Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00529/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Messina e Questura Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
previa sospensione:
1. del provvedimento del 13 ottobre 2025, notificato il 20 ottobre 2025, con cui il Prefetto di Messina ha confermato il decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni datato 1 agosto 2003, prot. n. -OMISSIS-I/PA.
2. del decreto del 7 novembre 2025, notificato il 14 novembre 2025, con cui il Questore di Messina ha rigettato l'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia presentata da -OMISSIS- in data 11.11.2024, nonché di tutti gli atti connessi (tra i quali le note prefettizie dell'11 giugno 2025 e del 15 luglio 2025, con le quali era stata in parte rigettata l'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Messina e della Questura di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AG IE AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, titolare di licenza di porto armi dal 1989, è socio amministratore della-OMISSIS- s.r.l. e gestisce un negozio di gioielleria, sito in -OMISSIS-.
Con decreto dell’1 agosto 2003, prot. n.-OMISSIS-1^ P.A., il Prefetto di Messina ha revocato la licenza di porto di pistola per difesa personale, di cui il ricorrente era titolare, e ha disposto altresì, a suo carico, il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Il Prefetto aveva ritenuto il ricorrente non più in possesso dei requisiti soggettivi per la corretta detenzione di armi e munizioni essendo lo stesso destinatario di un avviso di garanzia.
Con istanza del 12 luglio 2011, depositata presso la Prefettura di Messina, il ricorrente ha chiesto la revoca del suddetto provvedimento, rappresentando che il procedimento penale nel quale era stato coinvolto si è concluso, in primo grado, con sentenza di assoluzione per i reati di minaccia e di danneggiamento, “perché il fatto non sussiste”, e per il reato di cui all’art. 4, l. 110/1975, “ perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” e con sentenza di condanna alla multa di € 2.000,00 per il reato di lesioni (ad analoga pena era stato condannato anche il suo contraddittorio).
Nel prosieguo, la Corte d’Appello di Messina ha riformato detta sentenza dichiarando non luogo a procedere e dichiarato estinto il reato per la remissione delle querele da parte di ambedue gli imputati.
L’istanza di revoca è stata, tuttavia, rigettata con provvedimento del 4 maggio 2012.
Trascorsi quasi dieci anni, in data 7 gennaio 2022, l’esponente ha inoltrato alla Prefettura di Messina una nuova motivata istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione di armi dell’1 agosto 2003 e del successivo decreto del maggio 2012, ma con nota dell’11 febbraio 2022 l’Autorità Prefettizia ha rigettato detta richiesta di riesame perché “ non sussistono gli elementi idonei a riavviare un nuovo esame dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’adozione del decreto prefettizio n.-OMISSIS- P.A. in data 1.8.2003 di divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del predetto”.
Con ricorso ritualmente proposto dinnanzi a questo Tribunale il ricorrente ha impugnato detto provvedimento.
Con sentenza n. 1477 del 31 maggio 2022 il TAR adito ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.
La sentenza è stata confermata dal giudice d’appello con sentenza n. 809 del 22 ottobre 2024.
Con nuova istanza del 19 dicembre 2024 il ricorrente ha chiesto, pertanto, la revoca del divieto di detenzione armi adottato nel 2003 e, con separata istanza dell’11 novembre 2024, ha richiesto il rilascio del porto d’armi per uso caccia.
La Prefettura, con nota del 14 maggio 2025 ha comunicato il preavviso di diniego.
Con rituale istanza di accesso, solo in parte accolta, il ricorrente ha chiesto copia di tutti gli atti del procedimento e con nota del 24 luglio 2025 ha presentato le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis ribadendo la richiesta di revoca del divieto di detenzione alla luce di quanto statuito dal Tar e dal CGA.
Tuttavia, con decreto del 13 ottobre 2025 il Prefetto di Messina ha rigettato l’istanza confermando il divieto di detenzione delle armi disposto con il decreto del 1° agosto 2003 richiamando le numerose vicende giudiziarie in cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto nonché i controlli di polizia in occasione dei quali lo stesso è stato trovato in compagnia di soggetti controindicati.
2. Con ricorso notificato il 19 dicembre 2025 il ricorrente è insorto contro tale provvedimento nonché contro il successivo provvedimento del 7 novembre 2025 con cui il Questore di Messina ha rigettato la richiesta di porto d’armi per uso caccia sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24, c. 6, e 25 della legge 241/1990, in relazione all’art. 10 bis della medesima legge; dell’art.6 delle legge n. 121 del primo aprile 1981 e del Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs n. 196/2003. Eccesso di potere per sviamento.
Il ricorrente sostiene che l’oscuramento dei dati relativi alle persone con le quali sarebbe stato controllato non gli ha consentito la loro esatta individuazione.
Ne è derivata la violazione di tutte le norme di cui in rubrica con le inevitabili refluenze sulla illegittimità di ambedue i provvedimenti impugnati.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P. S. (R.D. 18.6.1931, n. 773). Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione.
