Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/05/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5426/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5426/2018 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Catalano Saverio S. e Di Cosmo Cinzia elettivamente domiciliata in Foggia alla via XXV Aprile, 28 presso lo studio dei difensori
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentata e Controparte_2 C.F._2 difesa dall'avv. Rainone Costanzo, elettivamente domiciliata in Foggia alla
Piazza San Francesco D'assisi, 1 presso lo studio del difensore avv. Rainone
CONVENUTA
e contro
(C.F. ) in persona dei suoi legali Controparte_3 P.IVA_2 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ceglio elettivamente domiciliati in Foggia alla Via Orientale n.35 presso lo studio dell'avv. Ceglio
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto, giova premettere che con atto di citazione dell'11/06/2018, notificato il 29/06/2018, ha convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, la e , in Controparte_4 Controparte_2
proprio, affinché fosse accertata la responsabilità della Società per il CP_1
verificarsi del sinistro occorsole in data 22/08/2016 presso l'attività commerciale “Le LO (poi , situata in Foggia al Corso Vittorio CP_1
Emanuele e, per l'effetto, perché fosse condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 231.871,90, a titolo di risarcimento danni per le conseguenti lesioni fisiche.
A sostegno della sua domanda ha dedotto che: Pt_1
- in data 22.08.2016 alle 10,00 circa, ella era entrata all'interno della attività commerciale denominata “Le Bilo™ (ora sita in CP_1
Foggia alla Via Vittorio Emanuele n.48 per provare delle scarpe e mentre stava camminando per guardare gli scaffali che esponevano le calzature, era caduta rovinosamente all'interno di una botola aperta sul pavimento, lasciata incustodita, nascosta per un lato da uno scaffale, non segnalata e non protetta;
- ella era stata soccorsa dal servizio 118, ed era stata trasportata presso il
Pronto Soccorso degli OO.RR.UU. di Foggia, ove i sanitari avevano riscontrato frattura della caviglia dx e trauma del bacino causati dalla violenta caduta;
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- in tale struttura era stata sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi con FEA circolare e poi dimessa in data 30.08.2016 con la seguente diagnosi: “Frattura comminata esposta pilone tibiale dx e perone”;
- era seguito un lungo periodo di cure e trattamenti di riabilitazione presso altre strutture mediche;
- le lesioni personali subite sono state quantificate in percentuale di invalidità permanente del 16% €. 45.670.00 e con la personalizzazione nella misura del 43% = €.65.308,00 b) invalidità temporanea totale
200gg x €.98,00= €.19.600,00; c) invalidità parziale 230gg al 75%=
€.16.903,00; d)danno morale = €.34.000,00 f) spese mediche sostenute
- €. 750,90 g) danno alla C.L.S. 16% = €.65.308,00 e così per un totale di €.201.871.90 oltre al danno da vita di relazione per €.
30.000,00”;
- la responsabilità dell'occorso sinistro sarebbe da attribuirsi all'esercizio commerciale quale custode e Controparte_5
proprietario dei locali teatro del sinistro, in ragione dell'art. 2051 cc;
- la richiesta di risarcimento per i danni subiti in conseguenza del sinistro, inoltrata con raccomandata a/r in data 26.10.2016, era rimasta inevasa.
La ha concluso chiedendo “nel merito accertare e dichiarare che i Pt_1
danni subiti dalla sig.ra sono avvenuti nelle circostanze di Parte_1
tempo di luogo e di fatto come descritte nell'atto di citazione;
dichiarare la responsabilità della in persona del legale rapp. p.t. Controparte_4
il sig. e per l'effetto condannarla al pagamento di €. Controparte_2
231.871,90 ovvero al pagamento della maggiore e/o minore somma come riconosciuta in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese, dritti ed onorari di causa”.
Si è costituita in giudizio la ed in persona del suo Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, impugnando e contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto.
