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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA in persona del Giudice unico, dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta il 27.12.2023 al n. 6366/23 RG del Tribunale di
Vicenza, trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025, promossa da
( - rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1 dall' Avv. Antonino De Silvestri C.F. pec C.F._2
e dall'avv. Enrico C.F., Email_1 Pt_2
, pec elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato presso il loro studio sito in Vicenza, via Nino Bixio n. 15, giusta procura allegata all'atto di citazione
Attore opposto contro
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
30/04/1964 rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce allegata alla memoria difensiva e di costituzione del 14.09.2023, dall'Avv. Anna Maria ZIGRINO
(C.F. ) pec e dall'Avv. C.F._5 Email_3
Francesco SPINATO (C.F. pec C.F._6 Email_4 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano alla Via Benedetto
Marcello n. 48
Convenuto opponente nonché contro
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
(P.I. Controparte_3
) P.IVA_3
(P.I. ) Controparte_4 P.IVA_4 convenuti contumaci
1 avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 comma II cpc conclusioni per l'attore: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 20.11.2024 conclusioni per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.11.2024
Svolgimento del processo –Motivi della decisione
Con atto di pignoramento presso terzi, sottoponeva ad Parte_1 esecuzione forzata tutte le somme e/o crediti spettanti a Controparte_1 da Banca delle Terre Venete Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola e Credit
, instaurando il procedimento esecutivo n. 1208/23 RG CP_4
Con memoria difensiva datata 14.9.2023, promuoveva opposizione ex CP_1 art. 617 c.p.c., sostenendo di essere venuto a conoscenza del pignoramento richiesto da tramite accesso allo sportello dalla , Parte_1 Controparte_2 poiché l'atto di pignoramento non risultava mai notificato al sig. Controparte_1
e chiedendo che il pignoramento fosse dichiarato inefficace essendo mancante/inesistente la notifica della citazione per la convalida di sfratto, del titolo e del precetto, nonchè mancante/ inesistente la notifica dell'iscrizione a ruolo ed assumendo che la dichiarazione del terzo fosse inefficace per difetto di rappresentanza.
Si costituiva , eccependo che i titoli esecutivi erano definitivi, Parte_1 che l'indirizzo di posta elettronica ove erano stati notificati gli atti era quella del debitore, e che, in ogni caso, essendosi costituito il debitore, aveva sanato l'eventuale nullità della notifica.
Con ordinanza del 24.11.2023, il GE, ritenuto che vi fosse incertezza circa la regolarità della notifica del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento, e dunque che il debitore esecutato non fosse stato correttamente notiziato delle iniziative assunte da parte esecutante, sospendeva l'esecuzione e assegnava termine di giorni 30 per introdurre giudizio di merito.
Pertanto, con atto di citazione notificato nei termini, Parte_1 introduceva il presente merito dell'opposizione, chiedendo che venisse dichiarata la regolarità delle notifiche e del precetto, siccome eseguite presso il domicilio digitale rinvenibile nei pubblici elenchi, la regolarità della notifica del pignoramento
2 presso terzi con riserva di richiesta di assegnazione delle somme avanti il G.E. come da dichiarazione dei terzi pignorati;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.1.2024, si costituiva il debitore eccependo l'inefficacia dell'esecuzione per mancata notifica del pignoramento, dell'avviso di iscrizione a ruolo, nullità/inesitenza della notifica del precetto e del titolo esecutivo, inefficacia della dichiarazione del terzo;
Venivano depositate le memorie integrative ex art. 171 ter cpc
All'udienza del 13.9.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava innanzi a sé l'udienza del 30.1.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e repliche.
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L'opposizione proposta da appare fondata, limitatamente Controparte_1 al motivo concernente la mancata prova della notificazione all'esecutato dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.
L'art. 543 comma V c.p.c. (vigente ratione temporis) dispone che: ”Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Sia di , fin dall'atto introduttivo dell'opposizione ex art. 617 cpc, Controparte_1 ha eccepito la mancata produzione, da parte di , delle ricevute di Parte_1 consegna ed accettazione nel formato .xml delle notifiche dell'avviso di iscrizione a ruolo del procedimento.
