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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/06/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 8 maggio 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
[...
[...]
l'Avv. Sagliocco Alfredo per parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data
08.05.2025;
l'Avv. Olivieri Antonella e l'Avv. Ciro Ravenna per parte resistente hanno depositato note di trattazione scritta in data 07.05.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies nella causa civile iscritta al n. 7022/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, vertente tra
(C.F. ), in persona Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante p.t., dott. , con sede con sede Parte_2 legale in Aversa (CE), alla via Della Libertà n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Sagliocco,
(C.F. ), p.e.c. con il quale elettivamente C.F._1 Email_1 domicilia in Aversa (CE), alla via Atellana n. 19, giusta procura in atti
- opponente e
C.F. ) sede in Giugliano (NA), alla Via Donizetti n.1 in Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t. Sig. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1
Via Ulisse Prota Giurleo n.52/B con l'Avv. Antonella Olivieri (C.F. ) C.F._2 indirizzo PEC: e l'Avv. Ciro Ravenna (C.F. Email_2
) indirizzo PEC: dai quali è C.F._3 Email_3 rappresentata e difesa come da procura in atti
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
2 Con citazione ritualmente notificata la proponeva opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1837/2023 emesso il 20/05/2023 dall'intestato Tribunale, notificatole in data 05/06/2023, nell'ambito del procedimento con R.g. n. 4776/2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 205.599,23 oltre interessi, spese e competenze della procedura liquidate in €. 2.135,00 per compensi, €. 405,60 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge, in favore della Parte_1
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria posta a base del monitorio,
l'inesistenza del contratto di fornitura, la mancata consegna delle merci, mancata registrazione in contabilità delle fatture poste a base del procedimento monitorio, la carenza di titolarità passiva della
, disconoscendo le fatture e D.D.T. nn. 3447/2022, 3448/2022, Parte_3
4046/2022, 4528/2022, 5127/2022, n. 5725/2022, 6302/2022, 6830/2022, 515/2023, allegati dall'opposta.
Difatti, affermava l'opponente, la merce di cui la richiedeva il pagamento non Parte_1 era stata mai consegnata, né, tantomeno, l'opponente ingiunta aveva inviato alcun ordine, né sottoscritto alcun documento di consegna della merce. Nessun rapporto commerciale vi era tra le parti, in relazione alle asserite forniture.
Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. in via principale, accertata e declarata l'infondatezza della pretesa creditoria posta a base del monitorio, in ragione dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e della mancata esecuzione della fornitura asseritamente realizzata in favore della
[...]
, revocare il provvedimento monitorio n. 1837/2023, emesso dal Tribunale Parte_3 civile di Napoli Nord in data 20/05/2023, depositato in cancelleria in pari data e notificato il
05/06/2023, altresì dichiarando che nulla è dovuto dalla alla Parte_3 [...]
Parte_1
2. condannare, in ossequio al principio della soccombenza, la al pagamento delle Parte_1 spese e dei compensi di causa, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.v.a. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso compensi e di essere antistatario delle spese”.
Costituitasi la società opposta deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione allegando che tra le parti vi erano cordiali rapporti commerciali, che avevano indotto l'opposta a consegnare le forniture richieste dall'opponente con dilazione del pagamento, come da ordini, fatture e bonifici, allegati.
In merito al disconoscimento delle fatture e D.D.T. prodotti, la deduceva che Parte_1
l'opponente non aveva assolto all'onere “di indicare specificamente quali fossero i collaboratori
3 addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti per cui in difetto di tale disconoscimento, viene inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento”. Inoltre, proseguiva l'opposta, “E' prassi in ambito edile che, in mancanza di precise indicazioni circa le persone addette alla ricezione, allorquando si effettua la consegna della merce regolarmente ordinata, di certo il vettore non chiede
i documenti a coloro che, sul cantiere, ricevono la merce stessa, soffermandosi soprattutto sulla merce stessa (tipologia, quantità, qualità etc.)”.
