CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 999/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fragagnano - Via Cesare Battisti 1 74022 Fragagnano TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 912-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 10/06/2025, la parrocchia Ricorrente_1, in persona del parroco in carica, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 912 del 22/10/2024, notificatole il 23/04/2025, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Fragagnano le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 13.520,00 (comprensiva di sanzioni e di interessi) per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2019 riferibile a un terreno agricolo, a un'area fabbricabile e a due fabbricati di sua proprietà (i cui identificativi catastali venivano indicati nel prospetto di dettaglio di detto avviso), avendone omesso il versamento.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 del D. L. vo 30/12/1992 n. 504 perché nei predetti immobili non verrebbe svolta alcun tipo di attività commerciale come già ritenuto da due sentenze di questa Corte (n. 1679 del 12/11/2019 e n. 703 del 07/09/2021); in particolare: 1) l'area fabbricabile (in catasto al foglio 7, particella 601), con decreto arcivescovile n. 75 del 31/10/1989 (comunicato alla controparte con PEC del 19/04/2023), sarebbe stata destinata alla costruzione di opere di ministero pastorale con divieto assoluto di vendita, di donazione o di permuta;
2) il fabbricato di Indirizzo_1 (in catasto dati catastali sarebbe stato concesso in comodato alle suore dell'Associazione_1 delle Ente_Religioso_1 di don Nominativo_1 che ivi dimorano svolgendo attività educative-religiose senza scopo di lucro e, a decorrere dal 2019 e sino al
31/08/2022, parte di esso (quello posto al primo piano) sarebbe stato assegnato in comodato all'Associazione_2 che ugualmente avrebbe svolto attività di volontariato ispirato ai principi cristiani in favore di fasce deboli e senza scopo di lucro, come documentato alla controparte in sede del contraddittorio ex art. 6 bis della legge n. 212/2000 del
20/01/2025; b) comunque, erronea determinazione del tributo con riferimento all'area di cui sub 1),sulla superficie di mq. 2.338,00, così residuata a seguito dello scorporo di quella di mq.
1.098 come effettuato dall'U.T.C., in quanto destinata a campo sportivo, quantificato in euro 3.252,98, anziché nell'importo realmente previsto di euro 2.213,46; c) omessa eliminazione delle sanzioni come disposto dalla controparte, che risultano, invece, indicate nella misura di euro 2.905,20 e sommate ad altre voci, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: di schema di atto con invito al contraddittorio;
delle sue controdeduzioni avverso detto schema;
del verbale delle operazioni svolte in sede di convocazione;
dell'avviso suindicato;
delle due sentenze succitate;
del decreto arcivescovile di cui innanzi;
di un verbale di conciliazione giudiziale del 10/07/2023; di due contratti di comodato e di documentazione afferente a precedenti controversie insorte tra le parti relative a precedenti analoghe imposizioni.
Il 12/01/2026 si costituiva il comune di Fragagnano mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava, in via preliminare, di avere provveduto, in esecuzione del verbale del 04/03/2025
(sottoscritto in fase di contraddittorio) e in sede di autotutela, ad eliminare le sanzioni sul dovuto e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa doglianza non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell'invocata esenzione e, comunque, l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla controparte in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 6 del D. M. n. 200/2012, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Allegava all'atto di costituzione copia: di avviso di accertamento rettificato;
del contratto con Associazione_2; del DD n. 319/2019; del DD n. 320/2019 e di relazione dell'U.T.C.
Con ordinanza n. 768 del 19/11/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso suindicato.
In data 16/01/2026, la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, rappresentava la tardività della costituzione della controparte con conseguente inutilizzabilità del contenuto dello scritto difensivo e dei documenti dalla stessa prodotti.
Il 22/01/2026 anche l'ente impositore provvedeva all'invio di memoria con la quale, insistendo sulla fondatezza delle sue difese, sosteneva l'inconsistenza dell'eccezione di inutilizzabilità. All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inutilizzabilità, a fini decisori, del contenuto della documentazione allegata all'atto di costituzione dell'ente impositore perché prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 1 – del D. L. vo n. 546/1992; di contro, non è fondato l'analogo rilievo con riferimento al contenuto dell'atto predetto atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente, disciplinata dall'art. 23 del D. L. vo n. 546/1992, non comporta, sia alla stregua della suindicata disposizione e sia in base alla normativa contenuta nel codice di procedura civile (alla quale rinvia l'art. 1 di detto Decreto), alcun tipo di nullità o di inammissibilità (fatta salva la violazione di cui all'art. 32 – comma 2 – del medesimo Decreto), stanti la mancata previsione di simili sanzioni e il principio di tassatività delle relative cause ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o di svolgere attività processuali eventualmente precluse.
