Ordinanza collegiale 24 novembre 2023
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/02/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03959/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14044/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14044 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Comito in Roma, via De Donato n. 10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa richiesta di sospensione,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento adottato il 06.10.23 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica e notificato in pari data, recante giudizio di esclusione dall’arruolamento quale VFP4 nell’Aeronautica Militare, in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/3/2024:
- del Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare il 31.01.2024, comunicato, in pari data, mediante pubblicazione sul portale web del Ministero della Difesa, recante la graduatoria di merito relativa all’immissione nell’Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell''Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell''Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, limitatamente alla parte in cui il ricorrente ne viene escluso a seguito del giudizio di “non idoneità” espresso dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell''A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica in data 06.10.23, oggetto di gravame con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente (già VFPI A.M.) - in qualità di partecipante al concorso per il reclutamento di n. 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare per l’anno 2023 - ha impugnato il provvedimento adottato in data 6 ottobre 2023 con cui la Commissione medica del Centro Aeromedico per la Selezione Piscofisiologica lo ha dichiarato INIDONEO al reclutamento con la seguente motivazione: “Tatuaggio regione posteriore tibio-tarsica destra non compatibile”;
- al riguardo, il bando di concorso prevedeva che “La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare, di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche (esemplificate nell’immagine presente sul sito di Forza Armata all’indirizzo https://www.esercito.difesa.it/concorsi-e-arruolamenti/ufficiali/Documents/Slide-tatuaggi_1.pdf)” ;
- parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il predetto atto di esclusione dal concorso deducendo: (i) Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione,
sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria: il ricorrente richiama la direttiva (vigente al momento della pubblicazione del bando) denominata “OD – 4 Regolamento sull’uniforme”, che, a pagina 25, prevede: “… sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate” ; deduce il ricorrente che - poiché il tatuaggio in questione, per quanto esso raffigura , non può considerarsi “di discredito alle istituzioni” - non può, altrettanto, revocarsi in dubbio, così come si evince dagli allegati rilievi fotografici, che lo stesso non è visibile nemmeno indossando l’uniforme di servizio estiva maschile, né, tantomeno, quella da ginnastica; peraltro, sotto altro profilo, il provvedimento impugnato nulla specifica in merito alla visibilità (o meno) del tatuaggio con una qualsiasi delle divise di ordinanza e, di conseguenza, deve ritenersi illegittimo anche per carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria;
- con atto depositato in data 15 novembre 2023 si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa, che ha prodotto successiva memoria redatta dall’avvocatura erariale nella quale si menziona la CIRCOLARE DELLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA MILITARE – 1° REPARTO (del 05/05/2023), in relazione al passaggio che di seguito si riporta: Saranno esclusi quindi i concorrenti che presentino tatuaggi …omissis…. sulle gambe (a decorrere dal piano trasverso passante per l’apice rotuleo a ginocchio esteso fino al piano trasverso passante subito al di sotto dei malleoli) e, solo per la donna, sul dorso del piede.. .; in applicazione di tale disposizione la valutazione della Commissione medica sarebbe ineccepibile;
- con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-del 2023 la Sezione ha disposto una verificazione volta ad accertare, in particolare, se il tatuaggio sia visibile o meno con le uniformi in dotazione, incaricando dell’incombente la Commissione Medica Interforze di II Istanza;
- in data 18.12.2023 l’organo accertatore ha depositato la propria relazione, nella quale perviene a ritenere il ricorrente idoneo al reclutamento per le seguenti ragioni: la Commissione ha richiesto consulenza specialistica dermatologica al Reparto Dermatologia del Policlinico Militare "Celio" di Roma. Lo specialista dermatologo consultato, Ten. Col. me. -OMISSIS-, ha attestato: “...Tatuaggio di dimensioni 4 cm x 1,8 cm presente a livello della gamba sinistra, superficie posteriore, III inferiore. Il paziente non presenta tatuaggi in sede visibile con le Uniformi Invernai ed estive in uso…”; pertanto, in esito alla verificazione disposta, l’organismo verificatore ha attestato che il tatuaggio in oggetto NON risulta essere visibile con le uniformi invernali ed estive in dotazione;
- con motivi aggiunti depositati in data 4 marzo 2024 è stata impugnata la sopravvenuta graduatoria concorsuale nella parte in cui non ha inserito il nominativo del ricorrente tra i vincitori;
- con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Sezione ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo delle prove concorsuali;
- con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a. e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente della stessa ordinanza, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;
- in data 4 novembre 2024 e 20 novembre 2024 parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante l’adempimento all’ordine impartito;
- quindi, alla pubblica udienza del giorno 15 gennaio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e, pertanto, debba essere accolto, atteso che:
- nel caso di specie, la verificazione disposta dalla Sezione, effettuata dalla Commissione Interforze di II Istanza di Roma, ha fatto emergere, come sopra riportato, una condizione del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale, in quanto, come si è visto, è stata esclusa la visibilità del tatuaggio con qualsiasi tipo di uniforme in dotazione all’Aeronautica Militare;
- di conseguenza risulta rispettata dal candidato la direttiva dello Stato Maggiore dell’Aeronautica “OD – 4 Regolamento sull’uniforme” ( doc. 4 ric.), che, a pagina 25, prevede che: “… sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate”;
- considerato che è da escludere, in base agli atti di causa e, in particolare, ai rilievi fotografici in atti che il tatuaggio (consistente in una piccola scritta) possa avere contenuti disdicevoli sul piano sessuale, religioso ecc. e, in ogni caso, un tale ipotetico carattere non è stato in alcun modo indicato nella motivazione del giudizio;
Considerato pertanto che il tatuaggio, seppur presente, appare, per la sua collocazione e le sue limitate dimensioni, del tutto conforme ai limiti di tolleranza sanciti dal sopracitato regolamento sull’uniforme dell’Aeronautica Militare e non si pone in contrasto, invero, con alcuna disposizione del bando o del codice dell’ordinamento militare;
Ritenuto che quanto sopra riportato sia sufficiente per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati;
Ritenuto, peraltro, che le spese di giudizio devono seguire la soccombenza, sono da liquidare come da dispositivo e sono da distrarre in favore dell’avvocato del ricorrente dichiaratosi antistatario;
Ritenuto che, del pari, debbono porsi a carico del Ministero della Difesa anche le spese di verificazione da corrispondere all’organismo verificatore nella misura e con le modalità indicate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità impugnato nonché la graduatoria finale, nei limiti dell’interesse del ricorrente.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da corrispondere direttamente in favore dell’Avv. Luca Parrillo dichiaratosi antistatario.
Pone a carico dello stesso Ministero della Difesa le spese di verificazione nella misura richiesta dal verificatore, pari ad Euro 500,00 (euro cinquecento,00) da bonificare sul conto corrente intestato a DIFESA SERVIZI S.p.A., Via Flaminia n. 335, con IBAN [...] (Banca Nazionale del Lavoro) come indicato nella nota di detto organo del 18.12.2024 in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.