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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
Causa R.G. 2355 /2023
Oggi 28 gennaio 2025 alle ore 8,59 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparse l'Avv. Erica Ballatori, per la parte attrice, e l'Avv. Alice Giomi, per la parte convenuta, le quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte, anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse le procuratrici delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,13 alle ore 11,34 per cause R.G.
1598/24, 514/24 e 1405/23; di nuovo sospesa dalle ore 12,08 alle ore 12,47 per causa
R.G. 467/22; ancora sospesa dalle ore 13,08 alle ore 13,17 per causa R.G. 2197/20; ulteriormente sospesa dalle ore 13,54 alle ore 16,26 per cause R.G. 1816/06, 261/23,
525/24, 1478/24 e 1440/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà
a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,23 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,24
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2355/2023 R.G.A.C., Oggetto: Subfomitura
promossa da:
, con sede in Casciana Terme Lari Parte_1
(PI), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Erica Ballatori ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Ponsacco (PI), Largo della Pace n° 3, per procura allegata dell'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE contro
con sede in Poggibonsi (SI), in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Alice
Giomi ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Fratelli Bandiera
67, Colle di Val d'Elsa(SI), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 756/2023 ritualmente notificato
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ha convenuto in giudizio in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 756/2023 emesso nei confronti di RZ in quanto: 1) in via pregiudiziale e in rito, voglia dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore della competenza del Tribunale di Pisa in applicazione dei criteri alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.;
2) in denegata ipotesi, sempre in rito e in via pregiudiziale, dichiarare la connessione ai sensi degli artt.
2 Par 31 e 33 c.p.c. con il procedimento di ingiunzione avviato da avanti al Tribunale di Pisa (R.G. n.
2527/2023) fissando un termine entro il quale riassumere la causa avanti al Tribunale di Pisa quale
Giudice preventivamente adito e dunque competente a decidere su entrambe le domande ai sensi dell'art.
40 c.p.c. 3) qualora non fossero accolte le questioni pregiudiziali di rito, voglia il Tribunale di IE, in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della ricorrente (artt. 99 e 100 c.p.c.). 4) nel merito, rigettare la domanda proposta da CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto e non provata. 5) Nella denegata e non creduta ipotesi in CP_1 cui non fossero accolte le conclusioni di cui sopra, punti da 1) e 4), voglia il Tribunale di IE accertare il credito di Rz nei confronti della pari a Euro 13.897,04 oltre interessi ex art. 3 Legge CP_1
192/1998 (e oltre spese liquidate e successive occorrende) quale corrispettivo per le lavorazioni eseguite sulle mattonelle in virtù del contratto di sub fornitura in essere tra le parti e per l'effetto compensare tale credito con quello rivendicato da – nella misura in cui esso sarà accertato nel corso del giudizio – CP_1 condannando quest'ultima al pagamento dell'eventuale conguaglio per la differenza. 6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio..”.
Si è costituita in giudizio in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, In via pregiudiziale e in rito: - Rigettare
l'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso formulata, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Rigettare l'eccezione di connessione ex art. 31 e 35 e 40 cpc del presente procedimento con altro procedimento pendente innanzi al Tribunale di Pisa RG 3184/2023 ex adverso avanzata, perché del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo alla ex adverso formulata perché del tutto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e per i motivi tutti di cui in narrativa;
In Via preliminare:
Considerato che
non sussistono gravi motivi a norma dell'art. 649 cpc, alla luce anche dell'integrale pagamento già effettuato dalla controparte a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, considerato inoltre
3 che l'opposizione ex adverso formulata è infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in parte narrativa, rigettare la richiesta ex adverso formulata di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito:
Respingere perché infondate in fatto ed in diritto e non provate tutte le domande, eccezioni e tesi difensive, anche in via riconvenzionale, svolte dall'opponente
[...]
sia in rito che nel merito, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
756/2023 in ogni sua parte. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”.
All'udienza del 11 marzo 2024 il giudice, ritenuti sussistenti i gravi motivi per la richiesta sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, come motivato a verbale, ha disposto la detta sospensione e fissato udienza di discussione e decisione sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte.
La causa è stata, pertanto, istruita, mediante produzione documentale e ritenuta pronta e matura per la decisione.
All'udienza del 28n gennaio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitorio di pagamento della complessiva somma di €. 15.811,20 a fronte del rapporto contrattuale intercorso e poi risolto.
