Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01942/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da
PP TO AP, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Rita Gloriana Capizzi, Stefania Alagona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternò, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 1546/2022, depositato in data 4 aprile 2022, emesso dalla Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania, notificato il 12 aprile 2022 e divenuto definitivamente esecutivo in data 14 aprile 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto indicato in epigrafe, notificato in forma esecutiva alla parte debitrice, col quale il Comune di Paternò è stato condannato al pagamento, in suo favore, di una somma di denaro pari ad euro 23.242,45, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di emissione delle fatture fino al soddisfo e rimborso spese legali del rito monitorio, quest’ultime liquidate in euro 540,00 a titolo di compenso professionale, oltre CPA, 15% per rimborsi spese generali, spese per il contributo unificato (euro 145,50) e IVA, se dovuta.
Deduce il ricorrente che l’Ente locale intimato avrebbe provveduto al pagamento di una somma pari ad euro 23.242,00 che, con comunicazione del 6 settembre 2022, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il privato ha imputato, per euro 3.606,58 ad interessi, per euro 933,42 a titolo di spese e compensi liquidati col decreto ingiuntivo in argomento e, per i restanti euro 18.702,00, a sorte capitale.
Alla luce di ciò, ad oggi il Comune intimato dovrebbe ancora versare euro 4.540,00 a titolo di sorte capitale residua, oltre interessi di mora calcolati secondo quanto disposto dal titolo esecutivo, a cui andrebbero altresì aggiunti i 513,00 di imposta di registro versata dalla parte ricorrente per la registrazione del decreto ingiuntivo in parola.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge come il decreto ingiuntivo di cui trattasi sia ormai irrevocabile, in quanto non opposto, e che lo stesso sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Alla luce dell’adempimento solo parziale del Comune, deve pertanto essere disposto che l’Amministrazione intimata provveda al pagamento di quanto ancora dovuto in via residua entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente.
7. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti alla società ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta .
8. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Paternò di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto ancora dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Comune di Paternò al pagamento della penalità di mora in favore di parte ricorrente, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione.
Condanna altresì il Comune intimato al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO