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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12909/2023 R.G. promossa da:
, c.f. e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Torino, Via San Quintino n. 10, presso e nello studio degli avv.ti Sergio Aragona ed Anna Maria Paglia, che li rappresentano e difendono per procura alle liti 26.6.2023 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro
P.IVA , elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 P.IVA_1
Cantore n. 3, presso e nello studio dell'avv. Elena Maria Cirillo, che la rappresenta e difende per procura alle liti 21.9.2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA - con la chiamata in causa di
P.IVA , elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_2 P.IVA_2
Corso Re Umberto n. 37, presso e nello studio dall'avv. Maurizio Torchia, che la rappresenta e difende per procura alle liti 20.11.2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ER HI -
pagina 1 di 27 OGGETTO: usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio – costituzione coattiva servitù di passaggio pedonale e carraio.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi da considerarsi preceduti dalla locuzione “vero che”: … (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.7.2025).
In via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio, in favore dei fondi siti in Oulx, via Charline snc, censiti al
NCEU al Foglio 41, particella n. 467 sub 1 e 2, rispettivamente di proprietà dei sigg.
e e a carico del fondo censito al NCEU al Foglio 41, particella n. Pt_2 Parte_1
557 di proprietà della sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi Controparte_1 del fabbricato che insiste sulla citata particella, per una larghezza non inferiore a circa
2,5 – 3 metri, come da planimetria A prodotta sub doc. 19.
In via subordinata, accertare e dichiarare che il fondo sito in Oulx, via Charline snc, censito al NCEU al Foglio 41, particella n. 467 sub 2 di proprietà del sig. è Parte_1 parzialmente intercluso;
per l'effetto, costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del predetto fondo e a carico del fondo censito al NCEU al
Foglio n. 41, particella n. 557 sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi del fabbricato che insiste sulla citata particella, per una larghezza di circa 2,5 – 3 metri, come da planimetria A prodotta sub doc. 19.
In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il fondo sito in Oulx, via Charline snc, censito al NCEU al Foglio 41, particella n. 467 sub 2 di proprietà del sig. Parte_1
è parzialmente intercluso;
per l'effetto, costituire una servitù coattiva di passaggio carraio a favore del predetto fondo e a carico del fondo censito al NCEU al Foglio n. 41, particella n. 557 sulla porzione di terreno che si sviluppa sul lato del fabbricato in Parte aderenza alla proprietà per una larghezza pari alla porzione di terreno disponibile tra il caseggiato del fondo n. 557 e la particella n. 425 e una lunghezza quantomeno pari a quella del predetto caseggiato, come da planimetria B prodotta sub doc. 20.
pagina 2 di 27 In ogni caso, Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri immobiliari di dar corso alle necessarie trascrizioni.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre spese generali IVA e Cpa”.
Per la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previe le declaratorie del caso:
- in via principale dichiarare improcedibili, inammissibili e infondate tutte le domande attoree, e mandare in ogni caso assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
- in via subordinata, in ogni denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie condannare il terzo chiamato a garantire il convenuto per evizione, dichiarando ridotto il prezzo di compravendita nella misura precisata in corso di causa o accertanda o ritenuta di giustizia ed a restituire la differenza tra il prezzo versato ed il minor prezzo accertato nonché a risarcire il danno nella misura precisata in corso di causa o accertanda o ritenuta di giustizia;
- in ogni caso condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite, con rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, o in subordine parte chiamata.
Con riserva di indicare testi, formulare istanze istruttorie, produrre documenti e dedurre nei termini di legge. Con ogni pronuncia consequenziale e di legge.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- respingere in quanto inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree per le ragioni indicate in atti e per gli effetti mandare assolta la terza chiamata dalle domande formulate da parte convenuta;
- in ogni caso respingere le domande formulate da parte convenuta nei confronti della terza chiamata per le ragioni indicate in atti.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Sugli atti delle parti e lo svolgimento del processo
pagina 3 di 27 La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da e Parte_1
, chiedendo in via principale l'accertamento dell'avvenuta usucapione del Parte_2 diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio in favore dei fondi di loro proprietà e a carico del fondo di proprietà della in subordine, previo accertamento Controparte_1 della parziale interclusione del fondo di loro proprietà, di costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore di detto fondo e a carico del fondo di proprietà della società convenuta.
Gli attori hanno premesso di essere proprietari di due unità immobiliari facenti parte della Borgata San Marco n. 20 sita in Oulx alla Via Charline s.n.c. – più precisamente, dell'unità immobiliare censita al NCEU al Foglio 41, n. 467, sub. 2, Parte_1 Parte_2 dell'unità censita al NCEU al Foglio 41, n. 467 sub. 1, immobili che hanno riferito
[...]
Parte costituire parte del patrimonio della famiglia loro pervenuti per successione ereditaria, conseguenti atti di divisione e compravendita;
nello specifico:
. in data 11.12.1969 decedeva (proprietario delle unità immobiliari Persona_1 predette), lasciando a succedergli quale usufruttuaria la moglie Parte_3
, nonchè i figli , , , ed , ed i nipoti
[...] CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e (figli del premorto figlio ); CP_8 CP_9 Per_2
. in data 21.4.1978 decedeva , lasciando a succederle per Parte_3 legge i figli e nipoti;
. in data 11.1.1999 decedeva lasciando a succedergli per legge le sorelle Persona_3
ed , i fratelli e , i nipoti e;
CP_3 CP_5 CP_4 CP_7 Pt_4 CP_8 CP_9
. con atto di divisione, rogito Notaio del 26.6.2002, gli eredi davano corso allo Per_4 scioglimento della comunione dei beni loro pervenuti a seguito delle tre successioni, ed in tale sede l'immobile censito al Foglio 41, n. 467, sub. 1 era assegnato ad CP_10
mentre l'immobile censito al Foglio 41, n. 467, sub. 2 era assegnato ad
[...] CP_7
[...]
. con atto di compravendita 11.9.2004, vendeva l'immobile assegnatogli a CP_7
Parte_1
. in data 13.8.2006 decedeva lasciando a succedergli la moglie CP_10 CP_11
e i figli , e;
[...] CP_3 Pt_1 Pt_2
pagina 4 di 27 . con atto di divisione 18.3.2008, gli eredi di procedevano allo scioglimento CP_10 della comunione ereditaria, venendo assegnato a l'unità immobiliare Parte_2 censita al NCEU al Foglio 41 n. 467 sub 1.
Gli attori hanno quindi aggiunto che sin dal momento in cui dette particelle costituivano parte del patrimonio di questi e la sua famiglia hanno sempre utilizzato, Persona_1 ai fini dell'accesso pedonale e carraio ai fondi oggi di proprietà degli attori, il passaggio tramite la particella confinante, censita al NCEU al Foglio 41, n. 557, oggi di proprietà della a seguito di atto di compravendita 19.3.2021, ed hanno riferito Controparte_1 che a seguito dell'acquisto di tale particella da parte della società convenuta, quest'ultima ha installato una recinzione che impedisce agli attori di esercitare la servitù di passaggio.
Dando atto di avere esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, parte attrice ha quindi promosso il presente giudizio al fine di veder accertata l'avvenuta usucapione del diritto di servitù: a sostegno della propria pretesa, ha affermato che la sua famiglia ed i suoi discendenti hanno continuativamente utilizzato il Persona_1 passaggio pedonale e carraio attraverso il fondo oggi di proprietà della convenuta, con modalità tali da configurare il possesso del diritto di servitù di passaggio;
ha quindi richiamato l'art. 1146 c.c., dovendosi ritenere pertanto ampiamente decorso il termine ventennale per il riconoscimento dell'usucapione, e quanto al requisito dell'apparenza, necessario ai fini dell'usucapione del diritto di servitù, ha evidenziato come, nel caso della servitù di passaggio, non occorra necessariamente un opus manu factum, ovvero un tracciato creato dall'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio qualora presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione;
a tal fine, ha osservato che nel caso di specie - come risultante dalle foto allegate - la parte di giardino facente parte della particella n. 467, che costeggia il loro fabbricato, è una striscia di terreno larga appena due metri e mezzo, su cui non possono transitare due vetture in senso opposto né è possibile fare qualsiasi manovra o inversione a U, e sul quale il costante passaggio delle auto ha creato una sorta di Parte 'circuito' ad anello intorno agli immobili di proprietà della famiglia costituente inoltre l'unico accesso alla porzione di terreno da sempre utilizzata dalla famiglia come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli usati nei campi.
pagina 5 di 27 Gli attori hanno quindi ritenuto che lo stato dei luoghi e il sentiero formatosi con il passaggio delle vetture nel corso degli anni valgano a configurare il requisito dell'apparenza; hanno aggiunto che il tracciato della servitù di passaggio era già presente nella planimetria del Catasto Rabbini, le cui rilevazioni vennero effettuate nel periodo che va dal 1855 al 1870; in subordine, hanno osservato che parte del fondo di proprietà di (ovvero la striscia di terreno in pendenza che costeggia il Parte_1 fabbricato) risulta intercluso proprio in ragione dello stato dei luoghi: la linea di confine Parte tra le proprietà e è posta a circa un metro oltre l'inizio del tratto di CP_1 terreno in discesa e pertanto a tale porzione di immobile è impossibile accedere con un'auto non essendovisi alcuno spazio di manovra utile sul fondo dell'attore; non potendosi realizzare opere per consentire l'accesso carraio alla parte del fondo in pendenza (nessuna opera potendo sopperire all'assenza di spazio utile per la manovra come alla scarsa ampiezza di quella porzione di terreno), hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio e pedonale a favore dei loro fondi “sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi” della particella di proprietà della CP_1
“per una larghezza di circa 2,5-3 metri” o, in via ulteriormente subordinata, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo particella n.
467 sub 2 e a carico del fondo della convenuta “su un'area che possa essere utilizzata come spazio di manovra per collegare la porzione di terreno in pendenza attualmente intercluso con la pubblica via”.
