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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1961/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6207/2023 emessa in data 20 luglio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, C.F. , in proprio ed in Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di titolare dell'impresa individuale “Chonika Enterprise di Singha Roy
Chaman Lal”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Saverio
Mazzeo PE e dall'Avv. Marilina Email_1
RR PE;
-APPELLANTE- Email_2
E
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gennaro, dall'Avv. Patrizio Gennaro
e dall'Avv. Massimiliano Gennaro PE;
Email_3
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 27 luglio 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 6207/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 20 luglio 2023.
La sentenza ha accolto parzialmente le domande proposte da CP_1
, accertando l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro
[...] subordinato, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello 5° del CCNL Terziario – Confcommercio condannando il convenuto, quale datore di lavoro, al pagamento della somma di euro 104.801,90 a titolo di 13^ e
14^ mensilità, di retribuzione ordinaria, di straordinario domenicale e straordinario diurno infrasettimanale, nonché di T.F.R. nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione del riposo settimanale.
Avverso tale decisione ha proposto appello articolando Parte_1
i motivi di cui si dirà appresso.
, regolarmente convenuto in giudizio, si è costituito ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 25 novembre 2025, è definita dal
Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'originaria domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
In specie, all'esito della prova testimoniale e pronunciando nel contraddittorio con il primo giudice accertava l'esistenza fra le parti di Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal primo ottobre 2015 al 30
Pag. 2 di 11 settembre 2021 con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello 5° del CCNL Terziario – Confcommercio ed orario di lavoro pari a 70 ore settimanali, nonché il parziale inadempimento della parte datoriale agli obblighi retributivi derivanti dal rapporto di lavoro e condannando la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 104.801,90, a titolo di 13^ e
14^ mensilità, di retribuzione ordinaria, di straordinario domenicale e straordinario diurno infrasettimanale, nonché di T.F.R, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione del riposo settimanale in favore del ricorrente.
Preso atto dei fatti pacifici, quali l'esistenza di un rapporto subordinato dal 14 giugno 2018 al 30 settembre 2021, l'inquadramento del lavoratore nel livello 5° del CCNL Terziario Confcommercio, l'applicazione di tale contratto collettivo, le sedi lavorative di via Cairoli n. 103 fino alla chiusura del 2020 e poi di via Ricasoli
n. 10 fino al 2021, facendosi questione unicamente della durata del rapporto riteneva, in base alla prova testimoniale che avesse trovato conferma che il ricorrente già svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del resistente ancor prima della formale assunzione, che l'orario giornaliero era di 10 ore per sette giorni a settimana, e che nel tempo il lavoratore avesse svolto sempre le stesse mansioni. Escludeva, viceversa, in difetto di prova, che il rapporto potesse farsi risalire, come preteso dal lavoratore, al 2013, come pure che l'orario sopra indicato fosse stato svolto anche dal dicembre 2015, ritenendo piuttosto la prova dell'orario fornita limitata al segmento anteriore alla formalizzazione e a partire dall'ottobre 2015. Accordava il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione del riposo settimanale, ritenendo provato che il ricorrente nel periodo dall'ottobre del 2015 al dicembre del 2018 non avesse potuto godere del necessario riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Propone impugnazione censurando la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha riconosciuto l'instaurazione del rapporto di lavoro dal 2015 nonché
Pag. 3 di 11 laddove ha affermato un orario lavorativo di dieci ore giornaliere basandosi su alcune deposizioni che sarebbero state viceversa del tutto inattendibili.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta e dei rilevi concernenti il fatto che il lavoratore e i testi non erano in Italia prima del 2018.
Il Tribunale avrebbe erroneamente superato tali argomenti affermando che «... appare fin troppo evidente che tali documenti non possano affatto escludere la presenza di fatto dei due testimoni a Roma nel periodo antecedente al 2018.
Semmai proprio il numero di lavoratori che affermano di avere lavorato in nero per il resistente rappresenta un argomento indiziario idoneo a smentire la sua posizione difensiva, a meno di non voler pensare ad una sorta di complotto ordito in suo danno, al quale si sarebbe associato anche il terzo testimone di parte ricorrente. D'altro canto, parte resistente avrebbe potuto chiamare a deporre i propri dipendenti del punto vendita di via Cairoli 103, nel periodo controverso e invece non lo ha fatto, circostanza anche questa che induce a ritenere credibili le deposizioni dei testi escussi».
