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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice rel. dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3348/2021 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. FRANCESCA ZAMPIERI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. MASSIMO APRILE resistente
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta autorizzate depositate per il 20/06/2024 con assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocazione prevalente e residenza fissata presso la madre. 2) disporre che le visite dei genitori avvengano, durante le vacanze scolastiche, nelle modalità concordemente proposte ed accettate tra le parti … : a) la signora terrà con sé il figlio nei giorni di riposo dal lavoro a settimane Pt_1
alterne, ovvero il sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 ed andrà a prendere il minore davanti al commissariato di Polizia di GG ed ivi lo riporterà e ciò a partire dal giorno
8.06.24; b) il signor terrà con sé il figlio negli altri fine settimana alternati, con le stessa CP_1
modalità orarie e consegnando il minore e riprendendolo davanti alla caserma dei Carabinieri di
Sottomarina di GG;
c) parteciperà al centro estivo di Clodia Beach School di GG Per_1
lungomare a partire dal giorno 10.06.24 e rimarrà con la madre dalle ore 12.30 (uscita dal centro) sino alle 15.30 poi verrà riportato a GG davanti al commissariato di Polizia di
GG e così per tutta la settimana ed a settimane alterne;
d) la signora nulla oppone Pt_1
alla richiesta del signor di portare in vacanza dal 12 al 25 agosto, con la possibilità CP_1 Per_1
per la madre di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni;
6) il signor si CP_1
impegna a riaprire il canale social Whatsapp con la signora al solo fine di scambiare Pt_1
informazioni utili circa la salute e le emergenze riguardanti il minore. Durante l'anno scolastico, attesi i turni di lavoro non ancora definitivi della signora disporre sin d'ora due fine Pt_1
settimana con la mamma, uno col papà e il successivo di nuovo con la mamma (a parti invertite rispetto alla proposta dei servizi sociali) dal sabato dalle ore 9.30 alla domenica sino alle 20.30; durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed i turni della madre, Per_1
starà due sere a settimana con la madre e/o nelle modalità che i genitori concorderanno mentre gli altri giorni la madre potrà fare videochiamate con il figlio;
il giorno di Natale potrà vedere Per_1
entrambi i genitori per lo scambio degli auguri e dei doni;
il padre inoltre vedrà e terrà con sé
– ad anni alterni con la madre – il giorno di Capodanno e quello di Pasqua o Lunedì in Per_1
2 Albis, nonché per due settimane anche non consecutive durante le proprie ferie estive in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. 4) disporre a carico del marito
ed a favore della signora una somma non inferiore ad € 400,00 a Controparte_1 Pt_1
titolo di concorso nel mantenimento del minore oltre il pagamento al 100% delle spese Per_1
straordinarie come considerate dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019, da pagarsi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a far data del deposito del presente ricorso;
5) disporre a carico del marito CP_1
a favore della moglie la somma di € 250,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese,
[...] Pt_1
tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a far data del deposito del presente ricorso;
6) condannare il marito sig. a versare alla moglie le spese CP_1 Pt_1
straordinarie pari ad € 700,00 circa meglio indicate in corso di causa, non contestate, e sostenute in via esclusiva dalla signora 5) disporre, in luogo dell'assegnazione della casa coniugale Pt_1
un contributo per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche pari ad € 300,00 ad integrazione dell'assegno di mantenimento per il minore;
Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge”,
Conclusioni del resistente: “> affidamento congiunto del figlio ad entrambi i coniugi Per_1
con residenza presso il padre;
> diritto di visita per la madre e di tenere con sé il figlio Per_1
secondo modalità da individuarsi di comune intesa fra le parti o secondo quanto disposto dal
Tribunale; > obbligo di contribuzione della sig.ra alle spese straordinarie da sostenersi Pt_1
per il figlio in ragione del 50% con applicazione delle modalità previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Venezia. Con rifusione in favore del sig. del compenso Controparte_1
professionale e degli accessori di legge”, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 28/04/2021 , dopo aver premesso che in Parte_1
data 15/12/2007 ha contratto matrimonio civile a GG con CP_1
3 ; che dalla loro unione è nato il figlio (02/07/2014), tuttora CP_1 Per_1
minorenne; che la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni è divenuta intollerabile per la violazione dei doveri coniugali di fedeltà, di assistenza morale e familiare da parte del marito nonché per le condotte aggressive poste in essere dal medesimo nei suoi confronti;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione, ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate in ordine all'addebito e alle altre richieste economiche nonché alla corresponsione degli arretrati e del contributo all'affitto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza del 21/01/2022, nominando se stesso GI e incaricando il
Servizio Sociale di GG di monitorare le condizioni abitative e socio–familiari del minore presso ciascun genitore e di fornire ogni elemento utile per la valutazione del miglior regime di collocazione del primo.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositate la memoria integrativa e la comparsa di costituzione – con modifica delle conclusioni, da parte del convenuto, inerenti ai rapporti economici e personali verso il figlio – all'udienza del 22/09/2022 la difesa del sig. ha chiesto e ottenuto di depositare la copia CP_1
della querela presentata dal resistente ai CC di GG contro la ricorrente per non avergli portato il figlio nei tempi stabiliti, con riserva del Giudice di valutarne la rilevanza in sede decisoria.
