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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1466/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
O. SPAVENTOLA N.18 FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. MARTONE CLEMENTE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentantepro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, nella qualità di mandataria della Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in VIA COLA DI RIENZO N. 111 ROMA,
[...] presso lo studio dell'Avv. DE STASIO BERNARDO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_5
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 659/2021.
1 N. 1466/2022 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta la , e Controparte_2 Controparte_4
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità Controparte_5
esclusiva o concorrente di nella causazione del sinistro del 12.8.2019, la Controparte_4
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in euro
4.868,47, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 12.08.2019 alle ore 17.00 circa mentre percorreva in Formia (LT) la via Unità D'Italia direzione Roma-Napoli alla guida dell'autovettura FIAT 500 TG. EY934 di sua proprietà, giunto all'altezza del concessionario CP_6
Liri, si accingeva a svoltare a sinistra, quando andava ad impattare con la moto YAMAHA
[...]
T.G. BF60223 di proprietà della sig.ra e condotta all'occasione dal sig. Controparte_5
che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto ad alta velocità; - che a causa Controparte_4 dell'impatto l'automobile riportava danni per un valore di euro 5.916,69; - che sul luogo del sinistro sopraggiungeva la Polizia Stradale di Formia che redigeva verbale della dinamica dell'incidente; - che con lettera raccomandata del 4.10.2020 inoltrata all'Assicurazione del motoveicolo, e ai sig.ri e formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti, ma senza alcun Controparte_5 CP_4
riscontro.
I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano.
Con sentenza n. 659 del 6.10.2021 il Giudice di Pace di Gaeta riconosceva il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, nella misura del 70% a carico dell'attore e del restante 30% a carico del sig. e, per l'effetto, condannava la CP_4 [...]
al pagamento a favore del sig. della somma di euro 722,10 (30% di euro CP_2 Pt_1
2.407,00), oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, oltre alla spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, con riferimento all'an, eccependo un'errata valutazione della deposizione del testimone ascoltato e del verbale di rilievi della Polizia Locale di Formia, dai quali si evinceva la sola responsabilità del sig. nella causazione del sinistro oggetto di causa, e CP_4
al quantum, lamentando che il Giudice di prime cure aveva errato nel quantificare i danni subiti soltanto con riferimento a quelli riportati nel rapporto dei VV.UU. Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza: 1) in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'incidente di cui in narrativa e, per
2 N. 1466/2022 R.G.
l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro
5.000,00 (detratte le somme per cui è condanna); 2) in subordine accertare e dichiarare il concorso di colpa paritario ed in eguale percentuale di entrambi i conducenti per la causazione del sinistro in narrativa, condannare i convenuti i solido al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella medesima percentuale rispetto ai danni quantificati nel preventivo di riparazione Ecoliri in atti;
3) in estremo subordine in ogni caso dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido determinando la misura del risarcimento in aderenza ai danni e riparazioni come quantificate e descritte nel preventivo di riparazione ditta Ecoliri in atti, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della
[...]
sentenza di primo grado. non si costituiva e all'udienza del 18.1.2023 ne veniva dichiarata la Controparte_4
contumacia, disponendosi rinvio per la rinnovazione della notifica nei confronti di CP_5
. All'udienza del 17.1.2024 veniva rilevata la nullità della notifica nei confronti della
[...]
predetta e disposta la sua rinnovazione.
L'ordine di rinnovazione non veniva eseguito e, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.09.2024 sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.
Come noto, l'art. 291 c.p.c. dispone che se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla;
la rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
L'art. 331 c.p.c. dispone altresì che “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando
3 N. 1466/2022 R.G.
la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 8790/2019).
Nel caso di specie, la mancata rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, nonostante l'ordine del giudice, determina l'inammissibilità dell'appello.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata.
Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del giudizio e conferma la sentenza impugnata n. 659/2021 del giudice di pace di Gaeta;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 962,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 8.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
O. SPAVENTOLA N.18 FORMIA (LT), presso lo studio dell'Avv. MARTONE CLEMENTE che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentantepro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, nella qualità di mandataria della Controparte_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in VIA COLA DI RIENZO N. 111 ROMA,
[...] presso lo studio dell'Avv. DE STASIO BERNARDO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Controparte_5
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 659/2021.