Criticando tale parte della decisione, ha riprodotto in Parte_1 questa sede le difese illustrate con le note autorizzate depositate in primo grado
“(…) nelle quali aveva evidenziato che già in occasione della memoria di costituzione era stato sottolineato, a sostegno dell'assunto che il lavoratore era presente in Italia solo dal 2018, che dal certificato Controparte_1 storico di residenza egli risultava residente in [...]dal 10 ottobre 2018.
Inoltre, avrebbe confermato tale assunto, la stessa produzione documentale operata dal lavoratore ed in specie:
1) la tessera sanitaria prodotta avrebbe scadenza al 14 settembre 2024 e ciò dimostrerebbe che la stessa sarebbe stata rilasciata nel 2018 avendo tale documento scadenza a sei anni;
2) la lettera di assunzione da cui risulterebbe che a quel momento - il 14 giugno 2018. Il lavoratore era in attesa di permesso di soggiorno e che il motivo di soggiorno era ASIL 2- Richiesta Asilo politico ed era munito di
Pag. 4 di 11 titolo di soggiorno provvisorio. Ciò avrebbe comportato che in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 25/2008, la richiesta di asilo sarebbe stata soggetta alla seguente procedura: la richiesta è presentata all'Ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura;
la questura redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente;
il verbale è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di richiedere la protezione ovvero entro i sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera;
la questura rilascia attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di asilo che assume il valore di permesso di soggiorno provvisorio e che consente per 6 mesi successivi al rilascio lo svolgimento di attività lavorativa. Al massimo entro un anno la
Commissione Territoriale decide sull'istanza. La ricevuta attesta la presentazione della domanda di asilo che acquisterebbe il valore di permesso di soggiorno provvisorio. Questo permette di svolgere attività lavorativa una volta decorso 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di asilo, data che è contestuale alla ricevuta rilasciata dalla questura.
3) la comunicazione obbligatoria del licenziamento farebbe riferimento al rilascio di un successivo permesso di soggiorno che scadeva il 31 dicembre
2020, e al momento del licenziamento egli era in attesa di rinnovo di quest'ultimo permesso che aveva durata biennale (quindi gli era stato rilasciato nel 2018).
Evidenziava che il non avesse mai contestato in giudizio tale CP_1 ricostruzione dei fatti e non avesse prodotto documentazione atta a smentire quanto allegato dalla parte resistente.
Sosteneva che, considerando i tempi di decisione della commissione e trovandosi l'originario ricorrente al momento dell'assunzione in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, sarebbe stato possibile ipotizzare che la richiesta fosse stata presentata nei mesi di febbraio-marzo 2018 e che egli fosse entrato in Italia al massimo nel mese di gennaio 2018.
Pag. 5 di 11 La versione dei fatti del lavoratore tale che per cinque anni sarebbe stato irregolare e che avrebbe lavorato tutti i giorni secondo le modalità indicate in ricorso sarebbe stata inveritiera e scarsamente credibile, posto che, fra l'altro,
l'assunzione irregolare ed in assenza di permesso di soggiorno avrebbe esposto il datore di lavoro all'applicazione della maxi-sanzione, oltre che l'avrebbe reso responsabile del reato di occupazione irregolare di stranieri.
Ancora, la deposizione del teste Testimone_1 sarebbe stata falsa trattandosi di persona che non aveva mai lavorato per l'impresa del resistente. Evidenziava che da un controllo fatto sul sito del Comune di Rimini (che consente l'accesso all'anagrafe nazionale), egli risultava presente a
Roma dal 9 febbraio 2018 con indirizzo presso la residenza fittizia di via Modesta
Valenti n.13 fino al 31 dicembre 2020 e successivamente in Via Pieve di Cadore n.
25. Quindi il teste non sarebbe stato presente a Roma prima del 2018 e comunque Parte lo stesso non avrebbe mai lavorato presso Le dichiarazioni rese dal teste sarebbero state del tutto contrastanti con la realtà dei fatti e idonee ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 372 c.p. e l'appellante prennunciava che sarebbero state oggetto di apposita denuncia.
Con riferimento a quanto affermato da che aveva dichiarato Testimone_2 di aver lavorato per il resistente dal settembre/ottobre 2017 fino al dicembre del
2018, deduceva che sempre, sempre sul medesimo portale del Comune di Rimini, questi risultava residente a Roma solo a far data dal 26 maggio 2022 ed anche lui sarebbe stato residente presso la residenza fittizia di Via Modesta Valenti n.5 fino al 2023, quando poi si sarebbe trasferito presso l'attuale residenza. Quindi sarebbe stato certo che lo stesso era residente a [...]far data dal 2022, mentre non sarebbe stato provato che egli fosse presente a Roma fin dal 2017 e comunque sarebbe stato inverosimile che avesse lasciato trascorrere ben cinque anni prima di sapere che esiste la possibilità di avere una residenza fittizia, prevista per i senza fissa dimora e gli irreperibili.