4 Successivamente, su ricorso ex art. 709 c.p.c. presentato dal sig. e presa CP_1
visione della relazione dei Servizi Sociali di GG (depositata il 25 luglio 2022), in cui si dava atto della precaria situazione abitativa della sig.ra , quale Pt_1
collocataria prevalente del figlio, e si rilevava invero l'adeguatezza dell'abitazione della nonna paterna ad ospitare il minore il Giudice - a modifica in parte qua Per_1
dei provvedimenti presidenziali del 21/01/2022 – con provvedimento del
02/12/2022 ha collocato, con effetto immediato, presso il padre, nella Per_1
residenza della nonna paterna, disponendo che gli incontri madre–figlio fossero organizzati dai SS di GG e sospendendo l'obbligo del sig. di CP_1
corresponsione dell'assegno per concorso al mantenimento ordinario di Per_1
Depositati il contratto di locazione abitativa stipulato a febbraio 2023 da parte ricorrente, le remissioni – d.d. 17/2/2023 – delle querele sporte contro la ricorrente dalla suocera e dalla cognata, il documento di valutazione di del Per_1
16/2/2023, all'udienza del 16 marzo 2023, il Giudice ha autorizzato i difensori a precisare le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, riservando alla successiva fase istruttoria la decisione sull'istanza ex art. 709 IV co. c.p.c. formulata in udienza dalla ricorrente per la ripresa degli incontri liberi madre – figlio, richiesta alla quale il convenuto ha formulato motivata opposizione.
È stata emessa la sentenza sullo status n. 1159/2023, pubblicata il 03/07/2023, con rimessione in istruttoria e concessione di termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e le relazioni dei Servizi Sociali – nella cui rel. del
23/01/2024 hanno concluso in senso favorevole a “continuare con gli incontri previsti da decreto, di due volte la settimana con un rientro anticipato a casa del padre, nel periodo scolastico, dando comunque la possibilità di cenare con la madre. Si ritiene di poter prevedere anche una modifica delle giornate in base ai turni della madre” e nella rel. del 13/05/2024,
5 riscontrato il perdurare della conflittualità della coppia genitoriale, hanno valutato
“importante che venga facilitata la relazione tra madre e figlio, autorizzando la stessa ad incontrarlo nei tempi in cui è libera dal lavoro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici del figlio, autorizzando anche un pernotto almeno una volta ogni due settimane nei week- end, con la possibilità di aumentare le giornate pensando ad un graduale aumento nei tempi di visita”, ritenendo, in generale, “importante ampliare il ruolo della madre nella vita del bambino con la possibilità di occuparsi in maniera condivisa con il padre, anche dal punto di vista medico, scolastico e sociale. A riguardo il servizio propone di introdurre delle video chiamate madre-figlio, e dei giorni prestabiliti durante la settimana in cui la coppia si possa vedere” –, i difensori delle parti hanno chiesto e ottenuto di poter precisare le proprie conclusioni, che hanno precisato come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 19/06/2024 dalla ricorrente ed il 15/06/2024 dal convenuto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. intervenuto ha rassegnato proprie conclusioni con nota agli atti.
In pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c. – e su richiesta formulata dalla ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni – con provvedimento del 01/07/2024 il Giudice istruttore ha nuovamente modificato i provvedimenti presidenziali, in conformità all'accordo medio tempore raggiunto dalle parti, nei seguenti termini: “1) la signora terrà con sé il figlio nei giorni di riposo dal lavoro a settimane alterne, ovvero Pt_1
il sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 ed andrà a prendere il minore davanti al commissariato di Polizia di GG ed ivi lo riporterà e ciò a partire dal giorno 8.06.24; 2) il signor terrà con sé il figlio negli altri fine settimana alternati, con le stessa modalità orarie CP_1
e consegnando il minore e riprendendolo davanti alla caserma dei Carabinieri di Sottomarina di
GG; 3) parteciperà al centro estivo di Clodia Beach School di GG lungomare a Per_1
partire dal giorno 10.06.24 e rimarrà con la madre dalle ore 12.30 (uscita dal centro) sino alle
15.30 poi verrà riportato a GG davanti al commissariato di Polizia di GG e così per
6 tutta la settimana ed a settimane alterne;
4) la signora nulla oppone alla richiesta del Pt_1
signor di portare in vacanza dal 12 al 25 agosto, con la possibilità per la madre CP_1 Per_1
di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni;
5) il signor si impegna a CP_1
riaprire il canale social Whatsapp con la signora al solo fine di scambiare informazioni Pt_1
utili circa la salute e le emergenze riguardanti il minore”.
*
Già dichiarata, con sentenza dep. 28.6.2023, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va innanzitutto respinta la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla ricorrente anche nella memoria integrativa e non esplicitamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni. Tale domanda, che deve ritenersi pertanto ancora sottoposta alla cognizione del Tribunale, è risultata sfornita di qualsiasi riscontro probatorio ed ex art. 2697 c.c. va rigettata.
Parimenti destituita di fondamento è la domanda attorea di un assegno per il proprio mantenimento, da porsi a carico del marito. La ricorrente, infatti, ha dimostrato anche in corso di causa una sufficiente capacità lavorativa, svolgendo varie occupazioni e – pur avendo fornito un principio di prova circa la debenza di un canone di locazione di € 500,00 mensili producendo un contratto decorrente dal febbraio 2023, non registrato – appare dotata di “adeguati redditi propri” ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.c.
Sul piano dei rapporti personali genitori – figli, premessa in rito l'inammissibilità della modifica delle conclusioni dopo la loro “precisazione” ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 ter c.p.c. e 189 c.p.c. e segnatamente nelle comparse conclusionali (v. in termini, C. Cass. SS.UU. Civ. sent. 7 febbraio 2024, n. 3453), nel merito andrà
7 integrata l'ultima regolamentazione, assunta sull'accordo delle parti con ordinanza dell'1.7.2024 e conforme al contenuto delle più aggiornate relazioni dei Servizi
Sociali incaricati (depp. 23.1.2024 e 14.5.2024).
In particolare, va disposto che – salvo diverso e più ampio accordo delle parti, ascoltato in figlio – la signora terrà con sé a settimane alterne, dal Pt_1 Per_1
sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 quando dopo la cena lo riconsegnerà al padre;
ogni settimana, inoltre, due pomeriggi dall'uscita di scuola – dove la madre andrà a prenderlo – (od orario corrispondente, in periodo non scolastico) fino alle
19.00 quando lo riconsegnerà al padre.
In occasione delle vacanze natalizie, oltre alle giornate come sopra previste, Per_1
trascorrerà con la madre 3 giorni, preferibilmente consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno.
Il giorno del proprio compleanno sarà trascorso – ad anni alterni – con uno Per_1
o con l'altro genitore.
In tutti i casi, il prelievo e la riconsegna del minore tra i genitori avverranno in luogo pubblico.
Il padre porterà in vacanza per due settimane anche non consecutive nel Per_1
mese di agosto, con la possibilità per la madre di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni.
Si prende atto che come previsto al p. 5) delle note congiunte recepite nel provvedimento ex art. 709 IV co. c.p.c. dell'1.7.2024 “il signor si impegna a CP_1
riaprire il canale social Whatsapp con la signora al solo fine di scambiare Pt_1
informazioni utili circa la salute e le emergenze riguardanti il minore”.
8 Il tutto con monitoraggio dei Servizi Sociali di GG che depositeranno relazione annuale al Giudice Tutelare. Non vi sono invece i presupposti per una presa in carico di da parte della come suggerito, in relazione ormai Per_1 Pt_2
risalente (dep. 13.10.2023) dai Servizi Sociali.
