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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/12/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 842 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS MARCO, elettivamente domiciliati in C.F._2
PIAZZA REPUBBLICA N. 10, CAGLIARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e disporre per la relativa omologazione alle seguenti condizioni:
- assegnare la casa coniugale, sita in Torpè, nella via Iglesias n. 11 alla Sig.ra che vi Pt_1 coabiterà con i figli e;
Per_1 Per_2
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, che ne Per_1 Per_2 cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare pagina 1 di 6 entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre;
- considerata l'età dei minori, disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, con i seguenti tempi e modalità:
a) compatibilmente con gli orari di lavoro nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà vedere e tenere con sé i minori il Pt_1 Pt_2 martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 o alle 21,00 se effettuano la cena riaccompagnandoli presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
b) in caso di pernottamento, il Sig. (o sua persona di fiducia) accompagnerà i minori a Pt_2 scuola all'orario di ingresso;
c) i ricorrenti si impegnano ad accompagnare/ andare a riprendere una volta ciascuno i minori durante le attività sportive/ludiche. Si impegnano altresì a variare i giorni sopra indicati qualora dovessero insorgere problematiche legate ai minori o alla rispettiva attività lavorativa, per comprovate esigenze;
d) nel periodo di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive. Si impegnano altresì a garantire il rispetto dei giorni e orari ed impegni sopra citati anche con l'ausilio di persone terze (nonni, zii, amici ed amiche di fiducia);
e) durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 20,00 o alle 21,00 se effettuano la cena, riaccompagnandoli presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica alle 22,30 riaccompagnandoli presso il domicilio materno o in altro luogo preventivamente concordato;
f) i minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre, dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, il 24 dicembre 2025 con la madre, il 25 dicembre 2025 con il padre, il 26 dicembre 2025 con il padre, il 31 dicembre 2025 con il padre, 1° gennaio 2026 con la madre, il 6 gennaio 2026 con la madre, la domenica di Pasqua 2026 con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre, il Ferragosto 2026 con la madre, così alternandosi di anno in anno. Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di pagina 2 di 6 scuola, se feriale, fino alla mattina successiva (se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarlo a scuola all'orario d'ingresso);
g) i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. In caso di disaccordo, invece, lo trascorreranno secondo il criterio dell'alternanza annuale.
h) in occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, i minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi.
- Le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra i figli minori e le rispettive famiglie di origine e a mantenere, in presenza dei figli, un comportamento corretto e rispettoso dell'altro genitore, evitando sproloqui, offese e qualsivoglia atteggiamento che sia, anche solo verbalmente, aggressivo.
- Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e,
a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento dei minori in località diverse da quelle di residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili.
- Disporre, in ragione delle attuali condizioni economiche delle parti, che il Sig. versi in Pt_2 favore della Sig.ra la somma complessiva di € 450,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento dei figli minori;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno così determinato sarà soggetto annualmente alla rivalutazione Istat.
- I Sig.ri e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto Pt_1 Pt_2 economicamente indipendenti. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% dai coniugi così come l'assegno “bonus natalità”, per tutta la durata del periodo di erogazione.
- disporre, inoltre, che il Sig. concorra a tutte le future spese straordinarie relative dei figli Pt_2 minori nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso: a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse pagina 3 di 6 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: e1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby sitter;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. a fronte di una richiesta scritta Pt_2 avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per Pt_1 iscritto a mezzo Whatsapp, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si impegna ad esibire Pt_1 la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 10 giorni - dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 10 giorni. Stesse modalità Pt_2
- disporre che, con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per le minori valida anche ai fini dell'espatrio. Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé i minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 10 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio (data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. In virtù di quanto concordato, ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio, fornendo fin da ora dichiarazione di nulla osta.
- Spese di lite compensate.
Conclusioni per il Pubblico Ministero: pagina 4 di 6 - V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2025 e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il giorno 31.5.2014 in Torpè, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
3, Parte II, Serie A, anno 2014; che dall'unione sono nati i figli il 26.8.2018 e il Per_1 Per_2
31.10.2022; che la signora è titolare del centro estetico “Nora Beauty” sito in Torpè, mentre il Pt_1 signor svolge la professione di aiuto-idraulico presso la società “Pool Point” con sede in Olbia;
Pt_2 che tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale ed è divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza;
che la signora risiede nella casa coniugale di sua proprietà mentre Pt_1 il signor vive presso l'abitazione della propria famiglia d'origine; che è interesse delle parti Pt_2 addivenire alla separazione consensuale alle condizioni sopra riportate.
