TRIB
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/07/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1091/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27.05.2025, vertente
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio alla via C. Colombo n. 4 di Praia a Mare (CS), presso lo studio dell'avv. Enza DEDALI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge (indirizzo PEC:
Email_1
- parte attrice - E
(cf: , nato a [...] il 14.081976 e CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio al Corso Mediterraneo n. 373 di Scalea (CS), presso lo studio dell'avv. Rocco CRUSCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge (indirizzo PEC: –fax Email_2 0985/920017)
- parte convenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 25.10.2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni con in VE (CS) il 24.07.1999 e trascritto nei CP_1 registri di stato civile del comune di VE (CS) con atto n. 12 P. 2 S.A. anno 1999, in costanza del quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, dopo aver premesso:
- che in data 27.10.2008, i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Sanremo;
- che in data 14.10.2011 il Tribunale di Sanremo, nella contumacia di CP_1 pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n° 542/2011 affidando la prole, in via esclusiva alla madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che nel corso degli anni, in completa inosservanza dei doveri derivanti dalla CP_1 sentenza del Tribunale di Sanremo, si è sempre disinteressato dei figli non provvedendo a versare quanto dovuto e neppure a contattarli telefonicamente, limitandosi a fargli visita solo quando la ricorrente li conduceva ancora minorenni presso l'abitazione della nonna paterna in Calabria;
- che dal momento della pronuncia di separazione, le parti non hanno più ripreso la convivenza, né avuto alcun rapporto;
- che i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo;
ha avanzato richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altra;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari della procedura, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
La parte convenuta si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda avanzata da parte attrice e chiedeva il contestuale mutamento del rito in consensuale, concludendo con la richiesta al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare le seguenti condizioni:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
b) i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro;
c) le spese ed onorario della presente procedura s'intendono interamente compensate tra le parti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto. Preso atto dell'istanza con cui le parti congiuntamente, nel dichiarare di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, riferivano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del divorzio, il presidente relatore sostituiva l'udienza fissata per il 27.05.2025 con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni delle parti e rimetteva, all'esito del deposito, la causa in decisione con trasmissione degli atti al collegio.Nello specifico, le parti con e note scritte chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate testualmente in corsivo:
1) I coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro;
2) Spese legali compensate considerata l'adesione del convenuto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1091/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in VE (CS) il Parte_1 CP_1
24.07.1999 e trascritto nei registri di stato civile del comune di VE (CS) con atto n. 12 P. 2 S.A. anno 1999;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VE (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di VE (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27.05.2025, vertente
TRA
(cf: ), nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio alla via C. Colombo n. 4 di Praia a Mare (CS), presso lo studio dell'avv. Enza DEDALI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge (indirizzo PEC:
Email_1
- parte attrice - E
(cf: , nato a [...] il 14.081976 e CP_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio al Corso Mediterraneo n. 373 di Scalea (CS), presso lo studio dell'avv. Rocco CRUSCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale conferita nelle forme di legge (indirizzo PEC: –fax Email_2 0985/920017)
- parte convenuta -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 25.10.2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in regime di separazione dei beni con in VE (CS) il 24.07.1999 e trascritto nei CP_1 registri di stato civile del comune di VE (CS) con atto n. 12 P. 2 S.A. anno 1999, in costanza del quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, dopo aver premesso:
- che in data 27.10.2008, i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale di Sanremo;
- che in data 14.10.2011 il Tribunale di Sanremo, nella contumacia di CP_1 pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n° 542/2011 affidando la prole, in via esclusiva alla madre e ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli Indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che nel corso degli anni, in completa inosservanza dei doveri derivanti dalla CP_1 sentenza del Tribunale di Sanremo, si è sempre disinteressato dei figli non provvedendo a versare quanto dovuto e neppure a contattarli telefonicamente, limitandosi a fargli visita solo quando la ricorrente li conduceva ancora minorenni presso l'abitazione della nonna paterna in Calabria;
- che dal momento della pronuncia di separazione, le parti non hanno più ripreso la convivenza, né avuto alcun rapporto;
- che i tentativi per addivenire ad un divorzio congiunto non hanno sortito esito positivo;
ha avanzato richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altra;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari della procedura, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
La parte convenuta si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda avanzata da parte attrice e chiedeva il contestuale mutamento del rito in consensuale, concludendo con la richiesta al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare le seguenti condizioni:
a) i coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
b) i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro;
c) le spese ed onorario della presente procedura s'intendono interamente compensate tra le parti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto. Preso atto dell'istanza con cui le parti congiuntamente, nel dichiarare di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, riferivano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del divorzio, il presidente relatore sostituiva l'udienza fissata per il 27.05.2025 con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni delle parti e rimetteva, all'esito del deposito, la causa in decisione con trasmissione degli atti al collegio.Nello specifico, le parti con e note scritte chiedevano congiuntamente l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate testualmente in corsivo:
1) I coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro;
2) Spese legali compensate considerata l'adesione del convenuto.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1091/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, tra e in VE (CS) il Parte_1 CP_1
24.07.1999 e trascritto nei registri di stato civile del comune di VE (CS) con atto n. 12 P. 2 S.A. anno 1999;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di VE (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di VE (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Filippo Leonardo
3