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In via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la
, in virtù del contratto di assicurazione sottoscritto dalla Controparte_3
convenuta Società con la predetta ASicurazione e al fine di essere manlevata dalla nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese Controparte_3
attoree. ha contestato la pretesa attorea sostenendo, di contro, l'esclusiva CP_1 responsabilità dell'attrice, deducendo, in particolare, che la botola nella quale era caduta la era isolata dall'esposizione e nascosta da uno scaffale Pt_1
con la finalità precipua di renderla inaccessibile al pubblico all'interno del negozio e che, pertanto la responsabilità per l'occorso non potesse in alcun modo essere ad essa ascritta. ha concluso chiedendo: “nel merito rigettare le domande tutte di CP_1
parte attrice o, in via subordinata, dichiarare la società Controparte_3 tenuta a garantire la convenuta contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa in favore della Intenza, nonché al pagamento di tutte le spese legali della procedura. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Autorizzata la chiamata in causa della , quest'ultima si è Controparte_3
costituita in giudizio, contestando la domanda attorea nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto, deducendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice per il sinistro occorsole, con vittoria di spese di giudizio.
Il precedente Giudice ha concesso i richiesti termini ex art. 183 comma VI e con ordinanza del 13/12/2019, ritenuta ammissibile e rilevante la prova per testi articolata dalla difesa dell'attrice e la prova contraria, con le limitazioni di cui al provvedimento, ha ammesso i testi e Testimone_1 Testimone_2
riservando ogni valutazione in merito alla CTU medico-legale sulla
[...] persona dell'attrice all'esito dell'istruttoria.
All'udienza del 10/11/2021è stata escussa la teste e Testimone_2 all'udienza del 19/11/2020 è stato escusso il teste . Testimone_1
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Con provvedimento del 4/05/2022 a scioglimento della riserva assunta, il precedente Giudice, ritenuto necessario procedere alla nomina di un CTU ha nominato all'uopo il dott. il quale ha depositato la Persona_1
relazione peritale in data 19/09/2023.
All'esito dell'udienza del 15/11/2023 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del deposito della relazione peritale e ritenuta la maturità della causa per la decisione, il precedente Giudice l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, e pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, la stessa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. L'azione proposta è relativa ad un sinistro avvenuto all'interno di un esercizio commerciale e va ricondotta nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea volta ad invocare, a sostegno dell'affermazione di responsabilità della controparte, la posizione di custode del negozio del titolare dell'esercizio commerciale in relazione al bene de quo. Nella fattispecie, pertanto, viene in rilievo il disposto normativo di cui all'art.2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità aquiliana da cose in custodia che secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimità, ormai consolidatosi, ha natura oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Si consideri infatti che secondo l'orientamento più recente seguito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ex multiis, Cass. Civ. SS.UU. n. 20943/2022), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del
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comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12 2008 828811). In altre parole, il danneggiato potrà trovare agevole ristoro del danno patito ove dimostri che seppur la cosa in custodia non poteva in alcun modo essere portatrice di pericolo, diversamente lo stato o le circostanze dei luoghi, abbiano grandemente concorso al verificarsi dell'evento dannoso. Grava invece sul custode l'onere di provare il “caso fortuito” inteso quale evento imprevedibile ed inevitabile tale da interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita (ex multis Cass. Civ. sent n. 15761/2016).
Il caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale va inteso nel senso ampio, comprensivo, quindi, del fatto del terzo e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. Cass. Civ. n. 17443/2019: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la 6 condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte
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dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”).
Tanto premesso in punto di diritto, nel presente giudizio il Tribunale ritiene che parte attrice abbia fornito adeguata dimostrazione del fatto storico come dedotto e del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e che tale correlazione non sia stata affatto interrotta dal caso fortuito, come eccepito dalla convenuta e dalla terza chiamata. Alcuna responsabilità può infatti ricondursi al comportamento della danneggiata o di un terzo per le ragioni che si vanno ad esporre.
Risulta circostanza incontestata, che l'attrice, nel mentre visionava alcune scarpe collocate sulle mensole espositive del negozio cadde rovinosamente dentro una apertura, non segnalata, esistente a livello della pavimentazione utilizzata come accesso al magazzino.
La mera affermazione delle convenute per cui vi sarebbe stata assoluta negligenza da parte della , la quale non avrebbe prestato la dovuta Pt_1 attenzione a “dove stava mettendo i piedi”, perché “probabilmente più intenta a vedere le calzature esposte, che il pavimento calpestato” non vale ad integrare il fortuito che escluderebbe ogni profilo di responsabilità incombente sulle convenute alla luce dello stato dei luoghi che non permetteva di avvedersi del vuoto sulla pavimentazione.
