TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/04/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face
In esito all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3278/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Ariotto, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Di Paola Daniela Caterina
Carmela, ex art. 417-bis c.p.c.;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 16.06.2023 premetteva di essere stato Parte_1
dipendente del in forza di successivi contratti di Controparte_1
lavoro subordinato a tempo determinato con mansioni di docente diplomato di scuola secondaria di 2° dall'a.s. 2021/2022, in servizio nel corrente a.s. presso l'I.T.N. "Caio
Duilio" e l'I.S. "Verona Trento" di Messina e di avere sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
nell'a.s. 2021/2022 aveva stipulato contratto relativo a supplenza breve e saltuaria ai sensi dell'art. 4, comma 3,
L. n.194/1999 per complessivi n. 205 gg. per l'intero orario di cattedra.
1 Lamentava di non aver percepito, nel suddetto periodo, la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001.
Spiegava che il aveva riconosciuto tale indennità soltanto al Controparte_1 personale individuato dall'art. 25 CCNI del 31.8.1999, ossia ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica e ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ma non anche ai docenti che svolgevano supplenze brevi e saltuarie, come nel caso della ricorrente;
riferiva che nel dicembre 2022 tale emolumento era stato invece riconosciuto in busta paga.
Contestava la discriminazione subita rispetto agli altri docenti beneficiari della prestazione, poiché egli rendeva prestazioni lavorative equivalenti a quelle degli altri docenti.
Eccepiva la discriminazione subita sia rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che rispetto anche ai colleghi a tempo determinato con contratti annuali al 31 agosto o al 30 giugno.
Richiamava quanto disposto in tema di divieto di discriminazione dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del
Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, di diretta applicazione nel nostro ordinamento, ed evidenziava che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20015 del
27.7.2018, con principio ribadito anche dall'ordinanza n. 6293/2020, aveva riconosciuto che l'art. 7 CCNL attribuiva la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Quantificava le proprie spettanze per l'annualità scolastica considerata in euro 1.354, 14
(tfr compreso) come da seguente deconto: gg. 205 x 6,15 = 1.260, 75 + Tfr 93,39 = 1.354,
14.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, e, per l'effetto, di condannare il
[...]
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei Controparte_1 giorni di lavoro effettivamente svolti, pari ad € 1.354, 14, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria del Controparte_1
06.03.2024.
2 Precisava che il ricorrente, nel corso degli aa.ss. compresi tra il 2017/2018 e il 2022/23 ha stipulato plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria con l'Amministrazione resistente, quale docente di scuola secondaria di primo grado, come da stato matricolare allegato.
Deduceva che la retribuzione professionale docenti, come disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 7, CCNL del 15.3.2001, doveva essere corrisposta alla stessa platea dei destinatari di cui all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, e dunque soltanto al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo indeterminato ed al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, al personale docente ed educativo con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
Specificava che la categoria dei destinatari non era stata modificata nemmeno nei successivi CCNL. Richiamava parere dell'ARAN 0005009 del 15.07.2021 e sentenze di merito a sostegno della propria tesi.
Senza recesso delle superiori considerazioni, contestava in ogni caso il calcolo della retribuzione professionale docenti operato dal ricorrente.
Nell'anno scolastico 2021/22, per le finalità di cui all'odierna controversia, occorreva infatti differenziare i mesi precedenti e successivi al 31 dicembre 2021; l'incremento di 10 euro mensili, introdotto per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del CCNL trattamento economico personale istruzione e ricerca triennio 2019/2021, che ha portato la
R.P.D. ad euro 184,50 mensili (con importo giornaliero pari ad euro 6.15, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo), decorre dal 31.12.2021, a valere dal 2022 (cfr. tabella D.1 al menzionato CCNL); sino al 31 dicembre 2021, l'importo mensile era pertanto pari ad euro 174,50 (con importo giornaliero pari ad euro 5.82, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo), sicché il conteggio andava rideterminato nei termini seguenti: dal 18/11/21 al
30 /11/21 13 gg. x € 5,82 € 75,66; dall'01/12/21 al 31/12/21 1 m x € 174,50 € 174,50; dall'01/01/22 al 31/05/22 5 m x € 184,50 € 922,50; dall'01/06/22 al 10/06/22 11 gg x €
6,15 € 67,65, per un totale A.S. 2021/22 € 1.240,31. Ne conseguiva, altresì, che il TFR andava ricalcolato in euro 91,87, per un totale di euro 1.332,18 anziché € 1.354, 14, come richiesto dal ricorrente.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto del ricorso o, in subordine, di rideterminare il credito di controparte secondo il calcolo sviluppato in memoria, con ogni conseguente statuizione in ordine alla compensazione delle spese per effetto della reciproca soccombenza
3 3. All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
4. Nel merito, occorre preliminarmente richiamare il disposto dell'art. 7 CCNL del
Comparto scuola del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione professionale docenti”, ai sensi del quale “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1
e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Il menzionato art. 25 CCNI del 31.8.1999, con riferimento al compenso individuale accessorio, così dispone: “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
4 […]
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art.
