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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6617/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Silvia
Lambiase (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Aldo Basile
(c.f. ) e presso l'avvocato Paolo D'Urbano (c.f. C.F._5
) che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._6
APPELLATO-
E
(c.f. Controparte_2 C.F._7
-APPELLATO NON COSTITUITO -
Oggetto: appello di e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale
[...] Controparte_2
Ordinario di Roma, n° 5840/2020, in data 07.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 82879/2015 promosso da e nei Parte_1 Parte_2
r.g. n. 1 confronti di e oggetto: opposizione a Controparte_1 Controparte_2
precetto ex art. 615 c.p.c. -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.09.14, e Parte_2 Parte_1 propongono opposizione, dinanzi al Giudice di Pace, avverso l'atto di precetto loro notificato il 07.07.2014, da in virtù della sentenza del Tribunale di Controparte_1
Roma n. 1549/2011, con il quale è loro intimato il pagamento, in solido, dell'importo di euro 3.529,92, oltre spese di notifica ed interessi successivi al 02.07.2014 e rassegnano le seguenti conclusioni di merito: “ (…) previa sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente perché estinto per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato in data
2.9.2014. Con vittoria di spese e competenze”.
A sostegno dell'opposizione, allegano l'insussistenza del credito di cui all'atto di precetto, per il sopravvenuto pagamento, dell'importo intimato a titolo di rifusione delle spese di lite, a mani dell'avvocato procuratore di nel Controparte_2 Controparte_1
giudizio n. 24916/2009 e definito dal Tribunale di Roma con la sentenza n.1549/2011
(titolo azionato con il precetto opposto).
L'opposizione viene iscritta a ruolo presso il Giudice di Pace di Roma;
costituendosi in giudizio, contesta l'avversa difesa, allegando il difetto di procura Controparte_1 all'incasso dell'avv. interviene volontariamente in giudizio l'avv. che CP_2 CP_2
ammette di aver ricevuto, dagli opponenti, le spese liquidate in sentenza in favore di e di averle trattenute, d'intesa con imputandole al Controparte_1 Controparte_1
maggior importo dovuto per onorari relativi ad attività professionale svolta in favore di e di altri suoi familiari, tra i quali, la madre;
l'intervenuto, dato atto Controparte_1
del pagamento ricevuto e sostenendo il proprio diritto a trattenere tali importi in acconto al maggior dovuto, propone domanda riconvenzionale trasversale per la condanna, anche di al pagamento del saldo dei compensi maturati e delle spese Controparte_1
anticipate nel separato giudizio, indicate in complessivi euro 11.287,76, nonché dei compensi dovuti per il giudizio di a.t.p., indicati in ulteriori euro 4.963,92. A tal fine, chiede di essere autorizzato a chiamare in causa gli altri patrocinati ( Controparte_3
e , concludendo per la condanna di CP_4 Controparte_5 Controparte_1
e in solido, al pagamento di euro 8.199,76 per CP_3 CP_4 Controparte_5
compensi relativi al giudizio concluso con sentenza n. 1549/11, nonché di ulteriori euro r.g. n. 2 4.963,92, per compensi relativi al giudizio di a.t.p., importi nella cui determinazione allega aver tenuto conto dell'importo di euro 3.088,00 già ricevuto dagli opponenti.
Il 23.02.2015, il Giudice di Pace di Roma, preso atto dell'intervento volontario dell'avv.
rileva la propria incompetenza per valore e fissa l'udienza del 21.07.15 per la CP_2
precisazione delle conclusioni, definendo la controversia dinanzi a sé con la sentenza n.
