ad ogni operatore del settore alimentare di notificare all'autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare devono altresì fare in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistente.
Devono perciò considerarsi operatori del settore alimentare, in quanto esercenti attività soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, e perciò vincolati all'effettuazione della notifica sanitaria D. lgs n. 193 del 2007, ex art. 6, comma 3, non soltanto le strutture di pagina 4 di 7 ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore indifferenziato, ma anche le strutture di ristorazione che sono destinate ad un consumatore finale identificabile, quali, le mense di comunità religiose, gli ospedali, le case di cura o di riposo per anziani.
(cfr Cass. Civ. Sez. II 19-12-2019 n. 34039)
Nel caso in esame, la difesa del ricorrente è incentrata sull'asserita inapplicabilità della sanzione comminata dal D. lgs. 193/2007 (attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, a monte, del regolamento CE 852/2004).
In particolare, la difesa del ricorrente sosteneva che non vi era prova nel vano servizio mensa interno della Comunità della preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti, difatti non veniva contestata alcuna infrazione afferente alla conservazione e l'ipotetica alterazione dei cibi custoditi ma esclusivamente la mancanza di una cappa di aspirazione dei fumi, la mancanza di una zanzariera e la mancanza di una leva clinica da uno dei lavelli.
Ribadiva, inoltre, che la presenza della mensa all'interno della comunità assolve alle esigenze di formazione e recupero dei ragazzi ospitati atte ai percorsi riabilitativi dei tossicodipendenti che svolgono il proprio iter di disintossicazione nella Comunità terapeutica.
Tuttavia, non emerge dalla documentazione prodotta che la preparazione e distribuzione dei pasti era destinata al consumo domestico, solo ricorrendo la quale circostanza poteva ritenersi inapplicabile il
Regolamento CE n. 852/2004. Peraltro, durante l'ispezione del 13 novembre 2020 da parte del
Comando dei Carabinieri per la tutela della salute - NAS, il legale rappresentante della
[...] dichiarava che “in merito alla mancanza di SCIA per il servizio mensa e Parte_4 del piano HACCP, di aver dato incarico al tecnico di fiducia per la presentazione e l'ottenimento della suddetta documentazione, riservandosi di inviarne copia non appena in possesso”.
Il ricorrente quindi, con la predetta dichiarazione, finiva pure con il riconoscere di dover adempiere a quanto prescritto dall'art. 6 comma 6 del D. lgs 193/2007.
SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'ordinanza di ingiunzione del 17 luglio 2023 veniva notificata al signor in proprio e Parte_2 quale legale rappresentate della Comunità terapeutica ”. Parte_1
Il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione passiva evidenziando che in seguito al verbale (n. 19
151 fascicolo 15315 notificato il 9 febbraio 2021) di accertamento dei Carabinieri per la Tutela della
Salute provvedeva ad inviare il 3 marzo 2021 a mezzo pec per il tramite del proprio difensore il piano pagina 5 di 7 di autocontrollo Aziendale predisposto dall' , dal quale risulta che il Parte_3
responsabile del Piano di Autocontrollo Aziendale è il sig. . Persona_1
Tale circostanza non rileva ai fini dell'esclusione della legittimazione passiva di , Parte_2
posto che per legge deve ritenersi il legale responsabile della società delle prescrizioni imposte;
né si può pensare che possa essere con un atto unilaterale di questo soggetto che sia trasferita in capo ad altri.
Dalla documentazione prodotta, peraltro, è emerso che, con verbale di diffida n. 13AA/13112020-D, il ricorrente veniva diffidato, quale responsabile legale della , ad Parte_3
effettuare la notifica all'Autorità Competente del servizio mensa ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004
(v. punto A verbale di diffida in atti) e a predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (v. punto B verbale di diffida in atti), entro trenta giorni dalla data del verbale
(13.11.2020).
Il ricorrente solo il 3 marzo 2021, cioè dopo la notifica del verbale di contestazione avvenuta il 9 febbraio 2021, inviava a mezzo pec il piano di Autocontrollo Aziendale, quindi abbondantemente dopo la scadenza dei trenta giorni (decorrenza il 13.11.2020); senza contare poi che lo inviava all'organo verbalizzante ovvero al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute- Nas e non all'organo competente ovvero l'ufficio regionale del Contenzioso di Taranto così come indicato anche nel verbale di diffida.