Ancora preliminarmente va evidenziato che la predetta ricorrente non contesta la debenza del tributo per il terreno agricolo (in catasto al foglio 12, particella 106 S.) e per il fabbricato di Indirizzo_2 n. 39 (in catasto al foglio 12, particella 173 S.0001, categoria B/01).
Pertanto, con riferimento ai predetti immobili, vi è stato l'omesso versamento dell'imposta dovuta.
Relativamente agli altri immobili, la questione affrontata dalla contribuente attiene all'applicabilità dell'esenzione IMU disposta dalla lettera g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, già prevista dall'art. 9 – comma 8 – del D. L. vo n. 23/2011, richiamato dall'art. 13 – commi 1 e 13 – del D. L.
n. 201/2011 e, prima ancora, dall'art. 7 – comma 1, lettera i) – del D. L. vo n. 504/1992 per l'ICI, in favore dei beni posseduti e direttamente utilizzati da enti non commerciali (v. l'art. 73 – comma 1 – del T.U.I.R.) per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (educative, ricreative, sportive, culturali etc.), con modalità non commerciali.
In ordine agli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici, ai fini della predetta esenzione, va tenuto presente anche l'art. 16 – lettera a) – della legge 20/05/1985 n. 222 il quale prescrive: “agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana…”.
Ovviamente, quale requisito oggettivo richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento della suindicata esenzione, è che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, ossia in forma gratuita o con corrispettivi simbolici che rappresentino una parziale copertura dei costi (corrispettivi che, secondo il D.
M. n. 200/2012, in molti casi devono essere, comunque, inferiori alla metà della media dei corrispettivi di mercato per le relative attività) e, si può aggiungere, che le attività religiose o di culto non hanno, di per sé, natura commerciale, dovendo escludersi il perseguimento di finalità speculative o lucrative;
in caso contrario, si potrebbe negare, in radice, la configurabilità di una pratica religiosa o cultuale.
Alla normativa suindicata, va aggiunta l'esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759 in favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto (compatibile con le disposizioni degli artt. 18 e 19 Costituzione) e le loro pertinenze (oratori, locali destinati alle attività di catechesi, agli incontri e alle iniziative parrocchiali di carattere non commerciale e le abitazioni per il clero addetto alla chiesa ivi comprese quelle dei sacrestani assunti con apposito contratto, delle religiose operanti per convenzione all'interno della pastorale parrocchiale e dei membri di una congregazione religiosa con modalità assimilabili a quella di una unità immobiliare occupata dal proprietario e dai suoi familiari). Analogamente spetta l'esenzione anche per gli immobili di un ente non commerciale religioso utilizzati da altro ente religioso. Infatti, anche se la disposizione della lettera g) del comma 759 più volte citato richiede il requisito dell'utilizzazione diretta da parte del possessore, va ricordato che il comma 71 dell'art. 1 della legge n. 213/2023 ha introdotto una norma interpretativa (e, come tale, retroattiva) sia di detta lettera g) che delle precedenti disposizioni in materia, in forza della quale l'esenzione riguarda anche gli immobili concessi in comodato ad un altro ente (non commerciale), strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente proprietario, a condizione che lo utilizzi esclusivamente per lo svolgimento di una delle attività agevolate di cui alla predetta lettera g), con modalità non commerciali.
Pertanto, anche l'utilizzazione indiretta dell'immobile a titolo di comodato per la destinazione esclusiva ad attività di religione o di culto da parte di altro ente ecclesiastico può venire in rilievo ai fini dell'esenzione
IMU a vantaggio dell'ente ecclesiastico che ne sia proprietario.