In merito, poi, alla contestazione dell'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità dei documenti depositati rispetto agli originali, anche tale doglianza andava disattesa, secondo l'opposat società, in quanto ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del Codice Civile, la parte, a pena di inefficacia, avrebbe dovuto rendere una dichiarazione che evidenziasse “in modo chiaro ed univoco sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577,
20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017”, mentre l'opponente si era limitata ad una generica quanto inammissibile contestazione inidonea allo scopo.
Tanto premesso, l'opposta società rassegnava le seguenti conclusioni:
“concedersi, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ex art. 648 C.p.c., per l'importo di euro 205.599,23.
Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata, con declaratoria di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarare la temerarietà dell'azione proposta, con le consequenziali di Legge.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il rimborso forfetario ex art. 14 L.P., con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.12.2023, veniva disposto il libero interrogatorio del legale rappresentante della società opposta, mentre non compariva il legale rappresentante della società opponente senza addurre un legittimo impedimento.
Il Tribunale, all'esito concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammetteva le prove testimoniali articolate dalla e fissava l'udienza del Parte_1
16.05.2024 per l'escussione dei testi e quella del 24.10.2024 per la decisione.
A tale ultima udienza a seguito di richiesta congiunta delle parti di rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata e, naufragate poi le trattative, fissata l'udienza del 08.05.2025 da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la seguente sentenza.
4 In via preliminare
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. Sez. Un. n.
20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010, di recente ribadito da Cass., Sez. Un, n. 927/2022), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; Cass. n.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013;
Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002).
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione
è stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
- dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta nel ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che abbia chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo (tra le tante, v. Cass. n.
14486/2019; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005).
- dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), per contestarla.
Va poi osservato che, secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova dall'art. 2697 c.c., grava su chi fa valere in giudizio un diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, mentre spetta a colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Sul merito
Venendo al merito, contro l'ingiunzione di pagamento afferente al corrispettivo per fornitura di beni, parte opponente ha svolto duplici contestazioni, vale a dire di non avere mai concluso nessun accordo contrattuale con la per la fornitura delle merci descritte nelle fatture azionate in Parte_1 via monitoria, contestando l'efficacia probatoria delle fatture e di non avere mai ricevuto la merce oggetto di fornitura.
5 È noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Sebbene, quindi, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del
12/01/2016).
Nella specie, a fronte di una contestazione generica di parte opponente circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione della fornitura, la quale attrice in senso sostanziale, Parte_1 ha pienamente provato il proprio credito.
Oltre, l'elemento indiziario delle fatture, tutte inviate anche telematicamente all'Agenzia delle
Entrate ed alla società opponente, che neppure ha provato di averle contestate, sono stati allegati i
D.D.T. disconosciuti dall'opponente in citazione.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte - pur tempestivamente formulato dall'opponente con la citazione in opposizione, risulta del tutto generico ed è inidoneo a concretare un rituale ed efficace disconoscimento, secondo la previsione dell'art. 214 c.p.c.
Si osserva, in diritto, che il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione;
pertanto, non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata.
È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive (quali ad esempio “si contesta la documentazione prodotta” o simili), ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 27633/2018).
Quando, poi, si tratta di contestare la sottoscrizione di un documento sulla consegna di merci riferibili ad una persona giuridica, la giurisprudenza di merito ha affermato che la parte che disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti: in difetto di tale disconoscimento, verrebbe inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (così Trib. Milano, sez. IV, n.
9740/2022; Trib. Napoli, sez. XI, n. 4194/2022; Trib. Torre Annunziata, sez. II, n. 2096/2023).
6 Per tali ragioni, i documenti di trasporto allegati dall'opposto, in uno alle fatture commerciali a cui si richiamano per il complessivo importo ingiunto (iva inclusa), possono essere legittimamente posti a fondamento della presente decisione.
Infine, prova il carattere meramente strumentale della proposta opposizione la circostanza che l'opponente rispetto alla allegazione degli ordinativi dell'11.05.2022 e del 19.05.2022 rispettivamente di € 5.967,52 e di € 53.411,60 (Doc. opposto allegati alla costituzione del
09.10.2023) sottoscritti dal presidente della società opponente, si limitava ad una contestazione estremamente generica.
