TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/07/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10649/22 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
( C.F. ) , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
TN il 31.03.1934 ed ivi residente in [...] e ( C.F. Parte_2
) , nata a [...] il [...] e residente in [...]CodiceFiscale_2
Via Etnea n. 192, elettivamente domiciliati in Catania Viale Vittorio Veneto n. 52/c ove
è sito lo studio dell'avv. Francesca Marchi ( C.F. ) che li CodiceFiscale_3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_4
06.05.1981 e ( C.F. ) , nata a Controparte_2 CodiceFiscale_5
Giarre il 09.07.1982, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Zafferana Etnea Via Roma n. 241 ove è sito lo studio degli avv.ti Ezio Pappalardo ( C.F. ) e Mariaflavia Cavallaro ( C.F. CodiceFiscale_6
) che li rappresentano e difendono giusta procura in atti; CodiceFiscale_7
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2022, i sig.ri e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Catania i sig.ri Parte_2 [...] e per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, così statuire: a. Accertare, ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, che i sig.ri e hanno acquistato per Parte_1 Parte_2
intervenuta usucapione la proprietà del terreno sito nel Comune di ST TN ed identificato catastalmente al foglio 5, part. 1251, in virtù del possesso esclusivo, continuato, pubblico ed ininterrotto uti dominus esercitato per ben oltre un ventennio;
b. Per l'effetto, dichiarare l'acquisto per usucapione in capo a parte attrice, in pari quota indivisa, di detta unità immobiliare e di tutto quanto su di essa oggi insiste, ordinando alla competente Conservatoria dei RRII le conseguenti trascrizioni ed annotazioni;
c.
Con vittoria di spese e compensi di causa”
Sostenevano gli odierni attori di aver posseduto, uti dominus, sin dagli inizi degli anni
'70, in maniera continuativa, ininterrotta, pacificamente e pubblicamente il terreno sito in
Comune di ST TN identificato in catasto terreni al foglio 5, part. 332.
L'immobile in questione, pervenuto a , per donazione con atto notarile Controparte_4
del 27.08.1957, veniva – a seguito del decesso del beneficiario avvenuto in data
14.12.1962 – trasferito agli eredi legittimi Controparte_5
In considerazione dell'atteggiamento di assoluto disinteresse e noncuranza delle sorelle il terreno veniva utilizzato e curato dagli odierni attori che provvedevano alla Pt_2 costruzione, agli inizi degli anni '70, di un ricovero per gli attrezzi, alla conservazione e coltivazione del fondo raccogliendone i frutti nonché alle necessarie migliorie.
Il terreno in questione risultante un tutt'uno con gli immobili attigui di proprietà degli odierni attori, veniva altresì utilizzato dagli animali domestici per scorrazzare liberamente.
In conseguenza di ciò, gli attori si determinavano ad intraprendere il presente procedimento al fine di conseguire l'intervenuto acquisto per usucapione del terreno sito in ST TN identificato in catasto terreni al foglio 5 particella 1251.
I convenuti e si costituivano depositando in Controparte_1 Controparte_3
giudizio in data 20.12.2022 comparsa di costituzione e documentazione rilevando l'infondatezza – in fatto e in diritto – della domanda svolta dagli attori.
I sig.ri - precisavano di aver acquistato il tratto di terreno oggetto di CP_1 CP_3
causa dalle sig.re e con atto in Notaio del CP_5 CP_5 Persona_1
15.09.2020. In ordine al detto immobile i convenuti chiarivano che le danti causa, in un primo momento, avevano concesso l'uso del fondo ai loro cugini – odierni attori.
Di poi, determinatesi alla vendita, avevano chiesto ai sig.ri e Parte_1 [...]
se fossero interessati all'acquisto; a fronte del mancato riscontro da parte Parte_2 dei suddetti cugini, si rivolgevano all'agenzia immobiliare affinchè si Controparte_6 adoperasse per procurargli la vendita dell'immobile.
Dopo un primo contatto non andato a buon fine con il titolare dell'ottica , le Parte_3 sig.re trasferivano l'immobile agli odierni convenuti i quali, dopo qualche Pt_2 giorno dall'acquisto, accertavano che le chiavi consegnate dalle venditrici non aprivano il lucchetto apposto al ricovero attrezzi.
In considerazione di ciò, i sig.ri e chiedevano l'accoglimento delle CP_1 CP_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, in via principale accertare e dichiarare che non sussistono in capo ai sig.ri Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. e , C.F._8 Parte_1 nato a [...] ( C.F. , i presupposti di cui all'art. 1158 C.F._9
c.c. affinchè possa configurarsi l'usucapione; per l'effetto, rigettare la domanda attorea, confermando la titolarità in capo ai signori , nato a [...] il Controparte_1
06.05.1981 C.F. e , nata a [...] il CodiceFiscale_4 Controparte_3
09.07.1982 C.F. , come da atto di compravendita del CodiceFiscale_5
15.09.2020, ai rogiti del Notaio registrato in Catania in data Persona_1
01.10.2020 registrato al n. 27037 serie IT del diritto di piena proprietà del terreno sito in ST TN Via Etnea meglio identificato al N.C.T. di detto Comune al foglio 5 part. 1251. Con vittoria di spese e compensi”
Alla prima udienza di comparizione del 22.12.2022 – tenutasi in forma cartolare – il
Tribunale, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando per l'assunzione dei provvedimenti conseguenziali all'udienza del 20.04.2023, rinviata poi d'ufficio al 28.09.2023.
Alla detta udienza le parti insistevano nell'accoglimento delle istanze istruttorie e il
Tribunale si riservava di decidere al riguardo.
Quindi, con ordinanza del 30.09.2023, il Tribunale disponeva l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalle parti nei termini di cui al relativo provvedimento e rinviava per l'assunzione all'udienza del 29.02.2024. Alla detta udienza, una volta escussi i testi ammessi, su richiesta delle parti, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 16.05.2024 per l'esame della prova.
Di poi, con ordinanza del 17 maggio 2024, la causa - ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata al 19.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo un rinvio per i medesimi incombenti, all'udienza del 27.02.2025 – una volta precisate le conclusioni – il Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. .
§§§§§§
Ciò premesso, venendo al merito della fattispecie di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
in base al disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del c.d. “corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
In particolare, giurisprudenza unanime sul punto statuisce che “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n.
2044/15 e n. 17549/15 )
Sulla base dei suesposti principi, affinchè possa pronunciarsi l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib. Caltagirone
19.01.2018 )
Ed ancora, recente giurisprudenza di merito statuisce che “In tema di acquisto per usucapione , assolvono all'onus probandi gli attori che dimostrino, mediante plurimi elementi probatori, la sussistenza dei presupposti necessari per l'acquisto della proprietà del terreno oggetto di controversia, tramite l'accertamento sia del corpus, ovvero il possesso pacifico pubblico e ininterrotto per oltre 20 anni, sia dell'animus possidendi, desunto in particolare dalle puntuali allegazioni negli scritti difensivi supportate da dichiarazioni testimoniali e da univoci elementi presuntivi, quali l'inclusione del terreno all'interno di una recinzione, la cura costante dello stesso e l'esecuzione di opere di manutenzione, oltre l'assenza di soggetti che abbiano a qualsiasi titolo contestato tale possesso” ( Trib. Pavia Sez. III n. 168/2021 )
Nella fattispecie di che trattasi è necessario altresì tenere a mente il rapporto di parentela sussistente tra le parti.
Sul punto giurisprudenza costante anche di merito statuisce che “In materia di usucapione, al fine di accertare se sia stata compiuta un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., si presume che la lunga durata dell'attività medesima escluda detta situazione di tolleranza e che, invece, sussista un vero e proprio possesso. Tale presunzione, però, è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, atteso che lo stretto legame familiare esonera il dominus dall'obbligo di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene”( In tal senso Tribunale Vicenza Sez. I n. 2225/21 )
Ed ancora “Se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni, è anche vero che è richiesta una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà. La prova rigorosa è richiesta ancor di più quando colui che intende ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione, deve superare la presunzione di tolleranza, laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con chi è proprietario del bene sul quale viene esercitato il possesso” ( In tal senso Corte di App. Genova n. 535/2020 )
Ciò posto, al fine di accertare se, nella fattispecie di cui è causa, gli odierni attori abbiano posseduto “animo proprio” e “uti dominus” il bene oggetto di causa, occorre valutare gli esiti delle risultanze istruttorie alla luce dei superiori principi.