Va inoltre disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
conferma della sua collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione della nonna paterna, dove essi risultano attualmente dimorare. S'intende in tal modo dare stabilità alle abitudini socio – familiari ed esistenziali del ragazzo (in conformità alla giurisprudenza anche di legittimità, per cui v. e pluribus recentemente C. Cass. ordinanza del 24.2.2023 n. 5738) e minimizzarne le occasioni di possibile disagio connesse alle difficoltà abitative e lavorative sperimentate in questi anni dalla madre e non ancora del tutto superate, come conferma l'avvicendarsi delle più varie occupazioni a termine (da addetta a pulizie a sorvegliante in un supermercato: v. doc. 20 ric.) e di soluzioni abitative reperite
(dall'albergo ad un contratto di locazione del quale non risulta la compiuta formalizzazione con la registrazione: doc. 16 ric.).
Considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e le capacità reddituali, modeste della madre e attualmente ignote (e pertanto da valutarsi ex art. 116 c.p.c.) in capo al padre, questi va onerato del versamento, in favore della prima, di un contributo mensile di € 150,00 oltre ISTAT su base annua – da pagare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario – per concorso al mantenimento ordinario di Le stesse considerazioni inducono il Tribunale Per_1
a porre a carico del padre per il 60% e della madre per il restante 40% le spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019.
9 In particolare, la capacità reddituale paterna va apprezzata tenendo conto che il resistente risulta vivere ospite dalla propria madre e che all'epoca dell'introduzione del giudizio egli – affermandosi pesantemente colpito dagli effetti economici della recente pandemia SARS COV2 – aveva allegato di guadagnare circa 1000 € al mese
(v. verbale ud. 28.9.2021) Pertanto, anche assumendo che tale sia pure il reddito dichiarato attuale, non essendovi documentazione del prestito di € 40.000,00 asseritamente contratto dall'uomo con la propria madre per l'acquisto del mezzo che ha acquistato ed utilizza per lavoro e a fortiori del suo rimborso, si deve ritenere nella scarsa documentazione reddituale e patrimoniale che il resistente abbia una capacità economica de facto superiore a quella dichiarata e che ha messo a disposizione del Tribunale.
Non vi sono pertanto seri ostacoli ad imporgli la somma sopra indicata quale contributo al mantenimento di da versare alla madre per assicurare al ragazzo Per_1
un minimo sostegno materiale quando egli sia c.s. tenuto a frequentarla. Il che, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, atteso che l'ampliamento delle frequentazioni madre – figlia che giustifica il contributo de quo
è stato qui disposto de futuro.
L'assegno unico erogato dall' per il figlio delle parti sarà da queste percepito CP_2
in egual misura come per Legge.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto degli esiti della controversia, sia nel procedimento principale che nei tre subalterni tempo per tempo instaurati da ciascuna parte.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1159/2023 resa inter partes ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente;
respinge la domanda di assegno per il proprio mantenimento formulata dalla ricorrente;
affida in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Persona_2
collocazione presso il padre;
vedrà e starà con la madre con le seguenti modalità: salvo diverso e più ampio Per_1
accordo delle parti, ascoltato in figlio, terrà con sé a Parte_1 Per_1
settimane alterne, dal sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 quando dopo la cena lo riconsegnerà al padre;
ogni settimana, inoltre, ella lo terrà con sé due pomeriggi dall'uscita di scuola – dove andrà a prenderlo – od orario corrispondente, in periodo non scolastico, fino alle 19.00 quando lo riconsegnerà al padre. In occasione delle vacanze natalizie, oltre alle giornate come sopra previste, trascorrerà con la madre 3 giorni, preferibilmente consecutivi, Per_1
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Il giorno del proprio compleanno sarà trascorso da – ad anni alterni – con uno o con Per_1
l'altro genitore.
In tutti i casi, il prelievo e la riconsegna del minore tra i genitori avverranno in luogo pubblico.
Il padre porterà in vacanza per due settimane anche non consecutive nel Per_1
mese di agosto, con la possibilità per la madre di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni.
11 Prende atto che “il signor si impegna a riaprire il canale social Whatsapp con la CP_1
signora al solo fine di scambiare informazioni utili circa la salute e le emergenze Pt_1
riguardanti il minore”;
Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali di GG con relazione annuale al
Giudice Tutelare;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 oltre ISTAT su base annua oltre al 60% delle spese straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente dott. ssa Lisa Micochero
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice rel. dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3348/2021 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. FRANCESCA ZAMPIERI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. MASSIMO APRILE resistente
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta autorizzate depositate per il 20/06/2024 con assegnazione di termini ex art. 190
c.p.c.