42669/15, di incompetenza e rimettendo, le parti, innanzi al Tribunale di Roma.
e riassumono il giudizio dinanzi al Tribunale, Parte_2 Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'estinzione del credito e l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente perché estinto per fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1188 c.c. ed, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1189 c.c., in quanto il pagamento è liberatorio in base al principio della c.d. “apparenza giuridica”
e della buona fede esente da colpa degli odierni attori, per tutti i motivi dedotti e per le prove documentali prodotte in giudizio;
sempre nel merito, si chiede la condanna del sig. al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 I e II comma cpc Controparte_1
nonché al pagamento delle spese e compensi sia del presente giudizio in riassunzione sia del giudizio RG 72205/2014 sez. VI Giudice di Pace di Roma concluso con sentenza di incompetenza per valore n. 42669/2015, anche ai sensi dell'art. 96 III cpc per una somma equitativamente determinata;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di parte attrice opponente, accertare, dichiarare e condannare l'Avv. a manlevare e tenere indenni i sigg.ri Controparte_2
e nei limiti di quanto fossero condannati a Parte_1 Parte_2
versare al sig. Con vittoria di spese e competenze sia del presente Controparte_1
giudizio in riassunzione sia del giudizio RG 72205/2014 sez. VI Giudice di Pace di
Roma concluso con sentenza di incompetenza per valore n. 42669/2015”.
Con comparsa del 24.03.2016, si costituisce ribadisce di non aver Controparte_1 ricevuto il pagamento dell'importo intimato e di non aver autorizzato l'avv. a CP_2
ricevere il pagamento in proprio conto.; aggiunge di aver integralmente soddisfatto le pretese dell'avv. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.06.2016, si costituisce l'avv. CP_2
chiede di essere autorizzato a chiamare in causa e Controparte_5 Controparte_3
, di cui intende chiedere, in via riconvenzionale e in solido con CP_4 CP_1
la condanna al pagamento della somma di euro 11.287,76 ( da cui detrarre
[...]
r.g. n. 3 l'acconto di euro 3.088,00 ricevuto), per l'attività professionale prestata in loro favore nel giudizio definito con la sentenza n. 1549/2011 nonché la condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 4.963,92, per l'attività professionale prestata, in favore delle medesime parti, nel giudizio di CP_6
Con provvedimento del 30.06.2016, l'avv. è autorizzato alla chiamata in causa CP_2 del terzo per la udienza al 12.01.2017, alla quale è presente anche l'avv. che si CP_2
riporta ai propri scritti difensivi. Alla stessa udienza eccepisce la Controparte_1 intervenuta decadenza dell'avv. rispetto alla chiamata in causa autorizzata, non CP_2 essendosi attivato nei termini assegnati dal giudice per l'incombente.
Il 23.01.2017 l'avv. deposita istanza di rimessione in termini al fine di CP_2
consentire la chiamata in causa dei terzi per mancata comunicazione della cancelleria del provvedimento autorizzativo del 30.06.2016; instaurato il contraddittorio delle parti sulla istanza, con provvedimento dell'11.04.2018 l'avv. è dichiarato decaduto CP_2
dalla facoltà di chiamare in giudizio il terzo.
Respinta l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, di natura documentale, è definita, come di seguito, dalla sentenza impugnata:
<< (…) rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento nei confronti
dell'opposto delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di € 2250,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. dichiara inammissibile
l'intervento spiegato da;
Controparte_2
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dagli opponenti nei confronti dell'interventore>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
- Il credito non si è estinto per intervenuto pagamento a mani dell'avv. CP_2
Per l'art. 1188 c.c., “Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”.
L'avv. non era legittimato ad incassare per il proprio cliente e non CP_2
essendo sufficiente, a tal fine, il solo mandato difensivo.
La fattispecie non è riconducibile alla disciplina dell'art. 1189 cod. civ., per il quale “Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art.
1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza
r.g. n. 4 giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens" (Cass. n. 17742/2005) e la documentazione richiamata dagli opponenti è relativa a rapporti riferibili a controversie diversa da quella a definizione della quale si è formato il titolo giudiziale opposto.
- L'avv. Valente, con il suo intervento volontario in giudizio, propone una autonoma domanda riconvenzionale nei confronti di e che nei Controparte_1
confronti di e che ha chiesto Controparte_3 CP_4 Controparte_5
di chiamare in causa.
La domanda proposta nei confronti di e Controparte_3 CP_4 [...]