Inoltre, secondo l'appellante, stranamente entrambi i testi avrebbero dichiarato di aver lavorato solo un anno, il primo a coprire l'arco di tempo che va dal 2015 al
Pag. 6 di 11 2016 e l'altro a coprire l'arco di tempo che va dal 2017 al 2018 per dare supporto alla tesi infondata del ricorrente, e che poi gli stessi facessero i loro giri sempre presso il medesimo negozio dove vedevano il ricorrente lavorare.
Sarebbe stato singolare che sia il ricorrente che uno dei testi risultassero residenti a partire dal 2018 ed allora, più verosimilmente, sarebbe stato a partire da tale Parte data che i due testi, nessuno dei due mai impiegato presso avessero semplicemente visto il ricorrente al lavoro e nulla sapessero dire del rapporto.
Infine, il teste , non avrebbe riferito nulla circa le modalità di Tes_3 svolgimento del rapporto di lavoro, parlando di un soggetto che accompagnava il Parte
Le deposizioni in ogni caso non avrebbero potuto scalfire le prove documentali della presenza in Italia del ricorrente solo a partire dal 2018, due anni dopo che il teste predetto aveva smesso di lavorare.
In questa sede, aggiungeva a tale difese già svolte in primo grado, che nonostante la produzione dei certificati di residenza del lavoratore e dei tre testi chiamati e la Parte richiesta della difesa del di risentirli per accertare il momento in cui gli stessi avevano avuto ingresso in Italia, il Tribunale decideva senza dare seguito alle richieste e senza motivare il diniego della richiesta di riconvocazione dei testi già escussi, circostanza fondamentale dal momento che l'accoglimento delle domande del lavoratore limitatamente all'arco di tempo che va dal 2015 al 2018 sarebbe avvenuto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei due testi.
Ha insistito sull'accertamento dei fatti allegati evidenziando che attraverso l'esibizione del visto di ingresso e del permesso di soggiorno sarebbe stato possibile fugare i dubbi insorti con i certificati di residenza. Evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva ritenuto inverosimile l'esistenza di “complotto”, fosse significativo il comportamento dei primi due testi citati da parte ricorrente, che il giorno in cui dovevano essere sentiti, a dicembre
2022, pur essendo presenti in Tribunale, avrebbero all'ultimo minuto deciso di non entrare nell'aula di udienza a testimoniare, a suo dire, non sentendosela di sostenere circostanze non veritiere. Tali due testi che decidevano di non
Pag. 7 di 11 presenziare alla prima udienza di dicembre 2022 non sarebbero stati più citati dal per l'udienza successiva. Ha chiesto, pertanto, che detti testi CP_1 venissero sentiti sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati dal ricorrente nel proprio ricorso.
Parte In merito alla presenza di lavoratori in nero alle dipendenze del osserva che presso la Chonika Enterprise da lui gestita sono stati assunti 12 lavoratori e che sarebbe stato inverosimile che vi fossero altri tre lavoratori in nero poiché sarebbero stati occupati in totale quindici lavoratori su tre sedi (e con orario di dieci ore al giorno per sette giorni alla settimana) costituiti da piccoli negozi di quartiere, di pochi metri quadrati, nei quali il personale esistente sarebbe stato perfettamente in grado di gestirli nel rispetto dell'orario e delle modalità di lavoro indicate nella lettera di assunzione.
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello, benché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non possa ritenersi generico essendo evidente il senso dell'impugnazione, è infondato.
Appaiono superflue le iniziative istruttorie richieste dall'appellante posto che l'acquisizione del visto di ingresso o di documentazione equipollente non varrebbe ad escludere la possibilità che il lavoratore, come i testi ascoltati in primo grado, fossero presenti sul territorio italiano in difetto di atti autorizzativi della pubblica autorità e cioè senza che la loro presenza fosse stata dichiarata e conseguentemente assentita con regolare permesso di soggiorno.
Ciò, del resto, spiegherebbe anche tutti gli elementi di giudizio forniti dal resistente circa il presumibile tempo di rilascio dei documenti, elementi che sarebbero rilevanti nel senso indicato dall'appellante solo nel caso in cui la presenza dello straniero sul territorio dello Stato fosse stata ab origine dichiarata e fosse passata attraverso i canali ufficiali, ma non nel caso di una situazione di irregolarità, in cui detti documenti, per ovvie ragioni, non potrebbero essere presenti.