Conclusioni della ricorrente: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocazione prevalente e residenza fissata presso la madre. 2) disporre che le visite dei genitori avvengano, durante le vacanze scolastiche, nelle modalità concordemente proposte ed accettate tra le parti … : a) la signora terrà con sé il figlio nei giorni di riposo dal lavoro a settimane Pt_1
alterne, ovvero il sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 ed andrà a prendere il minore davanti al commissariato di Polizia di GG ed ivi lo riporterà e ciò a partire dal giorno
8.06.24; b) il signor terrà con sé il figlio negli altri fine settimana alternati, con le stessa CP_1
modalità orarie e consegnando il minore e riprendendolo davanti alla caserma dei Carabinieri di
Sottomarina di GG;
c) parteciperà al centro estivo di Clodia Beach School di GG Per_1
lungomare a partire dal giorno 10.06.24 e rimarrà con la madre dalle ore 12.30 (uscita dal centro) sino alle 15.30 poi verrà riportato a GG davanti al commissariato di Polizia di
GG e così per tutta la settimana ed a settimane alterne;
d) la signora nulla oppone Pt_1
alla richiesta del signor di portare in vacanza dal 12 al 25 agosto, con la possibilità CP_1 Per_1
per la madre di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni;
6) il signor si CP_1
impegna a riaprire il canale social Whatsapp con la signora al solo fine di scambiare Pt_1
informazioni utili circa la salute e le emergenze riguardanti il minore. Durante l'anno scolastico, attesi i turni di lavoro non ancora definitivi della signora disporre sin d'ora due fine Pt_1
settimana con la mamma, uno col papà e il successivo di nuovo con la mamma (a parti invertite rispetto alla proposta dei servizi sociali) dal sabato dalle ore 9.30 alla domenica sino alle 20.30; durante la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed i turni della madre, Per_1
starà due sere a settimana con la madre e/o nelle modalità che i genitori concorderanno mentre gli altri giorni la madre potrà fare videochiamate con il figlio;
il giorno di Natale potrà vedere Per_1
entrambi i genitori per lo scambio degli auguri e dei doni;
il padre inoltre vedrà e terrà con sé
– ad anni alterni con la madre – il giorno di Capodanno e quello di Pasqua o Lunedì in Per_1
2 Albis, nonché per due settimane anche non consecutive durante le proprie ferie estive in periodi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. 4) disporre a carico del marito
ed a favore della signora una somma non inferiore ad € 400,00 a Controparte_1 Pt_1
titolo di concorso nel mantenimento del minore oltre il pagamento al 100% delle spese Per_1
straordinarie come considerate dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019, da pagarsi entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario e rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a far data del deposito del presente ricorso;
5) disporre a carico del marito CP_1
a favore della moglie la somma di € 250,00 da pagarsi entro il 5 di ogni mese,
[...] Pt_1
tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a far data del deposito del presente ricorso;
6) condannare il marito sig. a versare alla moglie le spese CP_1 Pt_1
straordinarie pari ad € 700,00 circa meglio indicate in corso di causa, non contestate, e sostenute in via esclusiva dalla signora 5) disporre, in luogo dell'assegnazione della casa coniugale Pt_1
un contributo per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche pari ad € 300,00 ad integrazione dell'assegno di mantenimento per il minore;
Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario ed accessori di legge”,
Conclusioni del resistente: “> affidamento congiunto del figlio ad entrambi i coniugi Per_1
con residenza presso il padre;
> diritto di visita per la madre e di tenere con sé il figlio Per_1
secondo modalità da individuarsi di comune intesa fra le parti o secondo quanto disposto dal
Tribunale; > obbligo di contribuzione della sig.ra alle spese straordinarie da sostenersi Pt_1
per il figlio in ragione del 50% con applicazione delle modalità previste dal protocollo adottato dal Tribunale di Venezia. Con rifusione in favore del sig. del compenso Controparte_1
professionale e degli accessori di legge”, per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 28/04/2021 , dopo aver premesso che in Parte_1
data 15/12/2007 ha contratto matrimonio civile a GG con CP_1
3 ; che dalla loro unione è nato il figlio (02/07/2014), tuttora CP_1 Per_1
minorenne; che la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni è divenuta intollerabile per la violazione dei doveri coniugali di fedeltà, di assistenza morale e familiare da parte del marito nonché per le condotte aggressive poste in essere dal medesimo nei suoi confronti;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa al marito, alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di pronuncia della separazione, ma ha rassegnato proprie e diverse conclusioni sui provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate in ordine all'addebito e alle altre richieste economiche nonché alla corresponsione degli arretrati e del contributo all'affitto.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza del 21/01/2022, nominando se stesso GI e incaricando il
Servizio Sociale di GG di monitorare le condizioni abitative e socio–familiari del minore presso ciascun genitore e di fornire ogni elemento utile per la valutazione del miglior regime di collocazione del primo.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositate la memoria integrativa e la comparsa di costituzione – con modifica delle conclusioni, da parte del convenuto, inerenti ai rapporti economici e personali verso il figlio – all'udienza del 22/09/2022 la difesa del sig. ha chiesto e ottenuto di depositare la copia CP_1
della querela presentata dal resistente ai CC di GG contro la ricorrente per non avergli portato il figlio nei tempi stabiliti, con riserva del Giudice di valutarne la rilevanza in sede decisoria.
