Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6296
CASS
Sentenza 4 maggio 2001

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L'interpretazione logico - letterale dell'art. 8, comma quinto, del D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, induce a ritenere che ai fini della tempestività della prescritta comunicazione all'INPS, da parte dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, dello svolgimento di attività lavorativa non è sufficiente che essa sia comunque effettuata prima della effettiva erogazione del trattamento dovendo, invece, l'obbligo comunicativo considerarsi attuale - e ancor più vincolante concorrendo all'emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all'effettivo bisogno di intervento del sistema previdenziale - anche prima dell'emanazione del provvedimento stesso. Infatti, il concetto di prevenzione della notizia cui il legislatore ha fatto espresso riferimento deve essere rapportato non al momento di godimento del beneficio, ma a quello di sospensione del lavoro quale presupposto dell'integrazione salariale, analogamente a quanto stabilito dall'art. 9 della legge n. 223 del 1991 in merito all'obbligo di preventiva comunicazione di una nuova occupazione da parte dei lavoratori collocati in mobilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6296
    Data del deposito : 4 maggio 2001

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