La domanda attorea è stata contestata dalla ritualmente Controparte_1
e tempestivamente costituita in giudizio, la quale ha precisato che in occasione della compravendita del 19.3.2021 (con cui ha acquistato dall' la piena Controparte_2 proprietà della porzione di fabbricato rurale con antistante piccolo giardino, dichiarata inagibile con ordinanza n. 10 del Comune di Oulx del 6.3.2000 a seguito di incendio avvenuto il 9.12.1998, oltre ad una piccola porzione di terreno Foglio 41 n. 556 e all'appezzamento di terreno distinto al CT al foglio 41 mapp. 492, 491, 488, 489, 420 e
536) il notaio rogante aveva richiamato tutte le servitù esistenti a carico degli immobili acquistati, con l'indicazione dei relativi titoli, ed in particolare la servitù di viabilità pubblica gravante i terreni acquistati dalla - Foglio 41 numeri 492, Controparte_1
491, 488, 489, 420 et 536, costituenti la strada principale di accesso ai fabbricati di pagina 6 di 27 proprietà degli attori;
ha aggiunto di avere quindi proceduto in buona fede a recintare la sua proprietà, ivi compreso il giardinetto – su cui non risultava alcun passaggio apparente, precisando che lo stato dei luoghi non l'aveva indotta a ritenere che il terreno potesse costituire oggetto di passaggio (anche perché, tra l'altro, nel sottosuolo del mappale 557 esiste dagli anni 2000/2001 una bombola GPL che serve le unità immobiliari del civico n. 22); ha riferito che appena posata la recinzione le contestazioni mosse dall'attore (il quale rivendicava una presunta servitù agricola gravante il cortile di pertinenza del rudere acquistato dalla società) avevano reso necessario l'intervento dei
Vigili di Oulx, i quali si erano limitati a constatare l'avvenuta legittima recinzione dell'area.
Parte convenuta ha quindi lamentato l'omissione, nella ricostruzione attorea dei vari passaggi che hanno condotto all'attuale assetto proprietario, di alcuni particolari rilevanti, ovvero:
. l'atto di divisione del 2004 dispone che l'accesso agli immobili di proprietà dei signori Parte sia garantito dalla servitù attiva di passaggio a carico dei terreni distinti con le particelle 48 e 49 del medesimo foglio (“gli stessi mappali F.41 nn.48 e 49 vengono assegnati con le servitù di passaggio fin qui esercitate a favore dei mappali 41 n.467/1 –
467/2 et 39”);
. sempre nell'atto di divisione del 2004, ove venivano assegnate ad (padre CP_10 degli attori) la proprietà del 467/1 (ora dell'attrice in diversa consistenza) ed allo zio la proprietà del 467/2 (ora dell'attore) con le rispettive aree di pertinenza, si CP_7 indicava espressamente che “l'area pertinenziale come sopra assegnata (sub.1) è gravata lungo tutto il fronte ovest in adiacenza del mappale 425 stesso Foglio da servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza di metri tre a favore del mappale Foglio
41 n.467/2 con possibilità di apporre ogni tipo di tubazione interrata di servizio al fondo dominante”;
. nell'atto di compravendita 11.9.2004, con cui l'attore ha acquistato da la CP_7 porzione di fabbricato n. 467 sub. 2, venivano espressamente richiamate tutte le servitù per l'accesso contenute nel precedente atto di divisione;
. anche nell'atto di divisione del 18.3.2008 si riportavano nuovamente le servitù contenute nell'atto di divisione del 2004.
pagina 7 di 27 Parte convenuta ha quindi concluso chiedendosi per quale motivo, se gli attori avessero ritenuto davvero esistente sin dal 1870 la servitù di passaggio acquisita per usucapione dai loro avi sul mappale 557, essi non si erano premurati di indicarli nei numerosi atti che hanno avuto ad oggetto gli immobili in questione;
ancora, ha sottolineato come nell'atto introduttivo gli attori abbiano mutato tre volte il luogo di esercizio della servitù: prima è descritto una sorta di circuito ad anello intorno agli immobili di loro proprietà, poi si allega un estratto di mappa risalente al 1870 ove risulta un tracciato che taglia il fondo di proprietà del convenuto per correre lungo il confine del fondo degli attori, infine si chiede dichiararsi l'avvenuta usucapione della servitù come da “planimetria A”, ove il luogo di esercizio risulta essere completamente diverso dai due precedenti.
Quanto al requisito dell'apparenza, poi, parte convenuta ha sostenuto che dallo stato dei luoghi non risulta l'esistenza di alcuna opera inequivocabilmente destinata all'esercizio della servitù, non essendo dato rilevare alcun percorso idoneo al transito e non essendovi alcun segno visibile che renda manifesta l'esistenza di una servitù di passaggio, sia essa pedonale o carraia (oltre ad essere stato posizionato negli anni
2000/2001 un bombolone a GPL); ha inoltre rilevato che l'allegazione attorea circa la dimensione della parte di giardino che risulterebbe interclusa – asseritamente larga appena 2,5 metri, risulta smentita da quanto indicato dagli atti nei citati atti di divisione
(ove si legge che il Foglio 41 n. 467 sub. 1 “è gravato da servitù di passaggio pedonale
e carraio della larghezza di tre metri a favore del mapp. 467 sub.2”), oltre che dalla tavola allegata al permesso di costruire 78/2008 per la ristrutturazione della porzione immobiliare di proprietà della signora , nella quale detta area risulta avere Parte_2 una larghezza di metri 5.
Infine, la convenuta ha ritenuto che gli attori non abbiano offerto alcuna prova in merito alla sussistenza e alle caratteristiche dell'asserito transito pedonale e veicolare, che non sia stato dimostrato che sin dall'inizio del ventennio, necessario al possesso, la servitù avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, ed hanno sottolineato che gli attori hanno acquistato la proprietà degli immobili in questione nel
2004 e 2008, dunque successivamente alla modifica dello stato dei luoghi col posizionamento del bombolone a GPD, non essendo dunque ancora maturato il ventennio.
pagina 8 di 27 La società convenuta ha poi contestato la pretesa interclusione del fondo di proprietà di osservando che all'immobile in oggetto è garantito l'accesso alla pubblica Parte_1 via sia attraverso il mappale 428, di proprietà dello stesso attore, sia attraverso il mappale 467/1, di proprietà della sorella, aggiungendo che la pretesa di accedere con l'autovettura al piccolo locale ad uso sgombero posto nella parte inferiore del terreno, avanzata dall'attore, non può in alcun modo giustificare la costituzione di una servitù coattiva, oltre a non essere peraltro realizzabile, in primo luogo per la natura del terreno, quindi perché l'asserito fondo servente è destinato a costituire il giardino pertinenziale dell'abitazione del piano terreno del fabbricato ristrutturando, destinazione tale da impedire la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c.; ha ritenuto inapplicabile l'art. 1052 c.c., che disciplina il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, in quanto norma finalizzata a tutelare l'interesse della collettività e non del singolo.
Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, previa autorizzazione alla chiamata in causa della venditrice al fine di fare valere Controparte_2 la garanzia per evizione ex art. 1484 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa, si è quindi costituita in giudizio la società la quale ha premesso di aver acquistato gli immobili poi Controparte_2 venduti alla società (Fg. 41 n. 556 e Fg. 41 n. 557, già Fg. 41 n. 40 e Controparte_1
n. 37) nel 2004, ha dato atto che sia il fabbricato ubicato sul mappale 557 che il fabbricato attoreo sono stati interessati da un incendio nel dicembre 1998 (e da allora non sono stati più utilizzati), che la porzione di fabbricato di proprietà della signora
è stata oggetto di lavori di ristrutturazione e la porzione di fabbricato di Parte_2 proprietà del signor è tutt'ora in stato di abbandono;
ha riferito che il proprio Parte_1 legale rappresentante, il quale ha frequentato i luoghi per cui è causa (dove aveva una seconda casa) sin da epoca precedente l'anno 2000, non ha mai visto transitare alcuna autovettura (o altro mezzo a motore) sulla porzione che parte attrice sostiene esser Parte gravata da servitù di passaggio, avendo piuttosto visto i signori accedere al proprio fabbricato sul lato opposto a quello oggi preteso, dove sussiste un ampio vialetto largo circa cinque metri, direttamente collegato alla via pubblica, attraversando il fondo di cui al Fg. n. 41 mappale n. 428, di proprietà dello stesso attore Parte_1
pagina 9 di 27 La terza chiamata ha poi aggiunto di avere posizionato un bombolone del GPL, destinato a servizio del frontistante immobile di cui al Fg. 41 n. 36, proprio sull'area pertinenziale dell'immobile di cui al Fg. 41 n. 557 che parte attrice pretenderebbe gravata da servitù di passaggio anche carraio, ed ha ritenuto le deduzioni attoree in radicale contrasto con i principi in materia di usucapione della servitù di passaggio: ha evidenziato le contraddittorietà nella indicazione del luogo di preteso esercizio della servitù (prima un circuito ad anello intorno agli immobili di loro proprietà, poi un tracciato descritto in una mappa risalente al Catasto Rabbini della seconda metà dell'Ottocento, quindi secondo la planimetria "A"); ha ritenuto dirimente il fatto che la stessa parte attrice ha provato documentalmente che i fondi attorei beneficiano di servitù di passaggio contrattuale per l'accesso alla via pubblica sui fondi distinti a
Catasto al Fg 41 n. 428 (di proprietà dello stesso attore per il tramite di un Parte_1 ampio vialetto che confluisce nella porzione retrostante il fondo di cui al Fg 41 n. 467/1 di proprietà dell'attrice , a sua volta gravato da servitù di passaggio in Parte_2 favore del fondo di cui di cui al Fg. 41 n. 467/2 di proprietà del fratello – porzione che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, parte convenuta ha documentato avere ampiezza più che sufficiente per consentire il transito e la manovra di autovetture;
ha altresì osservato che sull'area pertinenziale dell'immobile di cui al Fg. 41 n. 557 (che parte attrice pretende gravata da servitù di passaggio anche carraio) il proprio legale rappresentante ha posizionato nell'anno 2000 un bombolone del GPL, destinato a servizio del frontistante immobile di cui al Fg. 41 n. 36, bombolone la cui presenza impedisce il transito veicolare, dunque, anche qualora in data anteriore fosse stato esercitato dai danti causa il passaggio su tale area, a decorrere da tale data esso non è più stato esercitato: ha pertanto ritenuto non provata l'esistenza originaria della servitù, comunque estinta per non uso ventennale.