Ad ogni modo i rapporti commerciali, gli ordinativi e la consegna della merce sono stati confermati anche dai testi escussi all'udienza del 16.05.2024.
Difatti, la teste Sig. dipendente della soc. dal 2000 con mansioni di Tes_1 Parte_1 impiegata amministrativa, ha dichiarato: “Io rispondo anche al telefono, perché essendo un'attività commerciale vi sono molte telefonate di richiesta di disponibilità di materiale ed io sulla base della domanda smisto le telefonate. In merito agli ordini io quando giunge una telefonata relativa ai prodotti la smisto ai colleghi. Posso dire che quando c'è un cantiere in costruzione le società che vi operano possono chiamare anche tutti i giorni per approvvigionarsi del materiale o sollecitare la consegna. Per l' ricordo che ci sono state telefonate nel 2022/2023, tanto so perché io Parte_3 gestisco le condizioni di pagamento. Della posso dire che noi conoscevamo Parte_3
l'Ing. ed il Dott. per cui essendoci un rapporto di fiducia storico, i Persona_1 Pt_2 materiali venivano forniti anche senza anticipo e senza garanzia. Io mi relazionavo con la Sig.ra
[...] che anche lei lavora in amministrazione come me ma per la Pt_4 Parte_3
”. “In merito alla consegna dei prodotti posso dire che alcuni sono consegnati dalla società, per
[...] esempio quando c'è bisogno di scarichi del materiale con gru, talvolta, i clienti vengono in sede a ritirare il materiale. Fra i trasportatori ricordo come autista, mentre si occupa del Persona_2 trasporto nel senso che organizza le consegne un altro collega, . Il cantiere dove la Controparte_2
stava effettuando dei lavori si trovava in Lusciano, tanto so perché Pt_3 Parte_3 io visionavo le ricevute bancarie ed i ddt di consegna”; “ricordo che presso la società Parte_1 venivano a ritirare la merce il Sig. ed un geometra del quale non ricordo il nome. CP_3
Tanto so perché io dall'amministrazione a volte esco fuori per parlare con i colleghi e vedo i clienti.
Gli uffici dell'amministrazione si trovano dietro all'area vendita”. “io mi occupo del pacchetto clienti, registro l'anagrafica dei clienti, la destinazione della merce, mi occupo dei pagamenti, dei contatti con i clienti e provvedo ai solleciti per le morosità. Ho inviato dei solleciti alla Parte_3 perché non aveva effettuato il pagamento delle riba alle scadenze”.
7 Il teste, Sig. , ha dichiarato di essere “dipendente della dal 1998 Controparte_2 Parte_1 con le mansioni di impiegato ragioniere, mi interesso un po' della vendita”; “La Parte_5
ha iniziato ad avere rapporti con la nel 2021/2022. Io inviavo il materiale
[...] Parte_1 sui cantieri dopo l'ordine, mi occupo solo delle spedizioni con i nostri trasportatori a mezzo camion e camion con gru. La signora che è uscita prima dall'aula anche lei si occupa talvolta degli ordini che poi passa a me per evaderli. Il riferimento dell' 2001 per me era Io non so Pt_3 CP_3 le modalità di pagamento, perché mi occupo solo delle spedizioni, io preparo i D.D.T. li consegno all'autista che me li riporta firmati dal destinatario. Io so solo che l'amministratore dell' Parte_3 era il Sig. null'altro so”. “La merce ordinata dalla soc. coop. Oasi 2001 andava Parte_6 consegnata esclusivamente alla Via della Libertà a Lusciano vicino al Caseificio Olimpica”. “Per la consegna con la gru le consegne le effettuava ”. Persona_2
Non risultano elementi da cui risulti la non attendibilità dei testi, i quali hanno descritto una dinamica del tutto conforme alla prassi commerciale relativa agli ordini di merce per cantieri edili (con ordini e consegne da effettuarsi anche con una certa rapidità e frequenza) ed in assenza di obblighi di forma scritta.
Ciò posto, ai fini della soluzione della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, sovviene il noto principio secondo il quale in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio pacifico da Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001; tra le tante conf., v. Cass. n. 127/2022 e Cass. n. 2554/2023).