Pag. 8 di 11 Del pari, l'audizione di altri due testi rispetto a quelli già ascoltati in primo grado solo sulla base dell'ipotesi, non suffragata da alcuna prova, che essi non si sarebbero presentati a deporre perché più onesti di quelli che viceversa non si sono presentati non appare accoglibile.
Né vi sono ragioni per riconvocare i testi già escussi le cui deposizioni appaiono, per quanto si dirà, più che adeguate e perfettamente coerenti, né per procedere all'interrogatorio formale del ricorrente, richiesto solo con le note di trattazione e non richiesto con la costituzione in primo grado, mezzo istruttorio che, per altro, sarebbe superato una volta che sia proceduto all'espletamento della prova testimoniale.
Per contro, le deposizioni rese in primo grado dai testi sui quali si appunta l'attenzione dell'appellante, riprodotte pedissequamente nella sentenza gravata non solo si segnalano per la dovizia di particolari difficilmente conciliabile con una deposizione non veridica, ma per la convergenza degli elementi descrittivi forniti non solo dai due testi (teste e Testimone_1
in relazione ai quali l'appellante solleva seri dubbi di Testimone_2 attendibilità (collegandoli alla negazione della loro presenza sul territorio nazionale prima del 2018), ma anche di un terzo teste, tale . Testimone_4
Infatti, sia il teste , che il teste Testimone_5 Testimone_2 hanno puntualmente descritto i propri compiti ( il primo si occupava di money transfert, , lavorava al computer, faceva le attivazioni delle schede CP_2 telefoniche, il secondo aggiustava i telefoni, si occupava anche della vendita dei telefoni e di attivare le schede), hanno poi riferito con precisione l'orario che ciascuno di loro era tenuto ad osservare, l'orario di apertura e chiusura del negozio, l'orario osservato dal ricorrente, della sede in cui avevano lavorato (pur facendo menzione delle diverse sedi dell'impresa datoriale), delle mansioni affidate all'originario ricorrente, delle direttive impartite dal titolare dell'impresa e persino di particolari ulteriori come il fatto che quest'ultimo fosse solito arrivare in negozio più tardi dei dipendenti (teste “Quest'ultimo arrivava tardi, e ci Tes_2 dava ordini e ci diceva cosa dovevamo fare, se dovevamo andare in banca, ecc.).
Pag. 9 di 11 Come si è detto, tali deposizioni sono ulteriormente rafforzate da quella resa dal teste (che riferiva di conoscere sia il ricorrente che il resistente Testimone_4
Parte in quanto all'epoca dei fatti era dipendente della LY e l'impresa gestita dal era grossista della LY ) affermava riferendo della sua frequentazione del negozio dal 2015 : “Nel 2015 ho visto il ricorrente lavorare in un negozio in via Cairoli.
Io ci andavo un paio di volte a settimana e lo vedevo che si occupava delle attivazioni delle sim e dei cellulari. Ci andavo sia di mattina sia di pomeriggio
a fare queste visite. Quando andavo vedevo il ricorrente e a volte trovavo anche un altro ragazzo oltre al ricorrente. Fino a metà del 2016 ho continuato a fare queste visite e ho trovato sempre il ricorrente. Poi io a metà del 2016 ho cessato di lavorare. Anche dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro comunque ho continuato ad andare presso il negozio di via Cairoli e mi capitava di vedere il ricorrente. Mi recavo lì due, tre, quattro volte a settimana e ci andavo per chiacchierare con il resistente...” .
Come si vede, la convergenza delle deposizioni rende del tutto infondata la questione della “falsità” di due delle stesse né i dati documentali possono fornire informazioni risolutive posto che essi, si ripete, possono essere significativi solo nel caso in cui la presenza dello straniero extracomunitario sia dichiarata sul territorio e non certo quando la stessa non lo sia e del pari l'attività lavorativa non sia regolarizzata.
Pertanto, l'appello va disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo includendo nella liquidazione anche quelle per il subprocedimento di sospensiva
( nel quale l'appellato si è costituito il 19 agosto 2024).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
PQM
Pag. 10 di 11 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 luglio 2023 nei confronti di , con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 6207/2023 emessa il giorno 20 luglio 2023 dal
Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 5600,00 oltre iva cpa e spese generali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1961/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6207/2023 emessa in data 20 luglio 2023 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
, C.F. , in proprio ed in Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di titolare dell'impresa individuale “Chonika Enterprise di Singha Roy
Chaman Lal”, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Saverio
Mazzeo PE e dall'Avv. Marilina Email_1
RR PE;
-APPELLANTE- Email_2
E
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Gennaro, dall'Avv. Patrizio Gennaro
e dall'Avv. Massimiliano Gennaro PE;
Email_3
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 27 luglio 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 6207/2023 emessa, con decisione
[...] contestuale, dal Tribunale GL di Roma il giorno 20 luglio 2023.
