Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.12960 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
avv. LATTANZIO R Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2023 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo di accertare illegittimità del presunto indebito di euro 12.463,66 di cui alla nota del 22 marzo 2017 e di cui alle due CP_1
CP_ note del 15.4.2017 con condanna dell' alla restituzione in suo favore della somma di euro 4769,02 CP_1 già recuperata oltre accessori come per legge nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio CP_ l' contestando la domanda anche nel merito. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, il
Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
1. In limine va dato atto che nel costituirsi in giudizio l ha dato atto della restituzione della somma di euro 4769,02 già oggetto di recupero sine titolo, dopo la notifica del ricorso sicchè in parte qua va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. In considerazione di tale restituzione e del difetto di allegazione e di prova da parte dell' di CP_1 validi fatti costituivi dell'indebito reclamato con le ridette note deve – a fronte della specifica contestazione CP_ mossa in ricorso – deve ritenersi che l'indebito de quo non sussiste e pertanto l' non ha titolo per procedere al recupero della somma di euro 12.463,66.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Per la soccombenza, le spese di causa vanno poste a carico dell'ente convenuto, nella misura individuata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in parte qua, nei termini di cui in motivazione;
CP_ accerta che l' non ha titolo per procedere al recupero della somma di euro 12.463,66 di cui alle note ridette, nei termini di cui in motivazione;
condanna l' al pagamento il favore dell'istante delle spese processuali nella misura complessiva di euro CP_1
2850,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Bari 24.3.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
2