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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
dott. Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 3603/2022, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Giuseppe Fusco) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Alfredo Scola ex art. 85 Controparte_1
c.p.c.)
parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto che in data Parte_1
2/6/1979 ha contratto matrimonio concordatario con , che dall'unione sono nate le Controparte_1
figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficiente, (20/11/1979) e (29/4/1987) Per_1 Per_2
e che, in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di Benevento
ha dichiarato la separazione personale tra le dette parti con sentenza nr. 605/2022, pubblicata il
16/3/2022, che veniva addebitata a con contestuale rigetto della domanda di Controparte_1
quest'ultimo dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di riconciliazione con il resistente e sull'avvenuta decorrenza
p. 1/3 dei termini di legge, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione personale. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo, tuttavia, di porre a carico di parte ricorrente in suo favore un assegno mensile a titolo di alimenti di €.300, versando in uno stato di indigenza e di bisogno.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte
ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione personale dichiarata dal Tribunale di Benevento il 16/3/2022 i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Boscoreale (NA) il 2/6/1979 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito alla domanda proposta dal resistente di porre a carico di in suo Parte_1
favore un assegno mensile a titolo di alimenti, deve osservarsi che non rappresenta un motivo ostativo alla valutazione della stessa la circostanza che la separazione è stata addebitata al richiedente. In
particolare, il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori ex art. 548, co. 2,
c.c. e il diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. Tuttavia, l'addebito non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di bisogno, ai sensi dell'art. 433 c.c.
Tale domanda va ricondotta all'istituto degli alimenti, così come riconosciuta dall'art. 1, co. 65,
l. 76/2016. Gli alimenti sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico e trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà. L'art. 438, co. 1, c.c. stabilisce espressamente che gli alimenti possono essere chiesti esclusivamente da colui che versa in uno stato di bisogno, caratterizzato dalla carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, cui è correlata l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento. I presupposti che fondano il diritto a ricevere gli alimenti, secondo i principi generali che regolano la materia, sono: lo stato di bisogno da parte del richiedente;
l'impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento;
il rispetto dell'ordine fissato dall'art. 433 c.c. nella scelta del soggetto cui si richiede la prestazione alimentare,
ovvero la prova, in caso di mancato rispetto dell'ordine degli obbligati, che l'obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare (cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX, sent.
del 12/7/2019).
p. 2/3
4. Tanto premesso, parte ricorrente non ha adempiuto il proprio onere probatorio, rimasto disatteso. Non ha provato lo stato di bisogno, né l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento,
limitandosi a dedurre di versare in uno stato di indigenza. In atti, infatti, ha prodotto solo il contratto di locazione ad uso abitativo, dal quale si rileva che lo stesso paga un canone di €.300 mensili, senza allegare ulteriori documenti dai quali desumere la propria condizione patrimoniale e reddituale, non avendo depositato nemmeno la dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio. Pertanto, non risulta provato il presupposto indefettibile ai fini dell'accoglimento della domanda consistente nello stato di bisogno, inteso quale carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, cui deve essere, inoltre, correlata la prova dell'incapacità di provvedere al proprio sostentamento. Pertanto, la domanda proposta da è infondata ed è Controparte_1 rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 (ex art. 5, co. 6,
55/2014) – valori minimi di liquidazione, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Boscoreale (NA) il 2/6/1979 (atto nr. 42, parte 2, serie A, ufficio 2, anno Controparte_1
1979);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR 3-
11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Boscoreale (NA);
- rigetta la domanda di alimenti proposta dal resistente;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €.
