Art. 12. Applicabilita' delle norme agli operai del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonche' agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 .
Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Le disposizioni contenute negli articoli 2 e seguenti della presente legge sono applicate anche agli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle piante organiche istituite con decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, e 19 novembre 1961, nonche' agli operai permanenti dei servizi degli Istituti di incremento ippico di cui alla tabella XVI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 .