TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6995/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: IN Parte_1 C.F._1
PROPRIO ED IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA Controparte_1
, rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Lo Presti ed elettivamente
[...]
domiciliato presso il suo studio, sito in Paternò via Circumvallazione n. 525, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTI-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2
il Grande n.21, cod. fisc.: P.IVA_1
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 17.07.2024, in proprio e quale Parte_1
titolare della ditta individuale , ha impugnato l'ordinanza Controparte_1
Pagina 1 di ingiunzione n. OI-0001955084, notificata il 18.06.2024, a mezzo della quale l' gli ha CP_2 chiesto il pagamento della somma di euro 5.533,50, per la presunta violazione nell'anno 2018, dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l.
11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, in breve, parte ricorrente ha dedotto:
- che l'ordinanza ingiunzione impugnata si origina nell'avviso di accertamento n. prot.
.2100.16/10/2019.0522072 del 19.10.2019 che, tuttavia, non è stato mai validamente CP_2
notificato allo stesso e, essendo trascorsi oltre sei anni, la pretesa creditoria oggetto è prescritta;
- che, in ogni caso, l'ordinanza ingiunzione è tardiva per violazione dell'art.14 l. n.689/1981
a fronte di contributi in scadenza nell'anno 2018.
Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, di “… 1) … annullare l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-0001955084, notificata in data 18 giugno 2024 con cui al(lo stesso) … è stato ingiunto il pagamento della somma di €
5.533,50 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità
2018 dovendosi ritenere prescritta, illegittima, infondata ed in ogni caso erronea e provvedere all'integrale annullamento anche del presupposto e non conosciuto avviso di addebito n. prot.
2100.16/10/2019.0522072 del 19/10/2019; 2) in ogni caso, ed in via subordinata ridurre CP_2 al minimo la sanzione comminata o fissarla nell'importo ritenuto equo dal decidente 3) con vittoria di spese e compensi”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali;
quindi, all'udienza del 7.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzi tutto, va rilevato che l' non si è costituito nel presente giudizio, nonostante sia CP_2
stato ritualmente evocato.
Nel merito, il thema deciendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti di in proprio e nella qualità di titolare della ditta CP_2 Parte_1 individuale e, quindi, quale asserito autore materiale dell'omesso versamento Controparte_1
delle ritenute assistenziali e previdenziali relative all'anno 2018.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., va rilevato che ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
1.09.2011 n.150 il giudizio di opposizione instaura un ordinario processo di cognizione a parti invertite, nel quale
Pagina 2 l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice, sicché spetta a quest'ultima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all'intimato, mentre è onere dell'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, fornire prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. 07.03.2007, n. 5277).
Tale ricostruzione trova puntuale risconto nel disposto dell'art. 23 comma 12 della l. n.
689/1981 –poi confluito nell'art. 6 comma 11 del d.lgs. n.150/2011- a tenore del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” e, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, tale disposizione “va interpretata nel senso che spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che
n. 8031).
Nella fattispecie concreta, alla luce di quanto previsto dal comma 8 del richiamato art. 6 del d.lgs. n.150/2011, con il decreto di fissazione udienza del 23.07.2024, l'Amministrazione previdenziale è stata onerata a depositare “in ogni caso” copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione e/o notificazione della violazione almeno dieci giorni prima della data di udienza: ciò nondimeno nulla è pervenuto presso la Cancelleria di questo Giudice.
A fronte del mancato deposito degli atti accertativi non è possibile verificare che, nei confronti di l'esercizio del potere repressivo sia avvenuto in conformità del disposto Pt_1 dell'art. 14 della l n.689/1981 né, in atti, vi sono elementi sufficienti a comprovare l'esistenza di fatti costitutivi dell'obbligo violato sì da poter ravvisare l'asserita responsabilità dell'opponente e la legittimità della reazione sanzionatoria adottata dall'Amministrazione competente.
In considerazione dei superiori rilievi, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione,
l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
Le spese processuali a restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e liquidate in favore della parte ricorrente avuto riguardo alla natura e al valore della causa, alla condotta processuale non oppositiva tenuta dall'ente previdenziale e al fatto che la controversia si è arrestata all'esito della prima udienza senza svolgimento di attività istruttoria, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM
55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022 nonché tenendo conto alla domanda di distrazione formulata dal procuratore della parte ricorrente nelle note cartolari del 5.05.2025.
Pagina 3
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia dell'
[...]
l'ordinanza ingiunzione n. OI-0001955084 CP_3
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore dichiaratosi antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, l'8.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 4