1.700 per onorari, oltre rimb. forf. ed onorari di legge, se dovuti.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
dott. Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 3603/2022, avente ad oggetto: divorzio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Giuseppe Fusco) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Alfredo Scola ex art. 85 Controparte_1
c.p.c.)
parte resistente
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
15/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto che in data Parte_1
2/6/1979 ha contratto matrimonio concordatario con , che dall'unione sono nate le Controparte_1
figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficiente, (20/11/1979) e (29/4/1987) Per_1 Per_2
e che, in virtù dello stato di disaffezione ed intolleranza creatosi tra i coniugi, il Tribunale di Benevento
ha dichiarato la separazione personale tra le dette parti con sentenza nr. 605/2022, pubblicata il
16/3/2022, che veniva addebitata a con contestuale rigetto della domanda di Controparte_1
quest'ultimo dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. Su tali premesse, parte istante, sull'assunto di un'impossibilità di riconciliazione con il resistente e sull'avvenuta decorrenza
p. 1/3 dei termini di legge, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione personale. Parte resistente si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio, chiedendo, tuttavia, di porre a carico di parte ricorrente in suo favore un assegno mensile a titolo di alimenti di €.300, versando in uno stato di indigenza e di bisogno.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Parte
ricorrente ha dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione personale dichiarata dal Tribunale di Benevento il 16/3/2022 i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge e che parte ricorrente convive stabilmente con una nuova compagna. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) l. 898/1970, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti a Boscoreale (NA) il 2/6/1979 e sono disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In merito alla domanda proposta dal resistente di porre a carico di in suo Parte_1
favore un assegno mensile a titolo di alimenti, deve osservarsi che non rappresenta un motivo ostativo alla valutazione della stessa la circostanza che la separazione è stata addebitata al richiedente. In
particolare, il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori ex art. 548, co. 2,
c.c. e il diritto all'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. Tuttavia, l'addebito non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di bisogno, ai sensi dell'art. 433 c.c.
Tale domanda va ricondotta all'istituto degli alimenti, così come riconosciuta dall'art. 1, co. 65,
l. 76/2016. Gli alimenti sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico e trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà. L'art. 438, co. 1, c.c. stabilisce espressamente che gli alimenti possono essere chiesti esclusivamente da colui che versa in uno stato di bisogno, caratterizzato dalla carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, cui è correlata l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento. I presupposti che fondano il diritto a ricevere gli alimenti, secondo i principi generali che regolano la materia, sono: lo stato di bisogno da parte del richiedente;
l'impossibilità del richiedente di provvedere al proprio mantenimento;
il rispetto dell'ordine fissato dall'art. 433 c.c. nella scelta del soggetto cui si richiede la prestazione alimentare,
ovvero la prova, in caso di mancato rispetto dell'ordine degli obbligati, che l'obbligato precedente non si trovi nella condizione di poter soddisfare l'obbligo alimentare (cfr. Tribunale di Milano, Sez. IX, sent.
del 12/7/2019).
p. 2/3
4. Tanto premesso, parte ricorrente non ha adempiuto il proprio onere probatorio, rimasto disatteso. Non ha provato lo stato di bisogno, né l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento,
limitandosi a dedurre di versare in uno stato di indigenza. In atti, infatti, ha prodotto solo il contratto di locazione ad uso abitativo, dal quale si rileva che lo stesso paga un canone di €.300 mensili, senza allegare ulteriori documenti dai quali desumere la propria condizione patrimoniale e reddituale, non avendo depositato nemmeno la dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio. Pertanto, non risulta provato il presupposto indefettibile ai fini dell'accoglimento della domanda consistente nello stato di bisogno, inteso quale carenza e/o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, cui deve essere, inoltre, correlata la prova dell'incapacità di provvedere al proprio sostentamento. Pertanto, la domanda proposta da è infondata ed è Controparte_1 rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 – valore della lite compreso tra €.5.200/01 ed €.26.000 (ex art. 5, co. 6,
55/2014) – valori minimi di liquidazione, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
in Boscoreale (NA) il 2/6/1979 (atto nr. 42, parte 2, serie A, ufficio 2, anno Controparte_1
1979);
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR 3-
11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Boscoreale (NA);
- rigetta la domanda di alimenti proposta dal resistente;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €.
1.700 per onorari, oltre rimb. forf. ed onorari di legge, se dovuti.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 3/3