Il ricorso va dunque rigettato e confermata l'ordinanza di ingiunzione.
Non luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l'ente pubblico opposto non si avvaleva, per la propria difesa, di avvocato bensì di funzionario delegato.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta da “ in Parte_5
proprio e quale legale rappresentante della con ricorso del 15 settembre 2023 nei Parte_3
confronti di ((C.F. ), così Controparte_3 P.IVA_2
provvede: rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza di ingiunzione;
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
TARANTO, 18-02-2025
pagina 6 di 7 Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4510 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Di Serio in virtù di Parte_2
mandato in atti;
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Parte_2 CodiceFiscale_1
Serio in virtù di mandato in atti;
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dal funzionario delegato del servizio CP_1 P.IVA_2
contenzioso Puglia Meridionale Dott.ssa CP_2
Oggetto: opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/1981.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il signor in proprio e quale rappresentante legale della Parte_2 [...]
, con ricorso del 15 settembre 2023, proponeva opposizione avverso Parte_3
l'ordinanza di ingiunzione n. 12139 SA 2023 1491 TA PI prot.- fascicolo SA 2023 1491 TA PI pagina 1 di 7 protocollo uscita AOO 149 PROT 17 07 2023 9787 del 17 luglio 2023 e notificata in pari data, con la quale la ingiungeva il pagamento, in solido, della somma di euro 2.209,50 per l'assunta CP_1
violazione del D.l.gs 193/2007 art. 6 comma VI.
Veniva emessa in seguito al sopralluogo ispettivo eseguito dal Comando dei Carabinieri per la Salute-
N.A.S. di Taranto, il 13 novembre 2020 presso la comunità terapeutica ”, per aver Parte_1 riscontrato che “quale legale responsabile di attività di mensa ometteva di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente preliminarmente ribadiva che la Comunità terapeutica è una comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti e per soggetti affetti da patologie connesse all'abuso e dipendenza di sostanze alcoliche.
Pertanto, non poteva essere qualificata come operatore del settore alimentare (OSA) ai fini dell'applicazione del D.lgs 193/2007; poiché il Regolamento (CE) 178/2002 li definisce come
“qualsiasi soggetto pubblico o privato che, con o senza scopo di lucro, eserciti una delle attività connesse alla produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti.”
Il ricorrente, ammetteva che all'interno della Comunità era garantito il servizio mensa ai propri ospiti, tuttavia ribadiva che il servizio di “cucina e dispensa” non poteva essere in alcun modo equiparabile alla fase precipua degli “operatori del settore alimentare che svolgono la produzione trasformazione e distribuzione degli alimenti”. Aggiungeva che, secondo la nota Direzione centrale Salute prot. 2929 del
12 febbraio 2010, chi svolge un'attività occasionalmente o su scala ridotta non può essere considerato un'impresa alimentare e pertanto non è soggetto a notifica.
Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva del dott. in quanto il verbale Parte_2
di contestazione n. 19 151 fascicolo 15315 veniva notificato il 9 febbraio 2021; il 3 marzo 2021 a mezzo pec del proprio procuratore veniva inviato all'indirizzo pec del Comando Carabinieri- NAS il piano di “autocontrollo Aziendale predisposto dall' ” dal quale risultava che il Parte_3
responsabile del Piano di Autocontrollo Aziendale è il sig. e non il dott. Persona_1 Pt_2
[...]
Concludeva per la revoca e/o annullamento, dichiarandone la nullità ovvero l'illegittimità, dell'ordinanza solidale n. 12139 SA 2023 1491 TA PI prot.- Facicolo SA 2023 1491 TA PI protocollo uscita AOO 149 PROT 17 07 2023 9787 del 17 luglio 2023 e notificata in pari data.
LA DIFESA DELLA RESISTENTE
pagina 2 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la contestando CP_1 integralmente le pretese del ricorrente, rilevando tra l'altro la mancata presentazione degli scritti difensivi all'ufficio competente in merito alle contestazioni elevate ai sensi dell'art. 18 della Legge n.
689/81.