Invero, l'obbligo di cautela al quale era tenuto l'attrice non poteva che essere riferito alle circostanze di luogo relative al negozio in cui si trovava e, anche ipotizzando che la stessa fosse distratta nel guardare le calzature, tale grado di distrazione è da considerarsi normale nel contesto de quo, mentre ciò che
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appare del tutto imprevedibile è che in un tale contesto, non interdetta e non segnalata fosse presente una botola aperta.
Nella dedotta fattispecie, infatti, benché si discuta di un esercizio commerciale, privo in sé di potenzialità pericolosa, la botola per l'accesso al piano sottostante non era adeguatamente protetta né segnalata, come attestato tanto dalle difese della società convenuta tanto dalla deposizione resa dal teste
“Si è vero, c'eravamo io e mia cognata nel negozio di scarpe;
non era Tes_1 affollato, c'era solo la commessa;
sulla seconda circostanza: Si è vero, io ero un paio di metri dietro di lei e la vidi che mentre guardava le scarpe, prendendo una scarpa in mano l'ho vista cadere all'indietro; ha messo un piede in fallo nel vano scale che era scoperto e non segnalato;
sulla circostanza di prova contraria : visti i rilievi fotografici che mi Controparte_3
vengono mostrati allegati al fascicolo di , riconosco i luoghi Controparte_3 come teatro del sinistro ma preciso che al momento del sinistro non c'era la protezione delle scale che sono presenti nelle foto che mi vengono mostrate”
(cfr. verbale d'udienza del 5/11/2021).
Né, d'altra parte, la convenuta società ha mai eccepito la presenza di una recinzione né di segnalazione dell'apertura, limitando la propria difesa alla presenza di un armadio posto su un unico lato dell'apertura che, tuttavia, non rappresentava presidio idoneo ad evitare la possibilità di caduta dagli ulteriori lati che circoscrivevano la botola lasciati liberi.
Né, infine, le convenute hanno dedotto ed allegato circostanze ed elementi tali da corroborare la tesi per cui la botola in questione fosse pienamente visibile ed evitabile, o contestazioni inerenti la dinamica del sinistro dedotta da idonee ad avallare una differente eziologia del sinistro quanto meno Pt_1
nei termini di una concorsualità dell'attrice nell'evento lesivo occorsole.
Come meglio esposto innanzi, non spetta all'attrice dover fornire la prova di
“aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, ma alle convenute che avrebbero dovuto allegare elementi decisivi in tal senso.
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In mancanza, come detto, di allegazioni tese a provare l'eziologia dell'occorso nel comportamento negligente dell'attrice, non ricorre, ad avviso del Tribunale, nel caso che ci occupa, l'ipotesi del caso fortuito, invocato dalla convenuta e dalla terza chiamata, né alcuna concorsualità della stessa nella causazione dell'evento, in quanto, dagli esiti istruttori e dai fatti non specificatamente contestati, in particolare dalle dichiarazioni dei testi e dalle riproduzioni fotografiche allegate dalla terza chiamata in garanzia (cfr fascicolo di parte , si ricava che la botola era collocata nel locale CP_3 frequentato dai clienti del negozio e non in un'area non accessibile, dal momento che dalle fotografie in atti pare che tale botola fosse accessibile a chiunque.
Alla data in cui è avvenuto l'evento dedotto dalla Intenza non vi era alcuna recinzione della botola, come pure dimostrato dall'istruttoria svoltasi, pertanto, la stessa costituiva un grave pericolo per l'incolumità dei frequentatori del negozio, i quali, nel visionare le esposizioni delle calzature, posizionate anche nelle immediate vicinanze (cfr foto in atti) correvano il serio rischio di caderci dentro, così come è accaduto all'attrice. La collocazione di siffatta botola in una zona non certo periferica del negozio e l'assenza di alcun presidio di sicurezza atto a limitarne l'accesso per tutto il suo perimetro rendono evidente il nesso tra la condizione dei luoghi in custodia della società e la responsabilità di quest'ultima quale titolare del negozio e custode.
