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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2023 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Cannata, C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Caccamo (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 05 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 maggio 2023, evocava in giudizio Parte_1
l' presso la Controparte_1 Controparte_2
, esponendo di essere proprietaria di un fondo agricolo sito in Enna,
[...] identificato in catasto al foglio di mappa 18, particelle 104 e 187, e di due fabbricati agricoli, ivi ubicati, in catasto al foglio di mappa 18, particelle 182 e 186, con superficie catastale complessiva di 3.54.09 ettari, sul quale esercitava attività agricola mediante la coltivazione di agrumi, e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume
, avvenuta, dopo la intense precipitazioni verificatesi tra il 17 CP_3
Novembre 2021, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, invaso da detriti, rocce e vegetazione spontanea a causa della decennale mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, richiamando le risultanze della relazione redatta dal proprio consulente tecnico di parte, in particolare contestando la verificazione dei fatti, invocando l'eccezionalità dell'evento e la sussistenza di potenziali concause.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
***** 2 La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
La titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa in capo a Parte_1
risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (atto di
[...] compravendita, visura catastale, fascicolo aziendale).
Il fondo agricolo, identificato al foglio 18, p.lle n. 104 e 107, sul quale sorgono due fabbricati agricoli, con superficie catastale complessiva di 3.54.09 ettari, è ubicato nel territorio del comune di Aidone (EN), in località “Scalisi”, in un'area prossima al fiume con giacitura in piano e sub pianeggiante. CP_3
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume e della CP_3 conseguente inondazione del terreno della ricorrente ha trovato conferma nella deposizione di , recatosi sui luoghi dopo gli eventi, nelle fotografie Testimone_1 prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del corso d'acqua e dell'alluvionamento del fondo (cfr. pag. 4 e ss. della relazione).
Gli ausiliari hanno poi evidenziato che la riscontrata mancanza di idonei interventi di manutenzione ha esercitato una funzione determinante nella causazione dell'evento.
Il collegio ha osservato, in particolare, che “In corrispondenza del fondo della azienda ricorrente, il tracciato del corso d'acqua presenta pessime condizioni di manutenzione, in particolare, l'alveo risulta quasi del tutto interrito nella parte centrale e l'andamento è sinuoso con bassissima pendenza” e che “il greto del fiume è in alcuni tratti quasi al medesimo livello del piano di campagna dei terreni, notevolmente infestato da diffusa vegetazione palustre e che durante la piena, la presenza di altri corpi estranei (grossi massi, tronchi d'albero, relitti di elettrodomestici ecc), riducendo la sezione idraulica, costituisce ulteriore fattore ostativo al deflusso dell'acqua e conseguentemente inducendone l'esondazione”.
Secondo i c.t.u., “È pertanto indubbio che tale evento calamitoso sia destinato a ripetersi in mancanza di un intervento straordinario di pulizia e risagomatura dell'alveo per il ripristino delle sezioni originarie sufficienti al deflusso nonché dei necessari interventi di manutenzione ordinaria”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati alla ricorrente della convenuta - pubblica amministrazione alla Controparte_1
3 quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_2 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume CP_3
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno accertato che gli eventi occorsi il 17 novembre 2021 riguardano piene con tempo di ritorno inferiore a 0,95 anni;
essi, dunque, non possono essere definiti eccezionali, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
4 Sempre con riferimento alle difese svolte dall' di bacino, occorre rilevare CP_1 che non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Riguardo alla ipotizzata ricomprensione di alcune porzioni dei terreni nelle aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904), i c.t.u., evidenziato trattarsi di “microsuperfici”, hanno dato atto che la ricorrente ha esibito “copia di ricevute di pagamento attinenti tale area per averle avute già concesse e regolarizzate”, con ciò rimarcandone la legittima conduzione.