è inammissibile per la violazione del termine assegnato per la CP_5 citazione dei chiamati in causa. L'intervento stesso dell'avv. è CP_2 inammissibile per difetto di profili di connessione riguardo al titolo o all'oggetto dedotto in giudizio, tali da giustificare un simultaneo processo: l'opposizione a precetto ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione sulla base di un titolo posto a fondamento dell'atto di precetto, nel concreto, una sentenza;
la domanda dell'interveniente, invece, vuole accertare i compensi dovuti in base ad un mandato difensivo ricevuto da Controparte_1 CP_3
e - Per le stesse ragioni, è
[...] CP_4 Controparte_5 inammissibile la domanda di manleva proposta nei confronti dell'interventore.
- Spese di lite.
Compensate rispetto all'intervenuto, per le ragioni della decisione.
Regolate secondo soccombenza, quelle relative alla domanda principale, liquidate in misura ridotta, in assenza di particolari questioni.
Con l'atto di appello, e rassegnano le seguenti Parte_1 Parte_2
conclusioni.
<< (…) previa concessione della sospensiva degli effetti esecutivi della sentenza per
come dedotto in premessa, in accoglimento del presente appello, annullare e quindi riformare la sentenza n. 5840 del 7.4.2020 del Tribunale di Roma e conseguentemente:
- in via principale, accertare e dichiarare l'estinzione del credito e l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente perché estinto per fatti successivi alla
r.g. n. 5 formazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1188 c.c.; in via subordinata, ai sensi dell'art. 1189 c.c, in quanto il pagamento è liberatorio in base al principio della c.d.
“apparenza giuridica” e della buona fede esente da colpa degli odierni attori, per tutti i motivi dedotti e per le prove documentali prodotte in giudizio;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di parte attrice opponente, accertare e dichiarare e condannare l'Avv. a manlevare e Controparte_2
tenere indenni i sigg.ri e nei limiti di quanto Parte_1 Parte_2
fossero condannati a versare al sig. Con vittoria di spese e Controparte_1
compensi professionali per il primo e secondo grado di giudizio>>.
costituitosi con comparsa del 09.03.202, resiste all'impugnazione e Controparte_1 rassegna le seguenti conclusioni: << (…) a) in via preliminare, respingere l'istanza di inibitoria contenuta nell'atto di appello perché sprovvista dei requisiti richiesti dalla legge;
b) in via principale, rigettare l'impugnazione ex adverso proposta perché inammissibile e/o infondata e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
c) Con vittoria delle spese anche del presente grado di giudizio>>.
Questi, i motivi di appello proposti da e . Parte_1 Parte_2
1) Rubricato “ART. 1188 C.C. Sul rigetto della domanda principale di estinzione del credito ex art. 1188 c.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1188 c.c.
Insufficiente, errata ed omessa valutazione e motivazione delle circostanze di fatto rilevanti poste a base della domanda”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui ritiene il difetto di una specifica autorizzazione, dell'avv. rappresentante del creditore, ad incassare le CP_2 Controparte_1
spese di lite per conto del proprio cliente. A tal fine, richiamano la procura rilasciata nel giudizio r.g. 24916/2019 dalla madre di Controparte_1 [...]
la allegazione dell'avv. in ordine al fatto di essere munito CP_5 CP_2 di una procura all'incasso da parte di le comunicazioni tra Controparte_1
l'avv. e l'avvocato degli opponenti, dalle quali emerge la consuetudine CP_2
di effettuare il pagamento delle spese di lite direttamente agli avvocati. Gli appellanti lamentano, altresì, la omessa valutazione delle risultanze istruttore che provano l'ingiusto vantaggio conseguito da per il pagamento Controparte_1 eseguito dagli appellanti in favore dell'avv. CP_2
2) Rubricato “ART. 1189 C.C. Sul rigetto della domanda subordinata di estinzione del credito ex art. 1189 c.c. Violazione ed errata applicazione dell'art. 1189 c.c.
