Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
L'interpretazione logico - letterale dell'art. 8, comma quinto, del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, induce a ritenere che ai fini della tempestività della prescritta comunicazione all'INPS, da parte dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, dello svolgimento di attività lavorativa non è sufficiente che essa sia comunque effettuata prima della effettiva erogazione del trattamento dovendo, invece, l'obbligo comunicativo considerarsi attuale - e ancor più vincolante concorrendo all'emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all'effettivo bisogno di intervento del sistema previdenziale - anche prima dell'emanazione del provvedimento stesso. Infatti, il concetto di prevenzione della notizia cui il legislatore ha fatto espresso riferimento deve essere rapportato non al momento di godimento del beneficio, ma a quello di sospensione del lavoro quale presupposto dell'integrazione salariale, analogamente a quanto stabilito dall'art. 9 della legge n. 223 del 1991 in merito all'obbligo di preventiva comunicazione di una nuova occupazione da parte dei lavoratori collocati in mobilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6296 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA in VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOACCHINO G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato DE ROSSO GABRIELLA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 556/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/12/97; R.G.N. 415/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sign. FI ZI, è stata posta in cassa integrazione straordinaria a seguito del fallimento della propria datrice di lavoro.
Il provvedimento di ammissione alla integrazione salariale, per il periodo 10 settembre - 17 dicembre 1994, è stato emesso 13 ottobre 1994.
In data 9 settembre 1994 essa ha comunicato all'INPS di aver svolto una prestazione lavorativa.
L'istituto previdenziale non le corrisposto il trattamento stesso per decadenza in cui, secondo lo stesso, la lavoratrice era incorsa avendo omesso, come richiesto dal comma quinto dell'art. 8 d.l. n. 86/88, conv. nella l. n. 160/88, di darne preventiva comunicazione ad esso.
Il Pretore, cui la stessa ha fatto ricorso, ha rigettato la sua domanda ritenendo che il concetto di prevenzione della notizia dell'espletamento di un'attività lavorativa doveva esser inteso con riferimento non già rispetto al momento della effettiva erogazione del trattamento, bensì a quello di sospensione del lavoro quale presupposto dell'integrazione salariale.
Di diverso avviso è stato il Tribunale di Firenze che, con sentenza del 23 dicembre 1997, ha ritenuto che il predetto obbligo di comunicazione sussista solo allorché sia stata accordata l'integrazione salariale, conseguendo per il lavoratore, per effetto della sospensione solo un'aspettativa e non un diritto all'integrazione salariale, ideffettibile presupposto affinché possa incorrersi, rispetto allo stesso, in decadenza.
L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo.
La sign. ZI resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 5 del d. l. n. 86/88 conv. nella l. n. 160/88.
La censura, nel suo nucleo essenziale, contesta la tesi del Tribunale secondo cui, come si è detto, alla sospensione adottata dal datore di lavoro, seguita dalla richiesta di integrazione salariale, segue lo stato di aspettativa - in cui versa il soggetto destinatario di effetti di un negozio sottoposto a condizione sospensiva - con esclusione di qualsiasi effetto ricollegabile al rapporto di lavoro prima che intervenga il provvedimento concessorio della integrazione salariale.
Ed invece, il rapporto stesso, come conseguenza dei fatti predetti, è solo in stato di quiescenza che in primo luogo non esonera il datore di lavoro dall'obbligo retributivo, se la prestazione non è divenuta impossibile, e con il quale coesistono una serie di effetti, con esso non incompatili, quali la permanenza dell'obbligo dell'assistenza sanitaria, il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità, l'obbligo di frequenza di corsi di riqualificazione, la conservazione della integrazione salariale per il lavoratore che durante il periodo di sospensione si dimette perché assunto da altra azienda.
Secondo l'istituto assicuratore, in un siffatto contesto, l'obbligo comunicativo è attuale per il lavoratore anche prima che intervenga il provvedimento concessorio.
La censura è fondata. L'errore del Tribunale sussiste sotto molteplici profili.
Esso, infatti, riduce la complessa vicenda costituita dalla interazione fra sospensione e richiesta di provvedimento concessorio della integrazione salariale, ad una fattispecie puramente civilistica riducibile allo stato di aspettativa in cui versa il soggetto destinatario di effetti scaturenti da un negozio sospensivamente condizionato, esonerando lo stesso da ogni obbligo che presupponga l'avveramento della condizione e quindi, l'efficacia della situazione giuridica di cui egli è titolare.
Omette il Tribunale del tutto di considerare la effettività giuridica connessa allo stato di sospensione, in primo luogo l'obbligo di corresponsione della retribuzione (alle predette condizioni) ma soprattutto gli obblighi, che alla stregua dell'attuale ordinamento, si riconnettono ad una effettività fattuale costituita dalla normale emissione del provvedimento concessorio in epoca successiva, a volte a distanza di tempo notevole, alla sospensione del rapporto di lavoro e di richiesta dello stesso.
Scopo della norma in esame è indubbiamente quello di porre l'istituto - che ove sussistano le condizioni è tenuto ad erogare l'integrazione salariale - di controllare, tramite i propri servizi ispettivi - in maniera efficace, disponendo quindi di una probatoria integra, quale sia l'esatta entità della prestazione lavorativa che per effetto del primo comma della norma stessa, riduce o annulla l'erogazione della integrazione salariale.
Per consentire il raggiungimento di questa finalità - sicché possa trovar vigore il principio fondamentale secondo cui il sistema previdenziale non ha ragione di intervenire ove non sussista lo stato di bisogno del soggetto che dovrebbe beneficiarne - il lavoratore in attuazione dell'obbligo di correttezza e buona fede - che a lui incombe anche durante il predetto stato di quiescenza del rapporto di lavoro - è tenuto a compiere la comunicazione, connotata dalla predetta finalità, anche prima che intervenga il provvedimento concessorio: che anzi in attesa che l'istituto esaurisca gli accertamenti necessari, tale obbligo risulta ancora più vincolante proprio perché concorre alla emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all'effettivo bisogno di intervento del sistema previdenziale.
Una recente sentenza di questa Corte ( 8127/99) - occupandosi di un'analoga questione relativa alla decadenza del lavoratore collocato in mobilità, per cancellazione dalle relative liste, dal diritto a percepire la relativa mobilità per mancata preventiva comunicazione all'ente previdenziale di una nuova occupazione (art. 9 l. 223/91), è giunta a diversa conclusione.
Essa ha ritenuto che l'interpretazione logico-letterale della norma che come si è detto, dispone la cancellazione della predetta lista ove il lavoratore "non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8 comma 6, della medesima legge" consente di affermare che è sufficiente che il predetto obbligo sia stato adempiuto anteriormente alle operazioni di liquidazione delle indennità inerenti al periodo di reimpiego.
Da tale decisione si dissente.
Essa, infatti, contiene un'eccessiva svalutazione del dato letterale:
il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, per raggiungere il predetto fine di un'efficace controllo sulle condizioni per l'intervento del sistema previdenziale, avrebbe potuto richiedere una comunicazione della nuova occupazione "tempestiva" o "immediata" della predetta occupazione.
Egli, invece, ha prescelto la comunicazione "preventiva":
riconoscendo, evidentemente, solo in questa la forma più idonea a raggiungere la predetta finalità.
Il ricorso, va pertanto accolto, la sentenza cassata, e potendosi decidere la causa nel merito, va rigettata la domanda proposta. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da FI ZI. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2001