, nella comparsa conclusionale, prendendo per la prima volta Parte_1 specifica posizione sull'eccezione svolta, ha sostenuto di aver depositato in data
6.7.2023, nel fascicolo dell'esecuzione, “l'avviso di iscrizione con notifica al debitore ed ai terzi pignorati a mezzo pec con allegate le ricevute di consegna”.
Ha inoltre affermato di aver allegato all'atto di citazione introduttivo del merito dell'opposizione l'intero fascicolo del procedimento esecutivo n. 1208/23 RG.
3 Tuttavia, tra i documenti prodotti, non si rinvengono le ricevute di accettazione e avvenuta consegna relative all'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, ma solo la relata di notifica, peraltro carente dei
“metadati” riferibili a tutti i destinatari.
Ora, in mancanza di dette ricevute, la prova dell'avvenuta notificazione deve ritenersi del tutto mancante e, conseguentemente, inesistente.
Sappiamo infatti che, in caso di notifica telematica, ai sensi dell'art. 3-bis, terzo comma, della Legge n. 53 del 1994 la notifica si perfeziona per il soggetto notificante all'atto della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario all'atto della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
L'art. 6 comma 3 D.P.R. n. 68/2005, poi, nello specifico, prevede che "La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione".
Sulla base di tali dati normativi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia, ha affermato che "La notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del
[ ricorso per cassazione ], impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità" (Cass. n. 20072/2015).
Mancando la prova dell'avvenuta valida notificazione all'esecutato (ma anche ai terzi che hanno reso dichiarazione positiva) dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo prima dell'udienza di comparizione, il pignoramento deve essere dichiarato inefficace e il procedimento esecutivo improcedibile.
L'inefficacia del pignoramento, determinata dalla mancata notificazione all'esecutato dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo o dal mancato deposito
4 dell'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione, è rilevabile e dichiarabile d'ufficio.
Tale declaratoria compete al Giudice dell'esecuzione, rientrando “ nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione” (Cass.Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).
In tale giudizio, il giudice non può che dichiarare la fondatezza dell'opposizione svolta da e l'inesistenza del diritto di Controparte_1 Parte_1 di proseguire il giudizio esecutivo, per non aver dato prova di aver validamente notificato alla parte esecutata e ai terzi l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo entro l'udienza di comparizione.
***
L'eccezione di inutilizzabilità a fini probatori, per violazione dei principi di chiarezza, della documentazione prodotta dall'attore non può trovare Parte_1 accoglimento.
E' certamente vero che l'attore ha prodotto i documenti in maniera caotica, depositando più volte lo stesso documento, omettendo di indicare e numerare gli allegati nel corpo dell'atto e in calce alle conclusioni con la stessa numerazione e denominazione.
Ma è anche vero che i documenti, salvo alcune eccezioni, sono stati denominati in modo corrispondente al loro contenuto e ciò ha fatto sì che potessero essere posti in relazione ai fatti e alle circostanze dedotte, ed utilizzati dalla parte avversa e dal giudice.
Se dunque la produzione documentale non è stata tale da compromettere il diritto di difesa della parte convenuta e l'esame e la valutazione da parte del giudice, detta produzione, sebbene disorganica e confusionaria, non può essere
“sanzionata” con la sua inutilizzabilità, ma, al più, con l'aggravamento delle spese processuali, avendo comunque prodotto l'effetto di rendere più gravosa la disamina del fascicolo e la comprensione di quanto dedotto e allegato.
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L'accoglimento dell'opposizione per la ritenuta non provata notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo rende ultroneo l'esame degli ulteriori motivi d'opposizione.
Per completezza, tuttavia, si evidenzia come sia da ritenersi perfezionata la notificazione del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento.
Quanto all'atto di pignoramento, va detto che parte opponente, partendo dal dato di fatto che il plico contenente detto atto sia stato spedito ad un indirizzo diverso da quello di residenza o domicilio dell'esecutato, ha affermato essere inesistente la notifica e, dunque, l'atto di pignoramento medesimo, e comunque non sanabile il vizio dovuto al difetto di notifica mediante la costituzione in giudizio del “presunto debitore”.
