TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11420 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 32402/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Lamanna, per mandato Parte_1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Martiri di
Belfiore n. 101; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Massimo Grasso, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ciampino, alla via Ruggero Leoncavallo n. 3; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.9.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dal 27.9.16 all'11.6.24 alle dipendenze della resistente, con inquadramento come operaio, nel livello 3 del CCNL Metalmeccanica PMI, mansioni di fabbro;
di aver sempre lavorato per cinque giorni alla settimana dalle 8,00 alle 16,30, con mezzora di pausa, nonostante il contratto fosse stato trasformato in part time di 20 ore settimanali dall'1.3.17; di aver sempre seguito le istruzioni di che gli Persona_1 dava tutte le indicazioni di lavoro;
di aver ricevuto una retribuzione mensile di circa €
848,00; di aver maturato nei confronti della resistente un credito di complessivi €
13.145,84 per differenze retributive rispetto al livello di inquadramento riconosciutogli, mancato pagamento ROL, permessi, 13^ mensilità e ferie, e di €
14.944,60 per TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Tanto premesso, ha chiesto condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore delle suddette somme, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La resistente si è costituita tardivamente in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
- 1 - Quindi, sentiti i testi di parte ricorrente, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Il ricorso è nullo.
La domanda formulata dal ricorrente è invero carente dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c., ovvero della indicazione di elementi indispensabili al fine della individuazione del petitum e della causa petendi, sicché essa è inidonea a consentire un'adeguata difesa alla controparte, ed al giudice una pronuncia conforme alla richiesta. E' stato infatti affermato in giurisprudenza che “nel rito del lavoro, deve ritenersi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, n. 3 e 4, c.p.c., sempreché non sussista la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto del ricorso, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo
1999, n. 2519); ed ancora: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda comportano la nullità del ricorso, ove tali elementi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto, nullità non sanabile per effetto della costituzione della controparte, specie se tale costituzione non sia servita alla individuazione degli elementi omessi. In presenza di siffatto quadro espositivo manca la possibilità di pronunciarsi sulla domanda, nemmeno ricorrendo ai poteri d'ufficio riconosciuti al giudice del lavoro (Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1998, n. 2205).
In sostanza, qualora nel ricorso, pur in presenza di una dettagliata esposizione della norma di diritto e contrattuale, e parimenti della domanda, manchi la puntuale descrizione della situazione di fatto a sostegno della pretesa azionata, nonché
l'indicazione dei parametri alla stregua dei quali possa operarsi il calcolo, deve dichiararsi la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 3 e 4. Tale carenza non può essere colmata da una C.T.U.. Part Ciò posto, si osserva in particolare che il non ha indicato chiaramente nel corpo del ricorso a che titolo rivendichi le differenze retributive richieste, limitandosi ad affermare di aver sempre lavorato otto ore al giorno sebbene il contratto fosse stato trasformato da marzo 2017 in part time di 20 ore settimanali, e rivendicando altresì genericamente differenze a titolo di corretto inquadramento nel livello 3 del CCNL
Metalmeccanica PMI, 13^ mensilità, ferie, ROL e permessi, TFR, avendo sempre ricevuto una retribuzione mensile di circa € 848,00. Siffatta ricostruzione sembrerebbe far presumere che egli abbia chiesto la differenza tra la retribuzione concretamente
- 2 - corrispostagli, come innanzi indicata, e quella maggiore spettantegli in forza dell'inquadramento contrattuale pacificamente riconosciutogli, e dell'orario a tempo pieno sempre osservato. Tuttavia i conteggi allegati al ricorso non sono conformi a siffatta prospettazione, dal momento che indicano come mensilmente percepita dal ricorrente, per tutta la durata del rapporto, una maggiore somma oscillante tra €
1.540,00 ed € 1.980,00, dunque superiore a quella indicata in ricorso, e senza che vi sia una differenza di percepito tra il primo periodo in cui il contratto era a tempo pieno ed il periodo successivo alla trasformazione del rapporto a tempo parziale. Ciò sembrerebbe escludere che la ragione della richiesta di differenze retributive sia ascrivibile al maggior numero di ore concretamente lavorato rispetto all'orario part time formalmente stabilito tra le parti da marzo 2017, come invece si desume dal contesto del ricorso. Inoltre i conteggi non danno in alcun modo conto degli elementi di fatto utilizzati per calcolare le singole voci (ROL, ferie, 13^), ossia del numero di ore e giorni di permesso, ferie, ecc. spettanti al lavoratore, sulla cui base effettuare il relativo conteggio. Né siffatti dati emergono dalla domanda, che risulta pertanto assolutamente carente anche sul punto.