Nell'introdurre l'opposizione , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha contestato la ricostruzione in fatto ed in diritto effettuata ex adverso, ritenendo il rapporto de quo un contratto di
“sub fornitura” e non di “subappalto”, come ritenuto dalla controparte, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito, non potendosi applicare il for destinatae solutionis ex artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., in quanto non si tratterebbe nel caso di specie di credito pecuniario liquido e tantomeno esigibile, dovendosi, invece applicare il foro ove è sorta l'obbligazione (sede della
4 opponente), ovvero quello della sede della convenuta ex art. 19 c.p.c., radicando la competenza avanti al tribunale di Pisa. Ha, poi, eccepito l'incompetenza per connessione sempre in favore del Tribunale di Pisa rilevando di aver proposto procedura monitoria avanti al Tribunale di Pisa inerente il pagamento di una somma, traente origine nel medesimo contratto di sub fornitura oggetto di causa, conclusosi con l'emissione del D.I. 1077 del 11-15/9/2023 (R.G. n. 2527/2023), notificato alla convenuta opposta in data 18/9/2023, data in cui la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositava il
[...] ricorso monitorio che ha dato luogo all'emissione del D.I. n. 756/2023 oggi opposto.
Rilevata, quindi, la sussistenza di un controcredito opponibile alla controparte e basato sul medesimo rapporto contrattuale l'attrice ha eccepito la connessione ex artt. 31 e 35 c.p.c. con la conseguenza che entrambi i giudizi debbano essere trattati in un'unica sede avanti al Tribunale di Pisa quale Foro preventivamente adito ai sensi dell'art. 40 c.p.c., chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di IE, precisando, altresì, che nelle more la Controparte_1
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
[...]
tribunale di Pisa dando origine avanti a detto Tribunale al procedimento n.
3184/2023.
Ha, inoltre, eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla ex artt. 99 e 100 c.p.c., avendo Controparte_1 fatto valere un credito pecuniario costituito dal “prezzo per la fornitura della materia” ovvero di 72 mattonelle, il cui proprietario è però la Controparte_2 committente del “contratto di appalto”.
Nel merito ha eccepito la mancanza di prova sul numero effettivo di mattonelle da restituire e l'assoluta arbitrarietà ed indeterminatezza del prezzo attributo alle stesse, formulando, infine, eccezione di compensazione con il controcredito vantato ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e la revoca del D.I. opposto.
5 Si è costituita in giudizio ribadendo Controparte_1
che il contratto intercorso fosse stato di subappalto e non di subfornitura come sostenuto ex adverso, anche a fronte del giudicato formatosi a seguito del procedimento ex art. 700 c.p.c. intercorso avanti al Tribunale di Pisa e conclusosi con ordinanza ex art. 669 bis e 700 cpc del 14/02/2023. Ha, poi, contestato la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito ribadendo che nel caso de quo si tratta di credito certo liquidi ed esigibile con piena applicazione del foro destinatae solutionis. Ha ribadito la propria legittimazione attiva a fronte del rapporto contrattuale di sub appalto intercorso fra la e l'odierna attrice CP_1
opponente, mentre risulta terza rispetto a detto rapporto la committente. Ha, poi, contestato la sussistenza dei presupposti per l'invocata connessione ex art. 31 e 35
c.p.c. insistendo per il rigetto della richiesta avanzata ex art. 40 c.p.c., non potendo applicarsi al caso di specie e ribadendo la competenza del giudice adito. Nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda di compensazione già oggetto di altro giudizio pendente avanti al tribunale di Pisa e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Pisa a fronte di elementi di connessione oggettiva e soggettiva ed in virtù della domanda di compensazione svolta
Va premesso che le due cause pendenti avanti al Tribunale di Pisa ed all'intestato Tribunale hanno scaturiscono dal medesimo contratto intercorso, con contestazioni incrociate e reciproche che vedono coinvolte le medesime parti e che in questa causa è stata eccepita in compensazione la somma di cui al D.I. 1077 del 11-
15/9/2023 (R.G. n. 2527/2023), notificato alla convenuta opposta in data 18/9/2023 ed emesso dal Tribunale di Pisa. A ciò si aggiunga che nella causa di opposizione pendente avanti al Tribunale di Pisa l'odierna opposta, che lì è l'opponente, ha avanzato domanda risarcitoria scaturente dalla medesima commessa, mentre nella è presente causa l'odierna opponente ha chiesto, in denegata ipotesi di condanna, di
6 opporre in compensazione la somma di €. 13.897,04, che è pari alla somma m di cui al D.I. 1077/23 emesso dal Tribunale di Pisa ed oggetto dell'opposizione ivi pendente.
