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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5303/2020 TRA
n. 23.10.58 a AG (CE) ed ivi residente alla Località Pescopagano, Parte_1 elettivamente domiciliata in AG (CE) via Gorizia 52 presso lo studio dell'avvocato Emilia Cennami che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. P. Aquilone, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto con raccomandata n. 63033661056-2 comunicazione datata 6.3.2020 di CP_1 ripetizione di indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n. per il P.IVA_1 periodo dall'1.1.2013 al 31.12.13 per l'importo complessivo di euro 1.839,74 per la seguente motivazione: “ … non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli …”, avverso cui deduceva di aver presentato l'11.6.2020 ricorso amministrativo senza esito. Eccepiva principalmente la carenza di motivazione del provvedimento, la prescrizione della pretesa, la decadenza dall'azione e la violazione degli artt. 52 l. 88/89 e 13 della l. 412/1992 e adiva pertanto l'intestato Tribunale al solo fine di ottenere l'annullamento del provvedimento;
spese vinte da distrarsi. Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, disposti diversi rinvii anche per carico di ruolo nonché per la definizione degli obiettivi di cui al PNRR, la causa viene decisa in data odierna mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
********** Il Tribunale osserva. In via preliminare deve essere rilevata la procedibilità del presente ricorso, essendo stato esaurito il procedimento amministrativo.
1 Nel merito deve rilevarsi che la domanda proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del credito sicché vanno respinte le doglianze relative alle violazioni procedimentali atteso che nel caso di specie non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma di accertamento dell'indebito in presenza di tutti i CP_1 requisiti previsti direttamente dalla legge trattandosi di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, con la conseguente irrilevanza del riferimento all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, L. 241/90, censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa, non dirimente ai fini dell'accertamento del diritto oggetto della presente controversia. Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (cfr. Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014)”. Dalle considerazioni che precedono scaturisce l'irrilevanza dell'eventuale inosservanza delle regole del procedimento ai fini della verifica della fondatezza della domanda. Tanto premesso, va detto in termini generali che in materia di cd. indebito previdenziale l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SU n. 18046 del 04.08.2010) con la conseguenza, quindi, che l'onere probatorio è interamente a carico del ricorrente. Nel caso di specie, trattandosi di indennità di disoccupazione agricola, opera la disciplina dell'indebito sopravvenuto secondo cui “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo
2 sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (cfr. Cass. SU n. 5624 del 9 marzo 2009). Pertanto, va senz'altro dichiarata l'inapplicabilità della sanatoria prevista dalle leggi invocate, trattandosi di disposizioni che, infatti, si riferiscono all'indebita erogazione di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia. Infatti, l'indennità di disoccupazione (così come quella di malattia) non è qualificabile come
“prestazione pensionistica” (non avendo valore di trattamento pensionistico, né di integrazione al minimo dello stesso), né come “trattamento di famiglia”. In tal senso, si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale
“Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a CP_1 titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass. 12146/2003). Del pari, per le medesime ragioni già enunciate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989, relativa agli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, commessi dall'istituto con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché sulle pensioni sociali di cui all'art. 26 L. 153/69. Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento ad errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche. Nel caso di specie, dunque, non si verte in tema di indebito pensionistico atteso che parte ricorrente lamenta la richiesta di restituzione di somme relative all'indennità di disoccupazione che l' considera non dovute, pertanto agisce in ripetizione, giusta la cancellazione CP_1 dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni di riferimento della prestazione richiesta. Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 2033 c.c., il termine prescrizionale è decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c., e non può che decorrere a partire dal momento in cui l'indebito si è verificato. Sul punto, l' costituendosi in giudizio ha dedotto che l'indebito è maturato per effetto del CP_1 disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo con la ditta Saulle Antnio avvenuto con verbale ispettivo del 13/10/2014 n° 2000000430374/DDL in conseguenza del quale la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli mediante pubblicazione telematica sul sito dell' degli elenchi di variazione del (3VD2015), dal 15/12/2015 al 31/12/2015 (cfr. prod. CP_1
. CP_1
Infatti, quanto alla decorrenza della prescrizione, in applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c., tenuto conto che l' disconosceva il rapporto di lavoro della con la ditta Saulle CP_1 Pt_1 con il verbale ispettivo del 13.10.2014 e con la cancellazione degli elenchi dei braccianti agricoli pubblicata sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/12/2015 al 31/12/2015 da cui sono scaturiti indebiti per prestazioni agricole percepite e non spettanti per l'anno 2013 richiesti con la comunicazione del 6.3.2020, anch'essa tempestiva, appare evidente che l' solo da tale CP_1 momento poteva agire per ottenere la restituzione dell'indennità di disoccupazione versata.