Preliminarmente sulla definizione di Operatore del settore alimentare (OSA) e applicazione del Reg. Ce
n. 852/2004, ricordava che la Comunità ” all'atto di accertamento, avvenuto il Parte_1
13 febbraio 2020, erano presenti 12 ospiti ai quali era garantito il servizio di mensa interna. Dalla verifica del servizio mensa venivano rilevate diverse criticità: “le cucine a quattro fuochi del tipo industriale ed una a quattro fuochi del tipo casalingo erano prive del sistema aspirazione fumi, in una delle pareti della cucina, in corrispondenza di un frigorifero di conservazione, era presente una porta aperta conducente al sottotetto priva di protezione da un eventuale accesso di animali e insetti vari, uno dei lavelli presenti in cucina era mancante di leva clinica, nel locale adibito a dispensa alimentare era presente una porta in legno comunicante con il cortile esterno con chiusura non ermetica e con diverse lesioni che permettevano l'accesso ad animali ed insetti”.
La resistente ricordava, inoltre, che lo stesso sig. dichiarava a verbale che in merito Parte_2
alla mancanza di SCIA per il servizio mensa e del piano HACCP, di aver dato incarico al tecnico di fiducia per la presentazione e l'ottenimento della relativa documentazione.
Il resistente, quindi, riteneva la Comunità terapeutica soggetta all'ambito di applicazione del Reg. n.
852/2004.
Per quanto riguarda la violazione ex art. 6 c. 6 del D. lgs n. 193/2007, la resistente ribadiva che il
Manuale di Autocontrollo Haccp è un documento che ogni stabilimento deve possedere, indipendentemente dalla mansione principale che viene svolta all'interno di esso, quando svolge una delle seguenti attività: preparazione di alimenti, produzione di alimenti, confezionamento di alimenti, commercio di alimenti, trasporto e somministrazione di alimenti.
Ricordava, inoltre, che il responsabile del piano di autocontrollo è il legale responsabile dell'attività o un soggetto espressamente delegato all'autocontrollo.
In ordine alla carenza di legittimazione passiva del sig. , la resistente ricordava che in Parte_2 mancanza del piano di controllo all'atto dell'accertamento e della contestazione, il trasgressore veniva correttamente individuato nel legale rappresentante.
A nulla può rilevare la tardiva trasmissione del manuale avvenuta a mezzo pec all'organo verbalizzante;
poiché oltre che essere tardiva, non veniva neppure presentata all'organo competente pagina 3 di 7 ovvero l'ufficio regionale del Contenzioso di Taranto così come indicato anche nel verbale di contestazione e previsto dall'art. 18 della legge n. 689/1981.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla prima udienza del 13 marzo 2024 le parti si costituivano regolarmente e insistevano per l'accoglimento delle proprie richieste. La causa veniva rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 per la discussione e decisione, disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA DEFINIZIONE DI OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTATARE (OSA) E
APPLICAZIONE DEL REG. CE N. 852/2004
E' determinante chiedersi se una comunità di recupero e reinserimento di soggetti con problematiche di dipendenza varie rientri nella definizione di “impresa alimentare” ai sensi del Regolamento (CE) n.
852/2004.
Secondo l'art. 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, un'impresa alimentare è definita come “ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse con la produzione, la trasformazione e la distribuzione di alimenti”.
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 si applica a tutte le imprese alimentari in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Esistono alcune eccezioni: il regolamento non si applica a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.
L'art. 6 del Regolamento impone ad ogni operatore del settore alimentare di notificare all'autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare devono altresì fare in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistente.
Devono perciò considerarsi operatori del settore alimentare, in quanto esercenti attività soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, e perciò vincolati all'effettuazione della notifica sanitaria D. lgs n. 193 del 2007, ex art. 6, comma 3, non soltanto le strutture di pagina 4 di 7 ristorazione che si svolgono in pubblici esercizi e che sono rivolte ad un consumatore indifferenziato, ma anche le strutture di ristorazione che sono destinate ad un consumatore finale identificabile, quali, le mense di comunità religiose, gli ospedali, le case di cura o di riposo per anziani.
(cfr Cass. Civ. Sez. II 19-12-2019 n. 34039)
Nel caso in esame, la difesa del ricorrente è incentrata sull'asserita inapplicabilità della sanzione comminata dal D. lgs. 193/2007 (attuativo della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, a monte, del regolamento CE 852/2004).