Infine, gli ausiliari hanno in maniera argomentata replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, confermando che la causa del perimento di 21 piantine e dell'abbattimento di alberi, nonché, in generale, dei danni rilevati è riconducibile all'esondazione del torrente e non al ristagno delle acque piovane, nonché escludendo ogni contributo causale all'allagamento da parte di un manufatto ricoperto da vegetazione spontanea posizionato sul greto del fiume nella parte più a valle (sul punto, peraltro, operando, ove pure ipotizzabile una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti - ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti e si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi che sulle risultanze fotografiche e della c.t.p..
5 Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura - si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
- perdita da frutto pendente, per € 8.521,50;
- spese sostenute per l'estirpazione e la sostituzione di 21 piante, per € 767,50;
- danni derivanti dai mancati redditi per il biennio 2022/2024, € 12.187,50;
- danni derivanti dai mancati redditi relativi alle giovani piantine, € 1.452,09;
- oneri straordinari, per € 13.178,40,
per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad €36.107,00.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €36.107,00, devalutata al 17 novembre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L' per la , soccombente, va Controparte_1 CP_2 condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €8.045,00, di cui €7.500,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €545,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
6 confronti della presso la Controparte_1
ID , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso la Controparte_1 CP_2
ID della responsabile dei danni causati il 17 Controparte_2 novembre 2021 dalla esondazione del fiume nei confronti di CP_3
Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la ID della , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di
€36.107,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 17 novembre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €8.045,00, di cui
€7.500,00 per compensi ed €545,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Palermo, così deciso il 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composto da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 952/2023 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Cannata, C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Giotto n. 10, presso lo studio dell'avv.to Maurizio Caccamo (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
ricorrente,
e
presso la Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via V. Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuta.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 05 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 maggio 2023, evocava in giudizio Parte_1
l' presso la Controparte_1 Controparte_2
, esponendo di essere proprietaria di un fondo agricolo sito in Enna,
[...] identificato in catasto al foglio di mappa 18, particelle 104 e 187, e di due fabbricati agricoli, ivi ubicati, in catasto al foglio di mappa 18, particelle 182 e 186, con superficie catastale complessiva di 3.54.09 ettari, sul quale esercitava attività agricola mediante la coltivazione di agrumi, e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del fiume
, avvenuta, dopo la intense precipitazioni verificatesi tra il 17 CP_3
Novembre 2021, in conseguenza della condizione di degrado in cui versava l'alveo del predetto corso d'acqua, invaso da detriti, rocce e vegetazione spontanea a causa della decennale mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabile alla responsabilità dell'amministrazione pubblica.
Si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda, richiamando le risultanze della relazione redatta dal proprio consulente tecnico di parte, in particolare contestando la verificazione dei fatti, invocando l'eccezionalità dell'evento e la sussistenza di potenziali concause.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi (nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c.) dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
***** 2 La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
La titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa in capo a Parte_1
risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (atto di
[...] compravendita, visura catastale, fascicolo aziendale).
Il fondo agricolo, identificato al foglio 18, p.lle n. 104 e 107, sul quale sorgono due fabbricati agricoli, con superficie catastale complessiva di 3.54.09 ettari, è ubicato nel territorio del comune di Aidone (EN), in località “Scalisi”, in un'area prossima al fiume con giacitura in piano e sub pianeggiante. CP_3
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume e della CP_3 conseguente inondazione del terreno della ricorrente ha trovato conferma nella deposizione di , recatosi sui luoghi dopo gli eventi, nelle fotografie Testimone_1 prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio, i quali hanno riscontrato in loco i segni dell'esondazione del corso d'acqua e dell'alluvionamento del fondo (cfr. pag. 4 e ss. della relazione).
Gli ausiliari hanno poi evidenziato che la riscontrata mancanza di idonei interventi di manutenzione ha esercitato una funzione determinante nella causazione dell'evento.