Il ricorrente contesta analiticamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato sottolineandone l’irrilevanza anche in considerazione del fatto che si tratta di circostanze risalenti nel tempo e comunque in gran parte definite con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere.
Quanto al deferimento del 6 ottobre 2021 per pretese violazioni edilizie assume di non esserne a conoscenza.
Del tutto ininfluenti sarebbero i controlli con soggetti controindicati ai quali il ricorrente rileva di essere riuscito in parte a risalire dalle iniziali e dalla data di nascita.
Si tratterebbe, in un caso, di un dipendente pubblico che, pur condannato in primo grado, è stato assolto in grado d’appello e, da ultimo, ha ottenuto la licenza di porto di fucile.
Il ricorrente rappresenta, inoltre di non essere riuscito a risalire all’altro soggetto con cui sarebbe stato controllato. Si tratterebbe, pertanto, al più di un incontro occasionale. Comunque, l’incontro risalirebbe al 20 febbraio 2021, mentre, secondo quanto evidenziato dalla Questura, il suddetto soggetto sarebbe stato riabilitato in data 14 gennaio 2019.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto di motivazione (art. 3 L. 241/1990).
La Prefettura avrebbe omesso di tener conto delle argomentate osservazioni presentate dal ricorrente in riscontro alla notifica del preavviso di diniego essendosi limitata unicamente a rilevare che dalle stesse non sarebbero emersi elementi tali da sovvertire quanto rappresentato nella comunicazione sottesa alla riedizione del potere amministrativo e dal compendio informativo ed istruttorio acquisito”
IV. Illegittimità derivata del decreto del Questore di Messina del 7 novembre 2025.
Il provvedimento del Questore di Messina con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia, fondato unicamente sul decreto Prefettizio del 13 ottobre 2025, sarebbe, infine, viziato da illegittimità derivata.
3. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso in ragione dalla natura discrezionale dei provvedimenti impugnati e della insussistenza di un diritto alla detenzione delle armi.
4. All’udienza del 28 gennaio 2026, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio, stante la sussistenza dei presupposti, procede a definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Il ricorso è fondato.
7. Come più volte chiarito da questo Tribunale (cfr. tra le più recenti, sentenza n. 2865 del 7 ottobre 2025), “Il diniego di licenza di porto d’armi (così come il divieto di detenzione delle armi) non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270, 27 aprile 2022, n. 3331; 28 marzo 2022, n. 2229).
L’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente anche dalla eventuale formale estinzione del reato ovvero dalla eventuale archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. V, 6 giugno 2022, n. 3820).
Il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr., T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022 n. 386). Nel compiere tale valutazione, l’Amministrazione può, nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (ex aliis, T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2023, n. 2224)”.
7.1. Nel caso di specie, i pregiudizi ai quali fa riferimento il provvedimento impugnato, oltre ad essere in gran parte riferiti ad episodi molto risalenti nel tempo, attengono a violazioni in materia edilizia, all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e all’invasione di terreni e sono, dunque, estranei all’uso delle armi, non denotando, inoltre, un’indole violenta.
Sul punto, « la Sezione ha avuto più volte modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, I, 25.10.2024, n. 3477) che, venendo in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi avrebbe richiesto l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.A.R. Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
Tale carenza di motivazione è causa dell’(ulteriore)illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, come ritenuto in fattispecie analoghe, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S.: in particolare, qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.A.R. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).
In altri termini, come più volte ribadito, “non essendo evidente la correlazione fra i reati ascritti all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi che, nel caso di esame, è stato del tutto omesso ”.
7.2. Neppure appaiono idonei a sorreggere il gravato diniego i riferiti controlli di polizia in occasione dei quali il ricorrente sarebbe stato trovato in compagnia di soggetti controindicati.
Ed invero - pur dovendo ribadirsi che, in linea di principio, le frequentazioni “con persone gravate di procedimenti penali e di polizia assumono un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza di quest'ultimo” (cfr. TAR Catania sez. I sentenza n. 77 del 13 gennaio 2025) – non può non evidenziarsi come, nel caso di specie, non di frequentazioni si tratti ma di soli due occasionali controlli con due diversi soggetti.
Il primo dei suddetti controlli è, peraltro, riferito ad un soggetto che risulta allo stato titolare di porto d’armi (alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente e non contestato dalla resistente amministrazione).
Neanche il più recente dei controlli indicati appare rilevante ai fini dell’adozione del diniego qui impugnato, riferendosi ad un soggetto che, secondo quanto rappresentato dalla stessa Prefettura, ha ottenuto la riabilitazione nel 2019 e, dunque, in data antecedente a quella in cui sarebbe stato visto in compagnia del ricorrente (20 febbraio 2021).
8. In ragione di quanto rilevato, il ricorso, assorbite le censure non espressamente esaminate, è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento sia del decreto del Prefetto di Messina del 13 ottobre 2025 che del decreto del Questore di Messina del 7 novembre 2025 che, fondandosi unicamente sul primo, non può che seguirne le sorti.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RI ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG IE AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG IE AU | RA RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.