In particolare, la difesa del ricorrente sosteneva che non vi era prova nel vano servizio mensa interno della Comunità della preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti, difatti non veniva contestata alcuna infrazione afferente alla conservazione e l'ipotetica alterazione dei cibi custoditi ma esclusivamente la mancanza di una cappa di aspirazione dei fumi, la mancanza di una zanzariera e la mancanza di una leva clinica da uno dei lavelli.
Ribadiva, inoltre, che la presenza della mensa all'interno della comunità assolve alle esigenze di formazione e recupero dei ragazzi ospitati atte ai percorsi riabilitativi dei tossicodipendenti che svolgono il proprio iter di disintossicazione nella Comunità terapeutica.
Tuttavia, non emerge dalla documentazione prodotta che la preparazione e distribuzione dei pasti era destinata al consumo domestico, solo ricorrendo la quale circostanza poteva ritenersi inapplicabile il
Regolamento CE n. 852/2004. Peraltro, durante l'ispezione del 13 novembre 2020 da parte del
Comando dei Carabinieri per la tutela della salute - NAS, il legale rappresentante della
[...] dichiarava che “in merito alla mancanza di SCIA per il servizio mensa e Parte_4 del piano HACCP, di aver dato incarico al tecnico di fiducia per la presentazione e l'ottenimento della suddetta documentazione, riservandosi di inviarne copia non appena in possesso”.
Il ricorrente quindi, con la predetta dichiarazione, finiva pure con il riconoscere di dover adempiere a quanto prescritto dall'art. 6 comma 6 del D. lgs 193/2007.
SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA
L'ordinanza di ingiunzione del 17 luglio 2023 veniva notificata al signor in proprio e Parte_2 quale legale rappresentate della Comunità terapeutica ”. Parte_1
Il ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione passiva evidenziando che in seguito al verbale (n. 19
151 fascicolo 15315 notificato il 9 febbraio 2021) di accertamento dei Carabinieri per la Tutela della
Salute provvedeva ad inviare il 3 marzo 2021 a mezzo pec per il tramite del proprio difensore il piano pagina 5 di 7 di autocontrollo Aziendale predisposto dall' , dal quale risulta che il Parte_3
responsabile del Piano di Autocontrollo Aziendale è il sig. . Persona_1
Tale circostanza non rileva ai fini dell'esclusione della legittimazione passiva di , Parte_2
posto che per legge deve ritenersi il legale responsabile della società delle prescrizioni imposte;
né si può pensare che possa essere con un atto unilaterale di questo soggetto che sia trasferita in capo ad altri.
Dalla documentazione prodotta, peraltro, è emerso che, con verbale di diffida n. 13AA/13112020-D, il ricorrente veniva diffidato, quale responsabile legale della , ad Parte_3
effettuare la notifica all'Autorità Competente del servizio mensa ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004
(v. punto A verbale di diffida in atti) e a predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (v. punto B verbale di diffida in atti), entro trenta giorni dalla data del verbale
(13.11.2020).
Il ricorrente solo il 3 marzo 2021, cioè dopo la notifica del verbale di contestazione avvenuta il 9 febbraio 2021, inviava a mezzo pec il piano di Autocontrollo Aziendale, quindi abbondantemente dopo la scadenza dei trenta giorni (decorrenza il 13.11.2020); senza contare poi che lo inviava all'organo verbalizzante ovvero al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute- Nas e non all'organo competente ovvero l'ufficio regionale del Contenzioso di Taranto così come indicato anche nel verbale di diffida.
Il ricorso va dunque rigettato e confermata l'ordinanza di ingiunzione.
Non luogo a provvedere sulle spese, dal momento che l'ente pubblico opposto non si avvaleva, per la propria difesa, di avvocato bensì di funzionario delegato.
P.T.M.
Decidendo sulla domanda proposta da “ in Parte_5
proprio e quale legale rappresentante della con ricorso del 15 settembre 2023 nei Parte_3
confronti di ((C.F. ), così Controparte_3 P.IVA_2
provvede: rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza di ingiunzione;
Non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
TARANTO, 18-02-2025
pagina 6 di 7 Il giudice – dott. Claudio Casarano
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