3 Pertanto, tenuto conto che la comunicazione di indebito per cui è causa è stata notificata nel marzo 2020 appare evidente che non era ancora maturata la prescrizione decennale. Anche nel merito, il ricorso non può essere accolto, atteso che le contestazioni circa il merito della pretesa avanzata dalla parte sono estremamente generiche e lacunose e, in ogni caso, va detto che la parte non chiede accertarsi il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi che avrebbe costituito il presupposto dell'accertamento del diritto alla indennità di disoccupazione. Sul punto l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SU n. 18046 del 04.08.2010) con la conseguenza, quindi, che l'onere probatorio è interamente a carico del ricorrente. Dunque, sarebbe stato onere della ricorrente asseverare specificamente il possesso dei requisiti per la chiesta prestazione previdenziale, nonché il reinserimento negli elenchi per gli anni in questione, che è presupposto della prestazione richiesta;
onere, questo, che non è stato assolto, perché ugualmente l'articolata prova orale, formulata in termini non dissimili da quelli in base a cui era stata articolata nel precedente ricorso, è risultata generica e inammissibile. Pertanto, dalle considerazioni sopra esposte consegue la carenza di prova circa i fatti costitutivi dei diritti azionati- come sopra enucleati- ai sensi dell'art. 2967 comma 1 c.c., e, dunque, la domanda va rigettata dovendosi respingere anche l'eccezione di mancato pagamento della prestazione. Rileva il Tribunale che le deduzioni sul punto formulate in ricorso devono ritenersi del tutto generiche e contrastanti con l'impianto deduttivo e con le altre allegazioni di cui all'atto introduttivo. E, infatti, parte ricorrente non ha contestato specificatamente gli estremi del provvedimento di indebito che conteneva la data dalla domanda dalla stessa presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall' , ma si è limitata ad allegare il suo diritto alla prestazione salvo CP_1 affermare, in ultimo e genericamente, di non aver ricevuto il pagamento. Invero l'istante non ha contestato di aver presentato per l'anno in questione la domanda di disoccupazione agricola, né ha eccepito che essa sia stata rigettata o non sia stata evasa e a fronte dell'indicazione nella comunicazione di indebito del n. di domanda che ha legittimato la corresponsione della prestazione, che è divenuta indebita solo a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame della domanda, l'affermazione del ricorrente di non aver ricevuto il pagamento appare quindi generica. Peraltro, si deve evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli, come già su evidenziato, svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno solo qualora l a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento
4 del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" Pertanto l' a fronte dell'iscrizione e della regolare domanda difetta di CP_1 ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione che si deve “presumere” erogata. Conseguentemente, alla luce di tali argomentazioni, in presenza di una contestazione così generica, acquisisce rilievo probatorio il dato emergente dal cassetto previdenziale dell' CP_1 relativo alla liquidazione della prestazione ove è riportato l'importo sostanzialmente corrispondente a quello di cui si chiede la ripetizione e il n. della prestazione coincidente a quello riportato sul provvedimento di indebito. Il ricorso va dunque rigettato. La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
5
n. 23.10.58 a AG (CE) ed ivi residente alla Località Pescopagano, Parte_1 elettivamente domiciliata in AG (CE) via Gorizia 52 presso lo studio dell'avvocato Emilia Cennami che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. P. Aquilone, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.10.2020, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto con raccomandata n. 63033661056-2 comunicazione datata 6.3.2020 di CP_1 ripetizione di indebito sulla prestazione Disoccupazione Agricola n. per il P.IVA_1 periodo dall'1.1.2013 al 31.12.13 per l'importo complessivo di euro 1.839,74 per la seguente motivazione: “ … non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli …”, avverso cui deduceva di aver presentato l'11.6.2020 ricorso amministrativo senza esito. Eccepiva principalmente la carenza di motivazione del provvedimento, la prescrizione della pretesa, la decadenza dall'azione e la violazione degli artt. 52 l. 88/89 e 13 della l. 412/1992 e adiva pertanto l'intestato Tribunale al solo fine di ottenere l'annullamento del provvedimento;
spese vinte da distrarsi. Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, disposti diversi rinvii anche per carico di ruolo nonché per la definizione degli obiettivi di cui al PNRR, la causa viene decisa in data odierna mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
********** Il Tribunale osserva. In via preliminare deve essere rilevata la procedibilità del presente ricorso, essendo stato esaurito il procedimento amministrativo.