Parte attrice nella specie non ha assunto un comportamento imprudente nell'avvicinarsi alla botola che si ripete era nei locali del negozio aperti al pubblico e non in zona riservata né interdetta;
la si è dunque imbattuta Pt_1
in un'insidia, rappresentata dalla botola aperta e non recintata e non segnalata.
Neppure, come già sopra esposto, sono emersi ulteriori fattori escludenti il nesso.
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Deve, dunque, darsi rilievo, quanto all'an della pretesa risarcitoria azionata, che le circostanze di fatto su esposte sono tutte riscontrabili nella documentazione agli atti di causa e rinvenibili dalla prova testimoniale.
Le fotografie dei luoghi allegate dalla chiamata in garanzia, infatti, ritraggono il negozio e la botola circondata dalla struttura in ferro che, tuttavia, al momento dei fatti non risulta fosse presente, ma ciò posto, allo stesso tempo, smentiscono l'affermazione delle convenute secondo cui la signora si Pt_1
era recata in una zona interdetta, in quanto da tali foto si rileva agevolmente che, nelle immediate vicinanze della botola, vi erano scaffali e stendini per l'esposizione delle calzature il che lascia ragionevolmente ritenere possibile l'accesso ed il passaggio in loco.
I testi escussi hanno confermato la presenza dell'attrice nel negozio in un giorno e nell'ora di apertura al pubblico (cfr deposizione di ), l'assenza Tes_1
di segnalazioni o presidi di sicurezza insistenti sul perimetro della botola, la caduta nella stessa e le lesioni riportate oltre che l'intervento degli addetti del servizio di 118 (cfr deposizione di che l'hanno immediatamente Tes_2
soccorsa sul luogo e poi accompagnata in ospedale.
La circostanza che la botola fosse priva della recinzione di sicurezza
(presente, invece, nelle riproduzioni fotografiche in atti) si desume anche dalla elementare considerazione che se tale recinzione fosse stata presente l'attrice non avrebbe avuto alcuna possibilità concrete di cadere nella botola e finire al piano di sotto del negozio.
La prova acquisita nel presente giudizio, quindi, può ritenersi sufficiente a dimostrare il collegamento causale tra lo stato dei luoghi, il sinistro e l'evento lesivo occorso a parte attrice.
2. Venendo al danno alla persona, precisata pertanto la sua piena risarcibilità per le ragioni appena esposte, occorre tuttavia valutare attentamente l'entità delle lesioni riportate dall'attrice e direttamente connesse al sinistro per cui è causa.
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Come detto, è stata disposta CTU medica sulla persona della Intenza al fine di stabilire la compatibilità delle lesioni subite con l'evento lesivo descritto in atti e di quantificare il danno conseguente. Ebbene, quanto a questo, dai referti ospedalieri e dalla CTU espletata, del tutto coerente con le indagini diagnostiche eseguite ed esauriente e completa nelle risposte ai quesiti formulati, risulta accertata la lesività di trauma contusivo-distorsivo di gamba e caviglia destra con frattura comminuta esposta distale del pilone tibiale destro pluriframmentaria e del perone metadiafisaria distale e ulteriore frattura del terzo prossimale del perone destro, sottoposta a trattamento con FEA
(fissatore esterno) circolare (26/08/2016), successiva rimozione del parziale del FEA (21/10/2016), successiva rimozione completa del FEA (nel ricovero del gennaio-febbraio 2017), successiva malunion gamba destra con reintervento di osteotomia correttiva e FEA circolare (il 17/05/2017), successiva rimozione del FEA (nel ricovero del 12-13 settembre 2017) - trauma contusivo del bacino e femore destro.
In ragione delle osservazioni scientifiche del CTU e della valutazione di sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio di cui è causa e le lesioni subite dalla Intenza, si può riconoscere un danno biologico con postumi temporanei e permanenti.
In particolare, secondo le logiche e motivate valutazione del CTU (cfr. pagg.
58-59 relazione CTU) che il Tribunale condivide e fa proprie, alle quali, peraltro, non sono state presentate osservazioni, le lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 92 relativi a giorni di ricovero e relativamente alla inabilità temporanea parziale, si considerano congrui -al 75% di giorni 70; -al 50% di giorni 70. -al 25% di giorni 40.
