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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2712 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pier Luigi CP_1
Panici e dall'avv. Chiara Panici e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5173/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa in favore della CP_1 [...]
(d'ora in poi per brevità presso la sede legale Parte_1 CP_2
in Viale Altiero Spinelli n. 30 sin dal 21/06/2017, senza Controparte_3 soluzione di continuità fino al 08/04/2021 e quindi saltuariamente, pur essendo formalmente assunto da altra società con mansioni di addetto alla CP_4 videosorveglianza presso il reparto denominato Control Room - Sala Sicurezza, ha agito in giudizio contro assegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare CP_2
e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e la
[...] ussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di Controparte_5 lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 21.06.2017 con diritto del ricorrente all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a partire dalla della domanda (data di deposito del ricorso) le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €2.147,24 lordi mensili per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara CP_2
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e
[...]
, a decorrere dal 1.7.17 Dichiara il diritto del ricorrente all' Controparte_6 inquadramento nella 2° area-3° livello ccnl aziende di credito;
Dichiara la nullità delle ulteriori domande. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento del residuo che liquida in euro 3500”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di assenza di contratti di appalto a copertura dell'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso, affermando, in particolare, che: a) la convenuta ha affermato che per lo svolgimento di attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza armata aveva fatto ricorso ad ICTS Italia s.r.l. già dal 2012 e ha depositato la seguente documentazione : - il primo Cont contratto tra e per “la fornitura e gestione di servizi per la sicurezza” CP_4 relativo al periodo 29/02/2012-28/02/2013, prorogato dapprima fino al 28/02/2014 ed in seguito rinnovato per il periodo 01/03/2014-31/12/2016; - la Cont comunicazione della datata 26/01/2017, della propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per il periodo 01/01/2017-31/12/2019 alle precedenti condizioni sottoscritta da per accettazione con firma digitale apposta in data CP_4
13/03/2017; - il contratto sottoscritto il 29/01/2018 relativo al periodo 01/01/2017; b) la società ha inoltre evidenziato che l'originario contratto di appalto con successivamente prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. CP_4
“clausola di migrazione”, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi, ragion per cui, in forza di tale previsione, non sarebbe riscontrabile alcun periodo di “scopertura” contrattuale;
c) Cont tuttavia, ai sensi dell'art.
8.2 richiamato dalla la proroga tacita del contratto era limitata a 6 mesi dalla cessazione, mentre il nuovo contratto è stato firmato solo il
2 28/01/2018 e, quindi, non solo oltre il predetto termine semestrale, ma anche oltre Cont il termine del 01/04/2017 stabilito dalla comunicazione della del 26/01/2017; d) dunque, le prestazioni rese dai ricorrenti, quantomeno a partire dal 01/07/2017, sono state svolte in assenza di un valido contratto di appalto;
d) difettando la prova che l'utilizzazione del ricorrente da parte della resistente presso i propri Pt_1 luoghi di lavoro, per servizi resi nel proprio esclusivo interesse, potesse discendere da un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla - CP_2
e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, ritenuto ancora in essere.
1.3. Pertanto, il giudice di prime cure, ritenuto applicabile il CCNL aziende di credito, e condivisibile l'inquadramento del lavoratore nella 2° Area-3° livello retributivo in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e
[...]
a decorrere dal 01/07/2017 con l'indicato Controparte_6 inquadramento, dichiarando, peraltro, nulla la domanda di condanna al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal suddetto C.C.N.L., non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_2
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inesistente un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, nella parte in cui ha omesso di valutare l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate, nella parte in cui ha omesso di accertare in concreto l'interposizione di manodopera, e nella parte in cui ha riconosciuto al lavoratore l'inquadramento contrattuale nella 2° Area Professionale 3° livello retributivo.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure di inesistenza di un valido contratto di appalto tra ICTS Italia CP_2
s.r.l., formale datrice di lavoro dell'odierno appellato, riproponendo, peraltro, argomenti già esposti nel giudizio di primo grado, ossia che “l'accordo tra i contraenti (a prescindere dalla formalizzazione dello stesso, avvenuta il 29 gennaio 2018) si era perfezionato già tra gennaio e marzo 2017 …, vale a dire ben entro il lasso temporale di 6 mesi previsto dalla c.d. clausola di migrazione sopra citata e, comunque, ben prima della data di decorrenza della avversa pretesa (21 giugno 2017)”.