Il giudice precedentemente adito è pacificamente quello di Pisa, dato che il
D.I. oggetto del presente procedimento è stato emesso solo in data 26.09.2023 richiesto in data 18.09.2023, dopo l'emissione del D.I. 1077/23, nella data in cui quest'ultimo è stato notificato.
La palese connessione oggettiva e soggettiva, nonché l'interdipendenza dei due contenziosi fanno ritenere al giudice oggi adito la sussistenza dei presupposti per la remissione avanti al Tribunale di Pisa anche delle domande scaturenti dal presente giudizio, l'eccezione, pertanto, deve essere accolta, con conseguente revoca del D.I.
756/23 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale ed assegnazione di termine per riassumere la presente causa avanti al Tribunale di Pisa entro e non oltre il 31 marzo
2025.
Del resto, poiché il giudizio di opposizione intrapreso apre un pieno contraddittorio in ordine alla sussistenza o meno del credito vantato da
[...]
e qui opposto, la revoca del D.I. non fa venire Controparte_1 meno l'obbligo del giudice di Pisa di pronunciarsi anche sulla sussistenza o meno di detto credito con ogni e consequenziale pronuncia.
Sulle spese di lite
Il complesso contenzioso con plurime domande incrociate svolte dalle parti e l'individuata competenza del tribunale di Pisa avanti al quale sarà coltivata anche la presente causa, inducono il giudicante a rimettere al giudice competente ed all'esito del contenzioso nel suo complesso ogni determinazione in ordine alle spese anche della presente fase
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- ritenuta fondata l'eccezione preliminare di connessione della presente causa con quella recante R.G. 3183/23 pendente avanti al Tribunale di
7 Pisa accoglie la stessa, per l'effetto revoca il D.I. 756/23 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale ed assegna termine per riassumere la presente causa avanti al Tribunale di Pisa entro e non oltre il 31 marzo
2025;
- rimette al giudice competente ed all'esito della causa nel merito ogni decisone in ordine alle spese anche di questa fase processuale, per quanto in motivazione;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 28 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
8
Causa R.G. 2355 /2023
Oggi 28 gennaio 2025 alle ore 8,59 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., sono comparse l'Avv. Erica Ballatori, per la parte attrice, e l'Avv. Alice Giomi, per la parte convenuta, le quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte, anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse le procuratrici delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,13 alle ore 11,34 per cause R.G.
1598/24, 514/24 e 1405/23; di nuovo sospesa dalle ore 12,08 alle ore 12,47 per causa
R.G. 467/22; ancora sospesa dalle ore 13,08 alle ore 13,17 per causa R.G. 2197/20; ulteriormente sospesa dalle ore 13,54 alle ore 16,26 per cause R.G. 1816/06, 261/23,
525/24, 1478/24 e 1440/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà
a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 17,23 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,24
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2355/2023 R.G.A.C., Oggetto: Subfomitura
promossa da:
, con sede in Casciana Terme Lari Parte_1
(PI), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Erica Ballatori ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Ponsacco (PI), Largo della Pace n° 3, per procura allegata dell'atto di citazione in opposizione
ATTRICE OPPONENTE contro
con sede in Poggibonsi (SI), in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Alice
Giomi ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Fratelli Bandiera
67, Colle di Val d'Elsa(SI), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione al D.I. n. 756/2023 ritualmente notificato
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ha convenuto in giudizio in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 756/2023 emesso nei confronti di RZ in quanto: 1) in via pregiudiziale e in rito, voglia dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore della competenza del Tribunale di Pisa in applicazione dei criteri alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.;
2) in denegata ipotesi, sempre in rito e in via pregiudiziale, dichiarare la connessione ai sensi degli artt.
2 Par 31 e 33 c.p.c. con il procedimento di ingiunzione avviato da avanti al Tribunale di Pisa (R.G. n.
2527/2023) fissando un termine entro il quale riassumere la causa avanti al Tribunale di Pisa quale
Giudice preventivamente adito e dunque competente a decidere su entrambe le domande ai sensi dell'art.
