Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG nr. 382/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 25/07/2024 da
(C.F. Parte_1
P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui è domiciliato in Venezia alla Piazza San Marco n. 63 Parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Sinigaglia del Foro di Padova, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Mestrino (PD), via Galileo Galilei n. 40/24, Parte appellata
* oggetto: appello avverso la sentenza n. 74/2024 pubblicata in data 13.02.2024 del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro nel giudizio avente n. r.g. 742/2023. in punto: Altre ipotesi.
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CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: In parziale riforma dell'appellata sentenza n. 74/2024, pronunciata sub r.g. n. 742/2023, pubblicata il 13/02/2024, del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla Carta Docenti per il signor per l'a.s. 2017/2018. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse. Controparte_1
Conclusioni per parte appellata: dichiarare la cessazione della materia del contendere;
compensazione delle spese solo per il presente grado di giudizio.
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1. Il Tribunale di Padova ha, con la sentenza impugnata, accertato il diritto dei ricorrenti – e tra questi dell'appellato - al beneficio di Controparte_1 cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 (c.d. carta docente) per gli anni scolatici indicati in ricorso;
quanto al per gli anni intercorrenti tra l'a.s. 17/18 CP_1
e l'a.s. 22/23. Il giudice di prime cure ha quindi condannato il < Parte_1 convenuto a costituire in favore dei ricorrenti ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari euro 3000,00 a […] Controparte_1
(ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato)>>; con condanna al rimborso delle spese di lite in favore dei tre originari ricorrenti, liquidate in € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa>>.
1.1. Il Tribunale di Padova, in particolare, per quanto di rilievo in funzione della trattazione dell'appello, ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento, limitatamente al , all'a.s. Parte_1 CP_1
2017/2018. Su tale aspetto il giudice di prime cure ha affermato che <in base alla regola generale la prescrizione decorre da quando pu essere esercitato il diritto c.c. nel caso che qui occupa tale momento va fatto risalire sentenza della cgue del marzo ha riconosciuto sussistenza oggi azionato>>.
2. Con l'atto di appello il contesta la fondatezza della suddetta Parte_1 affermazione evidenziando, in fatto, come il
Il MINISTERO ha quindi precisato, in diritto, come <è proprio la Corte di Legittimità che, con sentenza del 27.10.2023 n. 29961 (doc. 3), adita a seguito di rinvio
2 pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha precisato che «19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi"»>>, ed inoltre come <con la medesima pronuncia s.c. ha anche affermato che da ci deriva prescrizione dell di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto pu essere fatto valere ovverosia rispetto alle supplenze alla l. del1999 art. comma e del conferimento degli incarichi o se sia anteriore dall successivo per l riferimento consentito ai docenti ruolo secondo sistema al d.p.c.m. procedere registrazione telematica onde fruire beneficio>>.
3. Si è costituito con memoria depositata in data Controparte_1
11/2/2025 dichiarando di rinunciare ad ogni pretesa con riferimento all'annualità 2017/2018, in particolare rilevando il consolidamento della giurisprudenza favorevole al solo successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado.
L'appellante ha quindi chiesto pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese solo per il presente grado di giudizio evidenziando <che le spese liquidate con la sentenza di primo grado oltre accessori si riferiscono a tre ricorrenti due dei quali esclusi dal presente appello che non possono dunque essere coinvolti nella li riguarda e l appellato risulta comunque vittorioso in per della richiesta su richiesti>>.
4. La causa iscritta a ruolo in data 25/7/2024 è stata trattata all'udienza del 13/2/2025 e quindi decisa come da dispositivo.
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5. Parte appellante domanda, condivisibilmente, tanto che anche il CP_1 nella sostanza aderisce alle tesi del , che il credito dell'appellato, Parte_1 così come affermato, in € 3.000,00, dalla sentenza di primo grado, sia limitato alla somma di € 2.500,00, ciò per effetto dell'intervenuta prescrizione del credito con riferimento alle somme maturate nell'anno scolastico 2017/2018.
Ora che le tesi della parte appellante siano fondate trova conferma nei principii espressi dal Supremo collegio, dal cui insegnamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, secondo cui «Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra
3 ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi" […] Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio» (cass. civ. 29961/2023).
Dovendosi peraltro evidenziare come per l'a.s. 2017/2018 – essendo il entrato in servizio in data 11/10/2017 - l'art. 5, co. 3, del D.P.C.M. CP_1
28/11/2016 disponeva che «A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Il che conferma come il ben CP_1 potesse esercitare in concreto il proprio diritto sin dal momento di entrata in servizio posto che già nell'ottobre 2017 aveva consapevolezza dell'assegnazione (a sé) di una supplenza docente per <servizio temporaneo fino al termine delle attivit didattiche>>.
6. Ciò detto, ed in ogni caso presso atto della concorde volontà delle parti così come manifestata dalle convergenti conclusioni rassegnate, rileva il Collegio come, stante la necessità di modifica della pronuncia appellata, sia indispensabile provvedere all'accogliento della domanda del Parte_1 senza che sia possibile affermare la sola cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alle spese di lite, infine, le stesse possono essere compensate in via integrale tra le parti con riferimento al presente grado – e non modificate in ordine alla loro liquidazione in primo grado – dovendosi rilevare come l'accoglimento dell'appello muti in minima misura il complessivo peso economico della decisione appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna il convenuto a costituire in favore dell'appellato Parte_1 [...] ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
4 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari euro 2500,00;
- integralmente compensa tra le parti, limitatamente al presente grado di giudizio, le spese di lite.
Così deciso in Venezia in data 13/02/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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