4.1. Parte appellante, invero, non sviluppa una critica efficace alla motivazione del primo giudice, in particolar modo nella parte in cui evidenzia che la proposta del 26/01/2017 prevedeva espressamente che il contratto di appalto venisse stipulato
3 entro il 01/04/2017, e che tale termine non è stato rispettato in ragione della data della stipula del contratto definitivo (29/01/2018).
4.2. Dunque, da un lato, è pacifico che, seppur il contratto di appalto stipulato in data 12/06/2012 - valido sino al 28/02/2013 e prorogato dapprima fino al 28/02/2014 e quindi fino al 31/12/2016 - prevedeva all'art.
8.2 che l'appaltatore, alla scadenza, fosse “tenuto ad assicurare le proprie prestazioni fino all'effettivo subentro nelle stesse di altro soggetto opportunamente selezionato e comunque per non oltre 6 (sei) mesi dalla cessazione del Contratto”, è altresì certo che, dopo la scadenza del 31/12/2016, il nuovo contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l. sia stato CP_2 stipulato in data 29/01/2018 con efficacia “retrodatata” al 01/01/2017. Dall'altro, tale nuovo contratto - al quale non può riconoscersi efficacia retroattiva - non può ritenersi tempestivo rispetto al termine di proroga tacita di sei mesi, neanche considerando la proposta di rinnovo datata 26/01/2017, atteso che tale proposta espressamente prevedeva che il nuovo contratto venisse “formalizzato e sottoscritto dalle parti entro il 01/04/2017”, il che pacificamente non è accaduto.
4.3. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di Contr un rapporto di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza tra e ICTS Italia per il periodo successivo al 31/12/2016, rectius 01/01/2017. 4.4. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
4.5. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione del lavoratore sia CP_1
4 stata fondata sulla esistenza di un genuino e valido contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003, quantomeno a decorrere dal 01/01/2017. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare CP_2
l'esistenza di un efficace rapporto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra
[...]
effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e ICTS Italia s.r.l. s.r.l., CP_2 che ha proceduto all'assunzione, ai fini dell'affidamento della fornitura del Servizio di vigilanza, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione
“nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
4.6. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellato è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che CP_2
l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dal lavoratore e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
4.7. Il primo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato.
5. Il secondo motivo di gravame lamenta una errata “valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate”.
5.1. Sostiene, in particolare, la società appellante che: i) il primo giudice ha completamente omesso di valutare e considerare le osservazioni svolte dalla Pt_1 Cont circa la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata: difatti, non possiede né i requisiti soggettivi né oggettivi per svolgere il servizio di vigilanza appaltato;
ii) per quanto attiene al profilo soggettivo, occorre evidenziare che la licenza abilitativa all'esercizio dell'attività di vigilanza privata è presupposto necessario tanto per il caso che la stessa sia esercitata da enti di vigilanza, fattispecie a cui si riferisce l'art. 134 T.U.L.P.S., quanto per la diversa situazione in cui sia un soggetto privato a destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari di cui è titolare, fattispecie a cui si riferisce l'art. Cont 133 T.U.L.P.S.: essendo un soggetto privato avente forma societaria, perché la possa avere alle proprie dipendenze guardie particolari sarebbe necessario Pt_1 che il legale rappresentante pro tempore dell' fosse munito di licenza CP_7 prefettizia abilitativa;
iii) anche sotto il profilo oggettivo, è errato l'assunto Cont avversario, secondo cui potrebbe senza problemi ottenere la licenza per
5 svolgere autonomamente il servizio, oppure assumere alle proprie dipendenze le guardie particolari giurate armate: sotto un profilo tecnico organizzativo, una cosa è predisporre un impianto di videosorveglianza e l'assunzione di una singola guardia speciale giurata a protezione di una villa o di un ordinario esercizio commerciale, altra cosa è prevedere un sistema di vigilanza in sinergia con le singole Prefetture d'Italia a difesa di una banca che opera in tutto il territorio nazionale;
la per poter assumere direttamente tutte le guardie speciali giurate, dovrebbe Pt_1 in sostanza mutare il proprio oggetto sociale ed operare in tutt'altro settore, con tutt'altre competenze, professionalità e know how che per nulla attengono al settore del credito;
iv) il primo giudice ha completamente omesso di valutare le difese svolte sul punto, pervenendo, così, ad una valutazione gravemente errata, in quanto semplicemente inconciliabile rispetto ad una attività che, data la sua natura altamente specialistica, non poteva essere svolta che da società genuine attraverso personale che, per formazione, competenza e caratteristiche, non poteva, né avrebbe potuto, soggiacere al potere direttivo dell'appaltante, mero fruitore dei servizi di sicurezza.