Restando fermo, in ogni caso, l'onere di specifica contestazione che si impone ai sensi dell'art. 115
c.p.c., comma 1. Difatti, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cas. Civ.
Sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Ora, nel caso di specie dai documenti allegati dall'opposta, dall'istruzione testimoniale svolta e dal comportamento processuale dell'opponente, come dianzi precisato, si può pacificamente ritenere provato che la merce sia stata ordinata dalla e consegnata nei Parte_3 termini di cui alle fatture azionate.
Ne deriva che l'attrice-opposta ha provato il titolo ed ha, altresì, allegato l'inadempimento qualificato della debitrice, senza che la stessa abbia provato di avere adempiuto.
8 Il credito è, dunque, provato per la somma di €. €.205.599,23 oltre interessi come richiesti.
Pertanto, l'opposizione va disattesa e confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 1837/2023 emesso il 20/05/2023, nell'ambito del procedimento con R.g. n. 4776/2023 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 modificato dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1837/2023 emesso il 20/05/2023, nell'ambito del procedimento con R.g. n. 4776/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in €. 9.142,00 per Pt_1 Parte_1 compensi, nulla per esborsi in quanto non allegati né dimostrati, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 08/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9
II SEZIONE CIVILE
Proc. r.g. n. 7549/2023
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
ex art. 127 ter c.p.c.
Il giorno 8 maggio 2025, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Esposito, nella causa
Tra
Parte_1
[...
[...]
l'Avv. Sagliocco Alfredo per parte opponente ha depositato note di trattazione scritta in data
08.05.2025;
l'Avv. Olivieri Antonella e l'Avv. Ciro Ravenna per parte resistente hanno depositato note di trattazione scritta in data 07.05.2025.
Il Giudice Onorario, preso atto delle note depositate, decide la causa mediante lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 Proc. n. 7549/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies nella causa civile iscritta al n. 7022/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “vendita di cose mobili”, vertente tra
(C.F. ), in persona Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante p.t., dott. , con sede con sede Parte_2 legale in Aversa (CE), alla via Della Libertà n. 59, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Sagliocco,
(C.F. ), p.e.c. con il quale elettivamente C.F._1 Email_1 domicilia in Aversa (CE), alla via Atellana n. 19, giusta procura in atti
- opponente e
C.F. ) sede in Giugliano (NA), alla Via Donizetti n.1 in Parte_1 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t. Sig. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1
Via Ulisse Prota Giurleo n.52/B con l'Avv. Antonella Olivieri (C.F. ) C.F._2 indirizzo PEC: e l'Avv. Ciro Ravenna (C.F. Email_2
) indirizzo PEC: dai quali è C.F._3 Email_3 rappresentata e difesa come da procura in atti
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
2 Con citazione ritualmente notificata la proponeva opposizione Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 1837/2023 emesso il 20/05/2023 dall'intestato Tribunale, notificatole in data 05/06/2023, nell'ambito del procedimento con R.g. n. 4776/2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 205.599,23 oltre interessi, spese e competenze della procedura liquidate in €. 2.135,00 per compensi, €. 405,60 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge, in favore della Parte_1
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria posta a base del monitorio,
l'inesistenza del contratto di fornitura, la mancata consegna delle merci, mancata registrazione in contabilità delle fatture poste a base del procedimento monitorio, la carenza di titolarità passiva della
, disconoscendo le fatture e D.D.T. nn. 3447/2022, 3448/2022, Parte_3
4046/2022, 4528/2022, 5127/2022, n. 5725/2022, 6302/2022, 6830/2022, 515/2023, allegati dall'opposta.
Difatti, affermava l'opponente, la merce di cui la richiedeva il pagamento non Parte_1 era stata mai consegnata, né, tantomeno, l'opponente ingiunta aveva inviato alcun ordine, né sottoscritto alcun documento di consegna della merce. Nessun rapporto commerciale vi era tra le parti, in relazione alle asserite forniture.
Tanto premesso, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. in via principale, accertata e declarata l'infondatezza della pretesa creditoria posta a base del monitorio, in ragione dell'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo e della mancata esecuzione della fornitura asseritamente realizzata in favore della
[...]