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti da parte attrice, emerge che l'atto di Co pignoramento destinato a di , dopo un primo tentativo di Controparte_1 notifica a mani da parte dell'Ufficiale giudiziario all'indirizzo di Sovizzo, via Madonna del Carmine n. 11, sia stato spedito al medesimo indirizzo, a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge 20 novembre 1986 n. 890, e che l'agente postale non abbia consegnato il piego ed abbia provveduto a spedire la raccomandata informativa del tentativo di notifica e dell'intervenuto deposito per assenza temporanea del destinatario.
Delle predette operazioni vi è indicazione nell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito allegato da parte attrice.
L'avviso di ricevimento prodotto, infatti, attesta che il piego contenente l'atto di pignoramento, sebbene non consegnato al destinatario, è pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, contenendo in sé l'indicazione della presenza, nel luogo indicato dal notificante, di una cassetta postale riferibile al suo destinatario e dunque della conservazione, da parte del destinatario della notifica, di un legame con il precedente luogo di residenza.
Detto avviso, inoltre, è documento che permette di ritenere provato il perfezionamento del processo notificatorio, dal momento che, quando l'atto viene messo in deposito per l'assenza di persone abilitate a riceverlo, la notificazione si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato e comunque, per il notificante,
6 decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con la quale si informa il destinatario del tentativo di notifica e dell'intervenuto deposito.
La prova del perfezionamento del processo notificatorio e del rispetto dei passaggi che lo precedono, dunque, è data dall'avviso di ricevimento della Comunicazione di Avvenuto Deposito prodotto.
E' la stessa Corte di Cassazione a Sezioni unite ad affermarlo, precisando, nella sentenza n. 10012/2021 che “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dal notificante, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 , attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (dello stesso tenore numerose altre pronunce della
Corte di Cassazione, tra cui ordinanza n. 26660 del 15/09/2023, ordinanza n. 5077 del 21/02/2019).
La notifica dell'atto di pignoramento deve dunque ritenersi validamente perfezionata.
Ma se anche la si volesse considerare irregolare, per essere stata effettuata in un luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario, la notificazione dovrebbe considerarsi nulla, non certo inesistente e, se nulla, dovrebbe ritenersi sanata per effetto della proposizione, da parte di della dispiegata Controparte_1 opposizione.
E infatti, se la funzione del pignoramento è – ex latere debitoris – quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, l'opposizione, presupponendo la conoscenza dell'avvio del procedimento esecutivo, comprova l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui è preordinata la notificazione e comporta la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156 ultimo comma cpc.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare sia che la notificazione può qualificarsi inesistente, “.. oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
7 qualificabile come notificazione”, cioè , per esempio, quando non sia “svolta da un soggetto qualificato…” o quando non sia raggiunto “…uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti “ o “nei casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (ordinanza n.13771 del 2.5.2022), sia che "la costituzione del debitore nella procedura esecutiva, anche laddove avvenga al solo scopo di dedurre, mediante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, vizi della notificazione dell'atto di pignoramento... è certamente quanto meno sufficiente a consentire la legale conoscenza da parte sua degli atti del processo esecutivo e, in primo luogo, dello stesso atto di pignoramento, la formale rinnovazione della cui notifica non è pertanto necessaria, essendo ormai conseguito lo scopo di rendere edotto il debitore del suo contenuto" (Cass. 20.04.2017 n.9962, ma, analogamente, Cass. n.
32804/2023, n.9903/2021, n. 11990/2020, n. 33466/2019, n. 17349/2011).
***
Destituito di fondamento è anche l'ulteriore motivo di opposizione, costituito dalla irregolarità della notificazione del titolo e dell'atto di precetto, per essere stata effettuata ad un indirizzo PEC - - estratto dal Registro “REGINDE” non Email_5 presente in tale registro, e perché mancante dell'indicazione del C.F. o P.I. della
[...]
. Controparte_1
Ora, risulta agli atti che titolo e precetto siano stati notificati a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata di SI di , risultante dal registro INI- Controparte_1
PEC
La Suprema Corte, con la sentenza n. 2460 del 3 febbraio 2021, ha confermato definitivamente la validità del registro INI-PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012 e la sua parificazione al
Re.G.ind.E, in quanto “ registro tenuto e gestito da un organo centrale dello Stato, in cui “confluiscono esclusivamente informazioni provenienti da organismi qualificati
a fornirle”, idoneo a garantire la pubblicità legale e la validità degli indirizzi riportati.