La lesività presentata dalla , tenuto conto del tempo intercorso Pt_1 dall'epoca dei fatti per cui è causa, è da ritenersi a carattere permanente.
Pertanto, per quanto attiene il “danno biologico permanente” (da intendersi quale alterazione della integrità somato-psichica) vanno riconosciuti i seguenti esiti anatomo-funzionale:
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“trauma contusivo-distorsivo gamba e caviglia destra con frattura comminuta esposta distale del pilone tibiale destro pluriframmentaria e del perone metadiafisaria distale e ulteriore frattura del terzo prossimale del perone destro, sottoposta a trattamento con FEA (fissatore esterno) circolare
(26/08/2016), successiva rimozione del parziale del FEA (21/10/2016), successiva rimozione completa del FEA (nel ricovero del gennaio-febbraio
2017), successiva malunion gamba destra con reintervento di osteotomia correttiva e FEA circolare (il 17/05/2017), successiva rimozione del FEA (nel ricovero del 12-13 settembre 2017). Quale esito menomativo del trauma del caso di specie, oltre agli esiti anatomici fratturativi, si riscontra una complessiva disfunzionalità di caviglia destra complessivamente valutabile nei 2/3 di compromissione dei movimenti, disfunzionalità di caviglia complessivamente valutabile nei 2/3 di compromissione dei movimenti, nonché esiti cicatriziali” (cfr. relazione CTU pag. 63).
Tali lesioni, come detto, sono guarite con postumi che, stante il lasso di tempo intercorso dagli eventi (22/08/2016), devono considerarsi permanenti e configurano complessivamente una riduzione permanente della integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata (danno biologico permanente), valutabile, nella misura percentualistica del 13% (il 5-6% per il danno fratturativo biosseo gamba destra, il 7-8% per la disfunzionalità di caviglia destra, l'1% per le cicatrici).
Nel caso di specie, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico fisica secondo le modalità più sopra indicate, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. (ex multis, Cass. n. 12408/2011).
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Invero, non può applicarsi al caso di specie la “Tabella Unica Nazionale” ex
DPR n. 12 del 13/01/2025, in quanto per espressa previsione normativa è entrata in vigore il 5 marzo 2025 e si applica agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Orbene, il sistema tabellare sopra richiamato si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici (ex multis, Cass. S.U., n. 26972, 26973,
26974 e 26975 dell'11.11.2008).
Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo funzionale, c.d. danno biologico permanente aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non
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patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria. Inoltre, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di
Milano vigente al momento della liquidazione (ex multis, Cass., n.
20381/2016; Cass., n. 33770/2019).
Le tabelle così come congegnate esprimono, con accettabile approssimazione, un valore tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le conseguenze della lesione;
di tal ché è possibile discostarsene solo quando vengano allegati e dimostrati pregiudizi ulteriori rispetto a quelli che ordinariamente seguono al vulnus alla salute nella misura accertata, provvedendo a ristorare tale quid pluris attraverso una aestimatio che ben può assumere a base il valore del punto onde adeguarlo alle circostanze del caso concreto.
Orbene tale operazione di c.d. personalizzazione, come anticipato, presuppone che sia allegato e dimostrato un danno conseguenza ulteriore rispetto a quello che normalmente deriva dalla lesione riscontrata. Tale dimostrazione non potrà inferirsi dal grado di gravità della lesione alla salute, atteso che il valore del punto tabellare già comprende in sé tutte le conseguenze che normalmente una lesione di quella gravità produce. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il grado di invalidità permanente espresso da un
"baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi
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dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. n.
23778/2014).
Pertanto, alla personalizzazione del danno può procedersi soltanto nell'ipotesi in cui il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate
(anche in via presuntiva) dal danneggiato.
Nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che la ha dedotto di aver Pt_1 abbandonato le proprie attività di volontariato nell'ambito dell'associazione
Croce Rossa e, inoltre, di aver subito ripercussioni a livello sociale per la sua condizione, conseguente al sinistro, di zoppia, senza, tuttavia, allegare nulla di più specifico né provare alcunché a supporto della pretesa di ulteriore liquidazione di danni per queste invocate voci di danno, genericamente già ricomprese nella liquidazione tabellare.