All'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse dei figli.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 nel ricorso e confermate all'udienza dell'11.11.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 842 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SOLINAS MARCO, elettivamente domiciliati in C.F._2
PIAZZA REPUBBLICA N. 10, CAGLIARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e disporre per la relativa omologazione alle seguenti condizioni:
- assegnare la casa coniugale, sita in Torpè, nella via Iglesias n. 11 alla Sig.ra che vi Pt_1 coabiterà con i figli e;
Per_1 Per_2
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, che ne Per_1 Per_2 cureranno l'istruzione e l'educazione e che, quali genitori affidatari, continueranno ad esercitare pagina 1 di 6 entrambi la responsabilità genitoriale, con facoltà per ciascuno di essi di esercizio separato per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre;
- considerata l'età dei minori, disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, con i seguenti tempi e modalità:
a) compatibilmente con gli orari di lavoro nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori da concordare con la Sig.ra il Sig. potrà vedere e tenere con sé i minori il Pt_1 Pt_2 martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 o alle 21,00 se effettuano la cena riaccompagnandoli presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
b) in caso di pernottamento, il Sig. (o sua persona di fiducia) accompagnerà i minori a Pt_2 scuola all'orario di ingresso;
c) i ricorrenti si impegnano ad accompagnare/ andare a riprendere una volta ciascuno i minori durante le attività sportive/ludiche. Si impegnano altresì a variare i giorni sopra indicati qualora dovessero insorgere problematiche legate ai minori o alla rispettiva attività lavorativa, per comprovate esigenze;
d) nel periodo di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi saranno tenuti ad occuparsi degli eventuali accompagnamenti alle attività scolastiche, di svago e sportive. Si impegnano altresì a garantire il rispetto dei giorni e orari ed impegni sopra citati anche con l'ausilio di persone terze (nonni, zii, amici ed amiche di fiducia);
e) durante il periodo scolastico, a week end alternati, compatibilmente con gli orari di lavoro, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica sera alle ore 20,00 o alle 21,00 se effettuano la cena, riaccompagnandoli presso il domicilio materno e preoccupandosi di verificare il regolare svolgimento delle attività scolastiche assegnate;
durante il periodo di interruzione dell'attività didattica coincidente con la pausa estiva, compatibilmente con gli orari di lavoro, a week end alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 alla domenica alle 22,30 riaccompagnandoli presso il domicilio materno o in altro luogo preventivamente concordato;
f) i minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre, dalle ore 10.30 alle ore 10.30 del giorno successivo, il 24 dicembre 2025 con la madre, il 25 dicembre 2025 con il padre, il 26 dicembre 2025 con il padre, il 31 dicembre 2025 con il padre, 1° gennaio 2026 con la madre, il 6 gennaio 2026 con la madre, la domenica di Pasqua 2026 con il padre, il Lunedì dell'Angelo con la madre, il Ferragosto 2026 con la madre, così alternandosi di anno in anno. Trascorreranno altresì il giorno del compleanno di ciascun genitore dalla mattina, dalle ore 10.00 se festivo, o dall'uscita di pagina 2 di 6 scuola, se feriale, fino alla mattina successiva (se feriale il genitore non collocatario provvederà ad accompagnarlo a scuola all'orario d'ingresso);
g) i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori. In caso di disaccordo, invece, lo trascorreranno secondo il criterio dell'alternanza annuale.
h) in occasione delle ferie estive di ciascun genitore, da comunicare all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e da concordare in modo tale da evitare sovrapposizioni dei rispettivi periodi di ferie, così da garantire l'alternanza, i minori potranno trascorrere con ciascuno di essi quindici giorni anche non consecutivi.
- Le parti si impegnano a garantire buoni rapporti fra i figli minori e le rispettive famiglie di origine e a mantenere, in presenza dei figli, un comportamento corretto e rispettoso dell'altro genitore, evitando sproloqui, offese e qualsivoglia atteggiamento che sia, anche solo verbalmente, aggressivo.
- Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro il proprio recapito, anche telefonico, e,
a mezzo messaggio Whatsapp, l'eventuale spostamento dei minori in località diverse da quelle di residenza, nonché il luogo dell'eventuale pernottamento laddove diverso dall'abitazione del genitore, specificando, se del caso, il nome della struttura alberghiera, B&B e simili.
- Disporre, in ragione delle attuali condizioni economiche delle parti, che il Sig. versi in Pt_2 favore della Sig.ra la somma complessiva di € 450,00 mensili a titolo di contributo per il Pt_1 mantenimento dei figli minori;
tale somma dovrà essere corrisposta mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese. L'assegno così determinato sarà soggetto annualmente alla rivalutazione Istat.
- I Sig.ri e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento in quanto Pt_1 Pt_2 economicamente indipendenti. L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% dai coniugi così come l'assegno “bonus natalità”, per tutta la durata del periodo di erogazione.
- disporre, inoltre, che il Sig. concorra a tutte le future spese straordinarie relative dei figli Pt_2 minori nella misura del 50%, tenendo conto di quanto in appresso: a) spese mediche che NON richiedono il preventivo accordo: al) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
a2) dentistiche presso strutture pubbliche;
a3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
a4) ticket sanitari;
a5) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
a6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: bi) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b2) cure termali e fisioterapiche;
b3) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
b4) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: cl) tasse pagina 3 di 6 scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
e2) libri di testo;
c3) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c4) dotazione informatica (PC/tablet) imposta dalla scuola;
c5) assicurazione scolastica;
c6) fondo cassa richiesto dalla scuola;
c7) gite scolastiche senza pernottamento;
c8) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: d1) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
d2) gite scolastiche con pernottamento;
d3) corsi di recupero e lezioni private;
d4) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; d5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche che NON richiedono il preventivo accordo: e1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e2) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: f1) corsi di lingue;
f2) corsi di musica e strumenti musicali;
f3) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); f4) spese per attività ludiche e ricreative;
f5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
f6) baby sitter;
- in relazione alle spese straordinarie da concordare, il Sig. a fronte di una richiesta scritta Pt_2 avanzata dalla Sig.ra a mezzo Whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per Pt_1 iscritto a mezzo Whatsapp, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso alla Sig.ra che si impegna ad esibire Pt_1 la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro 10 giorni - dovrà essere effettuato dal Sig. entro i successivi 10 giorni. Stesse modalità Pt_2
- disporre che, con riferimento ad eventuali viaggi o spostamenti all'estero, le parti si diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità per le minori valida anche ai fini dell'espatrio. Ciascuna delle parti avrà facoltà di portare con sé i minori all'estero; tali viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra le parti con un preavviso minimo di 10 giorni con specificazione dei dettagli di viaggio (data partenza, data rientro, destinazioni, alloggi). Tali spostamenti non potranno in ogni caso avere durata superiore a giorni tre durante il periodo scolastico. In virtù di quanto concordato, ciascuna parte si impegna ad agevolare prontamente il rilascio della necessaria documentazione per l'espatrio, fornendo fin da ora dichiarazione di nulla osta.
- Spese di lite compensate.
Conclusioni per il Pubblico Ministero: pagina 4 di 6 - V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.9.2025 e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il giorno 31.5.2014 in Torpè, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
3, Parte II, Serie A, anno 2014; che dall'unione sono nati i figli il 26.8.2018 e il Per_1 Per_2
31.10.2022; che la signora è titolare del centro estetico “Nora Beauty” sito in Torpè, mentre il Pt_1 signor svolge la professione di aiuto-idraulico presso la società “Pool Point” con sede in Olbia;
Pt_2 che tra i coniugi è venuta meno la comunione materiale e spirituale ed è divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza;
che la signora risiede nella casa coniugale di sua proprietà mentre Pt_1 il signor vive presso l'abitazione della propria famiglia d'origine; che è interesse delle parti Pt_2 addivenire alla separazione consensuale alle condizioni sopra riportate.
All'udienza dell'11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interesse dei figli.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2 nel ricorso e confermate all'udienza dell'11.11.2025;
2) ordina all'Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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