Nessun rilievo può inoltre essere dato all'omessa indicazione del codice fiscale del destinatario, o all'erronea indicazione, da parte del notificante , del Parte_1 pubblico registro da cui l'indirizzo di posta elettronica certificata sarebbe stato
8 estratto, vale a dire dell'indicazione del registro “- Re.G.ind.E” piuttosto che del registro “INI-PEC” .
E infatti, nel caso in cui l'erronea applicazione della regola non abbia comportato, ovvero, non sia stata neppure prospettata nell'ambito del giudizio, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione, il raggiungimento dello scopo, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata priva di rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 7665 del 18 aprile
2016).
La Suprema Corte ha chiarito che tale principio di salvaguardia degli effetti della notifica si desume dall'art. 156, co. 3 cpc. e risulta recepito nella stessa legge n. 53 del 1994, che all'art. 11 prevede che la nullità delle notifiche telematiche incorre, solamente, qualora siano violate le relative norme contenute negli articoli precedenti “e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
In tal senso, si è affermato che la mancata indicazione nell'oggetto del messaggio di PEC della dizione 'notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994' costituisce una mera irregolarità, così come l'omessa indicazione del codice fiscale del mittente
(Cass Sez. Unite n. 23620, del 28 settembre 2018).
Ne consegue, quindi, che la notifica irrituale di un atto a mezzo posta elettronica certificata non possa comportarne la nullità ogniqualvolta la consegna dello stesso abbia comunque conseguito il risultato della sua conoscenza, e determinato così il raggiungimento dello scopo.
***
Priva di pregio, infine, è la contestazione relativa all'inefficacia della dichiarazione del terzo per difetto di rappresentanza.
La dichiarazione, nella fattispecie, è stata inviata al procedente mediante posta elettronica certificata e può conseguentemente affermarsi che il dichiarante sia identificabile attraverso la firma digitale utilizzata all'interno del messaggio pec.
Ad ogni buon conto, l'art. 547 cpc non impone che la sottoscrizione del dichiarante sia autenticata, né che alla dichiarazione sia allegato un documento che certifichi i poteri di colui che la rende e sottoscrive.
9 Va anche detto che è il terzo pignorato ad aver interesse a contestare, eventualmente, la provenienza della dichiarazione, e che l'ordinamento appresta gli strumenti atti a garantire la tutela di tale interesse.
E infatti, ove la missiva contenente una dichiarazione positiva dovesse provenire da un soggetto sprovvisto dei poteri, il terzo pignorato potrebbe impugnare l'ordinanza di assegnazione del credito con l'opposizione agli atti esecutivi.
***
In conclusione, sebbene la notificazione del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento debba ritenersi validamente perfezionata, o comunque possa ritenersi sanato il vizio conseguentemente ad una notificazione eventualmente nulla, per effetto della costituzione nel giudizio esecutivo dell'esecutato,
l'opposizione andrà comunque accolta e dichiarato che non sussiste il diritto di di proseguire nell'azione esecutiva nei confronti di Parte_1 [...]
, per omessa prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di Controparte_1 iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo.
Le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022 devono essere sopportate dall'attore, secondo il principio della soccombenza.
Il deposito di copiosa documentazione con modalità non idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, induce ad applicare ad una maggiorazione del 20 % delle tariffe corrispondenti ai medi tabellari
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
, il cui merito è stato introdotto da , Controparte_1 Parte_1 così provvede:
1) Accoglie l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Controparte_1
e per l'effetto rigetta le domande avanzate da
[...] Parte_1
, dichiarando l'improcedibilità del procedimento esecutivo
[...] mobiliare n. 1208/23 R.G.E. per mancata notificazione all'esecutato dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e comunque per il mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione della prova della notificazione dell'avviso;
10 2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese processuali che liquida in Euro 6.092,40 per compenso,
[...] oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge, con distrazione a favore degli avvocati Anna Maria ZIGRINO (C.F.
) e Francesco SPINATO (C.F. che si C.F._5 C.F._6 sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Vicenza, lì 4.4.2025
Il Giudice
Sonia Pantano
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