Venendo all'esame degli esiti della prova testimoniale assunta, si osserva e rileva quanto segue:
La teste , OR dell'attore , dichiarava che il Testimone_1 Parte_1
terreno di cui è causa è collocato tra gli immobili di proprietà degli attori che se ne occupano. Inoltre, confermava che, al terreno di che trattasi, è possibile accedere da Via
Etnea e dall'immobile di proprietà della sig.ra riconosceva altresì i Parte_2
luoghi di causa nelle foto che le venivano mostrate.
La teste riferiva inoltre che il suocero posteggiava la propria autovettura nel terreno oggetto di causa;
dichiarava altresì che, a far data dal 1987 ( momento a partire dal quale ha frequentato i luoghi ) , adoperava anche lei la macchina del e Parte_1 la posteggiava all'interno del casotto.
Successivamente il detto fabbricato veniva usato per il ricovero degli attrezzi da lavoro.
La dichiarava altresì che almeno dal 1987 il terreno veniva coltivato e mantenuto Tes_1
dagli attori. Non sapeva riferire da chi erano state realizzate le scale e se già dal 1968 gli attori facessero uso del detto terreno;
la teste confermava però che il suocero lo utilizzava quando la OR si è trasferita da a ST nel 1987. CP_7
Il teste ha confermato che il terreno oggetto di causa trovasi tra gli Testimone_2
immobili di proprietà degli attori e ha dichiarato di conoscere la detta circostanza dal momento che abita di fronte.
Ha inoltre riconosciuto i luoghi di causa dalle foto mostrate, ha confermato che al terreno si può accedere anche da Via Etnea ma ha altresì dichiarato di non ricordare dell'esistenza dei tre scalini riprodotti in foto e di non sapere chi li abbia realizzati.
Nel rispondere agli ulteriori capitoli di prova ha dichiarato che il terreno veniva utilizzato dal per posteggiare l'autovettura che veniva, in un primo periodo, collocata Parte_1
nel casotto. Ha inoltre riferito che dal 1968 il terreno è stato utilizzato solo dagli attori e che quest'ultimi hanno provveduto a coltivarlo e manutenerlo.
Di poi veniva introdotto il teste genero di , il Testimone_3 Parte_1
quale confermava gli articolati di prova nei termini già precisati dalla affermando Tes_1
di essere a conoscenza delle circostanze richieste avendo frequentato i luoghi e i suoceri dal 1978 ad oggi;
precisava altresì di essersi sposato nel 1979.
Dopo aver preso visione delle foto allegate da parte attrice alle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c., dichiarava di riconoscere i luoghi di causa, di aver piantato lui stesso il nespolo riprodotto in foto e di aver lavorato il terreno oggetto di causa fino a poco tempo prima;
affermava altresì di riconoscere anche la scala riprodotta nei rilievi fotografici.
Rispondeva affermativamente anche agli articolati di prova di cui ai n.ri dal 4 al 7 precisando che la sua conoscenza dei fatti risaliva al 1978. Veniva poi introdotta la teste cugina di entrambe le parti attrici, madre CP_5 della convenuta e suocera dell'altro convenuto, la quale dichiarava di Controparte_3 avere interesse all'esito della causa avendo venduto agli odierni convenuti l'immobile oggetto di causa. In conseguenza di ciò, veniva revocata l'ordinanza ammissiva del suddetto teste.
Quindi passando al teste si osserva quanto segue: il teste – agente Controparte_6
immobiliare – riferiva di conoscere la sig.ra in quanto la stessa lo aveva CP_5
contattato per occuparsi, nel 2012 e in qualità di agente immobiliare, della vendita del terreno oggetto di causa. All'inizio dell'estate del 2012 il teste si coordinava con la proprietaria per visionare l'immobile. Ricordava il sig. che, una volta sul posto, CP_6
la sig.ra apriva il cancello con le chiavi in suo possesso;
all'interno, entrando, Pt_2
vi era un albero di limoni, un casotto e il terreno presentava erba alta tanto che il CP_6
prima di addentrarsi nel fondo chiedeva se fosse possibile incontrare dei topi.
Il teste precisava inoltre che la gli conferiva il mandato a vendere però non gli Pt_2
forniva la documentazione necessaria. Per questo motivo, anche successivamente a quel periodo, e fino a uno/due anni dopo il transitava spesso in quella zona per CP_6 verificare se l'incarico fosse stato dato ad altri. Durante questi passaggi, notava che il terreno non era coltivato e l'erba era alta come quando era entrato a visionare l'immobile con la sig.ra Pt_2
Una volta raccolta la testimonianza del , i difensori dei convenuti rinunciavano CP_6
alla prova contraria con il suddetto teste;
rinuncia accettata da controparte.
