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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 95 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 95-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Gliozzi
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 [...]
(p. IVA ), con sede legale a Nichelino Controparte_2 P.IVA_1
(TO), viale Stazione n. 4
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 18.2.2025, ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata, nei confronti di
[...]
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 [...]
(p. IVA ), con sede legale a Nichelino Controparte_2 P.IVA_1
(TO), viale Stazione n.
4. La Cancelleria il 21 febbraio 2025 ha certificato l'impossibilità di notifica alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 25.2.2025 ed CP_3
inserita nel fascicolo telematico il 27.2.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 803.794,05, di cui euro 736.832,23 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 66.961,82 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
All'udienza del 28.3.2025, nessuno è comparso per la convenuta, la parte ricorrente ha chiesto termine per rinotificare, essendo stata effettuata la notifica alla Casa Comunale del di Torino e non di Nichelino, presso il quale vi è la sede legale risultante CP_4 CP_4
dal registro delle imprese. Il Giudice designato alla trattazione ha assegnato tale termine e fissato nuova udienza.
La notifica risulta effettuata il 3.4.2025, nel termine assegnato e con le corrette modalità presso la Casa Comunale di Nichelino, Comune ove risulta la sede legale dell'impresa individuale e non essendo stata reperita l'impresa all'indirizzo risultante quale sede legale, in ossequio a quanto disposto con il decreto di fissazione di udienza, nel quale si dava atto che “l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, prevista dall'art. 40, comma 7 CCI (come modificato dal d.lgs. 13.9.2024 n. 136) non è ancora regolarmente funzionante – vedi segnalazione di Cancelleria in data8.11.2024 – e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 8 CCI”.
Infine, all'udienza del 09.05.2025, nessuno è comparso per la convenuta e parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata.
Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che risulta creditrice sulla base della sentenza 1404 /2023 del Tribunale di Torino-Sezione Lavoro e del successivo atto di precetto (doc. 1), per euro 74.608,83;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Nichelino (TO), viale Stazione n. 4 (cfr. visura camerale del
20.2.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (titolare di impresa individuale, che esercita attività di somministrazione alimenti e bevande, come risulta dalla visura camerale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova
è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dalla informativa trasmessa da e sopra citata, CP_3
risultano carichi iscritti al ruolo a debito di (C.F. ), titolare CP_1 C.F._2 dell'impresa individuale (p. IVA Controparte_2
) per complessivi euro 803.794,05, così che appare superata la soglia di P.IVA_1
500.000 euro di debiti anche non scaduti stabilita dall'art. 2, co 1, lett. d), n. 3 CCII e la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente e l'impossibilità di trovare soddisfazione attraverso il pignoramento mobiliare intrapreso e conclusosi per mancata vendita dei beni (docc. 2 e 3); il mancato funzionamento della pec e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale, attestati al momento della notifica del presente procedimento
(cfr. certificato di Cancelleria del 21.2.2025 e allegato alla memoria 9.4.2025); il rilevantissimo debito risultante dall'informativa trasmessa da , superiore a 800.000 CP_3
euro ed accumulato a far data da almeno il 2015;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della parte ricorrente e delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_3
3 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), titolare dell'impresa individuale C.F._2 [...]
(p. IVA ), con sede legale a Nichelino (TO), viale Controparte_2 P.IVA_1
Stazione n. 4; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
4 il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza
5 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.05.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 95-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Gliozzi
- RICORRENTE- nei confronti di
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 [...]
(p. IVA ), con sede legale a Nichelino Controparte_2 P.IVA_1
(TO), viale Stazione n. 4
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 18.2.2025, ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata, nei confronti di
[...]
(C.F. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2 [...]
(p. IVA ), con sede legale a Nichelino Controparte_2 P.IVA_1
(TO), viale Stazione n.
4. La Cancelleria il 21 febbraio 2025 ha certificato l'impossibilità di notifica alla convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
ha trasmesso l'informativa di cui agli artt. 41 ult. co e 42 CCII, datata 25.2.2025 ed CP_3
inserita nel fascicolo telematico il 27.2.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo a debito della convenuta per complessivi euro 803.794,05, di cui euro 736.832,23 a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” ed euro 66.961,82 a titolo di “importi a ruolo non scaduti o in attesa di notifica”.
All'udienza del 28.3.2025, nessuno è comparso per la convenuta, la parte ricorrente ha chiesto termine per rinotificare, essendo stata effettuata la notifica alla Casa Comunale del di Torino e non di Nichelino, presso il quale vi è la sede legale risultante CP_4 CP_4
dal registro delle imprese. Il Giudice designato alla trattazione ha assegnato tale termine e fissato nuova udienza.
La notifica risulta effettuata il 3.4.2025, nel termine assegnato e con le corrette modalità presso la Casa Comunale di Nichelino, Comune ove risulta la sede legale dell'impresa individuale e non essendo stata reperita l'impresa all'indirizzo risultante quale sede legale, in ossequio a quanto disposto con il decreto di fissazione di udienza, nel quale si dava atto che “l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, prevista dall'art. 40, comma 7 CCI (come modificato dal d.lgs. 13.9.2024 n. 136) non è ancora regolarmente funzionante – vedi segnalazione di Cancelleria in data8.11.2024 – e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 8 CCI”.
Infine, all'udienza del 09.05.2025, nessuno è comparso per la convenuta e parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e in subordine della liquidazione controllata.
Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della parte ricorrente, che risulta creditrice sulla base della sentenza 1404 /2023 del Tribunale di Torino-Sezione Lavoro e del successivo atto di precetto (doc. 1), per euro 74.608,83;
2 - questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Nichelino (TO), viale Stazione n. 4 (cfr. visura camerale del
20.2.2025 in atti);
- la debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (titolare di impresa individuale, che esercita attività di somministrazione alimenti e bevande, come risulta dalla visura camerale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova
è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dalla informativa trasmessa da e sopra citata, CP_3
risultano carichi iscritti al ruolo a debito di (C.F. ), titolare CP_1 C.F._2 dell'impresa individuale (p. IVA Controparte_2
) per complessivi euro 803.794,05, così che appare superata la soglia di P.IVA_1
500.000 euro di debiti anche non scaduti stabilita dall'art. 2, co 1, lett. d), n. 3 CCII e la convenuta non appare qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente e l'impossibilità di trovare soddisfazione attraverso il pignoramento mobiliare intrapreso e conclusosi per mancata vendita dei beni (docc. 2 e 3); il mancato funzionamento della pec e l'irreperibilità all'indirizzo risultante quale sede legale, attestati al momento della notifica del presente procedimento
(cfr. certificato di Cancelleria del 21.2.2025 e allegato alla memoria 9.4.2025); il rilevantissimo debito risultante dall'informativa trasmessa da , superiore a 800.000 CP_3
euro ed accumulato a far data da almeno il 2015;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito della parte ricorrente e delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_3
3 Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1
), titolare dell'impresa individuale C.F._2 [...]
(p. IVA ), con sede legale a Nichelino (TO), viale Controparte_2 P.IVA_1
Stazione n. 4; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore la dott.ssa che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta Persona_1 allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
4 il giorno 7 ottobre 2025 alle ore 14:30 nell'aula 9 del Tribunale (piano terra, scala A), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza
5 la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.05.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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