L'impresa chiamata ha ritenuto parimenti infondate le domande subordinate, osservando che il fondo di proprietà dell'attore non è intercluso neppure parzialmente, in quanto i ha accesso dalla pubblica via attraverso il mappale 428, di proprietà dello stesso attore, ed attraverso il mappale 467/1, di proprietà della sorella, il cui relativo sedime ha ampiezza tale da consentire agevolmente l'accesso ed il recesso di autovetture;
ha quindi chiesto il rigetto della domanda di garanzia per evizione proposta dalla convenuta nei suoi pagina 10 di 27 confronti, contestando di dover rispondere di eventuali condotte della stessa che abbiano completamente chiuso l'accesso dalla porzione soprastante del fondo 467 alla porzione seminterrata del fabbricato dell'attore, in violazione del confine di proprietà che si posiziona poco oltre lo sbarco della discesa delimitato da muretto (come visibile dalle foto attoree), impedendo il passaggio pedonale dell'attore all'interno della sua proprietà.
In corso di causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata disposta CTU per la descrizione dello stato dei luoghi;
all'esito, ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice e dalla terza chiamata, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; alla scadenza di detto termine, visti gli atti conclusivi ex art. 189
c.p.c. e le note scritte depositate, la causa è stata trattenuta a decisione.
2.
Sulla domanda principale di accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di servitù
Gli attori, proprietari dei fondi siti in Oulx, Via Charline snc, censiti al NCEU al Fg. 41 part. n. 467 sub 1 e 2, hanno chiesto in via principale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carraio in favore dei predetti fondi e a carico del fondo censito al NCEU al Fg. 41 part. 557 di proprietà della
“sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi del fabbricato che Controparte_1 insiste sulla citata particella, per una larghezza non inferiore a circa 2,5-3 metri, come da planimetria A”, prodotta quale doc. 19.
Al riguardo, appare sin d'ora opportuno illustrare la planimetria in questione, espressamente richiamata nelle conclusioni sopra riportate: nella planimetria è tratteggiato (o meglio evidenziato in giallo) un 'percorso', che partendo dal confine con la particella 467 costeggia il lato corto del fabbricato insistente sulla particella 557 per poi proseguire parallelo al lato 'lungo' sino a raggiungere la particella 555; dunque, non si tratta o meglio non pare trattarsi di quella 'sorta di circuito ad anello intorno agli immobili di proprietà della famiglia descritto a pag. 6 dell'atto di citazione, ma del 'sentiero Pt_1 che si sviluppa sui due lati liberi del caseggiato' di cui all'ultimo periodo di pag. 7 dell'atto di citazione (rimandandosi poi alla disamina della CTU – di cui più avanti – quanto alle risultanze della planimetria del Catasto Rabbini).
pagina 11 di 27 Ora, l'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario: l'art. 1158 c.c. dispone che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; il possesso deve essere acquistato in modo non violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c., e deve essere connotato dall'animus domini, con l'intenzione quindi, da parte di chi lo esercita, di comportarsi come proprietario del bene o titolare di uno ius in re aliena.
In particolare, “Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo o alle peculiari modalità di fruizione del luogo” (cfr. Cass. n. 28703/24); ancora, “Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass.
n. 19568/21); “Per il riconoscimento della sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità, inoltre la volontà di possedere "uti dominus" è deducibile dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il possesso degli altri partecipanti alla comunione”
(cfr. Cass. n. 21135/24).
pagina 12 di 27 AI fini dell'usucapione, dunque, è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
La parte che domanda l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un bene è tenuta a provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva dalla legge, nel rispetto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come statuito dalla Suprema Corte: “È poi indubbio che chi agisce per far accertare
l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017;
Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001; Cass. 7142/2000; Cass.
741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà” (cfr.
Cass. Civ. n. 20884/23, nonché Cass. n. 1754/25).
Con particolare riferimento all'acquisto per usucapione della servitù, poi, l'art. 1061 c.c. dispone che “Le servitù nn apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
Dunque, solo le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia e tale carattere deve avere i requisiti indicati dal legislatore, così come enucleati dalla giurisprudenza in termini di obiettività, univocità e visibilità dell'opera destinata all'esercizio della servitù:
. “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a
pagina 13 di 27 carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. n. 29174/24, Cass. n. 26956/24, Cass. n. 9694/24 e
Cass. 9450/24 tra le più recenti);
. “La servitù di passaggio pedonale e carrabile può essere oggetto di acquisto per usucapione in presenza di segni visibili di opere di natura permanente che rivelino ai terzi, in modo evidente, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore del fondo dominante e che sono chiaro indice della malafede dell'acquirente che era - o avrebbe dovuto essere - consapevole della servitù gravante sul fondo acquistato” (cfr.
Cass. n. 21878/24);
. “Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (cfr. Cass. n. 29555/23).
In altre parole, l'opera deve essere obiettivamente destinata all'esercizio della servitù per le sue oggettive caratteristiche, non per il modo in cui viene utilizzata, e deve essere visibile dal fondo servente: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perchè sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo” (cfr. Cass. n. 14292/17).
Infine, proprio in tema di servitù di passaggio è stato precisato che non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo necessario un quid pluris indicativo di tale specifica destinazione all'esercizio della servitù: “Per l'usucapione della servitù di passaggio non è necessaria la presenza di particolari manufatti, quali la
pagina 14 di 27 costituzione d'un fondo stradale od almeno di un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, "id est" che la struttura del tracciato del sentiero, od opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo considerato come dominante” (cfr. Cass. n. 8736/01, nonché Cn.
13238/10 e Cass. n. 11834/21).
Venendo dunque al caso di specie, appare necessario tenere conto delle allegazioni di parte attrice in relazione allo stato dei luoghi quale risultante dalle fotografie prodotte e quindi descritto nella consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.
Al CTU nominato è stato chiesto di descrivere in primo luogo le unità immobiliari oggetto di causa, con le relative pertinenze e servitù, quali risultanti dai rispettivi titoli di provenienza. Descritti gli immobili di proprietà degli attori e dato atto dei 'sensibili scostamenti' emergenti dalla sovrapposizione del rilievo topografico dei luoghi con la mappa del Catasto Terreni, egli ha elencato i passaggi di proprietà (atto di divisione
26.6.2004, atto di compravendita 11.9.2004 e atto di divisione 18 marzo 2008), riportando le previsioni relative in punto servitù di passaggio esistenti a favore dei lotti assegnati ad (padre degli attori) e ad (dante causa dell'attore), CP_10 CP_7 ed in particolare: quanto alla porzione di fabbricato, assegnata ad e da CP_7 questi venduta all'attore, “con la servitù attiva meglio precisata nel lotto secondo e con la servitù passiva di passaggio pedonale e carraio della larghezza di metri tre a favore dei mappali Foglio 41 nn. 467/1 ed 39, da esercitarsi in aderenza al mappale Foglio 41 n.
425”; quanto alla porzione assegnata all'attrice, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito della successione paterna, il mappale (fg. 467 sub
1) ha “diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale 428 del Foglio 41 di proprietà del signor ”. Parte_1
Dunque, in nessuno degli atti sopra indicati (neppure nel capitolo “Clausole comuni” dell'atto di divisione 18.3.2008 – cfr. pag. 14 CTU) risulta mai indicata dai coeredi e condividenti la servitù di passaggio sul mappale n. 557, asseritamente esercitata già dal dante causa (nonno degli attori), proprietario delle due unità immobiliari Persona_1
pagina 15 di 27 (ora di e , deceduto in data 11.12.1969, dalla sua famiglia e dai suoi Pt_2 Parte_1 discendenti.
Il consulente nominato ha quindi provveduto a raffigurare la servitù di passaggio pedonale e carraio vantata dagli attori – ovvero sulla base della cd. planimetria A (doc.
19 fasc. attoreo), sulla scorta del rilievo topografico effettuato nel corso del sopralluogo, nei seguenti termini: esso “si diparte all'estremità Ovest del vicolo con sedime asfaltato ripreso nelle foto 19 e 20, in particolare sulla sinistra del basso fabbricato in mappa particella 555 ripreso nella foto 26 (tratto A-B). Il tracciato prosegue quindi costeggiando il fabbricato della convenuta e la rampa visibile sulla destra della foto 15, sino a raggiungere la strettoia H-C, della larghezza di mt. 3,36 circa per immettersi nell'area lato Sud dell'edificio. La “strettoia” è ridotta di qualche decina di centimetri dalla presenza di una piccola vasca in pietra di recente realizzazione, addossata al fabbricato in mappa particella 36. Sulla destra invece il sedime del passaggio cresce gradualmente di una quarantina di centimetri rispetto al piano del sedime sul lato sinistro della strettoia, raccordandosi alla rampa ripresa nella foto 15. Il tracciato prospettato dagli attori costeggia quindi il fronte Sud del fabbricato della convenuta mappale 557, sino a raggiungere il fondo degli attori particella 467 nel tratto E-F, in corrispondenza del quale si trova la recinzione di cantiere posizionata dalla convenuta e visibile sullo sfondo della foto 18. Oltrepassata la rete provvisoria, come appare dalla foto 14 si trova una “rampa” con sedime inerbito ripresa da opposte angolazioni nelle foto 2 e 3, che raggiunge l'area di cortile a quota – 1,65 mt. circa rispetto al piano di campagna, frontistante il piano seminterrato della porzione di fabbricato di proprietà dell'attore Sig. . In fondo Parte_1 al cortile, verso Ovest, si trova il locale seminterrato ripreso sullo sfondo della foto 3, emergente dal piano di campagna di circa 50/60 centimetri, ivi affrontato con due porte ed un finestrotto, privo di accesso carraio. La larghezza della rampa, al netto del muretto in pietra che la distacca dal fabbricato, misura circa 3 metri e, al pari del cortile ribassato, non consente la manovra di eventuali autovetture per l'uscita diretta, possibile unicamente in retromarcia. Il bombolone interrato del g.p.l. si trova all'interno della particella 557 della convenuta, nella posizione indicata nella Tavola 1, ad una distanza di circa mt. 5,30 dal filo facciata dell'edificio. Nella foto 18 appaiono evidenziati con frecce il coperchio del bombolone e quello del pozzetto di ispezione”.
pagina 16 di 27 Ora, le fotografie cui fa riferimento il CTU sono quelle allegate alla relazione peritale (e non corrispondono nella numerazione a quelle prodotte da parte attrice); corrisponde –
e non poteva essere diversamente - lo stato dei luoghi, e non solo dalla foto scattate dal
CTU, ma anche da quelle prodotte dagli attori emerge con tutta evidenza l'assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù.