L'ultimo teste escusso, , ha dichiarato di aver ricevuto incarico dal Testimone_4
convenuto di redigere la documentazione necessaria per conseguire le Controparte_1
autorizzazioni occorrenti per la chiusura del lotto. L'incarico in questione veniva conferito ad inizio 2021; il tecnico però non riusciva ad accedere al lotto dal momento che la chiave in possesso del non apriva. Di conseguenza, il riusciva CP_1 Tes_4
a visionare l'immobile e procedere agli accertamenti del caso solo dall'esterno del lotto.
Notava comunque che il terreno era occupato da materiale di risulta, vegetazione spontanea e sul lato destro si trovava una struttura fatiscente;
all'esterno erano accatastati sacchi con materiale di risulta e ante di legno.
Le superiori ricostruzioni fornite dai testi escussi non consentono di affermare che gli odierni attori hanno avuto – per il tempo necessario ad usucapire – il possesso del bene immobile oggetto di causa manifestando un dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante, incompatibile con il possesso altrui e con il godimento del bene da parte dei legittimi proprietari.
Invero, ponendo attenzione alle ricostruzioni effettuate dagli unici testi estranei al contesto familiare si apprende che nel 2012 il lotto era nella disponibilità degli originari proprietari tanto è vero che l'agente immobiliare , recandosi sui luoghi insieme CP_6
alla riusciva ad entrarvi essendo la proprietaria nel possesso delle chiavi CP_5
del cancello. A ciò si aggiunga che il teste , precisando di essere passato altre CP_6
volte davanti al terreno oggetto di causa anche nel 2013/2014, non ha riferito di aver visto qualcuno all'interno del lotto ed ha invece precisato che il terreno era incolto, con l'erba alta: circostanza questa del tutto opposta a quanto affermato dagli attori negli atti di causa e dai testi e legati ai sig.ri da rapporti di parentela- Tes_1 Tes_3 Parte_4
affinità.
Anche il tecnico incaricato dal nel descrivere l'immobile nel corso del 2021 CP_1
precisava che il lotto era incolto, con vegetazione spontanea, materiale di risulta accumulato e il casotto si presentava fatiscente. La superiore descrizione dà contezza della carenza nella fattispecie di che trattasi dei presupposti necessari affinchè possa dirsi ricorrente l'ipotesi dell'acquisto per usucapione di un bene immobile.
Le chiavi dell'immobile, almeno fino all'anno 2012 erano nel possesso delle originarie proprietarie e, quindi, non può certo affermarsi che gli odierni attori abbiano posseduto come proprietari escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il bene di che trattasi.
A quanto finora esposto, occorre aggiungere che la descrizione dei luoghi fornita dai testi e nonché le riproduzioni fotografiche allegate agli atti di causa dagli CP_6 Tes_4
stessi attori, evidenziano come il terreno oggetto di causa non presentasse segni di possesso ventennale. Anzi è stato descritto dai testi come un luogo in stato di abbandono;
circostanza questa che risulta evidente anche dalle foto allegate agli atti del procedimento.
A ciò si aggiunga che le ricostruzioni fornite dal teste non possono essere Tes_2
integralmente prese in considerazione. Invero ci si chiede come il teste, nato nel 1958, possa confermare articolati di prova relativi agli anni 1968/1970, risalenti cioè ad un periodo in cui il era poco più che bambino. Tes_2
Ne consegue che la domanda attorea appare infondata e, come tale, và rigettata.
In ordine alle spese di lite, seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 10649/22 R.G.:
Rigetta la domanda proposta dai sig.ri e volta Parte_1 Parte_2
a conseguire l'intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, del terreno sito in
Comune di ST TN censito al catasto terreni al foglio 5 part.lla 1251;
Condanna i sig.ri e al pagamento, in solido fra Parte_1 Parte_2
loro, in favore dei convenuti e delle spese di Controparte_1 Controparte_3 lite che si liquidano complessivamente € 2.552,00 oltre rimborso spese generali al 15% ,
Iva al 22% e Cpa al 4%.
Augusta lì 30.06.2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011