La sentenza ha accolto parzialmente le domande proposte da CP_1
, accertando l'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro
[...] subordinato, con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello 5° del CCNL Terziario – Confcommercio condannando il convenuto, quale datore di lavoro, al pagamento della somma di euro 104.801,90 a titolo di 13^ e
14^ mensilità, di retribuzione ordinaria, di straordinario domenicale e straordinario diurno infrasettimanale, nonché di T.F.R. nonché al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione del riposo settimanale.
Avverso tale decisione ha proposto appello articolando Parte_1
i motivi di cui si dirà appresso.
, regolarmente convenuto in giudizio, si è costituito ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 2 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., del 25 novembre 2025, è definita dal
Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l'originaria domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1
In specie, all'esito della prova testimoniale e pronunciando nel contraddittorio con il primo giudice accertava l'esistenza fra le parti di Parte_1 un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal primo ottobre 2015 al 30
Pag. 2 di 11 settembre 2021 con svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili al livello 5° del CCNL Terziario – Confcommercio ed orario di lavoro pari a 70 ore settimanali, nonché il parziale inadempimento della parte datoriale agli obblighi retributivi derivanti dal rapporto di lavoro e condannando la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 104.801,90, a titolo di 13^ e
14^ mensilità, di retribuzione ordinaria, di straordinario domenicale e straordinario diurno infrasettimanale, nonché di T.F.R, oltre che al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione del riposo settimanale in favore del ricorrente.
Preso atto dei fatti pacifici, quali l'esistenza di un rapporto subordinato dal 14 giugno 2018 al 30 settembre 2021, l'inquadramento del lavoratore nel livello 5° del CCNL Terziario Confcommercio, l'applicazione di tale contratto collettivo, le sedi lavorative di via Cairoli n. 103 fino alla chiusura del 2020 e poi di via Ricasoli
n. 10 fino al 2021, facendosi questione unicamente della durata del rapporto riteneva, in base alla prova testimoniale che avesse trovato conferma che il ricorrente già svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del resistente ancor prima della formale assunzione, che l'orario giornaliero era di 10 ore per sette giorni a settimana, e che nel tempo il lavoratore avesse svolto sempre le stesse mansioni. Escludeva, viceversa, in difetto di prova, che il rapporto potesse farsi risalire, come preteso dal lavoratore, al 2013, come pure che l'orario sopra indicato fosse stato svolto anche dal dicembre 2015, ritenendo piuttosto la prova dell'orario fornita limitata al segmento anteriore alla formalizzazione e a partire dall'ottobre 2015. Accordava il risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata fruizione del riposo settimanale, ritenendo provato che il ricorrente nel periodo dall'ottobre del 2015 al dicembre del 2018 non avesse potuto godere del necessario riposo settimanale, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE.
Propone impugnazione censurando la sentenza nella Parte_1 parte in cui ha riconosciuto l'instaurazione del rapporto di lavoro dal 2015 nonché
Pag. 3 di 11 laddove ha affermato un orario lavorativo di dieci ore giornaliere basandosi su alcune deposizioni che sarebbero state viceversa del tutto inattendibili.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta e dei rilevi concernenti il fatto che il lavoratore e i testi non erano in Italia prima del 2018.
Il Tribunale avrebbe erroneamente superato tali argomenti affermando che «... appare fin troppo evidente che tali documenti non possano affatto escludere la presenza di fatto dei due testimoni a Roma nel periodo antecedente al 2018.
Semmai proprio il numero di lavoratori che affermano di avere lavorato in nero per il resistente rappresenta un argomento indiziario idoneo a smentire la sua posizione difensiva, a meno di non voler pensare ad una sorta di complotto ordito in suo danno, al quale si sarebbe associato anche il terzo testimone di parte ricorrente. D'altro canto, parte resistente avrebbe potuto chiamare a deporre i propri dipendenti del punto vendita di via Cairoli 103, nel periodo controverso e invece non lo ha fatto, circostanza anche questa che induce a ritenere credibili le deposizioni dei testi escussi».