Al riguardo un primo rilievo è il seguente.
Se è vero che, come ricordato da parte attrice, ai fini della sussistenza dei requisito dell'apparenza, non occorre necessariamente un opus manu factum, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio quando presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione, è altrettanto vero che nessuna delle foto in atti (prodotte dagli attori - scattate nel corso delle operazioni peritali) evidenziano la presenza di un tracciato destinato in modo inequivoco all'esercizio della servitù, ma al più un'area a verde, o meglio inerbita, sui due lati del fabbricato insistente sul mappale 467.
Eloquente è sul punto la fotografia allegata dagli attori quale doc. 7, ripresa dall'alto; il tracciato prospettato dagli attori inizierebbe dal basso fabbricato ivi raffigurato in basso a destra nella foto (col tetto rosso e due porte simmetriche dello stesso colore, posto al termine di un tratto asfaltato); dalla foto però non si comprende quale ne sia il percorso,
o meglio, partendo da quel basso fabbricato, lasciata la parte in asfalto, vi è un primo tratto in ghiaietto che conduce ad una abitazione (immobile non oggetto di causa), quindi nella parte antistante il fabbricato di proprietà della convenuta una striscia inerbita, che prosegue nella parte laterale dell'immobile sino al confine con la proprietà attorea, ovvero sino al punto in cui – a circa un metro per quanto prospettato dall'attore
– inizia la striscia di terreno in pendenza;
ebbene nell'area appena descritta non si riesce ad individuare un sentiero o comunque non si colgono tracce lasciate dal Parte passaggio asseritamente continuativo praticato da più di venti anni dalla famiglia
Come più volte osservato dalla Suprema Corte, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 c.c. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), “essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un
pagina 17 di 27 tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (cfr. Cass. n. 12362/09 e Cass.
n. 25270/24).
Nel caso di specie, manca un tracciato di collegamento tale da denotare, senza incertezze o ambiguità di sorta, la sua visibile e permanente destinazione all'esercizio della servitù pedonale e carraia da parte del proprietario dell'asserito fondo dominante: tracciato che non poteva non essere visibile se, come prospettato dagli attori, “il costante passaggio sul fondo oggi di proprietà della convenuta ha agevolato il transito nel tempo” - già da parte del nonno degli attori, dei suoi famigliari e quindi dei suoi discendenti - “delle auto posto che, tramite detto passaggio, si è venuto a creare una Parte sorta di circuito ad anello intorno agli immobili di proprietà della famiglia .
Un altro rilievo attiene poi alla conformazione dei luoghi: in atto di citazione si legge che la striscia di terreno adiacente al lato corto del fabbricato è in forte pendenza ed è Parte sempre stata utilizzata dalla famiglia come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli usati nei campi, potendovi evidentemente accedere solo mediante il passaggio attraverso il fondo di proprietà della convenuta “posto che dalle foto agli atti risulta Parte evidente che nel terreno del sig. non vi è spazio sufficiente per effettuare una manovra che consenta di imboccare e percorrere in auto la predetta porzione di terreno”.
Ebbene, l'area in questione è quella descritta dal CTU, sita a quota -1,65 mt. circa rispetto al piano di campagna, con in fondo “il locale seminterrato ripreso sullo sfondo della foto 3, emergente dal piano di campagna di circa 50/60 centimetri, ivi affrontato con due porte ed un finestrotto, privo di accesso carraio”; ancora, “La larghezza della rampa, al netto del muretto in pietra che la distacca dal fabbricato, misura circa 3 metri
e, al pari del cortile ribassato, non consente la manovra di eventuali autovetture per
l'uscita diretta, possibile unicamente in retromarcia”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività
pagina 18 di 27 compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante” (cfr. Cass. n. 6665/24).
Vi è poi da osservare che la circostanza relativa all'utilizzo di tale area - in pendenza - Parte come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli (da sempre, da parte della famiglia
è stata allegata da parte attrice, ma non provata: su tale specifica circostanza non risulta formulato alcun capitolo di prova.
In questa sede deve confermarsi la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova formulati, in particolare – per quanto qui rileva – dei capp. 4, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21,
24 e 26 della memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: si tratta dei capitoli nei quali è Parte riportata la circostanza che i diversi componenti della famiglia (quali indicati in ciascun capitolo di prova), nei diversi periodi ivi precisati, hanno “utilizzato continuativamente la particella n. 557, oggi di proprietà della ai fini Controparte_1 dell'accesso pedonale e carraio ai fondi di cui erano comproprietari siti in Oulx, Borgata
San Marco 20 (censiti al NCEU Foglio 41 n. 467 sub 1 e 2) come da planimetria che si rammostra al teste (doc. 19)”.
Si tratta di una capitolazione generica, tenendo conto del rigoroso onere probatorio a carico di colui che agisce per veder accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di un bene: come ricordato dalla Suprema Corte, “La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso” (cfr. Cass. n. 13818/19 e Cass. n. 1616/14).
Parte attrice ha fatto specifico riferimento, in citazione, alla striscia di terreno 'in forte Parte pendenza', da 'sempre … utilizzata dalla famiglia come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli usati nei campi', a cui era possibile accedere 'soltanto mediante il passaggio attraverso il fondo oggi di proprietà della CP_1
Questa specifica circostanza non risulta essere stata dedotta nei capitoli di prova formulati da parte attrice, la quale ha prodotto un solo fotogramma (doc. 21) “ritraente parte del fabbricato di proprietà di in epoca antecedente l'incendio del Parte_1
pagina 19 di 27 dicembre 1998 che interessò il fabbricato oggi di proprietà della ”: tale è il CP_1 cap. 34 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, riferito alla foto (in bianco e nero) prodotta quale doc. 21, presumibilmente ritraente la striscia in pendenza di cui si è sopra detto, con in primo piano parte di un mezzo (un furgoncino o forse una jeep).
Proseguendo nella disamina della consulenza tecnica d'ufficio, rileva poi il seguente passaggio, riguardante l'esame della mappe catastali (pagg. ): “a) La mappa del Catasto Rabbini, risalente al 1870 e prodotta quale doc. 17 dagli attori (che per comodità di consultazione si allega quale doc. 10), riporta le proprietà delle parti distinte con i numeri 6509 (l'attuale proprietà della convenuta) e con i n.i 6510 e 6511 (il fabbricato ed il terreno circostante, di maggiore estensione, degli attuali attori). Nella cartografia non risulta indicato il locale seminterrato posto all'angolo Nord-Ovest del fabbricato degli attori. La mappa riporta, con doppia linea tratteggiata, un passaggio che attraversa, in diagonale, prima la proprietà convenuta e successivamente accavalla la linea di confine lato Sud della proprietà attorea. b) La mappa d'impianto del Catasto
Terreni, acquisita dallo scrivente ed allegata quale doc. 11, riporta sostanzialmente la conformazione dei fabbricati delle parti nella consistenza indicata dalla mappa del
Catasto Rabbini, in base alla quale venne costituita, senza indicare il locale seminterrato rilevato sulla proprietà degli odierni attori in fondo al cortile ribassato. Anche il passaggio
a Sud dei fabbricati viene indicato con doppia linea tratteggiata come la mappa Rabbini
e termina in corrispondenza dell'appezzamento contiguo all'attuale proprietà degli attori contraddistinto con la particella 181 (ora particella 425 nella mappa vigente). c) La mappa attuale del Catasto Terreni, che si allega quale doc. 1, raffigura i fabbricati con il locale seminterrato posto all'angolo Sud-Ovest dell'edificio attoreo particella 467. Nella mappa viene indicata una sola linea tratteggiata delle due che definivano il passaggio nelle cartografie precedenti, in particolare quella contigua allo spigolo Sud-Est del fabbricato della convenuta, che termina al confine con l'area di terreno mappale 425 di proprietà di terzi.”
Il CTU ha quindi riportato, nella Tavola 2 allegata, sulla planimetria dello stato dei luoghi rilevato, la posizione del “passaggio” indicato nelle mappe: “La larghezza del
“passaggio” misurata in mappa varia da mt. 1,35 nel tratto iniziale verso levante, a mt.
pagina 20 di 27 1,00 circa all'estremità di ponente ove termina al confine tra la particella 467 (attori) e la particella 425. E' quindi verosimile ritenere il suddetto “sedime” un sentiero pedonale o per il passaggio di piccoli mezzi agricoli, utilizzato per raggiungere i campi”.
Tuttavia, prosegue il CTU, “Dagli accertamenti effettuati in loco lo scrivente non ha rilevato tracce evidenti del “passaggio”. I luoghi risultano modificati, con la presenza delle recinzioni sui confini Sud sia della particella 557 che 467. L'area retrostante il fabbricato 557, utilizzata per i lavori di ristrutturazione del fabbricato della convenuta, è risultata ingombra di ponteggi, recinzioni di cantiere e materiali accatastati”; ancora, “nei titoli di provenienza delle proprietà in capo alle parti …, non viene fatta alcuna menzione del suddetto “passaggio” raffigurato nella mappa d'impianto del Catasto Terreni”.
