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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2424/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 20.11.2024
da
e Parte_1 Parte_2
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avvocato PEPOLI VERONICA, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
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con tro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
- accertare il diritto della Sig. al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per l'annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la responsabilità
Cont contrattuale del e condannare il resistente all'adempimento Controparte_1
in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- accertare il diritto della Sig. al beneficio della “Carta Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015
per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per l'annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00= e dunque dichiarare la
Cont responsabilità contrattuale del e condannare il resistente Controparte_1
all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex
D.M: n. 55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza per il corrente a.s. 2024/25 ed agivano in giudizio nei confronti del lamentando la Controparte_1
mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121,
L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla Controparte_1 corresponsione a loro favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che i ricorrenti lamentano il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione all'a.s. in corso, nel quale gli sono stati assegnati incarichi di docente supplente fino al termine delle attività didattiche.
6. Avendo un contratto di supplenza in corso, ne deriva il loro inserimento nel cd. “circuito scolastico”.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del D.L.
69/2023 convertito dalla L. 103/2023 e la Legge di Bilancio 2025) che ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando per entrambi il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro favore, oltre alla maggior somma tra CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23). 10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di ciascun ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00, e conseguentemente condanna il a CP_1
provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato CP_1
antistatario - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.
Venezia, 19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo