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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/10/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4805/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa n. 4843/2023
R.G.A.L., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1
in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - opponente nel proc. n. 4805/2023 R.G.A.L.
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti Ivana Rosa Di Chio e Clemente Giglio - opponente nel proc. n. 4843/2023 R.G.A.L.
E
elettivamente domiciliato in Pesaro, Via Arcangeli n. 14, Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Enzo di Maria che lo rappresenta e difende, unitamente dall'Avv.
MO AS - opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 349/2023 del Tribunale di Cosenza-
Sezione Lavoro.
Conclusioni di “… - in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare Parte_1
che nulla è dovuto dalla al sig. in ragione dell'eccepito inadempimento CP_3 CP_2
1 contrattuale e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In
subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'errata determinazione del
quantum debeatur e accertare e dichiarare quale dovuta la minore somma di € 1.267,38
ovvero in via ulteriormente gradata di € 2.617,38 e non il maggior importo ingiunto di €
7.605,00. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da
distrarsi …”.
Conclusioni di “… 1.in via principale, in accoglimento dell'opposizione CP_1
proposta con il presente atto, dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta in ragione
dell'eccepito inadempimento contrattuale da parte della e, per l'effetto, CP_3
revocare, annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 349/2023 - N.R.G.
3455/2023; 2. in via subordinata dichiarare la responsabilità di per il CP_3
mancato pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo garantendo e/o manlevando e,
comunque, tenendo indenne da qualsiasi conseguenza derivante dal presente CP_1
giudizio e, per l'effetto, di quanto eventualmente obbligata a corrispondere da parte della
3. in via di ulteriore subordine, in considerazione di quanto esposto in narrativa, CP_3
revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre l'importo eventualmente dovuto da
[...]
in qualità di responsabile in solido, ai soli trattamenti retributivi con esclusione di CP_1
tutte le voci ed indennità non rientranti in detta nozione (ferie, festività e tfr) e dei contributi
e cassa edile già versati dalla Con vittoria degli onorari e spese di giudizio …”. CP_3
Conclusioni di parte opposta: proc. n. 4805/2023 R.G.A.L. “… confermare il decreto
ingiuntivo opposto, respingendo ogni eccezione e domanda avanzata da per CP_3
tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ovvero, in subordine condannare al CP_3
pagamento della minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di lite…”; proc. n. 4843/2023 R.G.A.L.: “… confermare il decreto ingiuntivo
opposto, respingendo ogni eccezione e domanda avanzata da , per tutte le ragioni CP_1
2 meglio esposte in narrativa, ovvero, in subordine condannare al pagamento della CP_1
minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. ha agito in via monitoria assumendo di aver lavorato per la CP_2 Parte_1
dal 18.11.2020 al 31.12.2021 come manovale edile con contratto a tempo determinato,
trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.8.2021; che aveva svolto la sua attività lavorativa esclusivamente nell'ambito del contratto di appalto tra e Parte_1 [...]
che il rapporto di lavoro si era interrotto a seguito di licenziamento orale del CP_1
31.12.2021; che non aveva ricevuto la retribuzione per il periodo settembre/dicembre 2021
per la somma complessiva di €. 7.605,00; che per tale periodo il datore di lavoro non aveva consegnato le relative buste paga;
che sussisteva la responsabilità solidale di ex CP_1
art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.
Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, ingiungeva alle odierne opponenti il pagamento della somma indicata in solido, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e spese della procedura monitoria.
ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo (proc. n. 4805/2023 Parte_1
R.G.A.L.), con cui ha affermato principalmente che il rapporto di lavoro era cessato al
31.12.2021 a seguito della fine del contratto di appalto con l' al quale la parte CP_1
opposta era addetta;
che le buste paga erano state trasmesse alla compagna del dipendente;
che il Sig. , durante il rapporto lavorativo, era stato adibito al servizio di pronto CP_2
intervento “a chiamata”; che il più delle volte il Sig. non aveva risposto alle CP_2
chiamate, determinando la comminazione di penali alla società datrice di lavoro;
che in data
8.10.2021 il Sig. era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari CP_2
e che da quel giorno non aveva più prestato attività lavorativa, atteso che, pur essendo stato autorizzato dal Giudice ad allontanarsi dalla sua abitazione per svolgere attività lavorativa,
le modalità della stessa, caratterizzata dall'urgenza dell'intervento, non permettevano la
3 richiesta delle necessarie autorizzazioni;
che la non aveva licenziato il Sig. Parte_1
fino al 31.12.2021 in ragione dell'imminente cessazione dell'appalto, CP_2
continuando a corrispondere la contribuzione e le somme per la;
che la parte Parte_2
opposta aveva occupato senza titolo fino al 14.2.2022 l'immobile che la aveva Parte_1
locato agli operai nonostante l'intimazione di rilascio del 3.1.2022; che, al momento della riconsegna, venivano riscontrati danni all'immobile e la mancanza di suppellettili per €.
600,00, corrisposte dalla società al locatore;
che dunque alla parte opposta non spettava alcuna somma;
che in ipotesi subordinata, le somme erano minori e da esse andavano
Par scomputate le somme pagate dalla per il comportamento della parte opposta. Parte_1
Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo (proc. n. 4843/2023 CP_1
R.G.A.L.), con cui ha affermato principalmente che, a seguito di comunicazione della con cui era stata comunicata la non debenza e comunque l'erroneità della Parte_1
somma ingiunta, mancavano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
che la somma era non dovuta e comunque era calcolata in maniera erronea;
che le indennità
sostitutive di ferie e festività e le somme chieste a titolo di TFR non erano comprese nella responsabilità solidale del committente. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte opposta si è costituita in giudizio in entrambi i giudizi contestando le avverse argomentazioni ed affermando che sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che durante il rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna contestazione disciplinare;
che non vi era alcuna sua responsabilità per le somme che la Parte_1
assumeva di aver corrisposto per penali e per i danni all'immobile, abitato anche da altri dipendenti della società; che la aveva riconosciuto, sia pure in modo parziale, il Parte_1
credito azionato sulla base delle buste paga che erano state versate in atti e non trasmesse al lavoratore. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
4 Con ordinanze del 30.5.2024 le cause sono state riunite e l'istanza ex art. 423 c.p.c.
(riqualificata in termini di richiesta di esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.) formulata da parte opposta è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va posta la premessa per cui l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce né
azione d'impugnazione del decreto stesso, né l'atto introduttivo di un giudizio autonomo,
introducendo semplicemente una fase eventuale di un giudizio già pendente al fine di ricondurre il procedimento, fino a quel momento svoltosi con le forme speciali del procedimento monitorio, entro i binari del processo ordinario.
In tal modo, si mostrano inconferenti le argomentazioni di parte sulla sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che l'odierno giudizio è comunque diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
La parte opposta non ha contestato l'argomentazione di secondo cui Parte_1
dall'8.10.2021, data degli arresti domiciliari, non aveva più svolto attività lavorativa per la società sicché la domanda formulata in via monitoria non si mostra fondata per Parte_1
il periodo successivo all'8.10.2021, non essendo stata svolta attività lavorativa cui correlare la retribuzione chiesta in ragione, di fatto, dell'impossibilità della prestazione lavorativa ex art. 1463 c.c..
5 Per la mensilità di settembre e ottobre 2021, la ha quantificato le somme dovute Parte_1
in €. 1.627,00, con sostanziale non contestazione della somma della parte opposta, che ha limitato le sue argomentazioni alla mancata trasmissione delle buste paga.
Non può accogliersi l'eccezione di compensazione formulata dalla atteso che, Parte_1
lasciandosi in disparte ulteriori valutazioni, la documentazione allegata per il pagamento delle penali pare riferibile fondamentalmente all'inadempimento dell'8.10.2021 (sicché va ricompreso nel periodo di impossibilità della prestazione, non risultando invece documentazione relativa all'asserito inadempimento del 2.9.2021) e non vi è prova della riferibilità dei danni all'immobile alla condotta del Sig. [la prova per testi (capp. CP_2
5, 6 e 7), in merito, era inammissibile per il suo carattere valutativo].
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, sul presupposto per cui in questa sede deve trovare applicazione nei confronti dell' l'art. 29, comma CP_1
2, D. Lgs. 276/2003 (l'eccezione formulata dall' sull'insussistenza della sua CP_1
responsabilità per indennità e TFR è generica e sganciata da concreti riferimenti fattuali), le società opponenti debbono essere condannate in solido al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €. 1.627,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
In ordine alle spese di lite - sulla premessa per cui nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza
(cfr. Cass. 18125/2017; Cass. 11606/2018) - la fondatezza solo parziale della domanda formulata in via monitoria determina la compensazione delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 349/2023 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro;
condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 CP_2
della somma di €. 1.627,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
[...]
maturazione del credito al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 4.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4805/2023 R.G.A.L., alla quale è stata riunita la causa n. 4843/2023
R.G.A.L., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_1
in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - opponente nel proc. n. 4805/2023 R.G.A.L.
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1
Avv.ti Ivana Rosa Di Chio e Clemente Giglio - opponente nel proc. n. 4843/2023 R.G.A.L.
E
elettivamente domiciliato in Pesaro, Via Arcangeli n. 14, Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Enzo di Maria che lo rappresenta e difende, unitamente dall'Avv.
MO AS - opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 349/2023 del Tribunale di Cosenza-
Sezione Lavoro.
Conclusioni di “… - in accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare Parte_1
che nulla è dovuto dalla al sig. in ragione dell'eccepito inadempimento CP_3 CP_2
1 contrattuale e per l'effetto dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- In
subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'errata determinazione del
quantum debeatur e accertare e dichiarare quale dovuta la minore somma di € 1.267,38
ovvero in via ulteriormente gradata di € 2.617,38 e non il maggior importo ingiunto di €
7.605,00. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da
distrarsi …”.
Conclusioni di “… 1.in via principale, in accoglimento dell'opposizione CP_1
proposta con il presente atto, dichiarare che nulla è dovuto alla parte opposta in ragione
dell'eccepito inadempimento contrattuale da parte della e, per l'effetto, CP_3
revocare, annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 349/2023 - N.R.G.
3455/2023; 2. in via subordinata dichiarare la responsabilità di per il CP_3
mancato pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo garantendo e/o manlevando e,
comunque, tenendo indenne da qualsiasi conseguenza derivante dal presente CP_1
giudizio e, per l'effetto, di quanto eventualmente obbligata a corrispondere da parte della
3. in via di ulteriore subordine, in considerazione di quanto esposto in narrativa, CP_3
revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre l'importo eventualmente dovuto da
[...]
in qualità di responsabile in solido, ai soli trattamenti retributivi con esclusione di CP_1
tutte le voci ed indennità non rientranti in detta nozione (ferie, festività e tfr) e dei contributi
e cassa edile già versati dalla Con vittoria degli onorari e spese di giudizio …”. CP_3
Conclusioni di parte opposta: proc. n. 4805/2023 R.G.A.L. “… confermare il decreto
ingiuntivo opposto, respingendo ogni eccezione e domanda avanzata da per CP_3
tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, ovvero, in subordine condannare al CP_3
pagamento della minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di lite…”; proc. n. 4843/2023 R.G.A.L.: “… confermare il decreto ingiuntivo
opposto, respingendo ogni eccezione e domanda avanzata da , per tutte le ragioni CP_1
2 meglio esposte in narrativa, ovvero, in subordine condannare al pagamento della CP_1
minor somma che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. ha agito in via monitoria assumendo di aver lavorato per la CP_2 Parte_1
dal 18.11.2020 al 31.12.2021 come manovale edile con contratto a tempo determinato,
trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 1.8.2021; che aveva svolto la sua attività lavorativa esclusivamente nell'ambito del contratto di appalto tra e Parte_1 [...]
che il rapporto di lavoro si era interrotto a seguito di licenziamento orale del CP_1
31.12.2021; che non aveva ricevuto la retribuzione per il periodo settembre/dicembre 2021
per la somma complessiva di €. 7.605,00; che per tale periodo il datore di lavoro non aveva consegnato le relative buste paga;
che sussisteva la responsabilità solidale di ex CP_1
art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.
Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso, ingiungeva alle odierne opponenti il pagamento della somma indicata in solido, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e spese della procedura monitoria.
ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo (proc. n. 4805/2023 Parte_1
R.G.A.L.), con cui ha affermato principalmente che il rapporto di lavoro era cessato al
31.12.2021 a seguito della fine del contratto di appalto con l' al quale la parte CP_1
opposta era addetta;
che le buste paga erano state trasmesse alla compagna del dipendente;
che il Sig. , durante il rapporto lavorativo, era stato adibito al servizio di pronto CP_2
intervento “a chiamata”; che il più delle volte il Sig. non aveva risposto alle CP_2
chiamate, determinando la comminazione di penali alla società datrice di lavoro;
che in data
8.10.2021 il Sig. era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari CP_2
e che da quel giorno non aveva più prestato attività lavorativa, atteso che, pur essendo stato autorizzato dal Giudice ad allontanarsi dalla sua abitazione per svolgere attività lavorativa,
le modalità della stessa, caratterizzata dall'urgenza dell'intervento, non permettevano la
3 richiesta delle necessarie autorizzazioni;
che la non aveva licenziato il Sig. Parte_1
fino al 31.12.2021 in ragione dell'imminente cessazione dell'appalto, CP_2
continuando a corrispondere la contribuzione e le somme per la;
che la parte Parte_2
opposta aveva occupato senza titolo fino al 14.2.2022 l'immobile che la aveva Parte_1
locato agli operai nonostante l'intimazione di rilascio del 3.1.2022; che, al momento della riconsegna, venivano riscontrati danni all'immobile e la mancanza di suppellettili per €.