In definitiva, per le considerazioni tutte sopra esposte, la domanda di usucapione, svolta in via principale dagli attori, deve essere respinta in quanto infondata.
3.
Sulla domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva di passaggio.
In subordine gli attori hanno chiesto, previo accertamento della parziale interclusione del fondo di proprietà di (Fg. 41 part. 467 sub 2), la costituzione di una servitù Parte_1 coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del predetto fondo e a carico del fondo della convenuta “sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi del fabbricato che insiste sulla citata particella, per una larghezza di circa 2,5 -3 metri, come da planimetria A prodotta sub co. 19” o, in via di ulteriore subordine, “sulla porzione di terreno che si Parte sviluppa sul lato del fabbricato in aderenza alla proprietà per una larghezza pari alla porzione di terreno disponibile tra il caseggiato del fondo n. 557 e la particella n. 425 e una lunghezza quantomeno pari a quella del predetto caseggiato, come da planimetria
B prodotta sub doc. 20”.
Ora, l'art. 1051, 1° comma c.c. dispone che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione
e il conveniente uso del proprio fondo”; la norma prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (cd. interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cd. interclusione pagina 21 di 27 relativa), disponendo per tali casi la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti.
L'art. 1052 c.c. disciplina poi l'ipotesi in cui il fondo “ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”: come osservato dalla Suprema Corte, “Anche in questa situazione, …, è possibile
l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con
l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del
1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale”; dunque “l'interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l'esplicazione del passaggio” (cfr. Cass. n. 31242/21, nonché. Cass. n. 4610/12 e Cass. n. 2515/01).
Vengono dunque in esame le risultanze della CTU, le quali – come già detto -vanno esaminate tenendo conto della prospettazione attorea: gli attori (o meglio l'attore, proprietario del fabbricato, adiacente al quale si trova la cd. striscia in pendenza) hanno infatti svolto tale domanda con riferimento alla “striscia di terreno in pendenza che Parte costeggia il caseggiato. Posto che la linea di confine tra la proprietà e la proprietà
è posta circa un metro oltre l'inizio di tale tratto in discesa è palese che a CP_1 tale porzione di immobile sia impossibile accedere con un'auto non essendovi alcuno Parte spazio di manovra utile sul fondo del sig. .
Nella relazione peritale depositata in corso di causa, nella risposta al quesito relativo all'accertamento della interclusione dei fondi attorei, si legge quanto segue con particolare riferimento all'area in questione:
pagina 22 di 27 . “l'area di cortile viene costeggiata da un lato da un muretto in calcestruzzo con soprastante recinzione in rete metallica e dal lato opposto dal muro di contenimento in cemento armato che delimita il cortile ribassato del fabbricato 467, con la rampa inerbita
...” di cui si è già prima detto;
. “allo stato attuale tutte le aree di cortile al piano di campagna della proprietà degli attori fg. 41 particella 467 non risultano intercluse all'accesso sia pedonale che carraio dalla
Via pubblica”;
. “Per contro, qualora non venga riconosciuto agli attori il diritto di servitù di passaggio carraio sul tracciato (prospettato dalla stessa parte attrice) attraverso l'area mappale
557 della convenuta ed evidenziato in verde nella Tavola 1, il cortile ribassato al piano seminterrato del fabbricato attoreo risulterà intercluso all'accesso carraio dalla Via pubblica. Detta area disporrebbe comunque di accesso pedonale dalla residua proprietà attorea”;
. quanto poi al percorso 'alternativo' prospettato dagli attori (di cui alla planimetria B doc.
20), all'interno di detta area “per consentire la manovra per l'accesso alla rampa (e
l'uscita) da parte dei mezzi provenienti dall'area di cortile che costeggia il fabbricato 467
a due lati, come descritta in precedenza, insiste il bombolone del g.p.l. … Stralciando
l'area di ingombro del bombolone interrato, non carrabile, residuerebbe comunque un'area di manovra sufficiente per i mezzi di piccole dimensioni che potrebbero ivi transitare, in considerazione della limitata larghezza e conformazione dell'area carrabile posta ai due lati del fabbricato degli attori”.
Tale essendo l'esito degli accertamenti compiuti dal CTU nominato, deve in primo luogo ribadirsi che il fondo attoreo non è intercluso all'accesso pedonale e carraio dalla via pubblica.
La questione prospettata da proprietario del sub 2, è l'interclusione del Parte_1 cortile ribassato, quello adiacente al fabbricato attoreo, “comunque dotato di accesso pedonale” dalla proprietà attorea (come descritto dal CTU): cortile al quale le auto potrebbero accedere (come da richiesta attorea) transitando attraverso il percorso oggetto della domanda, ovvero attraverso il fondo di proprietà della convenuta - e peraltro per uscirne esclusivamente in retromarcia (come accertato dal CTU), e al quale non è invece possibile accedere – con le auto – dalla striscia di terreno soprastante, in pagina 23 di 27 Parte quanto la linea di confine tra le due proprietà ( e ) – posta circa un CP_1 metro oltre l'inizio del tratto in discesa - non consente alcuno spazio di manovra sul fondo Gay.
Dunque, quella descritta è l'ipotesi contemplata dall'art. 1052 c.c., ovvero il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto ai bisogni del fondo, giacchè con l'accesso (esistente) dalla pubblica via non è possibile imboccare la striscia in pendenza, non essendovi spazio sufficiente per consentire ad un'auto di compiere la relativa manovra.
Occorre pertanto valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., il che involge temi di prova che è onere della parte (attrice) allegare e provare, ovvero l'inadeguatezza dell'accesso ai 'bisogni' del fondo - e quindi le esigenze del fondo, nonchè l'impossibilità di ampliare l'accesso ritenuto inidoneo.
Tale onere non è stato assolto dagli attori.
Da un lato non vi sono elementi per ritenere la necessità per l'attore di accedere all'area in pendenza con auto o mezzi agricoli;
anzi, quest'ultima destinazione – mezzi agricoli - pare escludersi viste le caratteristiche dell'immobile ristrutturato (da quanto si evince dalle fotografie ad uso abitativo), mentre per quanto riguarda l'accesso con le auto, è vero che in fondo alla rampa c'è un locale, descritto nella CTU (pag. 18) - e risultante anche dalle foto tutte in atti – ma con due porte ed un 'finestrotto', dunque privo di accesso carraio.
Parimenti non risulta, nel piano 'ribassato' (così sempre dalle foto in atti), un accesso carraio al fabbricato ristrutturato.
La rampa in questione, poi, ha dimensioni tali – larghezza di circa 3 metri – da non consentire “la manovra di eventuali autovetture” (ove vi possano accedere transitando sul fondo della convenuta) “per l'uscita diretta, possibile unicamente in retromarcia” (così nella CTU), uscita in retromarcia tra l'altro (per quanto è dato comprendere dalla documentazione allegata alla relazione peritale - cfr. docc. 15 e 17) proseguendo (in retromarcia) nello spazio ristretto esistente tra la proprietà ed il fabbricato CP_1 posto di fronte (sulla cui facciata è presente un balcone prospiciente), salvo fare manovra nell'area prospettata dagli attori 'in via di ulteriore subordine', su cui tuttavia insiste un bombolone del g.p.l.: al riguardo, il CTU ha osservato che “Stralciando l'area
pagina 24 di 27 di ingombro del bombolone interrato, non carrabile, residuerebbe comunque un'area di manovra sufficiente per i mezzi di piccoli dimensioni ...”.
Infine, per come documentato dagli stessi attori (cfr. foto 9, 10, 14 e 16), adiacente alla rampa in questione vi è una striscia di terreno, di loro proprietà, al quale un'auto, proveniente dalla via pubblica, può accedere - come reso evidente dalla foto doc. 21 di cui al fascicolo attoreo - per raggiungere poi a piedi la parte adiacente (sottostante) in discesa.
Dunque, da un lato non è stata fornita la prova dei 'bisogni' o esigenze del fondo e conseguentemente dell'inadeguatezza dell'accesso già esistente;
dall'altro lato è stata meramente allegata, ma non provata, l'impossibilità di ampliare l'accesso esistente.
Vi è infine un ultimo rilievo: l'art. 1051, ultimo comma c.c. prevede che sono esenti dalla servitù di passaggio coattivo “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Come precisato dalla Suprema Corte, “in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (cfr. Cass. n. 8660/24,
Cass. n. 25536/24 e Cass. n. 8817/18).
Nel caso di specie, come riferito nella relazione peritale (pag. 24), nel fabbricato di proprietà della convenuta, semi-diroccato, sono in corso i lavori per la creazione di più unità abitative, già commercializzate, in particolare due sul lato sud del fabbricato, una al piano terreno con giardino e l'altra al piano superiore con balcone, di similare consistenza;
il CTU ha quindi determinato la minusvalenza dell'alloggio del piano terreno “qualora gravato nel cortile esclusivo dall'imposizione della servitù di passaggio carraio a favore del fondo attoreo”, ovvero “privato” del giardino esclusivo.
Venendo quindi a bilanciare gli interessi in gioco, non può non tenersi conto del fatto che a fronte del peso che verrebbe a gravare sul fondo servente - privando l'unità immobiliare al piano terreno del giardino esclusivo di pertinenza, in quanto gravato della pagina 25 di 27 servitù di passaggio, parte attrice dispone comunque di un accesso carraio dalla via pubblica sino alla striscia di terreno adiacente la rampa in questione, e da qui di un accesso pedonale alla rampa stessa, avente le caratteristiche, la conformazione e l'utilizzo già sopra illustrati.
Per le considerazioni tutte che precedono, le domande subordinate di parte attrice devono essere respinte.
4.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in favore della convenuta e della terza chiamata: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria ...”
(cfr. Cass. n. 6144/24); tale ultimo non è il caso di specie, in cui la chiamata del terzo
(ossia del venditore) è stata attuata ai sensi dell'art. 1489 c.c.
