TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo AC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2023 R.G., avente a oggetto “disoccupazione agricola”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Annamaria Spinello;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, , premesso di avere Parte_1 svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta individuale di “ME
GI” negli anni 2014 e 2015, ha adito la presente sede per accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e alla ritenzione dell'indennità di disoccupazione agricola già versata in suo favore a tale titolo.
Preliminarmente, ha esposto che, con tre note ricevute il 17 aprile 2023, l' CP_1
ha lui comunicato cancellazione dagli elenchi dei lavori agricoli per gli anni in contestazione, e la a richiesta di restituzione dell'indebito per l'anno 2015; nonché di aver presentato ricorso amministrativo il 16 maggio 2023, rimasto senza esito. Nel merito, ha affermato l'illegittimità dei provvedimenti dell' , per avere CP_1 effettivamente lavorato nell'annualità in oggetto alle dipendenze della ditta individuale agricola indicata, nonché per violazione delle norme della l. 241/90 sul procedimento amministrativo. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto alla restituzione dell'indebito.
Si è costituito l' , chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità CP_1
del ricorso, attesa la litispendenza dell'identica controversia, già instaurata nel procedimento n. r.g. 943/2023, innanzi a questo Tribunale. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 5 ottobre 2023 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Sulla litispendenza.
L'eccezione di litispendenza sollevata dall' è infondata. Invero, come CP_1 affermato dal ricorrente e incontestato dall' l'odierno ricorrente ( CP_1 Parte_1
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (Cod. Fisc.
) è persona diversa (nello specifico il cugino) del signor C.F._1 Pt_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
[...]
(Cod., Fisc. . C.F._2
3. Merito.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura –
l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
2 In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fon0damento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n.
16585).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante
l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi
o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio”
(Cass. cit.), ricordando altresì che “ il giudice del merito… non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il
3 prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav.,
02.6. 2012, n. 13877).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n.
13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
La produzione dell'iscrizione nell'elenco, infatti, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (cfr. C. Cass.
13877/2012 cit.).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento, sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente
4 l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare
CP_ nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario, invero, che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Alla luce degli esposti principi, appare evidente come il ricorso, già in punto di allegazione, sia carente delle indicazioni degli indici della subordinazione sin qui enucleati.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il ricorrente pure avendo allegato i c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro,
l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi,
l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), affermando di avere prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la ditta di ME GI nel periodo indicato in atti, non ha, con evidenza, allegato e conseguentemente provato il carattere dell'onerosità del rapporto.
Invero, assume carattere decisivo l'inconsistenza del capitolo di prova teso a provare la circostanza (cfr. cap. 18 del ricorso).
5 La domanda ha ad oggetto la circostanza che la retribuzione giornaliera sia stata quella risultante dalle buste paga che si dovrebbero porre in visione al testimone.
In primo luogo, il fatto che non venga indicata - non solo nel capitolato di prova, ma anche nel corpo del ricorso - una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure il ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'ha mai percepita e che non l'ha mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze dell'asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Tale incongruenza risulta eclatante considerando che i testi dedotti sono colleghi di lavoro e braccianti agricoli al pari della ricorrente, per cui dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi (cfr. in tal senso Corte d'Appello di
Caltanissetta del 12 aprile 2023, r.g. 286/2022).
Inoltre, la produzione delle buste paga non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
In generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1
documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Per di più, un rigoroso impegno probatorio era richiesto in considerazione del rapporto di parentela (circostanza incontroversa tra le parti) che lega il ricorrente con la presunta datrice di lavoro.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio, e va pertanto rigettato.
6 Per completezza, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo Ufficio, va evidenziato che non risultano conducenti alla materia i motivi dedotti da parte ricorrente, relativi al difetto di motivazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo.
E infatti, va al riguardo ribadito come l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisca una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto e che, in tal caso, è la parte tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Non appaiono applicabili, pertanto, nella materia in questione, i principi generali previsti dalla legge 241 del 1990.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, in quanto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ. (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003). Sicché, trovando spazio il regime di prescrizione ordinaria, il termine decennale non può dirsi maturato.
4. Spese.
Stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite nei rapporti con l' devono dichiararsi irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'
Gela, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NZ AC
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo AC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1402/2023 R.G., avente a oggetto “disoccupazione agricola”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Annamaria Spinello;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- resistente -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, , premesso di avere Parte_1 svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta individuale di “ME
GI” negli anni 2014 e 2015, ha adito la presente sede per accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e alla ritenzione dell'indennità di disoccupazione agricola già versata in suo favore a tale titolo.