5.2. Anche il riportato motivo di appello è da ritenere infondato.
5.3. Appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3800/2024, secondo cui la circostanza “relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera”.
6. Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante si duole del mancato accertamento in concreto della sussistenza di una interposizione di manodopera ovvero che l'appellato abbia prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze Cont della e ribadisce le proprie argomentazioni relative alla genuinità delle società appaltatrici ed all'erogazione del servizio alla committente, all'apporto organizzativo fornito dalla società appaltatrice, all'assunzione del rischio da parte della medesima società, alla fornitura degli strumenti di lavoro da parte della società appaltatrice, al mancato esercizio di potere direttivo da parte della committente, ed alla gestione dell'orario di lavoro e delle ferie in capo all'appaltatrice.
6.1. Sul punto osserva la Corte che l'esame delle riportate argomentazioni articolate dalla società appellante resta assorbito, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio. In virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia (configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto ed insussistente laddove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo
6 assorbimento in altre statuizioni), ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7663 del 16/05/2012; Cass. Sez. III, 14/05/2013, n. 11547; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018). 7. Con il quarto motivo di gravame la società appellante sostiene che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, avrebbe potuto, al più, essere riconosciuto l'inquadramento nell'ambito della 1° Area Professionale, cui appartiene il personale stabilmente incaricato allo svolgimento, con continuità e prevalenza, di attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica e/o conoscenze di tipo elementari, e nell'ambito della quale è espressamente contemplato il personale di guardiania.
7.1. Invero, il ricorso in appello non illustra quali sarebbero le ragioni dell'asserito errore del primo giudice, ossia per quale motivo l'inquadramento dell'Area 2° (“Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”) sarebbe sbagliato.
7.2. D'altro canto, il Tribunale ha basato il proprio ragionamento logico-giuridico sul Cont dato fattuale dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni che la stessa ha indicato nella propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado - ossia attività di controllo, gestione allarmi per il tramite di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto e vigilanza armata attiva (pag. 9 della citata memoria) - ed ha riportato la declaratoria della 2° Area - 3° livello retributivo (in cui rientrano
“lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”) nonché i profili esemplificativi, evidenziando come in tale ambito siano compresi i lavoratori addetti in via continuativa e prevalente: “– ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
• – alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
• – ai centralini telefonici in qualità di operatore;
•
– alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
• – ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
… • – i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una
7 corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza”.
7.3. Parte appellante, in altri termini, muove dall'apodittica affermazione dell'assimilazione dei compiti dei lavoratori ad un mero servizio di guardiania, senza censurare la decisione gravata né nella parte in cui ha affermato non essere contestato tra le parti che gli appellati svolgevano anche funzioni di controllo in tempo reale dei sistemi di allarme, né nella parte in cui ha osservato che il CCNL riconduce tali funzioni di controllo in tempo reale degli allarmi alla II Area professionale, 3° livello retributivo.
7.4. Rileva la Corte, infine, che il giudice di prime cure, con statuizione non impugnata, ha dichiarato nulla la domanda di condanna dell'odierna appellante al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal CCNL di riferimento, “non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento con conseguente genericità della domanda”: deve essere, pertanto disattesa, in quanto inconferente ed inammissibile, la pretesa della società diretta al riconoscimento della minor retribuzione mensile di € 2.098,40.