Criticando tale parte della decisione, ha riprodotto in Parte_1 questa sede le difese illustrate con le note autorizzate depositate in primo grado
“(…) nelle quali aveva evidenziato che già in occasione della memoria di costituzione era stato sottolineato, a sostegno dell'assunto che il lavoratore era presente in Italia solo dal 2018, che dal certificato Controparte_1 storico di residenza egli risultava residente in [...]dal 10 ottobre 2018.
Inoltre, avrebbe confermato tale assunto, la stessa produzione documentale operata dal lavoratore ed in specie:
1) la tessera sanitaria prodotta avrebbe scadenza al 14 settembre 2024 e ciò dimostrerebbe che la stessa sarebbe stata rilasciata nel 2018 avendo tale documento scadenza a sei anni;
2) la lettera di assunzione da cui risulterebbe che a quel momento - il 14 giugno 2018. Il lavoratore era in attesa di permesso di soggiorno e che il motivo di soggiorno era ASIL 2- Richiesta Asilo politico ed era munito di
Pag. 4 di 11 titolo di soggiorno provvisorio. Ciò avrebbe comportato che in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 25/2008, la richiesta di asilo sarebbe stata soggetta alla seguente procedura: la richiesta è presentata all'Ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura;
la questura redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente;
il verbale è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di richiedere la protezione ovvero entro i sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera;
la questura rilascia attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di asilo che assume il valore di permesso di soggiorno provvisorio e che consente per 6 mesi successivi al rilascio lo svolgimento di attività lavorativa. Al massimo entro un anno la
Commissione Territoriale decide sull'istanza. La ricevuta attesta la presentazione della domanda di asilo che acquisterebbe il valore di permesso di soggiorno provvisorio. Questo permette di svolgere attività lavorativa una volta decorso 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di asilo, data che è contestuale alla ricevuta rilasciata dalla questura.
3) la comunicazione obbligatoria del licenziamento farebbe riferimento al rilascio di un successivo permesso di soggiorno che scadeva il 31 dicembre
2020, e al momento del licenziamento egli era in attesa di rinnovo di quest'ultimo permesso che aveva durata biennale (quindi gli era stato rilasciato nel 2018).
Evidenziava che il non avesse mai contestato in giudizio tale CP_1 ricostruzione dei fatti e non avesse prodotto documentazione atta a smentire quanto allegato dalla parte resistente.
Sosteneva che, considerando i tempi di decisione della commissione e trovandosi l'originario ricorrente al momento dell'assunzione in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, sarebbe stato possibile ipotizzare che la richiesta fosse stata presentata nei mesi di febbraio-marzo 2018 e che egli fosse entrato in Italia al massimo nel mese di gennaio 2018.
Pag. 5 di 11 La versione dei fatti del lavoratore tale che per cinque anni sarebbe stato irregolare e che avrebbe lavorato tutti i giorni secondo le modalità indicate in ricorso sarebbe stata inveritiera e scarsamente credibile, posto che, fra l'altro,
l'assunzione irregolare ed in assenza di permesso di soggiorno avrebbe esposto il datore di lavoro all'applicazione della maxi-sanzione, oltre che l'avrebbe reso responsabile del reato di occupazione irregolare di stranieri.
Ancora, la deposizione del teste Testimone_1 sarebbe stata falsa trattandosi di persona che non aveva mai lavorato per l'impresa del resistente. Evidenziava che da un controllo fatto sul sito del Comune di Rimini (che consente l'accesso all'anagrafe nazionale), egli risultava presente a
Roma dal 9 febbraio 2018 con indirizzo presso la residenza fittizia di via Modesta
Valenti n.13 fino al 31 dicembre 2020 e successivamente in Via Pieve di Cadore n.
25. Quindi il teste non sarebbe stato presente a Roma prima del 2018 e comunque Parte lo stesso non avrebbe mai lavorato presso Le dichiarazioni rese dal teste sarebbero state del tutto contrastanti con la realtà dei fatti e idonee ad integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 372 c.p. e l'appellante prennunciava che sarebbero state oggetto di apposita denuncia.
Con riferimento a quanto affermato da che aveva dichiarato Testimone_2 di aver lavorato per il resistente dal settembre/ottobre 2017 fino al dicembre del
2018, deduceva che sempre, sempre sul medesimo portale del Comune di Rimini, questi risultava residente a Roma solo a far data dal 26 maggio 2022 ed anche lui sarebbe stato residente presso la residenza fittizia di Via Modesta Valenti n.5 fino al 2023, quando poi si sarebbe trasferito presso l'attuale residenza. Quindi sarebbe stato certo che lo stesso era residente a [...]far data dal 2022, mentre non sarebbe stato provato che egli fosse presente a Roma fin dal 2017 e comunque sarebbe stato inverosimile che avesse lasciato trascorrere ben cinque anni prima di sapere che esiste la possibilità di avere una residenza fittizia, prevista per i senza fissa dimora e gli irreperibili.