Deve rilevarsi, invero, che l'unico mezzo di prova articolato in tal senso è rappresentato dalla richiesta di ammissione a teste dell'Avv. Raffaele di
Sabato, Presidente della Croce Rossa Italiana di Foggia, sulla circostanza:
“Vero che la sig.ra , era socia e volontaria assidua delle Parte_1
Croce Rossa di Foggia e che ha frequentato la Croce Rossa fino all'Agosto
2016 , allorquando fu vittima di un incidente che le ha provocato una vistosa zoppia che le impedisce di deambulare liberamente e fornire le prestazioni da volontaria”, condivisibilmente non ammessa dal precedente Giudice in quanto contenente valutazioni non consentite ai testi e perché vertente su circostanze generiche e non collocate nel tempo e nello spazio.
Ebbene, per tali ragioni, si ritiene debba escludersi il riconoscimento di ulteriori danni, che risultano già liquidati nella quantificazione tabellare complessiva, non essendo stati tempestivamente allegati e provati dalla danneggiata un più grave pregiudizio patito in concreto sotto l'aspetto del pretium doloris o di qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai
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pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non essendo possibile incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Orbene, applicando le tabelle sopra indicate e considerata l'età dell'attrice al momento del fatto ne deriva:
Punto base I.T.T. € 115,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 29.557,00
Giorni di invalidità temporanea totale giorni 92 € 10.580,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% giorni 70 € 6.037,50
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% giorni 70 € 4.025,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% giorni 40 € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 21.792,50
Totale € 51.349,50
Il totale dovuto a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale, dunque,
è complessivamente pari ad euro 51.349,50.
Come meglio sopra specificato, non si ritiene di dover incrementare l'importo così determinato, non essendo state allegate conseguenze esorbitanti da quelle che ordinariamente seguono una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura accertata, la cui prova spettava all'attrice. Infatti, occorre tenere conto che il danno è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva (ex multis, Cass., n. 8286/1996; Cass., n. 18328/2019). In particolare, il giudice di merito dovrà considerare che il risarcimento spettante al danneggiato per il danno biologico -ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione, come detto, a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona - può essere incrementato in via di
"personalizzazione" solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le
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conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, Cass., n. 27482/2018; Cass., n. 28988/2019; Cass., n.
5865/2021).
All'importo di € 51.349,50 come sopra calcolata vanno aggiunti le spese mediche documentate e ritenute congrue che si liquidano nella somma richiesta, ritenuta congrua dal CTU ovvero in € 471,13 (cfr pag.67 relazione
CTU). I danni complessivi subiti dalla ammontano, dunque, a € Pt_1
51.820,63.
Su tale somma risultano richiesti interessi e rivalutazione.
La questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla
Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995.
Tale sentenza, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt.
2056 e 1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nellacitata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
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Nel caso di specie appare corretto riconoscere gli interessi compensativi a fronte del tempo atteso per il richiesto risarcimento del danno in via equitativa.
Con maggiore impegno esplicativo: in ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità e, quindi, non è necessario effettuare tale operazione.
In merito agli interessi, vanno quindi recepiti i principi di cui alla sentenza n.
1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez.III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605, nonché Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009, n. 15928), secondo cui, qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli derivato dal ritardato pagamento della somma suddetta. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Appare congruo, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno,
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dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi nella misura dell'1%.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito così come definitivamente cristallizzatosi, 22/08/2016 (data del sinistro), sull'importo sopra liquidato di Euro 51.820,63 svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente CP_6
decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, Euro 51.820,63, maggiorato degli interessi compensativi maturati (come appena calcolati), saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. Infatti, per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente decisione e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate (debito liquidato+interessi equitativi) dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi tasso legale.
3. Oltre al danno non patrimoniale, è stato chiesto dall'istante il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa.
Orbene, deve rilevarsi che l'attrice ha inteso qualificare tale danno come patrimoniale, ma, essendo emerso dagli atti e dall'istruttoria svoltasi che non aveva mai svolto attività lavorativa, la domanda svolta in tal Pt_1
senso non può essere accolta, non avendo l'attrice dimostrato, a fronte di un riconoscimento in via teorica e di principio effettuato dalla CTU, di aver in concreto subito un effettivo danno alla capacità lavorativa generica, avendo omesso di allegare agli atti del giudizio, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, documentazione volta ad attestare l'aspetto dell'incidenza effettiva dell'evento, sotto il profilo patrimoniale, su di una attività lavorativa futura.