7.5. Anche il quarto motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore CP_2 dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2712 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura generale alle liti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Francesco Giammaria e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pier Luigi CP_1
Panici e dall'avv. Chiara Panici e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Germanico n. 172 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5173/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 04/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa in favore della CP_1 [...]
(d'ora in poi per brevità presso la sede legale Parte_1 CP_2
in Viale Altiero Spinelli n. 30 sin dal 21/06/2017, senza Controparte_3 soluzione di continuità fino al 08/04/2021 e quindi saltuariamente, pur essendo formalmente assunto da altra società con mansioni di addetto alla CP_4 videosorveglianza presso il reparto denominato Control Room - Sala Sicurezza, ha agito in giudizio contro assegnando le seguenti conclusioni: “
1. accertare CP_2
e dichiarare -previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto- che tra il ricorrente e la
[...] ussiste ed è tutt'ora in essere un rapporto di Controparte_5 lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) sin dal 21.06.2017 con diritto del ricorrente all'inquadramento nella 2° area, 3° livello retributivo del CCNL per il settore del CREDITO e per l'effetto:
2. accertare l'obbligo e condannare la Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a partire dalla della domanda (data di deposito del ricorso) le ordinarie retribuzioni previste dal suddetto CCNL sulla base di €2.147,24 lordi mensili per 13 mensilità, oltre scatti di anzianità, a titolo retributivo ovvero di risarcimento danni. Con rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con vittoria di onorari di lite, oltre IVA e CAP, oltre 15% per spese generali, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “dichiara CP_2
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e
[...]
, a decorrere dal 1.7.17 Dichiara il diritto del ricorrente all' Controparte_6 inquadramento nella 2° area-3° livello ccnl aziende di credito;
Dichiara la nullità delle ulteriori domande. Compensa per un terzo le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento del residuo che liquida in euro 3500”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di assenza di contratti di appalto a copertura dell'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso, affermando, in particolare, che: a) la convenuta ha affermato che per lo svolgimento di attività di vigilanza e la fornitura di servizi di sicurezza armata aveva fatto ricorso ad ICTS Italia s.r.l. già dal 2012 e ha depositato la seguente documentazione : - il primo Cont contratto tra e per “la fornitura e gestione di servizi per la sicurezza” CP_4 relativo al periodo 29/02/2012-28/02/2013, prorogato dapprima fino al 28/02/2014 ed in seguito rinnovato per il periodo 01/03/2014-31/12/2016; - la Cont comunicazione della datata 26/01/2017, della propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale per il periodo 01/01/2017-31/12/2019 alle precedenti condizioni sottoscritta da per accettazione con firma digitale apposta in data CP_4
13/03/2017; - il contratto sottoscritto il 29/01/2018 relativo al periodo 01/01/2017; b) la società ha inoltre evidenziato che l'originario contratto di appalto con successivamente prorogato e rinnovato, prevedeva (art. 8.2) la c.d. CP_4
“clausola di migrazione”, in forza della quale il servizio, fino al subentro di altro appaltatore o rinnovo con il medesimo, doveva comunque essere prestato oltre la scadenza del contratto per un periodo di 6 mesi, ragion per cui, in forza di tale previsione, non sarebbe riscontrabile alcun periodo di “scopertura” contrattuale;
c) Cont tuttavia, ai sensi dell'art.
8.2 richiamato dalla la proroga tacita del contratto era limitata a 6 mesi dalla cessazione, mentre il nuovo contratto è stato firmato solo il
2 28/01/2018 e, quindi, non solo oltre il predetto termine semestrale, ma anche oltre Cont il termine del 01/04/2017 stabilito dalla comunicazione della del 26/01/2017; d) dunque, le prestazioni rese dai ricorrenti, quantomeno a partire dal 01/07/2017, sono state svolte in assenza di un valido contratto di appalto;
d) difettando la prova che l'utilizzazione del ricorrente da parte della resistente presso i propri Pt_1 luoghi di lavoro, per servizi resi nel proprio esclusivo interesse, potesse discendere da un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto lavorativo va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla - CP_2
e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, ritenuto ancora in essere.