Inoltre, secondo l'appellante, stranamente entrambi i testi avrebbero dichiarato di aver lavorato solo un anno, il primo a coprire l'arco di tempo che va dal 2015 al
Pag. 6 di 11 2016 e l'altro a coprire l'arco di tempo che va dal 2017 al 2018 per dare supporto alla tesi infondata del ricorrente, e che poi gli stessi facessero i loro giri sempre presso il medesimo negozio dove vedevano il ricorrente lavorare.
Sarebbe stato singolare che sia il ricorrente che uno dei testi risultassero residenti a partire dal 2018 ed allora, più verosimilmente, sarebbe stato a partire da tale Parte data che i due testi, nessuno dei due mai impiegato presso avessero semplicemente visto il ricorrente al lavoro e nulla sapessero dire del rapporto.
Infine, il teste , non avrebbe riferito nulla circa le modalità di Tes_3 svolgimento del rapporto di lavoro, parlando di un soggetto che accompagnava il Parte
Le deposizioni in ogni caso non avrebbero potuto scalfire le prove documentali della presenza in Italia del ricorrente solo a partire dal 2018, due anni dopo che il teste predetto aveva smesso di lavorare.
In questa sede, aggiungeva a tale difese già svolte in primo grado, che nonostante la produzione dei certificati di residenza del lavoratore e dei tre testi chiamati e la Parte richiesta della difesa del di risentirli per accertare il momento in cui gli stessi avevano avuto ingresso in Italia, il Tribunale decideva senza dare seguito alle richieste e senza motivare il diniego della richiesta di riconvocazione dei testi già escussi, circostanza fondamentale dal momento che l'accoglimento delle domande del lavoratore limitatamente all'arco di tempo che va dal 2015 al 2018 sarebbe avvenuto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dei due testi.
Ha insistito sull'accertamento dei fatti allegati evidenziando che attraverso l'esibizione del visto di ingresso e del permesso di soggiorno sarebbe stato possibile fugare i dubbi insorti con i certificati di residenza. Evidenziava che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva ritenuto inverosimile l'esistenza di “complotto”, fosse significativo il comportamento dei primi due testi citati da parte ricorrente, che il giorno in cui dovevano essere sentiti, a dicembre
2022, pur essendo presenti in Tribunale, avrebbero all'ultimo minuto deciso di non entrare nell'aula di udienza a testimoniare, a suo dire, non sentendosela di sostenere circostanze non veritiere. Tali due testi che decidevano di non
Pag. 7 di 11 presenziare alla prima udienza di dicembre 2022 non sarebbero stati più citati dal per l'udienza successiva. Ha chiesto, pertanto, che detti testi CP_1 venissero sentiti sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati dal ricorrente nel proprio ricorso.
Parte In merito alla presenza di lavoratori in nero alle dipendenze del osserva che presso la Chonika Enterprise da lui gestita sono stati assunti 12 lavoratori e che sarebbe stato inverosimile che vi fossero altri tre lavoratori in nero poiché sarebbero stati occupati in totale quindici lavoratori su tre sedi (e con orario di dieci ore al giorno per sette giorni alla settimana) costituiti da piccoli negozi di quartiere, di pochi metri quadrati, nei quali il personale esistente sarebbe stato perfettamente in grado di gestirli nel rispetto dell'orario e delle modalità di lavoro indicate nella lettera di assunzione.
Si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello, benché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, non possa ritenersi generico essendo evidente il senso dell'impugnazione, è infondato.
Appaiono superflue le iniziative istruttorie richieste dall'appellante posto che l'acquisizione del visto di ingresso o di documentazione equipollente non varrebbe ad escludere la possibilità che il lavoratore, come i testi ascoltati in primo grado, fossero presenti sul territorio italiano in difetto di atti autorizzativi della pubblica autorità e cioè senza che la loro presenza fosse stata dichiarata e conseguentemente assentita con regolare permesso di soggiorno.