1 Nel merito deve rilevarsi che la domanda proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del credito sicché vanno respinte le doglianze relative alle violazioni procedimentali atteso che nel caso di specie non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma di accertamento dell'indebito in presenza di tutti i CP_1 requisiti previsti direttamente dalla legge trattandosi di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, con la conseguente irrilevanza del riferimento all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, L. 241/90, censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa, non dirimente ai fini dell'accertamento del diritto oggetto della presente controversia. Tali considerazioni sono state, tra l'altro, ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015). La Suprema Corte, inoltre, in una recente pronuncia (cfr. Cass. 31954/2019), riguardante la cancellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ha evidenziato che “dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014)”. Dalle considerazioni che precedono scaturisce l'irrilevanza dell'eventuale inosservanza delle regole del procedimento ai fini della verifica della fondatezza della domanda. Tanto premesso, va detto in termini generali che in materia di cd. indebito previdenziale l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SU n. 18046 del 04.08.2010) con la conseguenza, quindi, che l'onere probatorio è interamente a carico del ricorrente. Nel caso di specie, trattandosi di indennità di disoccupazione agricola, opera la disciplina dell'indebito sopravvenuto secondo cui “l'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo
2 sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (cfr. Cass. SU n. 5624 del 9 marzo 2009). Pertanto, va senz'altro dichiarata l'inapplicabilità della sanatoria prevista dalle leggi invocate, trattandosi di disposizioni che, infatti, si riferiscono all'indebita erogazione di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia. Infatti, l'indennità di disoccupazione (così come quella di malattia) non è qualificabile come
“prestazione pensionistica” (non avendo valore di trattamento pensionistico, né di integrazione al minimo dello stesso), né come “trattamento di famiglia”. In tal senso, si esprime anche la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale
“Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a CP_1 titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche” (cfr. Cass. 12146/2003). Del pari, per le medesime ragioni già enunciate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame la sanatoria di cui all'art. 52 l. 88/1989, relativa agli errori di qualsiasi natura commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, commessi dall'istituto con riferimento alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché sulle pensioni sociali di cui all'art. 26 L. 153/69. Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento ad errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche. Nel caso di specie, dunque, non si verte in tema di indebito pensionistico atteso che parte ricorrente lamenta la richiesta di restituzione di somme relative all'indennità di disoccupazione che l' considera non dovute, pertanto agisce in ripetizione, giusta la cancellazione CP_1 dall'elenco dei braccianti agricoli per gli anni di riferimento della prestazione richiesta. Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 2033 c.c., il termine prescrizionale è decennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2946 c.c., e non può che decorrere a partire dal momento in cui l'indebito si è verificato. Sul punto, l' costituendosi in giudizio ha dedotto che l'indebito è maturato per effetto del CP_1 disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo con la ditta Saulle Antnio avvenuto con verbale ispettivo del 13/10/2014 n° 2000000430374/DDL in conseguenza del quale la ricorrente è stata cancellata dagli elenchi dei braccianti agricoli mediante pubblicazione telematica sul sito dell' degli elenchi di variazione del (3VD2015), dal 15/12/2015 al 31/12/2015 (cfr. prod. CP_1
. CP_1
Infatti, quanto alla decorrenza della prescrizione, in applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c., tenuto conto che l' disconosceva il rapporto di lavoro della con la ditta Saulle CP_1 Pt_1 con il verbale ispettivo del 13.10.2014 e con la cancellazione degli elenchi dei braccianti agricoli pubblicata sul sito INTERNET dell'Istituto dal 15/12/2015 al 31/12/2015 da cui sono scaturiti indebiti per prestazioni agricole percepite e non spettanti per l'anno 2013 richiesti con la comunicazione del 6.3.2020, anch'essa tempestiva, appare evidente che l' solo da tale CP_1 momento poteva agire per ottenere la restituzione dell'indennità di disoccupazione versata.