1.3. Pertanto, il giudice di prime cure, ritenuto applicabile il CCNL aziende di credito, e condivisibile l'inquadramento del lavoratore nella 2° Area-3° livello retributivo in cui rientrano “i lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”, ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e
[...]
a decorrere dal 01/07/2017 con l'indicato Controparte_6 inquadramento, dichiarando, peraltro, nulla la domanda di condanna al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal suddetto C.C.N.L., non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando CP_2
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inesistente un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, nella parte in cui ha omesso di valutare l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate, nella parte in cui ha omesso di accertare in concreto l'interposizione di manodopera, e nella parte in cui ha riconosciuto al lavoratore l'inquadramento contrattuale nella 2° Area Professionale 3° livello retributivo.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure di inesistenza di un valido contratto di appalto tra ICTS Italia CP_2
s.r.l., formale datrice di lavoro dell'odierno appellato, riproponendo, peraltro, argomenti già esposti nel giudizio di primo grado, ossia che “l'accordo tra i contraenti (a prescindere dalla formalizzazione dello stesso, avvenuta il 29 gennaio 2018) si era perfezionato già tra gennaio e marzo 2017 …, vale a dire ben entro il lasso temporale di 6 mesi previsto dalla c.d. clausola di migrazione sopra citata e, comunque, ben prima della data di decorrenza della avversa pretesa (21 giugno 2017)”.
4.1. Parte appellante, invero, non sviluppa una critica efficace alla motivazione del primo giudice, in particolar modo nella parte in cui evidenzia che la proposta del 26/01/2017 prevedeva espressamente che il contratto di appalto venisse stipulato
3 entro il 01/04/2017, e che tale termine non è stato rispettato in ragione della data della stipula del contratto definitivo (29/01/2018).
4.2. Dunque, da un lato, è pacifico che, seppur il contratto di appalto stipulato in data 12/06/2012 - valido sino al 28/02/2013 e prorogato dapprima fino al 28/02/2014 e quindi fino al 31/12/2016 - prevedeva all'art.
8.2 che l'appaltatore, alla scadenza, fosse “tenuto ad assicurare le proprie prestazioni fino all'effettivo subentro nelle stesse di altro soggetto opportunamente selezionato e comunque per non oltre 6 (sei) mesi dalla cessazione del Contratto”, è altresì certo che, dopo la scadenza del 31/12/2016, il nuovo contratto di appalto tra e ICTS Italia s.r.l. sia stato CP_2 stipulato in data 29/01/2018 con efficacia “retrodatata” al 01/01/2017. Dall'altro, tale nuovo contratto - al quale non può riconoscersi efficacia retroattiva - non può ritenersi tempestivo rispetto al termine di proroga tacita di sei mesi, neanche considerando la proposta di rinnovo datata 26/01/2017, atteso che tale proposta espressamente prevedeva che il nuovo contratto venisse “formalizzato e sottoscritto dalle parti entro il 01/04/2017”, il che pacificamente non è accaduto.
4.3. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto non provata la sussistenza di Contr un rapporto di appalto per la fornitura dei servizi di sicurezza tra e ICTS Italia per il periodo successivo al 31/12/2016, rectius 01/01/2017. 4.4. Come è noto, ricorre l'ipotesi di (lecito) contratto di appalto di manodopera, ai sensi dell'art. 29, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003, allorquando la organizzazione dei mezzi necessari è a carico all'appaltatore, che assume in via esclusiva il rischio d'impresa, e può anche risultare “dall'esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto”; in altri termini, pur in assenza di fornitura di strumentazioni, si ravvisa l'ipoteso dell'appalto in presenza anche soltanto dell'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore, laddove l'appalto deve, al contrario, ritenersi illecito quando è il committente a dirigere e coordinare l'opera dei lavoratori. Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
4.5. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione del lavoratore sia CP_1
4 stata fondata sulla esistenza di un genuino e valido contratto di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003, quantomeno a decorrere dal 01/01/2017. In altri termini, non ha adempiuto all'onere di provare CP_2
l'esistenza di un efficace rapporto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass. 29889/2019 cit.). In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, lontana dalla tradizionale configurazione del rapporto di lavoro in cui compaiono due sole parti (lavoratore e datore di lavoro), ritiene la Corte che sia imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019 cit.). In definitiva, la riscontrata assenza di accordi tra
[...]
effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori, e ICTS Italia s.r.l. s.r.l., CP_2 che ha proceduto all'assunzione, ai fini dell'affidamento della fornitura del Servizio di vigilanza, si risolve nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione
“nell'impresa” alle dipendenze dell' “imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione.