Ciò, del resto, spiegherebbe anche tutti gli elementi di giudizio forniti dal resistente circa il presumibile tempo di rilascio dei documenti, elementi che sarebbero rilevanti nel senso indicato dall'appellante solo nel caso in cui la presenza dello straniero sul territorio dello Stato fosse stata ab origine dichiarata e fosse passata attraverso i canali ufficiali, ma non nel caso di una situazione di irregolarità, in cui detti documenti, per ovvie ragioni, non potrebbero essere presenti.
Pag. 8 di 11 Del pari, l'audizione di altri due testi rispetto a quelli già ascoltati in primo grado solo sulla base dell'ipotesi, non suffragata da alcuna prova, che essi non si sarebbero presentati a deporre perché più onesti di quelli che viceversa non si sono presentati non appare accoglibile.
Né vi sono ragioni per riconvocare i testi già escussi le cui deposizioni appaiono, per quanto si dirà, più che adeguate e perfettamente coerenti, né per procedere all'interrogatorio formale del ricorrente, richiesto solo con le note di trattazione e non richiesto con la costituzione in primo grado, mezzo istruttorio che, per altro, sarebbe superato una volta che sia proceduto all'espletamento della prova testimoniale.
Per contro, le deposizioni rese in primo grado dai testi sui quali si appunta l'attenzione dell'appellante, riprodotte pedissequamente nella sentenza gravata non solo si segnalano per la dovizia di particolari difficilmente conciliabile con una deposizione non veridica, ma per la convergenza degli elementi descrittivi forniti non solo dai due testi (teste e Testimone_1
in relazione ai quali l'appellante solleva seri dubbi di Testimone_2 attendibilità (collegandoli alla negazione della loro presenza sul territorio nazionale prima del 2018), ma anche di un terzo teste, tale . Testimone_4
Infatti, sia il teste , che il teste Testimone_5 Testimone_2 hanno puntualmente descritto i propri compiti ( il primo si occupava di money transfert, , lavorava al computer, faceva le attivazioni delle schede CP_2 telefoniche, il secondo aggiustava i telefoni, si occupava anche della vendita dei telefoni e di attivare le schede), hanno poi riferito con precisione l'orario che ciascuno di loro era tenuto ad osservare, l'orario di apertura e chiusura del negozio, l'orario osservato dal ricorrente, della sede in cui avevano lavorato (pur facendo menzione delle diverse sedi dell'impresa datoriale), delle mansioni affidate all'originario ricorrente, delle direttive impartite dal titolare dell'impresa e persino di particolari ulteriori come il fatto che quest'ultimo fosse solito arrivare in negozio più tardi dei dipendenti (teste “Quest'ultimo arrivava tardi, e ci Tes_2 dava ordini e ci diceva cosa dovevamo fare, se dovevamo andare in banca, ecc.).
Pag. 9 di 11 Come si è detto, tali deposizioni sono ulteriormente rafforzate da quella resa dal teste (che riferiva di conoscere sia il ricorrente che il resistente Testimone_4
Parte in quanto all'epoca dei fatti era dipendente della LY e l'impresa gestita dal era grossista della LY ) affermava riferendo della sua frequentazione del negozio dal 2015 : “Nel 2015 ho visto il ricorrente lavorare in un negozio in via Cairoli.
Io ci andavo un paio di volte a settimana e lo vedevo che si occupava delle attivazioni delle sim e dei cellulari. Ci andavo sia di mattina sia di pomeriggio
a fare queste visite. Quando andavo vedevo il ricorrente e a volte trovavo anche un altro ragazzo oltre al ricorrente. Fino a metà del 2016 ho continuato a fare queste visite e ho trovato sempre il ricorrente. Poi io a metà del 2016 ho cessato di lavorare. Anche dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro comunque ho continuato ad andare presso il negozio di via Cairoli e mi capitava di vedere il ricorrente. Mi recavo lì due, tre, quattro volte a settimana e ci andavo per chiacchierare con il resistente...” .
Come si vede, la convergenza delle deposizioni rende del tutto infondata la questione della “falsità” di due delle stesse né i dati documentali possono fornire informazioni risolutive posto che essi, si ripete, possono essere significativi solo nel caso in cui la presenza dello straniero extracomunitario sia dichiarata sul territorio e non certo quando la stessa non lo sia e del pari l'attività lavorativa non sia regolarizzata.
Pertanto, l'appello va disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo includendo nella liquidazione anche quelle per il subprocedimento di sospensiva
( nel quale l'appellato si è costituito il 19 agosto 2024).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
PQM
Pag. 10 di 11 La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 luglio 2023 nei confronti di , con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 6207/2023 emessa il giorno 20 luglio 2023 dal
Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 5600,00 oltre iva cpa e spese generali;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 2 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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