1 N. 1466/2022 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Gaeta la , e Controparte_2 Controparte_4
al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità Controparte_5
esclusiva o concorrente di nella causazione del sinistro del 12.8.2019, la Controparte_4
condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni materiali subiti, quantificati in euro
4.868,47, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione.
A sostegno delle proprie pretese, l'attore deduceva: - che in data 12.08.2019 alle ore 17.00 circa mentre percorreva in Formia (LT) la via Unità D'Italia direzione Roma-Napoli alla guida dell'autovettura FIAT 500 TG. EY934 di sua proprietà, giunto all'altezza del concessionario CP_6
Liri, si accingeva a svoltare a sinistra, quando andava ad impattare con la moto YAMAHA
[...]
T.G. BF60223 di proprietà della sig.ra e condotta all'occasione dal sig. Controparte_5
che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto ad alta velocità; - che a causa Controparte_4 dell'impatto l'automobile riportava danni per un valore di euro 5.916,69; - che sul luogo del sinistro sopraggiungeva la Polizia Stradale di Formia che redigeva verbale della dinamica dell'incidente; - che con lettera raccomandata del 4.10.2020 inoltrata all'Assicurazione del motoveicolo, e ai sig.ri e formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti, ma senza alcun Controparte_5 CP_4
riscontro.
I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano.
Con sentenza n. 659 del 6.10.2021 il Giudice di Pace di Gaeta riconosceva il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro, nella misura del 70% a carico dell'attore e del restante 30% a carico del sig. e, per l'effetto, condannava la CP_4 [...]
al pagamento a favore del sig. della somma di euro 722,10 (30% di euro CP_2 Pt_1
2.407,00), oltre interessi dalla sentenza al soddisfo, oltre alla spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo Parte_1
l'ingiustizia e l'erroneità della stessa, con riferimento all'an, eccependo un'errata valutazione della deposizione del testimone ascoltato e del verbale di rilievi della Polizia Locale di Formia, dai quali si evinceva la sola responsabilità del sig. nella causazione del sinistro oggetto di causa, e CP_4
al quantum, lamentando che il Giudice di prime cure aveva errato nel quantificare i danni subiti soltanto con riferimento a quelli riportati nel rapporto dei VV.UU. Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza: 1) in via principale, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell'incidente di cui in narrativa e, per
2 N. 1466/2022 R.G.
l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro
5.000,00 (detratte le somme per cui è condanna); 2) in subordine accertare e dichiarare il concorso di colpa paritario ed in eguale percentuale di entrambi i conducenti per la causazione del sinistro in narrativa, condannare i convenuti i solido al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella medesima percentuale rispetto ai danni quantificati nel preventivo di riparazione Ecoliri in atti;
3) in estremo subordine in ogni caso dichiarare tenuti e condannare i convenuti in solido determinando la misura del risarcimento in aderenza ai danni e riparazioni come quantificate e descritte nel preventivo di riparazione ditta Ecoliri in atti, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della
[...]
sentenza di primo grado. non si costituiva e all'udienza del 18.1.2023 ne veniva dichiarata la Controparte_4
contumacia, disponendosi rinvio per la rinnovazione della notifica nei confronti di CP_5
. All'udienza del 17.1.2024 veniva rilevata la nullità della notifica nei confronti della
[...]
predetta e disposta la sua rinnovazione.
L'ordine di rinnovazione non veniva eseguito e, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.09.2024 sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Tanto premesso, l'appello va dichiarato inammissibile.
Come noto, l'art. 291 c.p.c. dispone che se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità della notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla;
la rinnovazione impedisce ogni decadenza. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma terzo.
L'art. 331 c.p.c. dispone altresì che “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”.
L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando
3 N. 1466/2022 R.G.
la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. 8790/2019).
Nel caso di specie, la mancata rinnovazione della notifica dell'appello nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, nonostante l'ordine del giudice, determina l'inammissibilità dell'appello.
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività espletata.
Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del giudizio e conferma la sentenza impugnata n. 659/2021 del giudice di pace di Gaeta;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 962,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 8.01.2025
Il Giudice
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