, revocare il provvedimento monitorio n. 1837/2023, emesso dal Tribunale Parte_3 civile di Napoli Nord in data 20/05/2023, depositato in cancelleria in pari data e notificato il
05/06/2023, altresì dichiarando che nulla è dovuto dalla alla Parte_3 [...]
Parte_1
2. condannare, in ossequio al principio della soccombenza, la al pagamento delle Parte_1 spese e dei compensi di causa, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.v.a. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso compensi e di essere antistatario delle spese”.
Costituitasi la società opposta deduceva l'infondatezza dei motivi di opposizione allegando che tra le parti vi erano cordiali rapporti commerciali, che avevano indotto l'opposta a consegnare le forniture richieste dall'opponente con dilazione del pagamento, come da ordini, fatture e bonifici, allegati.
In merito al disconoscimento delle fatture e D.D.T. prodotti, la deduceva che Parte_1
l'opponente non aveva assolto all'onere “di indicare specificamente quali fossero i collaboratori
3 addetti al ritiro della merce, disconoscendo la riferibilità della firma apposta, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti per cui in difetto di tale disconoscimento, viene inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento”. Inoltre, proseguiva l'opposta, “E' prassi in ambito edile che, in mancanza di precise indicazioni circa le persone addette alla ricezione, allorquando si effettua la consegna della merce regolarmente ordinata, di certo il vettore non chiede
i documenti a coloro che, sul cantiere, ricevono la merce stessa, soffermandosi soprattutto sulla merce stessa (tipologia, quantità, qualità etc.)”.
In merito, poi, alla contestazione dell'opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità dei documenti depositati rispetto agli originali, anche tale doglianza andava disattesa, secondo l'opposat società, in quanto ai fini del disconoscimento di cui all'art. 2719 del Codice Civile, la parte, a pena di inefficacia, avrebbe dovuto rendere una dichiarazione che evidenziasse “in modo chiaro ed univoco sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577,
20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017”, mentre l'opponente si era limitata ad una generica quanto inammissibile contestazione inidonea allo scopo.
Tanto premesso, l'opposta società rassegnava le seguenti conclusioni:
“concedersi, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ex art. 648 C.p.c., per l'importo di euro 205.599,23.
Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata, con declaratoria di conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarare la temerarietà dell'azione proposta, con le consequenziali di Legge.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il rimborso forfetario ex art. 14 L.P., con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
All'udienza di comparizione delle parti del 21.12.2023, veniva disposto il libero interrogatorio del legale rappresentante della società opposta, mentre non compariva il legale rappresentante della società opponente senza addurre un legittimo impedimento.
Il Tribunale, all'esito concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammetteva le prove testimoniali articolate dalla e fissava l'udienza del Parte_1
16.05.2024 per l'escussione dei testi e quella del 24.10.2024 per la decisione.
A tale ultima udienza a seguito di richiesta congiunta delle parti di rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento, la causa veniva rinviata e, naufragate poi le trattative, fissata l'udienza del 08.05.2025 da tenersi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e decisa con la seguente sentenza.
4 In via preliminare
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. Cass. Sez. Un. n.
20604/2008; Cass., Sez. Un. n. 19246/2010, di recente ribadito da Cass., Sez. Un, n. 927/2022), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; Cass. n.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cfr.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21840 del 24/09/2013;
Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n. 6663/2002).
In altri termini, il giudice investito dell'opposizione non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione
è stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
- dal creditore opposto (attore in senso sostanziale), per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta nel ricorso. A tal fine non è necessario che la parte che abbia chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo (tra le tante, v. Cass. n.
14486/2019; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005).
- dal debitore opponente (convenuto in senso sostanziale), per contestarla.
Va poi osservato che, secondo i principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova dall'art. 2697 c.c., grava su chi fa valere in giudizio un diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria domanda, mentre spetta a colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Sul merito
Venendo al merito, contro l'ingiunzione di pagamento afferente al corrispettivo per fornitura di beni, parte opponente ha svolto duplici contestazioni, vale a dire di non avere mai concluso nessun accordo contrattuale con la per la fornitura delle merci descritte nelle fatture azionate in Parte_1 via monitoria, contestando l'efficacia probatoria delle fatture e di non avere mai ricevuto la merce oggetto di fornitura.