Preliminarmente, ha esposto che, con tre note ricevute il 17 aprile 2023, l' CP_1
ha lui comunicato cancellazione dagli elenchi dei lavori agricoli per gli anni in contestazione, e la a richiesta di restituzione dell'indebito per l'anno 2015; nonché di aver presentato ricorso amministrativo il 16 maggio 2023, rimasto senza esito. Nel merito, ha affermato l'illegittimità dei provvedimenti dell' , per avere CP_1 effettivamente lavorato nell'annualità in oggetto alle dipendenze della ditta individuale agricola indicata, nonché per violazione delle norme della l. 241/90 sul procedimento amministrativo. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto alla restituzione dell'indebito.
Si è costituito l' , chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità CP_1
del ricorso, attesa la litispendenza dell'identica controversia, già instaurata nel procedimento n. r.g. 943/2023, innanzi a questo Tribunale. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 5 ottobre 2023 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Sulla litispendenza.
L'eccezione di litispendenza sollevata dall' è infondata. Invero, come CP_1 affermato dal ricorrente e incontestato dall' l'odierno ricorrente ( CP_1 Parte_1
nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (Cod. Fisc.
) è persona diversa (nello specifico il cugino) del signor C.F._1 Pt_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
[...]
(Cod., Fisc. . C.F._2
3. Merito.
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' . CP_1
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura –
l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
2 In tal senso, la Suprema Corte ha evidenziato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fon0damento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che “…nel settore dell'agricoltura, il diritto … alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4
d.lg.lt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n.
16585).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante
l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi
o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio”
(Cass. cit.), ricordando altresì che “ il giudice del merito… non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il
3 prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa
(In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)” (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass. civ. sez. lav.,
02.6. 2012, n. 13877).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n.
13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile
l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
La produzione dell'iscrizione nell'elenco, infatti, costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (cfr. C. Cass.
13877/2012 cit.).
Pertanto, sia nell'ipotesi di emanazione di un provvedimento di disconoscimento, sia in mancanza del medesimo (e, dunque, si reputi vigente
4 l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), appare necessario che l'attore provi in modo puntuale l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094
c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare
CP_ nel caso in cui l' contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.).
In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario, invero, che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Alla luce degli esposti principi, appare evidente come il ricorso, già in punto di allegazione, sia carente delle indicazioni degli indici della subordinazione sin qui enucleati.
Innanzitutto, occorre evidenziare che il ricorrente pure avendo allegato i c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro,
l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi,
l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), affermando di avere prestato attività lavorativa a tempo determinato presso la ditta di ME GI nel periodo indicato in atti, non ha, con evidenza, allegato e conseguentemente provato il carattere dell'onerosità del rapporto.
Invero, assume carattere decisivo l'inconsistenza del capitolo di prova teso a provare la circostanza (cfr. cap. 18 del ricorso).
5 La domanda ha ad oggetto la circostanza che la retribuzione giornaliera sia stata quella risultante dalle buste paga che si dovrebbero porre in visione al testimone.
In primo luogo, il fatto che non venga indicata - non solo nel capitolato di prova, ma anche nel corpo del ricorso - una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure il ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'ha mai percepita e che non l'ha mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze dell'asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Tale incongruenza risulta eclatante considerando che i testi dedotti sono colleghi di lavoro e braccianti agricoli al pari della ricorrente, per cui dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi (cfr. in tal senso Corte d'Appello di
Caltanissetta del 12 aprile 2023, r.g. 286/2022).
Inoltre, la produzione delle buste paga non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale.
In generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1
documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Per di più, un rigoroso impegno probatorio era richiesto in considerazione del rapporto di parentela (circostanza incontroversa tra le parti) che lega il ricorrente con la presunta datrice di lavoro.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio, e va pertanto rigettato.
6 Per completezza, come già ritenuto in precedenti pronunce di questo Ufficio, va evidenziato che non risultano conducenti alla materia i motivi dedotti da parte ricorrente, relativi al difetto di motivazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo.
E infatti, va al riguardo ribadito come l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisca una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto e che, in tal caso, è la parte tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Non appaiono applicabili, pertanto, nella materia in questione, i principi generali previsti dalla legge 241 del 1990.
Infine, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, in quanto la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, secondo il disposto dell'art. 2033 cod. civ. (Cass. n. 17404 del 17 novembre 2003). Sicché, trovando spazio il regime di prescrizione ordinaria, il termine decennale non può dirsi maturato.
4. Spese.
Stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite nei rapporti con l' devono dichiararsi irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
CP_ dichiara irripetibili le spese del giudizio sostenute dall'
Gela, 3 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NZ AC
7