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Ritiene il Tribunale che la domanda vada interpretata a ristoro della perdita capacità lavorativa generica, e cioè la generale attitudine del soggetto a svolgere una qualunque attività lavorativa, e allora essa è strettamente correlata all'invalidità subita dalla vittima dell'incidente poiché quest'ultima è tale da compromettere genericamente le sue capacità lavorative;
si tratta, quindi, di danno non patrimoniale riferito alla persona in quanto capace di lavorare, già compreso nel danno biologico, permanente o temporaneo, e non autonomamente risarcibile.
4. ha spiegato domanda di manleva nei confronti di CP_1 CP_3
terza chiamata in garanzia, in virtù della polizza n. 331112183.
[...]
Tale domanda merita accoglimento.
Risulta infatti pacifico e non contestato (cfr. documentazione depositata in atti) il rapporto di assicurazione fra la società e la compagnia assicurativa nel periodo per cui è causa. Da tanto consegue che va Controparte_3
condannata a manlevare e tenere indenne (già ) di quanto CP_1 Pt_2
tenuta a corrispondere all'attrice in virtù della presente sentenza.
Conclusivamente la domanda risarcitoria avanzata da deve Parte_1
essere accolta nei limiti di cui in motivazione e, per quanto sopra esposto deve essere condannata a manlevare (già Le Bilo) e Controparte_3 CP_1
per la somma di € 51.820,63 oltre interessi equitativi e Controparte_2
legali.
5. Avuto riguardo al regolamento delle spese e delle competenze sopportate dall'attrice , in ragione dell'esito del giudizio che vede la convenuta Pt_1
soccombente, le stesse devono porsi in capo a quest'ultima e sono CP_1
liquidate come in dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014, aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, tenendo conto dei valori medi e delle fasi di giudizio effettivamente svolte.
5.1 Le spese di c.t.u. liquidate come da decreto di liquidazione ctu n. cronol.
14997/2023 del 15/11/2023, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del professionista, devono porsi in capo a CP_1
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5.2 Avuto riguardo alla domanda avanzata da con la quale CP_1 quest'ultima ha chiesto di porre in capo alla terza chiamata in garanzia anche le spese legali da essa sopportate nel presente giudizio e sempre in ragione del contratto di assicurazione sottoscritto deve rilevarsi quanto segue. ha contestato tale richiesta sin dalla comparsa di costituzione Controparte_7
successiva alla chiamata in garanzia deducendo che alcuna somma spettasse a titolo di competenze legali alla società convenuta assicurata, atteso che essa si era costituita in proprio e non a mezzo di legale designato dalla PA di
AS.ni , così come invece imposto dalle Condizioni Generali di assicurazione di cui alla polizza assicurativa allegate agli atti di causa. La chiamata assicurazione ha sostenuto che l'art.
4.2 della Sezione Responsabilità civile delle condizioni generali di polizza in atti, l'ASicurazione non riconosce spese sopportate dall'assicurato per legali o tecnici che la medesima
ASicurazione non abbia espressamente designato e che, nel caso di specie, la circostanza che la società convenuta si sia costituita a mezzo di proprio legale di fiducia e, quindi, in violazione del cd. patto di gestione della lite, comporta che le relative ed eventuali spese giudiziali di cui alla partecipazione al giudizio di quella medesima società dovranno rimanere ad esclusivo carico del medesimo assicurato.
Di contro, ha sostenuto la non sussistenza di una clausola in tal CP_1
senso ed in ogni caso, ha evidenziato come l'art. 1917 comma 3 è norma non derogabile se non in senso più favorevole all'assicurato con la conseguenza che “eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la refusione delle spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 c.c.”
(Cass. 12/11/2020 – 9/02/2021 n. 3011). Inoltre, ha evidenziato come, alla denuncia di sinistro effettuata da l'area liquidazioni delle CP_2 [...]
provvedeva con comunicazione inviata al legale di parte attrice a CP_3
rendersi disponibile a gestire la vertenza che tuttavia restava inesitata, con conseguente necessità per la di costituirsi tempestivamente in giudizio. CP_1
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Orbene, dato atto delle rispettive posizioni, deve operarsi necessariamente una premessa in diritto sul rapporto tra la previsione di un patto di gestione della lite e la disposizione ex art 1917 c.c. co 3, che prevede l'obbligo, per la compagnia assicurativa, del rimborso delle spese di giudizio patite dall'assicurato per resistere in giudizio.