Il collegio ha osservato, in particolare, che “In corrispondenza del fondo della azienda ricorrente, il tracciato del corso d'acqua presenta pessime condizioni di manutenzione, in particolare, l'alveo risulta quasi del tutto interrito nella parte centrale e l'andamento è sinuoso con bassissima pendenza” e che “il greto del fiume è in alcuni tratti quasi al medesimo livello del piano di campagna dei terreni, notevolmente infestato da diffusa vegetazione palustre e che durante la piena, la presenza di altri corpi estranei (grossi massi, tronchi d'albero, relitti di elettrodomestici ecc), riducendo la sezione idraulica, costituisce ulteriore fattore ostativo al deflusso dell'acqua e conseguentemente inducendone l'esondazione”.
Secondo i c.t.u., “È pertanto indubbio che tale evento calamitoso sia destinato a ripetersi in mancanza di un intervento straordinario di pulizia e risagomatura dell'alveo per il ripristino delle sezioni originarie sufficienti al deflusso nonché dei necessari interventi di manutenzione ordinaria”.
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati alla ricorrente della convenuta - pubblica amministrazione alla Controparte_1
3 quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e CP_2 tempestiva manutenzione dell'alveo del fiume CP_3
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito sub specie di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
I c.t.u., infatti, all'esito di uno studio approfondito, nel cui ambito hanno offerto puntuale spiegazione della metodologia adottata, nonché della scelta delle stazioni pluviografiche i cui dati sono stati utilizzati, hanno accertato che gli eventi occorsi il 17 novembre 2021 riguardano piene con tempo di ritorno inferiore a 0,95 anni;
essi, dunque, non possono essere definiti eccezionali, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
4 Sempre con riferimento alle difese svolte dall' di bacino, occorre rilevare CP_1 che non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c., attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Si è detto, d'altro canto, delle norme, statali e regionali, che attribuiscono alla pubblica amministrazione, nella specie all convenuta, una Controparte_1 posizione riconducibile al concetto di custodia riguardo ai corsi d'acqua pubblici.
Riguardo alla ipotizzata ricomprensione di alcune porzioni dei terreni nelle aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 96, lett. f), R.D. 523/1904), i c.t.u., evidenziato trattarsi di “microsuperfici”, hanno dato atto che la ricorrente ha esibito “copia di ricevute di pagamento attinenti tale area per averle avute già concesse e regolarizzate”, con ciò rimarcandone la legittima conduzione.
Infine, gli ausiliari hanno in maniera argomentata replicato alle osservazioni del consulente tecnico di parte convenuta, confermando che la causa del perimento di 21 piantine e dell'abbattimento di alberi, nonché, in generale, dei danni rilevati è riconducibile all'esondazione del torrente e non al ristagno delle acque piovane, nonché escludendo ogni contributo causale all'allagamento da parte di un manufatto ricoperto da vegetazione spontanea posizionato sul greto del fiume nella parte più a valle (sul punto, peraltro, operando, ove pure ipotizzabile una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti - ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente per effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti e si basa sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi che sulle risultanze fotografiche e della c.t.p..
5 Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti - che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura - si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
- perdita da frutto pendente, per € 8.521,50;
- spese sostenute per l'estirpazione e la sostituzione di 21 piante, per € 767,50;
- danni derivanti dai mancati redditi per il biennio 2022/2024, € 12.187,50;
- danni derivanti dai mancati redditi relativi alle giovani piantine, € 1.452,09;
- oneri straordinari, per € 13.178,40,
per un ammontare complessivo del risarcimento pari ad €36.107,00.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di €36.107,00, devalutata al 17 novembre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L' per la , soccombente, va Controparte_1 CP_2 condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €8.045,00, di cui €7.500,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €545,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le predette spese vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, avv. Maria Grazia Cannata, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
6 confronti della presso la Controparte_1
ID , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 così provvede:
- dichiara l' del Distretto Idrografico della presso la Controparte_1 CP_2
ID della responsabile dei danni causati il 17 Controparte_2 novembre 2021 dalla esondazione del fiume nei confronti di CP_3
Parte_1
- condanna, per l'effetto, l' Controparte_1
presso la ID della , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva di
€36.107,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 17 novembre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €8.045,00, di cui
€7.500,00 per compensi ed €545,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Palermo, così deciso il 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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