Alla relativa liquidazione si provvede, in difetto di nota spese non rinvenuta nel fascicolo telematico, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal DM
n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del disputatum (in applicazione dell'art. 15 c.p.c. e dell'art. 5, 1° comma T.F. – così di valore indeterminato cfr. Cass. n. 11054/22), alle questioni trattate (di non particolare complessità) e all'attività svolta da ciascuna delle parti (avuto riguardo al contenuto delle comparse, alle memorie depositate e all'attività istruttoria): si ritiene di applicare pertanto i valori medi ridotti (dello scaglione da 26.000,01 ad € 52.000,00), in misura diversa a seconda dell'attività e delle questioni svolte da ciascuna delle parti vittoriose.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge le domande proposte da e;
Parte_2 Parte_1
pagina 26 di 27 - condanna e al rimborso in favore di delle Parte_2 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e
CPA come per legge;
- condanna e al rimborso in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 4.250,00 per comensi, oltre 15% Spese Generali, IVA
e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico degli attori.
Così deciso in Torino, in data 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 12909/2023 R.G. promossa da:
, c.f. e , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Torino, Via San Quintino n. 10, presso e nello studio degli avv.ti Sergio Aragona ed Anna Maria Paglia, che li rappresentano e difendono per procura alle liti 26.6.2023 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ATTORI - contro
P.IVA , elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 P.IVA_1
Cantore n. 3, presso e nello studio dell'avv. Elena Maria Cirillo, che la rappresenta e difende per procura alle liti 21.9.2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- CONVENUTA - con la chiamata in causa di
P.IVA , elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_2 P.IVA_2
Corso Re Umberto n. 37, presso e nello studio dall'avv. Maurizio Torchia, che la rappresenta e difende per procura alle liti 20.11.2023 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- ER HI -
pagina 1 di 27 OGGETTO: usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio – costituzione coattiva servitù di passaggio pedonale e carraio.
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi da considerarsi preceduti dalla locuzione “vero che”: … (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 4.7.2025).
In via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio, in favore dei fondi siti in Oulx, via Charline snc, censiti al
NCEU al Foglio 41, particella n. 467 sub 1 e 2, rispettivamente di proprietà dei sigg.
e e a carico del fondo censito al NCEU al Foglio 41, particella n. Pt_2 Parte_1
557 di proprietà della sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi Controparte_1 del fabbricato che insiste sulla citata particella, per una larghezza non inferiore a circa
2,5 – 3 metri, come da planimetria A prodotta sub doc. 19.
In via subordinata, accertare e dichiarare che il fondo sito in Oulx, via Charline snc, censito al NCEU al Foglio 41, particella n. 467 sub 2 di proprietà del sig. è Parte_1 parzialmente intercluso;
per l'effetto, costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del predetto fondo e a carico del fondo censito al NCEU al
Foglio n. 41, particella n. 557 sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi del fabbricato che insiste sulla citata particella, per una larghezza di circa 2,5 – 3 metri, come da planimetria A prodotta sub doc. 19.
In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il fondo sito in Oulx, via Charline snc, censito al NCEU al Foglio 41, particella n. 467 sub 2 di proprietà del sig. Parte_1
è parzialmente intercluso;
per l'effetto, costituire una servitù coattiva di passaggio carraio a favore del predetto fondo e a carico del fondo censito al NCEU al Foglio n. 41, particella n. 557 sulla porzione di terreno che si sviluppa sul lato del fabbricato in Parte aderenza alla proprietà per una larghezza pari alla porzione di terreno disponibile tra il caseggiato del fondo n. 557 e la particella n. 425 e una lunghezza quantomeno pari a quella del predetto caseggiato, come da planimetria B prodotta sub doc. 20.
pagina 2 di 27 In ogni caso, Ordinare al Conservatore dei Pubblici Registri immobiliari di dar corso alle necessarie trascrizioni.
Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre spese generali IVA e Cpa”.
Per la convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, previe le declaratorie del caso:
- in via principale dichiarare improcedibili, inammissibili e infondate tutte le domande attoree, e mandare in ogni caso assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
- in via subordinata, in ogni denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie condannare il terzo chiamato a garantire il convenuto per evizione, dichiarando ridotto il prezzo di compravendita nella misura precisata in corso di causa o accertanda o ritenuta di giustizia ed a restituire la differenza tra il prezzo versato ed il minor prezzo accertato nonché a risarcire il danno nella misura precisata in corso di causa o accertanda o ritenuta di giustizia;
- in ogni caso condannare gli attori alla rifusione delle spese di lite, con rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, o in subordine parte chiamata.
Con riserva di indicare testi, formulare istanze istruttorie, produrre documenti e dedurre nei termini di legge. Con ogni pronuncia consequenziale e di legge.”
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- respingere in quanto inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree per le ragioni indicate in atti e per gli effetti mandare assolta la terza chiamata dalle domande formulate da parte convenuta;
- in ogni caso respingere le domande formulate da parte convenuta nei confronti della terza chiamata per le ragioni indicate in atti.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Sugli atti delle parti e lo svolgimento del processo
pagina 3 di 27 La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da e Parte_1
, chiedendo in via principale l'accertamento dell'avvenuta usucapione del Parte_2 diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio in favore dei fondi di loro proprietà e a carico del fondo di proprietà della in subordine, previo accertamento Controparte_1 della parziale interclusione del fondo di loro proprietà, di costituire una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore di detto fondo e a carico del fondo di proprietà della società convenuta.
Gli attori hanno premesso di essere proprietari di due unità immobiliari facenti parte della Borgata San Marco n. 20 sita in Oulx alla Via Charline s.n.c. – più precisamente, dell'unità immobiliare censita al NCEU al Foglio 41, n. 467, sub. 2, Parte_1 Parte_2 dell'unità censita al NCEU al Foglio 41, n. 467 sub. 1, immobili che hanno riferito
[...]
Parte costituire parte del patrimonio della famiglia loro pervenuti per successione ereditaria, conseguenti atti di divisione e compravendita;
nello specifico:
. in data 11.12.1969 decedeva (proprietario delle unità immobiliari Persona_1 predette), lasciando a succedergli quale usufruttuaria la moglie Parte_3
, nonchè i figli , , , ed , ed i nipoti
[...] CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
e (figli del premorto figlio ); CP_8 CP_9 Per_2
. in data 21.4.1978 decedeva , lasciando a succederle per Parte_3 legge i figli e nipoti;
. in data 11.1.1999 decedeva lasciando a succedergli per legge le sorelle Persona_3
ed , i fratelli e , i nipoti e;
CP_3 CP_5 CP_4 CP_7 Pt_4 CP_8 CP_9
. con atto di divisione, rogito Notaio del 26.6.2002, gli eredi davano corso allo Per_4 scioglimento della comunione dei beni loro pervenuti a seguito delle tre successioni, ed in tale sede l'immobile censito al Foglio 41, n. 467, sub. 1 era assegnato ad CP_10
mentre l'immobile censito al Foglio 41, n. 467, sub. 2 era assegnato ad
[...] CP_7
[...]
. con atto di compravendita 11.9.2004, vendeva l'immobile assegnatogli a CP_7
Parte_1
. in data 13.8.2006 decedeva lasciando a succedergli la moglie CP_10 CP_11
e i figli , e;
[...] CP_3 Pt_1 Pt_2
pagina 4 di 27 . con atto di divisione 18.3.2008, gli eredi di procedevano allo scioglimento CP_10 della comunione ereditaria, venendo assegnato a l'unità immobiliare Parte_2 censita al NCEU al Foglio 41 n. 467 sub 1.
Gli attori hanno quindi aggiunto che sin dal momento in cui dette particelle costituivano parte del patrimonio di questi e la sua famiglia hanno sempre utilizzato, Persona_1 ai fini dell'accesso pedonale e carraio ai fondi oggi di proprietà degli attori, il passaggio tramite la particella confinante, censita al NCEU al Foglio 41, n. 557, oggi di proprietà della a seguito di atto di compravendita 19.3.2021, ed hanno riferito Controparte_1 che a seguito dell'acquisto di tale particella da parte della società convenuta, quest'ultima ha installato una recinzione che impedisce agli attori di esercitare la servitù di passaggio.
Dando atto di avere esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, parte attrice ha quindi promosso il presente giudizio al fine di veder accertata l'avvenuta usucapione del diritto di servitù: a sostegno della propria pretesa, ha affermato che la sua famiglia ed i suoi discendenti hanno continuativamente utilizzato il Persona_1 passaggio pedonale e carraio attraverso il fondo oggi di proprietà della convenuta, con modalità tali da configurare il possesso del diritto di servitù di passaggio;
ha quindi richiamato l'art. 1146 c.c., dovendosi ritenere pertanto ampiamente decorso il termine ventennale per il riconoscimento dell'usucapione, e quanto al requisito dell'apparenza, necessario ai fini dell'usucapione del diritto di servitù, ha evidenziato come, nel caso della servitù di passaggio, non occorra necessariamente un opus manu factum, ovvero un tracciato creato dall'uomo, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio qualora presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione;
a tal fine, ha osservato che nel caso di specie - come risultante dalle foto allegate - la parte di giardino facente parte della particella n. 467, che costeggia il loro fabbricato, è una striscia di terreno larga appena due metri e mezzo, su cui non possono transitare due vetture in senso opposto né è possibile fare qualsiasi manovra o inversione a U, e sul quale il costante passaggio delle auto ha creato una sorta di Parte 'circuito' ad anello intorno agli immobili di proprietà della famiglia costituente inoltre l'unico accesso alla porzione di terreno da sempre utilizzata dalla famiglia come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli usati nei campi.
pagina 5 di 27 Gli attori hanno quindi ritenuto che lo stato dei luoghi e il sentiero formatosi con il passaggio delle vetture nel corso degli anni valgano a configurare il requisito dell'apparenza; hanno aggiunto che il tracciato della servitù di passaggio era già presente nella planimetria del Catasto Rabbini, le cui rilevazioni vennero effettuate nel periodo che va dal 1855 al 1870; in subordine, hanno osservato che parte del fondo di proprietà di (ovvero la striscia di terreno in pendenza che costeggia il Parte_1 fabbricato) risulta intercluso proprio in ragione dello stato dei luoghi: la linea di confine Parte tra le proprietà e è posta a circa un metro oltre l'inizio del tratto di CP_1 terreno in discesa e pertanto a tale porzione di immobile è impossibile accedere con un'auto non essendovisi alcuno spazio di manovra utile sul fondo dell'attore; non potendosi realizzare opere per consentire l'accesso carraio alla parte del fondo in pendenza (nessuna opera potendo sopperire all'assenza di spazio utile per la manovra come alla scarsa ampiezza di quella porzione di terreno), hanno chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio e pedonale a favore dei loro fondi “sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi” della particella di proprietà della CP_1
“per una larghezza di circa 2,5-3 metri” o, in via ulteriormente subordinata, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carraio a favore del fondo particella n.