In conclusione, la rappresentazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto contenuta in ricorso, unitamente all'esame dei conteggi allegati a supporto della domanda, nel loro complesso, impediscono di comprendere con esattezza quali siano le ragioni della domanda.
Sicché la domanda risulta totalmente carente di quel minimo di elementi indispensabili a fondare una ricostruzione dei fatti allegati, ed a ricondurre agli stessi le richieste contenute in ricorso. Tanto perché la genericità dell'intera prospettazione non consente nemmeno di ricostruire gli estremi di alcuni elementi della domanda fondandosi su altre parti della stessa. Ovvero, in assenza della specificazione dei criteri utilizzati per il relativo calcolo, e dei titoli su cui si fonda la richiesta di differenze retributive, è impossibile operare una verifica delle eventuali spettanze non riconosciute al lavoratore. Né il giudice, che comunque è vincolato dal petitum e dalla causa petendi, in quanto non può decidere ultra petitum, potrebbe completamente sostituirsi alla parte sia nella ricostruzione delle modalità lavorative che nella individuazione delle specifiche spettanze del lavoratore, a fronte di una domanda così generica.
Il quadro innanzi delineato impedisce dunque di pronunciarsi sul ricorso.
Spese compensate attesa la natura della pronuncia e la tardiva costituzione di parte resistente.
- 3 -
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 4 -
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 29 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 32402/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Lamanna, per mandato Parte_1 in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Martiri di
Belfiore n. 101; ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Massimo Grasso, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ciampino, alla via Ruggero Leoncavallo n. 3; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.9.24 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dal 27.9.16 all'11.6.24 alle dipendenze della resistente, con inquadramento come operaio, nel livello 3 del CCNL Metalmeccanica PMI, mansioni di fabbro;
di aver sempre lavorato per cinque giorni alla settimana dalle 8,00 alle 16,30, con mezzora di pausa, nonostante il contratto fosse stato trasformato in part time di 20 ore settimanali dall'1.3.17; di aver sempre seguito le istruzioni di che gli Persona_1 dava tutte le indicazioni di lavoro;
di aver ricevuto una retribuzione mensile di circa €
848,00; di aver maturato nei confronti della resistente un credito di complessivi €
13.145,84 per differenze retributive rispetto al livello di inquadramento riconosciutogli, mancato pagamento ROL, permessi, 13^ mensilità e ferie, e di €
14.944,60 per TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Tanto premesso, ha chiesto condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore delle suddette somme, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
La resistente si è costituita tardivamente in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
- 1 - Quindi, sentiti i testi di parte ricorrente, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Il ricorso è nullo.
La domanda formulata dal ricorrente è invero carente dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c., ovvero della indicazione di elementi indispensabili al fine della individuazione del petitum e della causa petendi, sicché essa è inidonea a consentire un'adeguata difesa alla controparte, ed al giudice una pronuncia conforme alla richiesta. E' stato infatti affermato in giurisprudenza che “nel rito del lavoro, deve ritenersi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per la mancanza degli elementi richiesti dall'art. 414, n. 3 e 4, c.p.c., sempreché non sussista la possibilità, pur nella carenza di taluni elementi fattuali e di diritto del ricorso, di individuare in maniera inequivocabile le ragioni e l'oggetto della domanda” (Cass. civ., sez. lav., 18 marzo
1999, n. 2519); ed ancora: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda comportano la nullità del ricorso, ove tali elementi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto, nullità non sanabile per effetto della costituzione della controparte, specie se tale costituzione non sia servita alla individuazione degli elementi omessi. In presenza di siffatto quadro espositivo manca la possibilità di pronunciarsi sulla domanda, nemmeno ricorrendo ai poteri d'ufficio riconosciuti al giudice del lavoro (Cass. civ., sez. lav., 27 febbraio 1998, n. 2205).