600,00, corrisposte dalla società al locatore;
che dunque alla parte opposta non spettava alcuna somma;
che in ipotesi subordinata, le somme erano minori e da esse andavano
Par scomputate le somme pagate dalla per il comportamento della parte opposta. Parte_1
Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo (proc. n. 4843/2023 CP_1
R.G.A.L.), con cui ha affermato principalmente che, a seguito di comunicazione della con cui era stata comunicata la non debenza e comunque l'erroneità della Parte_1
somma ingiunta, mancavano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
che la somma era non dovuta e comunque era calcolata in maniera erronea;
che le indennità
sostitutive di ferie e festività e le somme chieste a titolo di TFR non erano comprese nella responsabilità solidale del committente. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte opposta si è costituita in giudizio in entrambi i giudizi contestando le avverse argomentazioni ed affermando che sussistevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
che durante il rapporto di lavoro non aveva ricevuto alcuna contestazione disciplinare;
che non vi era alcuna sua responsabilità per le somme che la Parte_1
assumeva di aver corrisposto per penali e per i danni all'immobile, abitato anche da altri dipendenti della società; che la aveva riconosciuto, sia pure in modo parziale, il Parte_1
credito azionato sulla base delle buste paga che erano state versate in atti e non trasmesse al lavoratore. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
4 Con ordinanze del 30.5.2024 le cause sono state riunite e l'istanza ex art. 423 c.p.c.
(riqualificata in termini di richiesta di esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.) formulata da parte opposta è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Va posta la premessa per cui l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisce né
azione d'impugnazione del decreto stesso, né l'atto introduttivo di un giudizio autonomo,
introducendo semplicemente una fase eventuale di un giudizio già pendente al fine di ricondurre il procedimento, fino a quel momento svoltosi con le forme speciali del procedimento monitorio, entro i binari del processo ordinario.
In tal modo, si mostrano inconferenti le argomentazioni di parte sulla sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che l'odierno giudizio è comunque diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
La parte opposta non ha contestato l'argomentazione di secondo cui Parte_1
dall'8.10.2021, data degli arresti domiciliari, non aveva più svolto attività lavorativa per la società sicché la domanda formulata in via monitoria non si mostra fondata per Parte_1
il periodo successivo all'8.10.2021, non essendo stata svolta attività lavorativa cui correlare la retribuzione chiesta in ragione, di fatto, dell'impossibilità della prestazione lavorativa ex art. 1463 c.c..
5 Per la mensilità di settembre e ottobre 2021, la ha quantificato le somme dovute Parte_1
in €. 1.627,00, con sostanziale non contestazione della somma della parte opposta, che ha limitato le sue argomentazioni alla mancata trasmissione delle buste paga.
Non può accogliersi l'eccezione di compensazione formulata dalla atteso che, Parte_1
lasciandosi in disparte ulteriori valutazioni, la documentazione allegata per il pagamento delle penali pare riferibile fondamentalmente all'inadempimento dell'8.10.2021 (sicché va ricompreso nel periodo di impossibilità della prestazione, non risultando invece documentazione relativa all'asserito inadempimento del 2.9.2021) e non vi è prova della riferibilità dei danni all'immobile alla condotta del Sig. [la prova per testi (capp. CP_2
5, 6 e 7), in merito, era inammissibile per il suo carattere valutativo].
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, sul presupposto per cui in questa sede deve trovare applicazione nei confronti dell' l'art. 29, comma CP_1
2, D. Lgs. 276/2003 (l'eccezione formulata dall' sull'insussistenza della sua CP_1
responsabilità per indennità e TFR è generica e sganciata da concreti riferimenti fattuali), le società opponenti debbono essere condannate in solido al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €. 1.627,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
In ordine alle spese di lite - sulla premessa per cui nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso e della soccombenza
(cfr. Cass. 18125/2017; Cass. 11606/2018) - la fondatezza solo parziale della domanda formulata in via monitoria determina la compensazione delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulle cause riunite pendenti tra le parti indicate in epigrafe,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 349/2023 del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro;
condanna e in solido, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 CP_2
della somma di €. 1.627,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
[...]
maturazione del credito al soddisfo;
compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Cosenza, 4.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7