3 Pertanto, tenuto conto che la comunicazione di indebito per cui è causa è stata notificata nel marzo 2020 appare evidente che non era ancora maturata la prescrizione decennale. Anche nel merito, il ricorso non può essere accolto, atteso che le contestazioni circa il merito della pretesa avanzata dalla parte sono estremamente generiche e lacunose e, in ogni caso, va detto che la parte non chiede accertarsi il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi che avrebbe costituito il presupposto dell'accertamento del diritto alla indennità di disoccupazione. Sul punto l'orientamento consolidato della Suprema Corte ritiene che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. SU n. 18046 del 04.08.2010) con la conseguenza, quindi, che l'onere probatorio è interamente a carico del ricorrente. Dunque, sarebbe stato onere della ricorrente asseverare specificamente il possesso dei requisiti per la chiesta prestazione previdenziale, nonché il reinserimento negli elenchi per gli anni in questione, che è presupposto della prestazione richiesta;
onere, questo, che non è stato assolto, perché ugualmente l'articolata prova orale, formulata in termini non dissimili da quelli in base a cui era stata articolata nel precedente ricorso, è risultata generica e inammissibile. Pertanto, dalle considerazioni sopra esposte consegue la carenza di prova circa i fatti costitutivi dei diritti azionati- come sopra enucleati- ai sensi dell'art. 2967 comma 1 c.c., e, dunque, la domanda va rigettata dovendosi respingere anche l'eccezione di mancato pagamento della prestazione. Rileva il Tribunale che le deduzioni sul punto formulate in ricorso devono ritenersi del tutto generiche e contrastanti con l'impianto deduttivo e con le altre allegazioni di cui all'atto introduttivo. E, infatti, parte ricorrente non ha contestato specificatamente gli estremi del provvedimento di indebito che conteneva la data dalla domanda dalla stessa presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall' , ma si è limitata ad allegare il suo diritto alla prestazione salvo CP_1 affermare, in ultimo e genericamente, di non aver ricevuto il pagamento. Invero l'istante non ha contestato di aver presentato per l'anno in questione la domanda di disoccupazione agricola, né ha eccepito che essa sia stata rigettata o non sia stata evasa e a fronte dell'indicazione nella comunicazione di indebito del n. di domanda che ha legittimato la corresponsione della prestazione, che è divenuta indebita solo a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame della domanda, l'affermazione del ricorrente di non aver ricevuto il pagamento appare quindi generica. Peraltro, si deve evidenziare che nel nostro ordinamento vige il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali e che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli, come già su evidenziato, svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno solo qualora l a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento
4 del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" Pertanto l' a fronte dell'iscrizione e della regolare domanda difetta di CP_1 ogni discrezionalità nello svolgimento della sua attività volta al riconoscimento della prestazione che si deve “presumere” erogata. Conseguentemente, alla luce di tali argomentazioni, in presenza di una contestazione così generica, acquisisce rilievo probatorio il dato emergente dal cassetto previdenziale dell' CP_1 relativo alla liquidazione della prestazione ove è riportato l'importo sostanzialmente corrispondente a quello di cui si chiede la ripetizione e il n. della prestazione coincidente a quello riportato sul provvedimento di indebito. Il ricorso va dunque rigettato. La complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite. Santa Maria Capua Vetere, 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Fabiana Iorio
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