40 c.p.c. 3) qualora non fossero accolte le questioni pregiudiziali di rito, voglia il Tribunale di IE, in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della ricorrente (artt. 99 e 100 c.p.c.). 4) nel merito, rigettare la domanda proposta da CP_1 in quanto infondata in fatto e diritto e non provata. 5) Nella denegata e non creduta ipotesi in CP_1 cui non fossero accolte le conclusioni di cui sopra, punti da 1) e 4), voglia il Tribunale di IE accertare il credito di Rz nei confronti della pari a Euro 13.897,04 oltre interessi ex art. 3 Legge CP_1
192/1998 (e oltre spese liquidate e successive occorrende) quale corrispettivo per le lavorazioni eseguite sulle mattonelle in virtù del contratto di sub fornitura in essere tra le parti e per l'effetto compensare tale credito con quello rivendicato da – nella misura in cui esso sarà accertato nel corso del giudizio – CP_1 condannando quest'ultima al pagamento dell'eventuale conguaglio per la differenza. 6) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio..”.
Si è costituita in giudizio in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, In via pregiudiziale e in rito: - Rigettare
l'eccezione di incompetenza per territorio ex adverso formulata, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
- Rigettare l'eccezione di connessione ex art. 31 e 35 e 40 cpc del presente procedimento con altro procedimento pendente innanzi al Tribunale di Pisa RG 3184/2023 ex adverso avanzata, perché del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo alla ex adverso formulata perché del tutto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e per i motivi tutti di cui in narrativa;
In Via preliminare:
Considerato che
non sussistono gravi motivi a norma dell'art. 649 cpc, alla luce anche dell'integrale pagamento già effettuato dalla controparte a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, considerato inoltre
3 che l'opposizione ex adverso formulata è infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in parte narrativa, rigettare la richiesta ex adverso formulata di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito:
Respingere perché infondate in fatto ed in diritto e non provate tutte le domande, eccezioni e tesi difensive, anche in via riconvenzionale, svolte dall'opponente
[...]
sia in rito che nel merito, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
756/2023 in ogni sua parte. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”.
All'udienza del 11 marzo 2024 il giudice, ritenuti sussistenti i gravi motivi per la richiesta sospensione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, come motivato a verbale, ha disposto la detta sospensione e fissato udienza di discussione e decisione sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali proposte.
La causa è stata, pertanto, istruita, mediante produzione documentale e ritenuta pronta e matura per la decisione.
All'udienza del 28n gennaio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta avanzata in via monitorio di pagamento della complessiva somma di €. 15.811,20 a fronte del rapporto contrattuale intercorso e poi risolto.
Nell'introdurre l'opposizione , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha contestato la ricostruzione in fatto ed in diritto effettuata ex adverso, ritenendo il rapporto de quo un contratto di
“sub fornitura” e non di “subappalto”, come ritenuto dalla controparte, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito, non potendosi applicare il for destinatae solutionis ex artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., in quanto non si tratterebbe nel caso di specie di credito pecuniario liquido e tantomeno esigibile, dovendosi, invece applicare il foro ove è sorta l'obbligazione (sede della
4 opponente), ovvero quello della sede della convenuta ex art. 19 c.p.c., radicando la competenza avanti al tribunale di Pisa. Ha, poi, eccepito l'incompetenza per connessione sempre in favore del Tribunale di Pisa rilevando di aver proposto procedura monitoria avanti al Tribunale di Pisa inerente il pagamento di una somma, traente origine nel medesimo contratto di sub fornitura oggetto di causa, conclusosi con l'emissione del D.I. 1077 del 11-15/9/2023 (R.G. n. 2527/2023), notificato alla convenuta opposta in data 18/9/2023, data in cui la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, depositava il
[...] ricorso monitorio che ha dato luogo all'emissione del D.I. n. 756/2023 oggi opposto.
Rilevata, quindi, la sussistenza di un controcredito opponibile alla controparte e basato sul medesimo rapporto contrattuale l'attrice ha eccepito la connessione ex artt. 31 e 35 c.p.c. con la conseguenza che entrambi i giudizi debbano essere trattati in un'unica sede avanti al Tribunale di Pisa quale Foro preventivamente adito ai sensi dell'art. 40 c.p.c., chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di IE, precisando, altresì, che nelle more la Controparte_1
aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
[...]
tribunale di Pisa dando origine avanti a detto Tribunale al procedimento n.
3184/2023.
Ha, inoltre, eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo alla ex artt. 99 e 100 c.p.c., avendo Controparte_1 fatto valere un credito pecuniario costituito dal “prezzo per la fornitura della materia” ovvero di 72 mattonelle, il cui proprietario è però la Controparte_2 committente del “contratto di appalto”.
Nel merito ha eccepito la mancanza di prova sul numero effettivo di mattonelle da restituire e l'assoluta arbitrarietà ed indeterminatezza del prezzo attributo alle stesse, formulando, infine, eccezione di compensazione con il controcredito vantato ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e la revoca del D.I. opposto.