Dal punto di vista probatorio, la parrocchia contribuente ha documentato la destinazione esclusiva dell'area e del fabbricato di Indirizzo_1 all'attività di religione o di culto. L'ente impositore, sostanzialmente, ammette nel contenuto del suo atto di costituzione la ricorrenza delle condizioni caratterizzanti la suindicata attività e, comunque, non ha dimostrato quanto da esso dedotto.
L'accoglimento del suesposto motivo, esime il Collegio dal valutare e decidere quelli ulteriori proposti dalla ricorrente in via subordinata.
L'unico problema per il fabbricato, è che risulta classificato catastalmente nella categoria B/5, con assegnazione di rendita.
In tale categoria rientrano gli edifici scolastici e i laboratori scientifici. Per essere esonerati dall'IMU, detti immobili devono essere di proprietà di un ente pubblico o di una fondazione senza scopo di lucro;
non devono essere locati o dati in uso a terzi e non devono generare reddito. Inoltre, devono essere utilizzati direttamente per attività scolastiche, educative o scientifiche.
In mancanza dei suindicati presupposti, l'IMU è dovuta e il calcolo della stessa va effettuato sulla base dei due valori di riferimento e, cioè, quello della rendita catastale e quello del coefficiente.
Si vuole argomentare, in sintesi, che, comunque, il comune ha operato correttamente nel richiedere alla controparte l'IMU per il suddetto fabbricato sulla base di precise disposizioni di legge a fronte delle quali non gli è consentito alcun margine di discrezionalità.
Dovrebbe la Ricorrente_1 preoccuparsi di richiedere una variazione catastale da B/5 in E/7 che indica quei fabbricati che hanno la destinazione da essa dichiarata e che, come tali, sono esenti dall'imposta.
Il parziale versamento del tributo e l'erronea indicazione catastale di cui innanzi, costituiscono giusti motivi di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dalla parrocchia Ricorrente_1, in persona del parroco pro-tempore e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento di cui in premessa limitatamente all'imposizione sull'area fabbricabile e sul fabbricato di Indirizzo_1, confermandolo nel resto. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 999/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fragagnano - Via Cesare Battisti 1 74022 Fragagnano TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 912-2019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 10/06/2025, la parrocchia Ricorrente_1, in persona del parroco in carica, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 912 del 22/10/2024, notificatole il 23/04/2025, mediante il quale il funzionario responsabile dell'ufficio tributi del comune di Fragagnano le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 13.520,00 (comprensiva di sanzioni e di interessi) per il recupero dell'IMU relativa all'anno d'imposta 2019 riferibile a un terreno agricolo, a un'area fabbricabile e a due fabbricati di sua proprietà (i cui identificativi catastali venivano indicati nel prospetto di dettaglio di detto avviso), avendone omesso il versamento.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 del D. L. vo 30/12/1992 n. 504 perché nei predetti immobili non verrebbe svolta alcun tipo di attività commerciale come già ritenuto da due sentenze di questa Corte (n. 1679 del 12/11/2019 e n. 703 del 07/09/2021); in particolare: 1) l'area fabbricabile (in catasto al foglio 7, particella 601), con decreto arcivescovile n. 75 del 31/10/1989 (comunicato alla controparte con PEC del 19/04/2023), sarebbe stata destinata alla costruzione di opere di ministero pastorale con divieto assoluto di vendita, di donazione o di permuta;
2) il fabbricato di Indirizzo_1 (in catasto dati catastali sarebbe stato concesso in comodato alle suore dell'Associazione_1 delle Ente_Religioso_1 di don Nominativo_1 che ivi dimorano svolgendo attività educative-religiose senza scopo di lucro e, a decorrere dal 2019 e sino al
31/08/2022, parte di esso (quello posto al primo piano) sarebbe stato assegnato in comodato all'Associazione_2 che ugualmente avrebbe svolto attività di volontariato ispirato ai principi cristiani in favore di fasce deboli e senza scopo di lucro, come documentato alla controparte in sede del contraddittorio ex art. 6 bis della legge n. 212/2000 del
20/01/2025; b) comunque, erronea determinazione del tributo con riferimento all'area di cui sub 1),sulla superficie di mq. 2.338,00, così residuata a seguito dello scorporo di quella di mq.