In sostanza, qualora nel ricorso, pur in presenza di una dettagliata esposizione della norma di diritto e contrattuale, e parimenti della domanda, manchi la puntuale descrizione della situazione di fatto a sostegno della pretesa azionata, nonché
l'indicazione dei parametri alla stregua dei quali possa operarsi il calcolo, deve dichiararsi la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 3 e 4. Tale carenza non può essere colmata da una C.T.U.. Part Ciò posto, si osserva in particolare che il non ha indicato chiaramente nel corpo del ricorso a che titolo rivendichi le differenze retributive richieste, limitandosi ad affermare di aver sempre lavorato otto ore al giorno sebbene il contratto fosse stato trasformato da marzo 2017 in part time di 20 ore settimanali, e rivendicando altresì genericamente differenze a titolo di corretto inquadramento nel livello 3 del CCNL
Metalmeccanica PMI, 13^ mensilità, ferie, ROL e permessi, TFR, avendo sempre ricevuto una retribuzione mensile di circa € 848,00. Siffatta ricostruzione sembrerebbe far presumere che egli abbia chiesto la differenza tra la retribuzione concretamente
- 2 - corrispostagli, come innanzi indicata, e quella maggiore spettantegli in forza dell'inquadramento contrattuale pacificamente riconosciutogli, e dell'orario a tempo pieno sempre osservato. Tuttavia i conteggi allegati al ricorso non sono conformi a siffatta prospettazione, dal momento che indicano come mensilmente percepita dal ricorrente, per tutta la durata del rapporto, una maggiore somma oscillante tra €
1.540,00 ed € 1.980,00, dunque superiore a quella indicata in ricorso, e senza che vi sia una differenza di percepito tra il primo periodo in cui il contratto era a tempo pieno ed il periodo successivo alla trasformazione del rapporto a tempo parziale. Ciò sembrerebbe escludere che la ragione della richiesta di differenze retributive sia ascrivibile al maggior numero di ore concretamente lavorato rispetto all'orario part time formalmente stabilito tra le parti da marzo 2017, come invece si desume dal contesto del ricorso. Inoltre i conteggi non danno in alcun modo conto degli elementi di fatto utilizzati per calcolare le singole voci (ROL, ferie, 13^), ossia del numero di ore e giorni di permesso, ferie, ecc. spettanti al lavoratore, sulla cui base effettuare il relativo conteggio. Né siffatti dati emergono dalla domanda, che risulta pertanto assolutamente carente anche sul punto.
In conclusione, la rappresentazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto contenuta in ricorso, unitamente all'esame dei conteggi allegati a supporto della domanda, nel loro complesso, impediscono di comprendere con esattezza quali siano le ragioni della domanda.
Sicché la domanda risulta totalmente carente di quel minimo di elementi indispensabili a fondare una ricostruzione dei fatti allegati, ed a ricondurre agli stessi le richieste contenute in ricorso. Tanto perché la genericità dell'intera prospettazione non consente nemmeno di ricostruire gli estremi di alcuni elementi della domanda fondandosi su altre parti della stessa. Ovvero, in assenza della specificazione dei criteri utilizzati per il relativo calcolo, e dei titoli su cui si fonda la richiesta di differenze retributive, è impossibile operare una verifica delle eventuali spettanze non riconosciute al lavoratore. Né il giudice, che comunque è vincolato dal petitum e dalla causa petendi, in quanto non può decidere ultra petitum, potrebbe completamente sostituirsi alla parte sia nella ricostruzione delle modalità lavorative che nella individuazione delle specifiche spettanze del lavoratore, a fronte di una domanda così generica.
Il quadro innanzi delineato impedisce dunque di pronunciarsi sul ricorso.
Spese compensate attesa la natura della pronuncia e la tardiva costituzione di parte resistente.
- 3 -
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 4 -