4 Successivamente, su ricorso ex art. 709 c.p.c. presentato dal sig. e presa CP_1
visione della relazione dei Servizi Sociali di GG (depositata il 25 luglio 2022), in cui si dava atto della precaria situazione abitativa della sig.ra , quale Pt_1
collocataria prevalente del figlio, e si rilevava invero l'adeguatezza dell'abitazione della nonna paterna ad ospitare il minore il Giudice - a modifica in parte qua Per_1
dei provvedimenti presidenziali del 21/01/2022 – con provvedimento del
02/12/2022 ha collocato, con effetto immediato, presso il padre, nella Per_1
residenza della nonna paterna, disponendo che gli incontri madre–figlio fossero organizzati dai SS di GG e sospendendo l'obbligo del sig. di CP_1
corresponsione dell'assegno per concorso al mantenimento ordinario di Per_1
Depositati il contratto di locazione abitativa stipulato a febbraio 2023 da parte ricorrente, le remissioni – d.d. 17/2/2023 – delle querele sporte contro la ricorrente dalla suocera e dalla cognata, il documento di valutazione di del Per_1
16/2/2023, all'udienza del 16 marzo 2023, il Giudice ha autorizzato i difensori a precisare le conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, riservando alla successiva fase istruttoria la decisione sull'istanza ex art. 709 IV co. c.p.c. formulata in udienza dalla ricorrente per la ripresa degli incontri liberi madre – figlio, richiesta alla quale il convenuto ha formulato motivata opposizione.
È stata emessa la sentenza sullo status n. 1159/2023, pubblicata il 03/07/2023, con rimessione in istruttoria e concessione di termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie e le relazioni dei Servizi Sociali – nella cui rel. del
23/01/2024 hanno concluso in senso favorevole a “continuare con gli incontri previsti da decreto, di due volte la settimana con un rientro anticipato a casa del padre, nel periodo scolastico, dando comunque la possibilità di cenare con la madre. Si ritiene di poter prevedere anche una modifica delle giornate in base ai turni della madre” e nella rel. del 13/05/2024,
5 riscontrato il perdurare della conflittualità della coppia genitoriale, hanno valutato
“importante che venga facilitata la relazione tra madre e figlio, autorizzando la stessa ad incontrarlo nei tempi in cui è libera dal lavoro, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici del figlio, autorizzando anche un pernotto almeno una volta ogni due settimane nei week- end, con la possibilità di aumentare le giornate pensando ad un graduale aumento nei tempi di visita”, ritenendo, in generale, “importante ampliare il ruolo della madre nella vita del bambino con la possibilità di occuparsi in maniera condivisa con il padre, anche dal punto di vista medico, scolastico e sociale. A riguardo il servizio propone di introdurre delle video chiamate madre-figlio, e dei giorni prestabiliti durante la settimana in cui la coppia si possa vedere” –, i difensori delle parti hanno chiesto e ottenuto di poter precisare le proprie conclusioni, che hanno precisato come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 19/06/2024 dalla ricorrente ed il 15/06/2024 dal convenuto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. intervenuto ha rassegnato proprie conclusioni con nota agli atti.