Insufficiente, errata ed omessa valutazione e motivazione delle circostanze di
r.g. n. 6 fatto rilevanti poste a base della domanda”. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui non ritiene estinto il credito, nonostante il pagamento sia stato eseguito in favore del creditore apparente. A tal fine, lamentano la errata valutazione delle risultanze istruttorie (i documenti dai quali emerge il comportamento colposo di idoneo a ingenerare, nei coniugi Controparte_1
– , il convincimento di buona fede sui poteri dell'avv. CP_1 Pt_2 CP_2
a ricevere il pagamento;
lo stesso infatti, ha eseguito il Controparte_1 pagamento delle spese di lite all'avvocato degli opponenti che, dunque, hanno adottato le stesse modalità di adempimento dell'obbligazione).
3) Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui dichiara inammissibile l'intervento dell'avv. lamentando, sul punto, l'omessa motivazione e CP_2 richiamando le domande subordinate proposte nei confronti dell'interventore.
4) Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da loro opponenti nei confronti dell'interventore.
Per gli appellanti, essendo ammissibile l'intervento dell'avv. è CP_2
ammissibile anche la domanda di manleva nei suoi confronti, per i principi di economia processuale e simultaneo processo.
L'appello non ha pregio.
Giova rimarcare che nel presente grado di giudizio l'avv. nel corso del giudizio CP_2
di primo grado intervenuto volontariamente, sollecitando una pronuncia diretta ad accertare un proprio diritto, autonomo rispetto a quello azionato con il precetto, non si è costituito e dunque non ha impugnato la decisione in punto di inammissibilità della sua domanda e dunque non è oggetto del giudizio.
Gli appellanti non sono legittimati a sostenere le ragioni dell'avv. che, CP_2
evidentemente, ha scelto di fare acquiescenza alla sentenza nella parte che ha deciso del proprio intervento in giudizio e della domanda autonoma proposta con tale intervento.
Gli opponenti non possono proporre una autonoma impugnazione rispetto a tale capo della decisione per la ulteriore considerazione: erano a conoscenza del pagamento eseguito nelle mani dell'avv. e, tuttavia, hanno ritenuto di non proporre, CP_2 tempestivamente, con l'atto di citazione in opposizione, alcuna domanda nei suoi confronti, neppure quella di manleva, proposta solo successivamente all'intervento volontario e, di fatto, travolta dalla pronuncia di inammissibilità della domanda autonoma proposta dall'intervenuto.
r.g. n. 7 A ciò consegue la inammissibilità dei motivi di appello sub 3) e sub 4), in quanto diretti a rimuovere la pronuncia in punto di inammissibilità della domanda proposta dall' intervenuto non costituito in appello.
Motivo di appello sub 1).
Le censure degli appellanti non inficiano la decisione che, specificamente, motiva sulla non configurabilità della ipotesi di cui all'art. 1188 c.c., trattandosi di pagamento pacificamente eseguito a mani di un soggetto diverso dal creditore, per il quale la istruttoria non ha dimostrato essere stato conferito un mandato all'incasso, da parte di non soccorrendo, a tal fine, il solo mandato alle liti rilasciato da Controparte_1
Controparte_1
La censura dell'appellante non è allineata ai criteri di specificità che devono connotare il motivo di appello limitandosi a prospettare unicamente una opzione ermeneutica contrapposta rispetto a quella operata dal primo giudice, in vero richiamando una serie di circostanze che, neppure considerate unitariamente, dimostrano la esistenza di un mandato all'incasso “generale” o specifico per l'importo in oggetto.
In particolare, a sostegno della esistenza di un mandato all'incasso di Controparte_1 all'avv. per il pagamento in oggetto (cioè quello dovuto in esecuzione della CP_2
sentenza che rappresenta il titolo azionato con il precetto opposto), gli appellanti richiamano, senza alcuna argomentazione esplicativa, la procura alle liti nel giudizio recante n.r.g. 24916/2019, diverso dal giudizio a definizione del quale si è formato il titolo giudiziale azionato con il precetto opposto;
richiamano la dichiarazione dell'avv. di avere ricevuto la procura all'incasso di per il giudizio n.r.g. CP_2 Controparte_1
24916/2019, dichiarazione irrilevante, sia in quanto la procura all'incasso sarebbe stata rilasciata, secondo la stessa prospettazione degli appellanti, per un giudizio , ripetesi, diverso da quello in cui si è formato il titolo giudiziale azionato con il precetto opposto, sia, in ogni caso, per la mancanza di valenza confessoria delle dichiarazioni dell'avv. rispetto al rapporto dare-avere tra l'opponente e l'opposto; richiamano il CP_2 comportamento tenuto dalle parti e dai rispettivi difensori, incluso l'avv. in CP_2
diverso giudizio, ripetesi, non rilevante al fine della configurabilità di un mandato all'incasso delle somme oggetto di causa;
richiamano i pagamenti eseguiti, da CP_1
direttamente in favore del difensore di controparte, l'avv. Tentoni, per le
[...] ragioni derivate sempre dalla diversa sentenza n. 1549/11, mandato all'incasso che, al più, sarebbe stato rilasciato in favore dell' avv. Tentori.