1.098 come effettuato dall'U.T.C., in quanto destinata a campo sportivo, quantificato in euro 3.252,98, anziché nell'importo realmente previsto di euro 2.213,46; c) omessa eliminazione delle sanzioni come disposto dalla controparte, che risultano, invece, indicate nella misura di euro 2.905,20 e sommate ad altre voci, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: di schema di atto con invito al contraddittorio;
delle sue controdeduzioni avverso detto schema;
del verbale delle operazioni svolte in sede di convocazione;
dell'avviso suindicato;
delle due sentenze succitate;
del decreto arcivescovile di cui innanzi;
di un verbale di conciliazione giudiziale del 10/07/2023; di due contratti di comodato e di documentazione afferente a precedenti controversie insorte tra le parti relative a precedenti analoghe imposizioni.
Il 12/01/2026 si costituiva il comune di Fragagnano mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava, in via preliminare, di avere provveduto, in esecuzione del verbale del 04/03/2025
(sottoscritto in fase di contraddittorio) e in sede di autotutela, ad eliminare le sanzioni sul dovuto e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa doglianza non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento dell'invocata esenzione e, comunque, l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla controparte in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 6 del D. M. n. 200/2012, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Allegava all'atto di costituzione copia: di avviso di accertamento rettificato;
del contratto con Associazione_2; del DD n. 319/2019; del DD n. 320/2019 e di relazione dell'U.T.C.
Con ordinanza n. 768 del 19/11/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso suindicato.
In data 16/01/2026, la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, rappresentava la tardività della costituzione della controparte con conseguente inutilizzabilità del contenuto dello scritto difensivo e dei documenti dalla stessa prodotti.
Il 22/01/2026 anche l'ente impositore provvedeva all'invio di memoria con la quale, insistendo sulla fondatezza delle sue difese, sosteneva l'inconsistenza dell'eccezione di inutilizzabilità. All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inutilizzabilità, a fini decisori, del contenuto della documentazione allegata all'atto di costituzione dell'ente impositore perché prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 1 – del D. L. vo n. 546/1992; di contro, non è fondato l'analogo rilievo con riferimento al contenuto dell'atto predetto atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente, disciplinata dall'art. 23 del D. L. vo n. 546/1992, non comporta, sia alla stregua della suindicata disposizione e sia in base alla normativa contenuta nel codice di procedura civile (alla quale rinvia l'art. 1 di detto Decreto), alcun tipo di nullità o di inammissibilità (fatta salva la violazione di cui all'art. 32 – comma 2 – del medesimo Decreto), stanti la mancata previsione di simili sanzioni e il principio di tassatività delle relative cause ex art. 156 c.p.c., ma determina soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere o di svolgere attività processuali eventualmente precluse.
Ancora preliminarmente va evidenziato che la predetta ricorrente non contesta la debenza del tributo per il terreno agricolo (in catasto al foglio 12, particella 106 S.) e per il fabbricato di Indirizzo_2 n. 39 (in catasto al foglio 12, particella 173 S.0001, categoria B/01).
Pertanto, con riferimento ai predetti immobili, vi è stato l'omesso versamento dell'imposta dovuta.
Relativamente agli altri immobili, la questione affrontata dalla contribuente attiene all'applicabilità dell'esenzione IMU disposta dalla lettera g) del comma 759 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, già prevista dall'art. 9 – comma 8 – del D. L. vo n. 23/2011, richiamato dall'art. 13 – commi 1 e 13 – del D. L.
n. 201/2011 e, prima ancora, dall'art. 7 – comma 1, lettera i) – del D. L. vo n. 504/1992 per l'ICI, in favore dei beni posseduti e direttamente utilizzati da enti non commerciali (v. l'art. 73 – comma 1 – del T.U.I.R.) per lo svolgimento di una serie di attività agevolate (educative, ricreative, sportive, culturali etc.), con modalità non commerciali.
In ordine agli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici, ai fini della predetta esenzione, va tenuto presente anche l'art. 16 – lettera a) – della legge 20/05/1985 n. 222 il quale prescrive: “agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana…”.
Ovviamente, quale requisito oggettivo richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento della suindicata esenzione, è che l'attività sia svolta con modalità non commerciali, ossia in forma gratuita o con corrispettivi simbolici che rappresentino una parziale copertura dei costi (corrispettivi che, secondo il D.