49 del C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto…”.
In ordine al riconoscimento della retribuzione professionale docenti in favore dei docenti titolari di supplenze brevi e/o saltuarie ed ai limiti dell'estensione del richiamo effettuato dall'art. 7 CCNL all'art. 25 CCNI si è pronunciata, con arresto ormai consolidato e a cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio" (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2018, n.20015; cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 05/03/2020, n.6293 e Cass. civ., sez. lav., 07/05/2024, n.12309).
La Suprema Corte ha evidenziato, in particolare, come, dalle disposizioni menzionate,
“emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di
5 lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1
discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
6
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione
(fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)…”.
Ciò premesso ha concluso che “si deve, pertanto, ritenere… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1
incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" ”.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni obiettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, e, tra questi ultimi, tra docenti con incarico per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e docenti incaricati di supplenze brevi o saltuarie, rendendo questi prestazioni equivalenti a quelle dei colleghi sostituiti e contribuendo, in maniera altrettanto equivalente, al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'art. 7 CCNL.
5. Il ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per le prestazioni rese nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, come risultanti dallo stato matricolare in atti.
Le spettanze dovute, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 25
CCNI, stante la semplicità del calcolo matematico, rendono non necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, che aggraverebbe costi e tempi del giudizio.
7 Al riguardo si ritiene congruo il calcolo effettuato dal , cui parte ricorrente ha CP_1
dichiarato di aderire, che ha rilevato che nell'anno scolastico 2021/22, per le finalità di cui all'odierna controversia, occorre differenziare i mesi precedenti e successivi al 31 dicembre 2021; l'incremento di 10 euro mensili, introdotto per effetto delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) del CCNL trattamento economico personale istruzione e ricerca triennio 2019/2021, che ha portato la R.P.D. ad euro 184,50 mensili (con importo giornaliero pari ad euro 6.15, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo), decorre dal
31.12.2021, a valere dal 2022 (cfr. tabella D.1 al menzionato CCNL); sino al 31 dicembre
2021, l'importo mensile era pertanto pari ad euro 174,50 (con importo giornaliero pari ad euro 5.82, nell'ipotesi di attribuzione di orario completo), sicché il conteggio effettuato dal ricorrente va rideterminato nei termini seguenti: dal 18/11/21 al 30/11/21 13 gg. x € 5,82 €
75,66; dall'01/12/21 al 31/12/21 1 m x € 174,50 € 174,50; dall'01/01/22 al 31/05/22 5 m x
€ 184,50 € 922,50; dall'01/06/22 al 10/06/22 11 gg x € 6,15 € 67,65, per un totale A.S.
2021/22 € 1.240,31. Ne consegue, altresì, che il TFR va ricalcolato in euro 91,87, per un totale di euro 1.332,18 anziché € 1.354, 14, come richiesto dal ricorrente
La somma dovuta va maggiorata di accessori nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione.
6. Stante l'irrisoria differenza tra il calcolo effettuato dal ricorrente e quello effettuato dal e il leale contegno di parte ricorrente, le spese seguono la soccombenza e si CP_1
liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal
D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, e condanna, per l'effetto, il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, a tale titolo, Controparte_1 dell'importo di euro 1.332,18, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 giudiziali in favore del ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese ed € 1.313,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.
8 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
9