4.6. Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellato è stata adempiuta in favore di in forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che CP_2
l'Istituto bancario, in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro: e mancando il titolo e non essendo provato lo schermo formale del contratto di appalto, non è necessario verificare in concreto le mansioni svolte dal lavoratore e la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta allo schema legale tipico del contratto di appalto.
4.7. Il primo motivo di appello deve, quindi, ritenersi infondato.
5. Il secondo motivo di gravame lamenta una errata “valutazione circa l'oggettiva impossibilità di una commistione fra personale della Banca e le guardie giurate armate”.
5.1. Sostiene, in particolare, la società appellante che: i) il primo giudice ha completamente omesso di valutare e considerare le osservazioni svolte dalla Pt_1 Cont circa la necessità di esternalizzazione dell'attività di vigilanza armata: difatti, non possiede né i requisiti soggettivi né oggettivi per svolgere il servizio di vigilanza appaltato;
ii) per quanto attiene al profilo soggettivo, occorre evidenziare che la licenza abilitativa all'esercizio dell'attività di vigilanza privata è presupposto necessario tanto per il caso che la stessa sia esercitata da enti di vigilanza, fattispecie a cui si riferisce l'art. 134 T.U.L.P.S., quanto per la diversa situazione in cui sia un soggetto privato a destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle proprietà mobiliari od immobiliari di cui è titolare, fattispecie a cui si riferisce l'art. Cont 133 T.U.L.P.S.: essendo un soggetto privato avente forma societaria, perché la possa avere alle proprie dipendenze guardie particolari sarebbe necessario Pt_1 che il legale rappresentante pro tempore dell' fosse munito di licenza CP_7 prefettizia abilitativa;
iii) anche sotto il profilo oggettivo, è errato l'assunto Cont avversario, secondo cui potrebbe senza problemi ottenere la licenza per
5 svolgere autonomamente il servizio, oppure assumere alle proprie dipendenze le guardie particolari giurate armate: sotto un profilo tecnico organizzativo, una cosa è predisporre un impianto di videosorveglianza e l'assunzione di una singola guardia speciale giurata a protezione di una villa o di un ordinario esercizio commerciale, altra cosa è prevedere un sistema di vigilanza in sinergia con le singole Prefetture d'Italia a difesa di una banca che opera in tutto il territorio nazionale;
la per poter assumere direttamente tutte le guardie speciali giurate, dovrebbe Pt_1 in sostanza mutare il proprio oggetto sociale ed operare in tutt'altro settore, con tutt'altre competenze, professionalità e know how che per nulla attengono al settore del credito;
iv) il primo giudice ha completamente omesso di valutare le difese svolte sul punto, pervenendo, così, ad una valutazione gravemente errata, in quanto semplicemente inconciliabile rispetto ad una attività che, data la sua natura altamente specialistica, non poteva essere svolta che da società genuine attraverso personale che, per formazione, competenza e caratteristiche, non poteva, né avrebbe potuto, soggiacere al potere direttivo dell'appaltante, mero fruitore dei servizi di sicurezza.
5.2. Anche il riportato motivo di appello è da ritenere infondato.
5.3. Appare sufficiente richiamare sul punto ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3800/2024, secondo cui la circostanza “relativa al difetto in capo all'appellante dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 134 TULPS e il conseguente rilievo per cui soltanto delle reali società appaltatrici avrebbero potuto ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 269/2010, non è idonea ad impedire l'imputazione del rapporto di lavoro all'appellante, che in concreto si è avvalso della prestazione lavorative degli appellati e che non ha dimostrato l'esistenza di un valida fattispecie trilatera (ossia nella specie, di un valido contratto di appalto) in forza della quale detta prestazione è stata resa, potendo al più la prospettata circostanza essere apprezzata sotto il profilo dell'illecito impiego delle guardie giurate ovvero quale ragione giustificatrice della realizzata interposizione di manodopera”.
6. Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante si duole del mancato accertamento in concreto della sussistenza di una interposizione di manodopera ovvero che l'appellato abbia prestato attività lavorativa alle dirette dipendenze Cont della e ribadisce le proprie argomentazioni relative alla genuinità delle società appaltatrici ed all'erogazione del servizio alla committente, all'apporto organizzativo fornito dalla società appaltatrice, all'assunzione del rischio da parte della medesima società, alla fornitura degli strumenti di lavoro da parte della società appaltatrice, al mancato esercizio di potere direttivo da parte della committente, ed alla gestione dell'orario di lavoro e delle ferie in capo all'appaltatrice.
6.1. Sul punto osserva la Corte che l'esame delle riportate argomentazioni articolate dalla società appellante resta assorbito, dal momento che, una volta dimostrata l'illegittimità dell'interposizione datoriale per difetto genetico di causa del negozio trilatero, è superfluo verificare se vi sia stato o meno anche difetto funzionale di causa di detto negozio. In virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia (configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto ed insussistente laddove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo
6 assorbimento in altre statuizioni), ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7663 del 16/05/2012; Cass. Sez. III, 14/05/2013, n. 11547; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13534 del 30/05/2018). 7. Con il quarto motivo di gravame la società appellante sostiene che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, avrebbe potuto, al più, essere riconosciuto l'inquadramento nell'ambito della 1° Area Professionale, cui appartiene il personale stabilmente incaricato allo svolgimento, con continuità e prevalenza, di attività semplici, per l'esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica e/o conoscenze di tipo elementari, e nell'ambito della quale è espressamente contemplato il personale di guardiania.
7.1. Invero, il ricorso in appello non illustra quali sarebbero le ragioni dell'asserito errore del primo giudice, ossia per quale motivo l'inquadramento dell'Area 2° (“Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere – con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione – in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”) sarebbe sbagliato.
7.2. D'altro canto, il Tribunale ha basato il proprio ragionamento logico-giuridico sul Cont dato fattuale dello svolgimento da parte del lavoratore di mansioni che la stessa ha indicato nella propria memoria di costituzione nel giudizio di primo grado - ossia attività di controllo, gestione allarmi per il tramite di un impianto di intertrasmissione a distanza di segnali di allarme collegato con obiettivi affidati alla vigilanza dell'Istituto e vigilanza armata attiva (pag. 9 della citata memoria) - ed ha riportato la declaratoria della 2° Area - 3° livello retributivo (in cui rientrano
“lavoratori incaricati di svolgere, con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione- in via continuativa e prevalente attività esecutive e d'ordine…., tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”) nonché i profili esemplificativi, evidenziando come in tale ambito siano compresi i lavoratori addetti in via continuativa e prevalente: “– ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;
• – alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
• – ai centralini telefonici in qualità di operatore;
•
– alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
• – ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
… • – i lavoratori/lavoratrici che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una
7 corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza”.
7.3. Parte appellante, in altri termini, muove dall'apodittica affermazione dell'assimilazione dei compiti dei lavoratori ad un mero servizio di guardiania, senza censurare la decisione gravata né nella parte in cui ha affermato non essere contestato tra le parti che gli appellati svolgevano anche funzioni di controllo in tempo reale dei sistemi di allarme, né nella parte in cui ha osservato che il CCNL riconduce tali funzioni di controllo in tempo reale degli allarmi alla II Area professionale, 3° livello retributivo.
7.4. Rileva la Corte, infine, che il giudice di prime cure, con statuizione non impugnata, ha dichiarato nulla la domanda di condanna dell'odierna appellante al pagamento delle ordinarie retribuzioni previste dal CCNL di riferimento, “non essendovi prova di una differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento con conseguente genericità della domanda”: deve essere, pertanto disattesa, in quanto inconferente ed inammissibile, la pretesa della società diretta al riconoscimento della minor retribuzione mensile di € 2.098,40.
7.5. Anche il quarto motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore CP_2 dell'appellato delle spese di lite del grado che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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