r.g. n. 8 Irrilevante è la circostanza per la quale gli appellanti si sarebbero adeguati a comportamenti di altre parti processuali, al fine di individuare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento degli importi e irrilevante è, altresì, la continuità del rapporto di fiducia tra e l'avv. che, per altro, secondo lo stesso Controparte_1 CP_2
appellante, da un certo momento in poi, è venuto meno, dato che il contenuto dei rapporti delle altre parti processuali con il proprio difensore dipende dalle facoltà a questi riconosciute dai propri assistiti e la continuità del rapporto con un difensore, non ne determina il contenuto e dunque non implica la esistenza di un mandato a incassare rilasciato al difensore.
In sintesi, se deve darsi atto del fatto che a prescindere dall'esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, il difensore può porsi come indicatario di pagamento;
tuttavia, nel concreto gli elementi allegati a sostegno della tesi degli appellanti non consentono di ritenere che fosse tale,
l'avv. per le somme oggetto di causa. CP_2
Quanto alla configurabilità dell'”approfittamento” di cui al secondo comma dell'art. 1188 c.c.: non si ravvisa.
L'art. 1188, secondo comma, cod.civ. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore.
Gli appellanti sostanzialmente circostanziano tale “approfittamento” con il fatto che l'avv. intervenuto, ripetesi, volontariamente, in giudizio dopo che gli CP_2 appellanti lo hanno introdotto nei soli confronti del nell'articolare la propria CP_1 domanda riconvenzionale (ripetesi, dichiarata inammissibile), tiene conto dell'importo oggetto di causa, che ammette di aver ricevuto e che allega di aver legittimamente trattenuto, imputandolo a proprie ragioni creditorie ( ormai, per quanto sopra, non parte del presente giudizio), tuttavia, ciò, di per sé, non dimostra che che Controparte_1 per altro ha allegato di aver di suo corrisposto gli onorari dovuti all'avv. non è CP_2
più soggetto al rischio di vedersi rivolgere la domanda di pagamento anche di tale importo, con conseguente non configurabilità di detto “ approfittamento”.
Motivo di appello sub 2).
r.g. n. 9 Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussiste uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica. Il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (Cass. n. 18345 del 04/07/2024).
Nel concreto la fattispecie non è riconducibile alla previsione normativa in esame atteso che la situazione di fatto e di diritto non divergono, essendo pacifico che il creditore dell'importo sia, per il titolo di formazione giudiziaria azionato in precetto, CP_1
e non l'avv.
[...] CP_2
Quanto alla ipotesi di pagamento nelle mani del falsus procurator, la efficacia liberatoria del pagamento si esclude per le ragioni di cui al motivo di appello sub 1).
Spese di lite.
Non ripetibili rispetto a , non costituito in appello, tra CP_2 Controparte_2
e da un lato e dall'altro, Parte_1 Parte_2 Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: fino a euro 5.200,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello di e Parte_1 [...]
nei confronti di e avverso la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, n° 5840/2020, in data
07.04.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 82879/2015 promosso da e nei confronti di nel quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ha spiegato intervento volontario e autonomo , ogni diversa Controparte_2
conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 10 - Rigetta l'appello.
- Dichiara non ripetibili le spese del grado rispetto a e Controparte_2
condanna e , in solido, a rifonderle, a Parte_1 Parte_2 CP_1
liquidandole in euro 1.458,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),
[...]
IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 09.01.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11