5 È noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Sebbene, quindi, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non possa costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 299 del
12/01/2016).
Nella specie, a fronte di una contestazione generica di parte opponente circa l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione della fornitura, la quale attrice in senso sostanziale, Parte_1 ha pienamente provato il proprio credito.
Oltre, l'elemento indiziario delle fatture, tutte inviate anche telematicamente all'Agenzia delle
Entrate ed alla società opponente, che neppure ha provato di averle contestate, sono stati allegati i
D.D.T. disconosciuti dall'opponente in citazione.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte - pur tempestivamente formulato dall'opponente con la citazione in opposizione, risulta del tutto generico ed è inidoneo a concretare un rituale ed efficace disconoscimento, secondo la previsione dell'art. 214 c.p.c.
Si osserva, in diritto, che il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, deve avvenire in modo non equivoco e cioè mediante la contestazione dell'autenticità della scrittura nella sua interezza oppure limitatamente alla sua sottoscrizione;
pertanto, non può essere considerata sufficiente come dichiarazione di disconoscimento, ove effettuata dallo stesso soggetto cui la scrittura è attribuita, quella genericamente formulata.
È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive (quali ad esempio “si contesta la documentazione prodotta” o simili), ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. n. 27633/2018).
Quando, poi, si tratta di contestare la sottoscrizione di un documento sulla consegna di merci riferibili ad una persona giuridica, la giurisprudenza di merito ha affermato che la parte che disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni dei soggetti preposti: in difetto di tale disconoscimento, verrebbe inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (così Trib. Milano, sez. IV, n.
9740/2022; Trib. Napoli, sez. XI, n. 4194/2022; Trib. Torre Annunziata, sez. II, n. 2096/2023).
6 Per tali ragioni, i documenti di trasporto allegati dall'opposto, in uno alle fatture commerciali a cui si richiamano per il complessivo importo ingiunto (iva inclusa), possono essere legittimamente posti a fondamento della presente decisione.
Infine, prova il carattere meramente strumentale della proposta opposizione la circostanza che l'opponente rispetto alla allegazione degli ordinativi dell'11.05.2022 e del 19.05.2022 rispettivamente di € 5.967,52 e di € 53.411,60 (Doc. opposto allegati alla costituzione del
09.10.2023) sottoscritti dal presidente della società opponente, si limitava ad una contestazione estremamente generica.
Ad ogni modo i rapporti commerciali, gli ordinativi e la consegna della merce sono stati confermati anche dai testi escussi all'udienza del 16.05.2024.
Difatti, la teste Sig. dipendente della soc. dal 2000 con mansioni di Tes_1 Parte_1 impiegata amministrativa, ha dichiarato: “Io rispondo anche al telefono, perché essendo un'attività commerciale vi sono molte telefonate di richiesta di disponibilità di materiale ed io sulla base della domanda smisto le telefonate. In merito agli ordini io quando giunge una telefonata relativa ai prodotti la smisto ai colleghi. Posso dire che quando c'è un cantiere in costruzione le società che vi operano possono chiamare anche tutti i giorni per approvvigionarsi del materiale o sollecitare la consegna. Per l' ricordo che ci sono state telefonate nel 2022/2023, tanto so perché io Parte_3 gestisco le condizioni di pagamento. Della posso dire che noi conoscevamo Parte_3
l'Ing. ed il Dott. per cui essendoci un rapporto di fiducia storico, i Persona_1 Pt_2 materiali venivano forniti anche senza anticipo e senza garanzia. Io mi relazionavo con la Sig.ra
[...] che anche lei lavora in amministrazione come me ma per la Pt_4 Parte_3
”. “In merito alla consegna dei prodotti posso dire che alcuni sono consegnati dalla società, per
[...] esempio quando c'è bisogno di scarichi del materiale con gru, talvolta, i clienti vengono in sede a ritirare il materiale. Fra i trasportatori ricordo come autista, mentre si occupa del Persona_2 trasporto nel senso che organizza le consegne un altro collega, . Il cantiere dove la Controparte_2
stava effettuando dei lavori si trovava in Lusciano, tanto so perché Pt_3 Parte_3 io visionavo le ricevute bancarie ed i ddt di consegna”; “ricordo che presso la società Parte_1 venivano a ritirare la merce il Sig. ed un geometra del quale non ricordo il nome. CP_3
Tanto so perché io dall'amministrazione a volte esco fuori per parlare con i colleghi e vedo i clienti.
Gli uffici dell'amministrazione si trovano dietro all'area vendita”. “io mi occupo del pacchetto clienti, registro l'anagrafica dei clienti, la destinazione della merce, mi occupo dei pagamenti, dei contatti con i clienti e provvedo ai solleciti per le morosità. Ho inviato dei solleciti alla Parte_3 perché non aveva effettuato il pagamento delle riba alle scadenze”.
7 Il teste, Sig. , ha dichiarato di essere “dipendente della dal 1998 Controparte_2 Parte_1 con le mansioni di impiegato ragioniere, mi interesso un po' della vendita”; “La Parte_5
ha iniziato ad avere rapporti con la nel 2021/2022. Io inviavo il materiale
[...] Parte_1 sui cantieri dopo l'ordine, mi occupo solo delle spedizioni con i nostri trasportatori a mezzo camion e camion con gru. La signora che è uscita prima dall'aula anche lei si occupa talvolta degli ordini che poi passa a me per evaderli. Il riferimento dell' 2001 per me era Io non so Pt_3 CP_3 le modalità di pagamento, perché mi occupo solo delle spedizioni, io preparo i D.D.T. li consegno all'autista che me li riporta firmati dal destinatario. Io so solo che l'amministratore dell' Parte_3 era il Sig. null'altro so”. “La merce ordinata dalla soc. coop. Oasi 2001 andava Parte_6 consegnata esclusivamente alla Via della Libertà a Lusciano vicino al Caseificio Olimpica”. “Per la consegna con la gru le consegne le effettuava ”. Persona_2
Non risultano elementi da cui risulti la non attendibilità dei testi, i quali hanno descritto una dinamica del tutto conforme alla prassi commerciale relativa agli ordini di merce per cantieri edili (con ordini e consegne da effettuarsi anche con una certa rapidità e frequenza) ed in assenza di obblighi di forma scritta.
Ciò posto, ai fini della soluzione della questione sottoposta al vaglio del Tribunale, sovviene il noto principio secondo il quale in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio pacifico da Cass.,
Sez. Un., n. 13533/2001; tra le tante conf., v. Cass. n. 127/2022 e Cass. n. 2554/2023).
Restando fermo, in ogni caso, l'onere di specifica contestazione che si impone ai sensi dell'art. 115
c.p.c., comma 1. Difatti, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cas. Civ.
Sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Ora, nel caso di specie dai documenti allegati dall'opposta, dall'istruzione testimoniale svolta e dal comportamento processuale dell'opponente, come dianzi precisato, si può pacificamente ritenere provato che la merce sia stata ordinata dalla e consegnata nei Parte_3 termini di cui alle fatture azionate.
Ne deriva che l'attrice-opposta ha provato il titolo ed ha, altresì, allegato l'inadempimento qualificato della debitrice, senza che la stessa abbia provato di avere adempiuto.
8 Il credito è, dunque, provato per la somma di €. €.205.599,23 oltre interessi come richiesti.
Pertanto, l'opposizione va disattesa e confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 1837/2023 emesso il 20/05/2023, nell'ambito del procedimento con R.g. n. 4776/2023 che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 modificato dal D.M. n. 147/2022, come in dispositivo, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1837/2023 emesso il 20/05/2023, nell'ambito del procedimento con R.g. n. 4776/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in €. 9.142,00 per Pt_1 Parte_1 compensi, nulla per esborsi in quanto non allegati né dimostrati, oltre spese generali, iva e c.a. come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 08/05/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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