Sul punto, Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep.
19/02/2020), n.4202, ha avuto modo di chiarire che “un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Mette conto solo osservare che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale. (…) E' ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.”
In sostanza, ne deriva la piena compatibilità tra la previsione di un patto di gestione della lite e la disposizione normativa ex art 1917 c.c. co 3, in quanto il primo rappresenta nient'altro che una modalità alternativa di gestione dell'obbligo ex art 1917 co 3 c.p.c., per cui deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice.
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Ebbene, ciò posto, nel caso di specie deve ritenersi che non sussistano i presupposti per il diniego del rimborso da parte della compagnia assicurativa.
In primo luogo, da quanto emerge dagli atti di causa, il patto di gestione della lite stipulato tra le parti non prevede, espressamente, l'esclusione del rimborso delle spese sopportato per la resistenza in giudizio, nel caso di scelta di un difensore esterno rispetto alla compagnia. In secondo luogo, la società CP_1
ha dimostrato in giudizio di volersi avvalere del patto di gestione,
[...] invitando l'assicurazione a provvedere alla gestione del sinistro.
Di tale comunicazione, vi è prova in atti, né, tantomeno, la compagnia assicurativa ha negato o contestato di aver ricevuto la comunicazione in questione.
Al contrario, alcuna prova vi è in atti di una eventuale comunicazione, da parte della compagnia assicurativa circa la presa in carico del sinistro. Ritiene quindi la scrivente che sia stata l'assicurazione a non aver dimostrato, al cliente, di volersi avvalere del patto di gestione della lite, costringendo, il medesimo, a nominare un proprio difensore di fiducia onde resistere alle richieste di parte attrice.
Per altro, tale ricostruzione neppure è avversata dalla che si è Controparte_3
limitata, in giudizio, a contestare meramente la richiesta di addebito delle spese di giudizio.
Ebbene tale contestazione non coglie nel segno, dal momento che, in sostanza, il comportamento della compagnia assicurativa, che non ha comunicato all'assicurato la presa in carico della lite e la disponibilità ad intervenire in giudizio con proprio difensore, unitamente alla circostanza per cui il patto tra le parti non prevedesse una espressa rinuncia al diritto al rimborso ex art 1917 co 3 c.c., permettere di ritenere il diniego dell'assicurazione non legittimo, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.
Conclusivamente, ad integrale accoglimento della domanda di manleva spiegata da nei confronti di quest'ultima dovrà CP_1 Controparte_3
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essere condannata anche al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
che si liquidano in base al decisum come in dispositivo, in applicazione
[...]
dei valori medi e delle fasi di giudizio svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella persona del Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie per quanto ragione la domanda proposta da Controparte_8
e dichiara la responsabilità della liquidazione in persona CP_4
del legale rapp. p.t. il sig. e la condanna al Controparte_2
pagamento della somma di € 51.820,63 a titolo di integrale liquidazione dei danni per i fatti di causa oltre interessi compensativi e legali come in parte motiva;
2) condanna alla rifusione nei confronti di CP_1 Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano, in base al decisum, in €
7.616,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da Decreto di liquidazione ctu n. cronol. 14997/2023 del 15/11/2023 definitivamente a carico di CP_1
ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti
[...]
del professionista;
4) in accoglimento della domanda di manleva formulata da CP_1
nei confronti di condanna quest'ultima a manlevare e Controparte_3
tenere indenne di quanto tenuta a corrispondere all'attrice CP_1
in virtù della presente sentenza e specificamente a Parte_1
titolo di integrale risarcimento dei danni e spese di lite nonché le spese di CTU;
5) in accoglimento della domanda di manleva formulata da CP_1
nei confronti di condanna quest'ultima al pagamento Controparte_3
delle spese di lite da essa sostenute che si liquidano in base al decisum
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nella somma di € 7.616,00, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Foggia, il 10/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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