Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Coppari, con domicilio eletto presso il relativo studio, -OMISSIS-, via Matteotti, 54;
contro
U.T.G. - Prefettura -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata -OMISSIS-, corso Mazzini, 55;
nei confronti
-OMISSIS-;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-con cui il Prefetto -OMISSIS- dichiarava la decadenza dell’alloggio di ERP sito in -OMISSIS-, assegnato al sig. -OMISSIS-;
- del successivo provvedimento di conferma adottato in data -OMISSIS- che respingeva anche l’istanza della ricorrente di subentro nell’assegnazione dell’alloggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nell’anno -OMISSIS-, l’ex coniuge della ricorrente (-OMISSIS-) ottenne un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito -OMISSIS-, riservato ai -OMISSIS-.
Nell’anno -OMISSIS- i coniugi si separarono in via di fatto e il marito lasciò l’alloggio per trasferirsi nell’abitazione che i coniugi possedevano, in altro comune, al 50% ciascuno.
Nell’appartamento -OMISSIS- continuò invece a vivere la ricorrente insieme ad un figlio, a sua volta proprietario di un ulteriore appartamento.
Nell’anno -OMISSIS-, l’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche (ERAP), segnalò la situazione alla Prefettura -OMISSIS- (presso cui operava la Commissione ex art. 6 del DPR n. 1406/1954) affinché valutasse la permanenza dei requisiti per mantenere l’alloggio di ERP.
Dopo l’istruttoria condotta nel contraddittorio con la ricorrente, l’amministrazione adottò gli atti impugnati con cui disponeva la revoca dell’assegnazione per le seguenti ragioni:
- l’assegnatario (marito) aveva abbandonato l’alloggio per trasferirsi in altro appartamento di proprietà al 50% (sito in altro comune). A quella data i due coniugi non risultavano legalmente separati;
- la moglie continuava invece ad abitare nell’alloggio ERP -OMISSIS- ma era anch’essa proprietaria del restante 50% dell’appartamento in cui si era trasferito il marito;
- il figlio dell’assegnatario, convivente con la madre nell’alloggio ERP -OMISSIS-, era proprietario al 100% di un terzo appartamento in altro comune.
2. Occorre innanzitutto trattare il profilo della giurisdizione del giudice amministrativo su cui la ricorrente, in apertura dell’atto introduttivo del giudizio, aveva sollevato perplessità ma riferendo, con memoria ultima depositata il 23/5/2025, di essersi rivolta a questo Tribunale perché così indicato in calce al decreto prefettizio oggetto di gravame.
L’odierno Collegio ritiene di condividere i dubbi sulla giurisdizione amministrativa avanzati dalla stessa ricorrente.
Al riguardo trovano applicazione i principi recentemente affermati dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. V, 10/4/2024 n. 3267 che, sul punto della giurisdizione, ha riformato il precedente di questo Tribunale n. 379/2021 sempre in materia di revoca di alloggi di ERP per inadempienze o perdita dei requisiti (cfr. ancora più di recente, TAR Marche Sez. I, 6/2/2025 n. 75; id. 14/10/2024 n. 801).
In tale circostanza il Consiglio di Stato ebbe a rilevare quanto segue (cfr. paragrafi 7.1 e 8):
“7.1. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in tema di edilizia residenziale pubblica sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverte dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. S. U., 20 luglio 2021, n. 20761; Cass., S. U., 15 gennaio 2021, n. 621; Cass. S. U. 26 febbraio 2020, n. 5253; Cass. S. U, 9 ottobre -OMISSIS-, n. 22957).
La giurisdizione del giudice amministrativo va esclusa anche a voler considerare che l’alloggio fu concesso sul presupposto che l’assegnatario (originario) era un -OMISSIS-, quindi personale in regime di diritto pubblico (art. 133, comma 1, lett. i, c.p.a.).
Al riguardo è sufficiente osservare che l’odierno ricorso non è stato proposto dal militare per tutelare una posizione soggettiva propria scaturente dal rapporto di impiego, bensì dalla relativa ex moglie a tutela di una sua posizione soggettiva, distinta da quella dell’ex marito, a subentrare nel contratto di locazione ritenendo che ne sussistano i presupposti.
3. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate stante le indicazioni errate fornite dall’amministrazione ex art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Il ricorso potrà quindi essere riassunto, davanti giudice ordinario, nei termini e nei modi di legge.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’alloggio in oggetto.
Così deciso -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.