In pendenza dei termini ex art. 190 c.p.c. – e su richiesta formulata dalla ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni – con provvedimento del 01/07/2024 il Giudice istruttore ha nuovamente modificato i provvedimenti presidenziali, in conformità all'accordo medio tempore raggiunto dalle parti, nei seguenti termini: “1) la signora terrà con sé il figlio nei giorni di riposo dal lavoro a settimane alterne, ovvero Pt_1
il sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 ed andrà a prendere il minore davanti al commissariato di Polizia di GG ed ivi lo riporterà e ciò a partire dal giorno 8.06.24; 2) il signor terrà con sé il figlio negli altri fine settimana alternati, con le stessa modalità orarie CP_1
e consegnando il minore e riprendendolo davanti alla caserma dei Carabinieri di Sottomarina di
GG; 3) parteciperà al centro estivo di Clodia Beach School di GG lungomare a Per_1
partire dal giorno 10.06.24 e rimarrà con la madre dalle ore 12.30 (uscita dal centro) sino alle
15.30 poi verrà riportato a GG davanti al commissariato di Polizia di GG e così per
6 tutta la settimana ed a settimane alterne;
4) la signora nulla oppone alla richiesta del Pt_1
signor di portare in vacanza dal 12 al 25 agosto, con la possibilità per la madre CP_1 Per_1
di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni;
5) il signor si impegna a CP_1
riaprire il canale social Whatsapp con la signora al solo fine di scambiare informazioni Pt_1
utili circa la salute e le emergenze riguardanti il minore”.
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Già dichiarata, con sentenza dep. 28.6.2023, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, la separazione personale dei coniugi, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
Va innanzitutto respinta la domanda di addebito della separazione al marito, proposta dalla ricorrente anche nella memoria integrativa e non esplicitamente rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni. Tale domanda, che deve ritenersi pertanto ancora sottoposta alla cognizione del Tribunale, è risultata sfornita di qualsiasi riscontro probatorio ed ex art. 2697 c.c. va rigettata.
Parimenti destituita di fondamento è la domanda attorea di un assegno per il proprio mantenimento, da porsi a carico del marito. La ricorrente, infatti, ha dimostrato anche in corso di causa una sufficiente capacità lavorativa, svolgendo varie occupazioni e – pur avendo fornito un principio di prova circa la debenza di un canone di locazione di € 500,00 mensili producendo un contratto decorrente dal febbraio 2023, non registrato – appare dotata di “adeguati redditi propri” ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.c.
Sul piano dei rapporti personali genitori – figli, premessa in rito l'inammissibilità della modifica delle conclusioni dopo la loro “precisazione” ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 ter c.p.c. e 189 c.p.c. e segnatamente nelle comparse conclusionali (v. in termini, C. Cass. SS.UU. Civ. sent. 7 febbraio 2024, n. 3453), nel merito andrà
7 integrata l'ultima regolamentazione, assunta sull'accordo delle parti con ordinanza dell'1.7.2024 e conforme al contenuto delle più aggiornate relazioni dei Servizi
Sociali incaricati (depp. 23.1.2024 e 14.5.2024).
In particolare, va disposto che – salvo diverso e più ampio accordo delle parti, ascoltato in figlio – la signora terrà con sé a settimane alterne, dal Pt_1 Per_1
sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 quando dopo la cena lo riconsegnerà al padre;
ogni settimana, inoltre, due pomeriggi dall'uscita di scuola – dove la madre andrà a prenderlo – (od orario corrispondente, in periodo non scolastico) fino alle
19.00 quando lo riconsegnerà al padre.
In occasione delle vacanze natalizie, oltre alle giornate come sopra previste, Per_1
trascorrerà con la madre 3 giorni, preferibilmente consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno.
Il giorno del proprio compleanno sarà trascorso – ad anni alterni – con uno Per_1
o con l'altro genitore.
In tutti i casi, il prelievo e la riconsegna del minore tra i genitori avverranno in luogo pubblico.
Il padre porterà in vacanza per due settimane anche non consecutive nel Per_1
mese di agosto, con la possibilità per la madre di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni.
Si prende atto che come previsto al p. 5) delle note congiunte recepite nel provvedimento ex art. 709 IV co. c.p.c. dell'1.7.2024 “il signor si impegna a CP_1
riaprire il canale social Whatsapp con la signora al solo fine di scambiare Pt_1
informazioni utili circa la salute e le emergenze riguardanti il minore”.
8 Il tutto con monitoraggio dei Servizi Sociali di GG che depositeranno relazione annuale al Giudice Tutelare. Non vi sono invece i presupposti per una presa in carico di da parte della come suggerito, in relazione ormai Per_1 Pt_2
risalente (dep. 13.10.2023) dai Servizi Sociali.
Va inoltre disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
conferma della sua collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione della nonna paterna, dove essi risultano attualmente dimorare. S'intende in tal modo dare stabilità alle abitudini socio – familiari ed esistenziali del ragazzo (in conformità alla giurisprudenza anche di legittimità, per cui v. e pluribus recentemente C. Cass. ordinanza del 24.2.2023 n. 5738) e minimizzarne le occasioni di possibile disagio connesse alle difficoltà abitative e lavorative sperimentate in questi anni dalla madre e non ancora del tutto superate, come conferma l'avvicendarsi delle più varie occupazioni a termine (da addetta a pulizie a sorvegliante in un supermercato: v. doc. 20 ric.) e di soluzioni abitative reperite
(dall'albergo ad un contratto di locazione del quale non risulta la compiuta formalizzazione con la registrazione: doc. 16 ric.).
Considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e le capacità reddituali, modeste della madre e attualmente ignote (e pertanto da valutarsi ex art. 116 c.p.c.) in capo al padre, questi va onerato del versamento, in favore della prima, di un contributo mensile di € 150,00 oltre ISTAT su base annua – da pagare entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario – per concorso al mantenimento ordinario di Le stesse considerazioni inducono il Tribunale Per_1
a porre a carico del padre per il 60% e della madre per il restante 40% le spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019.
9 In particolare, la capacità reddituale paterna va apprezzata tenendo conto che il resistente risulta vivere ospite dalla propria madre e che all'epoca dell'introduzione del giudizio egli – affermandosi pesantemente colpito dagli effetti economici della recente pandemia SARS COV2 – aveva allegato di guadagnare circa 1000 € al mese
(v. verbale ud. 28.9.2021) Pertanto, anche assumendo che tale sia pure il reddito dichiarato attuale, non essendovi documentazione del prestito di € 40.000,00 asseritamente contratto dall'uomo con la propria madre per l'acquisto del mezzo che ha acquistato ed utilizza per lavoro e a fortiori del suo rimborso, si deve ritenere nella scarsa documentazione reddituale e patrimoniale che il resistente abbia una capacità economica de facto superiore a quella dichiarata e che ha messo a disposizione del Tribunale.
Non vi sono pertanto seri ostacoli ad imporgli la somma sopra indicata quale contributo al mantenimento di da versare alla madre per assicurare al ragazzo Per_1
un minimo sostegno materiale quando egli sia c.s. tenuto a frequentarla. Il che, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, atteso che l'ampliamento delle frequentazioni madre – figlia che giustifica il contributo de quo
è stato qui disposto de futuro.
L'assegno unico erogato dall' per il figlio delle parti sarà da queste percepito CP_2
in egual misura come per Legge.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto degli esiti della controversia, sia nel procedimento principale che nei tre subalterni tempo per tempo instaurati da ciascuna parte.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale n. 1159/2023 resa inter partes ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
respinge la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente;
respinge la domanda di assegno per il proprio mantenimento formulata dalla ricorrente;
affida in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalente Persona_2
collocazione presso il padre;
vedrà e starà con la madre con le seguenti modalità: salvo diverso e più ampio Per_1
accordo delle parti, ascoltato in figlio, terrà con sé a Parte_1 Per_1
settimane alterne, dal sabato dalle 9.30 sino alla domenica alle 20.30 quando dopo la cena lo riconsegnerà al padre;
ogni settimana, inoltre, ella lo terrà con sé due pomeriggi dall'uscita di scuola – dove andrà a prenderlo – od orario corrispondente, in periodo non scolastico, fino alle 19.00 quando lo riconsegnerà al padre. In occasione delle vacanze natalizie, oltre alle giornate come sopra previste, trascorrerà con la madre 3 giorni, preferibilmente consecutivi, Per_1
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Il giorno del proprio compleanno sarà trascorso da – ad anni alterni – con uno o con Per_1
l'altro genitore.
In tutti i casi, il prelievo e la riconsegna del minore tra i genitori avverranno in luogo pubblico.
Il padre porterà in vacanza per due settimane anche non consecutive nel Per_1
mese di agosto, con la possibilità per la madre di fare una breve videochiamata con il figlio ogni tre giorni.
11 Prende atto che “il signor si impegna a riaprire il canale social Whatsapp con la CP_1
signora al solo fine di scambiare informazioni utili circa la salute e le emergenze Pt_1
riguardanti il minore”;
Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali di GG con relazione annuale al
Giudice Tutelare;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 150,00 oltre ISTAT su base annua oltre al 60% delle spese straordinarie per il figlio come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente dott. ssa Lisa Micochero
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