M. n. 200/2012, in molti casi devono essere, comunque, inferiori alla metà della media dei corrispettivi di mercato per le relative attività) e, si può aggiungere, che le attività religiose o di culto non hanno, di per sé, natura commerciale, dovendo escludersi il perseguimento di finalità speculative o lucrative;
in caso contrario, si potrebbe negare, in radice, la configurabilità di una pratica religiosa o cultuale.
Alla normativa suindicata, va aggiunta l'esenzione prevista dalla lettera d) del medesimo comma 759 in favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto (compatibile con le disposizioni degli artt. 18 e 19 Costituzione) e le loro pertinenze (oratori, locali destinati alle attività di catechesi, agli incontri e alle iniziative parrocchiali di carattere non commerciale e le abitazioni per il clero addetto alla chiesa ivi comprese quelle dei sacrestani assunti con apposito contratto, delle religiose operanti per convenzione all'interno della pastorale parrocchiale e dei membri di una congregazione religiosa con modalità assimilabili a quella di una unità immobiliare occupata dal proprietario e dai suoi familiari). Analogamente spetta l'esenzione anche per gli immobili di un ente non commerciale religioso utilizzati da altro ente religioso. Infatti, anche se la disposizione della lettera g) del comma 759 più volte citato richiede il requisito dell'utilizzazione diretta da parte del possessore, va ricordato che il comma 71 dell'art. 1 della legge n. 213/2023 ha introdotto una norma interpretativa (e, come tale, retroattiva) sia di detta lettera g) che delle precedenti disposizioni in materia, in forza della quale l'esenzione riguarda anche gli immobili concessi in comodato ad un altro ente (non commerciale), strutturalmente o funzionalmente collegato all'ente proprietario, a condizione che lo utilizzi esclusivamente per lo svolgimento di una delle attività agevolate di cui alla predetta lettera g), con modalità non commerciali.
Pertanto, anche l'utilizzazione indiretta dell'immobile a titolo di comodato per la destinazione esclusiva ad attività di religione o di culto da parte di altro ente ecclesiastico può venire in rilievo ai fini dell'esenzione
IMU a vantaggio dell'ente ecclesiastico che ne sia proprietario.
Dal punto di vista probatorio, la parrocchia contribuente ha documentato la destinazione esclusiva dell'area e del fabbricato di Indirizzo_1 all'attività di religione o di culto. L'ente impositore, sostanzialmente, ammette nel contenuto del suo atto di costituzione la ricorrenza delle condizioni caratterizzanti la suindicata attività e, comunque, non ha dimostrato quanto da esso dedotto.
L'accoglimento del suesposto motivo, esime il Collegio dal valutare e decidere quelli ulteriori proposti dalla ricorrente in via subordinata.
L'unico problema per il fabbricato, è che risulta classificato catastalmente nella categoria B/5, con assegnazione di rendita.
In tale categoria rientrano gli edifici scolastici e i laboratori scientifici. Per essere esonerati dall'IMU, detti immobili devono essere di proprietà di un ente pubblico o di una fondazione senza scopo di lucro;
non devono essere locati o dati in uso a terzi e non devono generare reddito. Inoltre, devono essere utilizzati direttamente per attività scolastiche, educative o scientifiche.
In mancanza dei suindicati presupposti, l'IMU è dovuta e il calcolo della stessa va effettuato sulla base dei due valori di riferimento e, cioè, quello della rendita catastale e quello del coefficiente.
Si vuole argomentare, in sintesi, che, comunque, il comune ha operato correttamente nel richiedere alla controparte l'IMU per il suddetto fabbricato sulla base di precise disposizioni di legge a fronte delle quali non gli è consentito alcun margine di discrezionalità.
Dovrebbe la Ricorrente_1 preoccuparsi di richiedere una variazione catastale da B/5 in E/7 che indica quei fabbricati che hanno la destinazione da essa dichiarata e che, come tali, sono esenti dall'imposta.
Il parziale versamento del tributo e l'erronea indicazione catastale di cui innanzi, costituiscono giusti motivi di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto dalla parrocchia Ricorrente_1, in persona del parroco pro-tempore e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento di cui in premessa limitatamente all'imposizione sull'area fabbricabile e sul fabbricato di Indirizzo_1, confermandolo nel resto. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.