467 sub 2 e a carico del fondo della convenuta “su un'area che possa essere utilizzata come spazio di manovra per collegare la porzione di terreno in pendenza attualmente intercluso con la pubblica via”.
La domanda attorea è stata contestata dalla ritualmente Controparte_1
e tempestivamente costituita in giudizio, la quale ha precisato che in occasione della compravendita del 19.3.2021 (con cui ha acquistato dall' la piena Controparte_2 proprietà della porzione di fabbricato rurale con antistante piccolo giardino, dichiarata inagibile con ordinanza n. 10 del Comune di Oulx del 6.3.2000 a seguito di incendio avvenuto il 9.12.1998, oltre ad una piccola porzione di terreno Foglio 41 n. 556 e all'appezzamento di terreno distinto al CT al foglio 41 mapp. 492, 491, 488, 489, 420 e
536) il notaio rogante aveva richiamato tutte le servitù esistenti a carico degli immobili acquistati, con l'indicazione dei relativi titoli, ed in particolare la servitù di viabilità pubblica gravante i terreni acquistati dalla - Foglio 41 numeri 492, Controparte_1
491, 488, 489, 420 et 536, costituenti la strada principale di accesso ai fabbricati di pagina 6 di 27 proprietà degli attori;
ha aggiunto di avere quindi proceduto in buona fede a recintare la sua proprietà, ivi compreso il giardinetto – su cui non risultava alcun passaggio apparente, precisando che lo stato dei luoghi non l'aveva indotta a ritenere che il terreno potesse costituire oggetto di passaggio (anche perché, tra l'altro, nel sottosuolo del mappale 557 esiste dagli anni 2000/2001 una bombola GPL che serve le unità immobiliari del civico n. 22); ha riferito che appena posata la recinzione le contestazioni mosse dall'attore (il quale rivendicava una presunta servitù agricola gravante il cortile di pertinenza del rudere acquistato dalla società) avevano reso necessario l'intervento dei
Vigili di Oulx, i quali si erano limitati a constatare l'avvenuta legittima recinzione dell'area.
Parte convenuta ha quindi lamentato l'omissione, nella ricostruzione attorea dei vari passaggi che hanno condotto all'attuale assetto proprietario, di alcuni particolari rilevanti, ovvero:
. l'atto di divisione del 2004 dispone che l'accesso agli immobili di proprietà dei signori Parte sia garantito dalla servitù attiva di passaggio a carico dei terreni distinti con le particelle 48 e 49 del medesimo foglio (“gli stessi mappali F.41 nn.48 e 49 vengono assegnati con le servitù di passaggio fin qui esercitate a favore dei mappali 41 n.467/1 –
467/2 et 39”);
. sempre nell'atto di divisione del 2004, ove venivano assegnate ad (padre CP_10 degli attori) la proprietà del 467/1 (ora dell'attrice in diversa consistenza) ed allo zio la proprietà del 467/2 (ora dell'attore) con le rispettive aree di pertinenza, si CP_7 indicava espressamente che “l'area pertinenziale come sopra assegnata (sub.1) è gravata lungo tutto il fronte ovest in adiacenza del mappale 425 stesso Foglio da servitù di passaggio pedonale e carraio della larghezza di metri tre a favore del mappale Foglio
41 n.467/2 con possibilità di apporre ogni tipo di tubazione interrata di servizio al fondo dominante”;
. nell'atto di compravendita 11.9.2004, con cui l'attore ha acquistato da la CP_7 porzione di fabbricato n. 467 sub. 2, venivano espressamente richiamate tutte le servitù per l'accesso contenute nel precedente atto di divisione;
. anche nell'atto di divisione del 18.3.2008 si riportavano nuovamente le servitù contenute nell'atto di divisione del 2004.
pagina 7 di 27 Parte convenuta ha quindi concluso chiedendosi per quale motivo, se gli attori avessero ritenuto davvero esistente sin dal 1870 la servitù di passaggio acquisita per usucapione dai loro avi sul mappale 557, essi non si erano premurati di indicarli nei numerosi atti che hanno avuto ad oggetto gli immobili in questione;
ancora, ha sottolineato come nell'atto introduttivo gli attori abbiano mutato tre volte il luogo di esercizio della servitù: prima è descritto una sorta di circuito ad anello intorno agli immobili di loro proprietà, poi si allega un estratto di mappa risalente al 1870 ove risulta un tracciato che taglia il fondo di proprietà del convenuto per correre lungo il confine del fondo degli attori, infine si chiede dichiararsi l'avvenuta usucapione della servitù come da “planimetria A”, ove il luogo di esercizio risulta essere completamente diverso dai due precedenti.
Quanto al requisito dell'apparenza, poi, parte convenuta ha sostenuto che dallo stato dei luoghi non risulta l'esistenza di alcuna opera inequivocabilmente destinata all'esercizio della servitù, non essendo dato rilevare alcun percorso idoneo al transito e non essendovi alcun segno visibile che renda manifesta l'esistenza di una servitù di passaggio, sia essa pedonale o carraia (oltre ad essere stato posizionato negli anni
2000/2001 un bombolone a GPL); ha inoltre rilevato che l'allegazione attorea circa la dimensione della parte di giardino che risulterebbe interclusa – asseritamente larga appena 2,5 metri, risulta smentita da quanto indicato dagli atti nei citati atti di divisione
(ove si legge che il Foglio 41 n. 467 sub. 1 “è gravato da servitù di passaggio pedonale
e carraio della larghezza di tre metri a favore del mapp. 467 sub.2”), oltre che dalla tavola allegata al permesso di costruire 78/2008 per la ristrutturazione della porzione immobiliare di proprietà della signora , nella quale detta area risulta avere Parte_2 una larghezza di metri 5.
Infine, la convenuta ha ritenuto che gli attori non abbiano offerto alcuna prova in merito alla sussistenza e alle caratteristiche dell'asserito transito pedonale e veicolare, che non sia stato dimostrato che sin dall'inizio del ventennio, necessario al possesso, la servitù avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, ed hanno sottolineato che gli attori hanno acquistato la proprietà degli immobili in questione nel
2004 e 2008, dunque successivamente alla modifica dello stato dei luoghi col posizionamento del bombolone a GPD, non essendo dunque ancora maturato il ventennio.
pagina 8 di 27 La società convenuta ha poi contestato la pretesa interclusione del fondo di proprietà di osservando che all'immobile in oggetto è garantito l'accesso alla pubblica Parte_1 via sia attraverso il mappale 428, di proprietà dello stesso attore, sia attraverso il mappale 467/1, di proprietà della sorella, aggiungendo che la pretesa di accedere con l'autovettura al piccolo locale ad uso sgombero posto nella parte inferiore del terreno, avanzata dall'attore, non può in alcun modo giustificare la costituzione di una servitù coattiva, oltre a non essere peraltro realizzabile, in primo luogo per la natura del terreno, quindi perché l'asserito fondo servente è destinato a costituire il giardino pertinenziale dell'abitazione del piano terreno del fabbricato ristrutturando, destinazione tale da impedire la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 c.c.; ha ritenuto inapplicabile l'art. 1052 c.c., che disciplina il passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, in quanto norma finalizzata a tutelare l'interesse della collettività e non del singolo.
Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, previa autorizzazione alla chiamata in causa della venditrice al fine di fare valere Controparte_2 la garanzia per evizione ex art. 1484 c.c.