5 Si è costituita in giudizio ribadendo Controparte_1
che il contratto intercorso fosse stato di subappalto e non di subfornitura come sostenuto ex adverso, anche a fronte del giudicato formatosi a seguito del procedimento ex art. 700 c.p.c. intercorso avanti al Tribunale di Pisa e conclusosi con ordinanza ex art. 669 bis e 700 cpc del 14/02/2023. Ha, poi, contestato la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito ribadendo che nel caso de quo si tratta di credito certo liquidi ed esigibile con piena applicazione del foro destinatae solutionis. Ha ribadito la propria legittimazione attiva a fronte del rapporto contrattuale di sub appalto intercorso fra la e l'odierna attrice CP_1
opponente, mentre risulta terza rispetto a detto rapporto la committente. Ha, poi, contestato la sussistenza dei presupposti per l'invocata connessione ex art. 31 e 35
c.p.c. insistendo per il rigetto della richiesta avanzata ex art. 40 c.p.c., non potendo applicarsi al caso di specie e ribadendo la competenza del giudice adito. Nel merito, ha insistito per il rigetto della domanda di compensazione già oggetto di altro giudizio pendente avanti al tribunale di Pisa e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Pisa a fronte di elementi di connessione oggettiva e soggettiva ed in virtù della domanda di compensazione svolta
Va premesso che le due cause pendenti avanti al Tribunale di Pisa ed all'intestato Tribunale hanno scaturiscono dal medesimo contratto intercorso, con contestazioni incrociate e reciproche che vedono coinvolte le medesime parti e che in questa causa è stata eccepita in compensazione la somma di cui al D.I. 1077 del 11-
15/9/2023 (R.G. n. 2527/2023), notificato alla convenuta opposta in data 18/9/2023 ed emesso dal Tribunale di Pisa. A ciò si aggiunga che nella causa di opposizione pendente avanti al Tribunale di Pisa l'odierna opposta, che lì è l'opponente, ha avanzato domanda risarcitoria scaturente dalla medesima commessa, mentre nella è presente causa l'odierna opponente ha chiesto, in denegata ipotesi di condanna, di
6 opporre in compensazione la somma di €. 13.897,04, che è pari alla somma m di cui al D.I. 1077/23 emesso dal Tribunale di Pisa ed oggetto dell'opposizione ivi pendente.
Il giudice precedentemente adito è pacificamente quello di Pisa, dato che il
D.I. oggetto del presente procedimento è stato emesso solo in data 26.09.2023 richiesto in data 18.09.2023, dopo l'emissione del D.I. 1077/23, nella data in cui quest'ultimo è stato notificato.
La palese connessione oggettiva e soggettiva, nonché l'interdipendenza dei due contenziosi fanno ritenere al giudice oggi adito la sussistenza dei presupposti per la remissione avanti al Tribunale di Pisa anche delle domande scaturenti dal presente giudizio, l'eccezione, pertanto, deve essere accolta, con conseguente revoca del D.I.
756/23 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale ed assegnazione di termine per riassumere la presente causa avanti al Tribunale di Pisa entro e non oltre il 31 marzo
2025.
Del resto, poiché il giudizio di opposizione intrapreso apre un pieno contraddittorio in ordine alla sussistenza o meno del credito vantato da
[...]
e qui opposto, la revoca del D.I. non fa venire Controparte_1 meno l'obbligo del giudice di Pisa di pronunciarsi anche sulla sussistenza o meno di detto credito con ogni e consequenziale pronuncia.
Sulle spese di lite
Il complesso contenzioso con plurime domande incrociate svolte dalle parti e l'individuata competenza del tribunale di Pisa avanti al quale sarà coltivata anche la presente causa, inducono il giudicante a rimettere al giudice competente ed all'esito del contenzioso nel suo complesso ogni determinazione in ordine alle spese anche della presente fase
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- ritenuta fondata l'eccezione preliminare di connessione della presente causa con quella recante R.G. 3183/23 pendente avanti al Tribunale di
7 Pisa accoglie la stessa, per l'effetto revoca il D.I. 756/23 a suo tempo emesso dall'intestato Tribunale ed assegna termine per riassumere la presente causa avanti al Tribunale di Pisa entro e non oltre il 31 marzo
2025;
- rimette al giudice competente ed all'esito della causa nel merito ogni decisone in ordine alle spese anche di questa fase processuale, per quanto in motivazione;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 28 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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