Autorizzata la chiamata in causa, si è quindi costituita in giudizio la società la quale ha premesso di aver acquistato gli immobili poi Controparte_2 venduti alla società (Fg. 41 n. 556 e Fg. 41 n. 557, già Fg. 41 n. 40 e Controparte_1
n. 37) nel 2004, ha dato atto che sia il fabbricato ubicato sul mappale 557 che il fabbricato attoreo sono stati interessati da un incendio nel dicembre 1998 (e da allora non sono stati più utilizzati), che la porzione di fabbricato di proprietà della signora
è stata oggetto di lavori di ristrutturazione e la porzione di fabbricato di Parte_2 proprietà del signor è tutt'ora in stato di abbandono;
ha riferito che il proprio Parte_1 legale rappresentante, il quale ha frequentato i luoghi per cui è causa (dove aveva una seconda casa) sin da epoca precedente l'anno 2000, non ha mai visto transitare alcuna autovettura (o altro mezzo a motore) sulla porzione che parte attrice sostiene esser Parte gravata da servitù di passaggio, avendo piuttosto visto i signori accedere al proprio fabbricato sul lato opposto a quello oggi preteso, dove sussiste un ampio vialetto largo circa cinque metri, direttamente collegato alla via pubblica, attraversando il fondo di cui al Fg. n. 41 mappale n. 428, di proprietà dello stesso attore Parte_1
pagina 9 di 27 La terza chiamata ha poi aggiunto di avere posizionato un bombolone del GPL, destinato a servizio del frontistante immobile di cui al Fg. 41 n. 36, proprio sull'area pertinenziale dell'immobile di cui al Fg. 41 n. 557 che parte attrice pretenderebbe gravata da servitù di passaggio anche carraio, ed ha ritenuto le deduzioni attoree in radicale contrasto con i principi in materia di usucapione della servitù di passaggio: ha evidenziato le contraddittorietà nella indicazione del luogo di preteso esercizio della servitù (prima un circuito ad anello intorno agli immobili di loro proprietà, poi un tracciato descritto in una mappa risalente al Catasto Rabbini della seconda metà dell'Ottocento, quindi secondo la planimetria "A"); ha ritenuto dirimente il fatto che la stessa parte attrice ha provato documentalmente che i fondi attorei beneficiano di servitù di passaggio contrattuale per l'accesso alla via pubblica sui fondi distinti a
Catasto al Fg 41 n. 428 (di proprietà dello stesso attore per il tramite di un Parte_1 ampio vialetto che confluisce nella porzione retrostante il fondo di cui al Fg 41 n. 467/1 di proprietà dell'attrice , a sua volta gravato da servitù di passaggio in Parte_2 favore del fondo di cui di cui al Fg. 41 n. 467/2 di proprietà del fratello – porzione che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, parte convenuta ha documentato avere ampiezza più che sufficiente per consentire il transito e la manovra di autovetture;
ha altresì osservato che sull'area pertinenziale dell'immobile di cui al Fg. 41 n. 557 (che parte attrice pretende gravata da servitù di passaggio anche carraio) il proprio legale rappresentante ha posizionato nell'anno 2000 un bombolone del GPL, destinato a servizio del frontistante immobile di cui al Fg. 41 n. 36, bombolone la cui presenza impedisce il transito veicolare, dunque, anche qualora in data anteriore fosse stato esercitato dai danti causa il passaggio su tale area, a decorrere da tale data esso non è più stato esercitato: ha pertanto ritenuto non provata l'esistenza originaria della servitù, comunque estinta per non uso ventennale.
L'impresa chiamata ha ritenuto parimenti infondate le domande subordinate, osservando che il fondo di proprietà dell'attore non è intercluso neppure parzialmente, in quanto i ha accesso dalla pubblica via attraverso il mappale 428, di proprietà dello stesso attore, ed attraverso il mappale 467/1, di proprietà della sorella, il cui relativo sedime ha ampiezza tale da consentire agevolmente l'accesso ed il recesso di autovetture;
ha quindi chiesto il rigetto della domanda di garanzia per evizione proposta dalla convenuta nei suoi pagina 10 di 27 confronti, contestando di dover rispondere di eventuali condotte della stessa che abbiano completamente chiuso l'accesso dalla porzione soprastante del fondo 467 alla porzione seminterrata del fabbricato dell'attore, in violazione del confine di proprietà che si posiziona poco oltre lo sbarco della discesa delimitato da muretto (come visibile dalle foto attoree), impedendo il passaggio pedonale dell'attore all'interno della sua proprietà.
In corso di causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata disposta CTU per la descrizione dello stato dei luoghi;
all'esito, ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice e dalla terza chiamata, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; alla scadenza di detto termine, visti gli atti conclusivi ex art. 189
c.p.c. e le note scritte depositate, la causa è stata trattenuta a decisione.
2.
Sulla domanda principale di accertamento dell'avvenuta usucapione del diritto di servitù
Gli attori, proprietari dei fondi siti in Oulx, Via Charline snc, censiti al NCEU al Fg. 41 part. n. 467 sub 1 e 2, hanno chiesto in via principale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carraio in favore dei predetti fondi e a carico del fondo censito al NCEU al Fg. 41 part. 557 di proprietà della
“sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi del fabbricato che Controparte_1 insiste sulla citata particella, per una larghezza non inferiore a circa 2,5-3 metri, come da planimetria A”, prodotta quale doc. 19.
Al riguardo, appare sin d'ora opportuno illustrare la planimetria in questione, espressamente richiamata nelle conclusioni sopra riportate: nella planimetria è tratteggiato (o meglio evidenziato in giallo) un 'percorso', che partendo dal confine con la particella 467 costeggia il lato corto del fabbricato insistente sulla particella 557 per poi proseguire parallelo al lato 'lungo' sino a raggiungere la particella 555; dunque, non si tratta o meglio non pare trattarsi di quella 'sorta di circuito ad anello intorno agli immobili di proprietà della famiglia descritto a pag. 6 dell'atto di citazione, ma del 'sentiero Pt_1 che si sviluppa sui due lati liberi del caseggiato' di cui all'ultimo periodo di pag. 7 dell'atto di citazione (rimandandosi poi alla disamina della CTU – di cui più avanti – quanto alle risultanze della planimetria del Catasto Rabbini).
pagina 11 di 27 Ora, l'usucapione rappresenta un modo di acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento a titolo originario: l'art. 1158 c.c. dispone che “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”; il possesso deve essere acquistato in modo non violento o clandestino, ai sensi dell'art. 1163 c.c., e deve essere connotato dall'animus domini, con l'intenzione quindi, da parte di chi lo esercita, di comportarsi come proprietario del bene o titolare di uno ius in re aliena.
In particolare, “Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo o alle peculiari modalità di fruizione del luogo” (cfr. Cass. n. 28703/24); ancora, “Il possesso ad usucapionem deve esteriorizzarsi in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente la intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza. In particolare, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass.
n. 19568/21); “Per il riconoscimento della sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, è necessario dimostrare che il possesso sia stato continuo, non transitorio e non di modesta entità, inoltre la volontà di possedere "uti dominus" è deducibile dalle attività svolte sul bene, che devono essere incompatibili con il godimento altrui e tali da escludere il possesso degli altri partecipanti alla comunione”
(cfr. Cass. n. 21135/24).
pagina 12 di 27 AI fini dell'usucapione, dunque, è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
La parte che domanda l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un bene è tenuta a provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva dalla legge, nel rispetto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., come statuito dalla Suprema Corte: “È poi indubbio che chi agisce per far accertare
l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017;
Cass. 14092/2010; Cass. 15145/2004; Cass. 15755/2001; Cass. 7142/2000; Cass.
741/1983). E' richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà” (cfr.
Cass. Civ. n. 20884/23, nonché Cass. n. 1754/25).
Con particolare riferimento all'acquisto per usucapione della servitù, poi, l'art. 1061 c.c. dispone che “Le servitù nn apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
Dunque, solo le servitù apparenti possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia e tale carattere deve avere i requisiti indicati dal legislatore, così come enucleati dalla giurisprudenza in termini di obiettività, univocità e visibilità dell'opera destinata all'esercizio della servitù:
. “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a
pagina 13 di 27 carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. n. 29174/24, Cass. n. 26956/24, Cass. n. 9694/24 e
Cass. 9450/24 tra le più recenti);
. “La servitù di passaggio pedonale e carrabile può essere oggetto di acquisto per usucapione in presenza di segni visibili di opere di natura permanente che rivelino ai terzi, in modo evidente, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente a favore del fondo dominante e che sono chiaro indice della malafede dell'acquirente che era - o avrebbe dovuto essere - consapevole della servitù gravante sul fondo acquistato” (cfr.
Cass. n. 21878/24);
. “Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante” (cfr. Cass. n. 29555/23).
In altre parole, l'opera deve essere obiettivamente destinata all'esercizio della servitù per le sue oggettive caratteristiche, non per il modo in cui viene utilizzata, e deve essere visibile dal fondo servente: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perchè sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo” (cfr. Cass. n. 14292/17).
Infine, proprio in tema di servitù di passaggio è stato precisato che non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essendo necessario un quid pluris indicativo di tale specifica destinazione all'esercizio della servitù: “Per l'usucapione della servitù di passaggio non è necessaria la presenza di particolari manufatti, quali la
pagina 14 di 27 costituzione d'un fondo stradale od almeno di un acciottolato, essendo sufficiente la formazione d'un sentiero rivelato dal costante calpestio purché l'opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù, "id est" che la struttura del tracciato del sentiero, od opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo considerato come dominante” (cfr. Cass. n. 8736/01, nonché Cn.
13238/10 e Cass. n. 11834/21).
Venendo dunque al caso di specie, appare necessario tenere conto delle allegazioni di parte attrice in relazione allo stato dei luoghi quale risultante dalle fotografie prodotte e quindi descritto nella consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa.
Al CTU nominato è stato chiesto di descrivere in primo luogo le unità immobiliari oggetto di causa, con le relative pertinenze e servitù, quali risultanti dai rispettivi titoli di provenienza. Descritti gli immobili di proprietà degli attori e dato atto dei 'sensibili scostamenti' emergenti dalla sovrapposizione del rilievo topografico dei luoghi con la mappa del Catasto Terreni, egli ha elencato i passaggi di proprietà (atto di divisione
26.6.2004, atto di compravendita 11.9.2004 e atto di divisione 18 marzo 2008), riportando le previsioni relative in punto servitù di passaggio esistenti a favore dei lotti assegnati ad (padre degli attori) e ad (dante causa dell'attore), CP_10 CP_7 ed in particolare: quanto alla porzione di fabbricato, assegnata ad e da CP_7 questi venduta all'attore, “con la servitù attiva meglio precisata nel lotto secondo e con la servitù passiva di passaggio pedonale e carraio della larghezza di metri tre a favore dei mappali Foglio 41 nn. 467/1 ed 39, da esercitarsi in aderenza al mappale Foglio 41 n.
425”; quanto alla porzione assegnata all'attrice, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria sorta a seguito della successione paterna, il mappale (fg. 467 sub
1) ha “diritto di passaggio pedonale e carraio sul mappale 428 del Foglio 41 di proprietà del signor ”. Parte_1
Dunque, in nessuno degli atti sopra indicati (neppure nel capitolo “Clausole comuni” dell'atto di divisione 18.3.2008 – cfr. pag. 14 CTU) risulta mai indicata dai coeredi e condividenti la servitù di passaggio sul mappale n. 557, asseritamente esercitata già dal dante causa (nonno degli attori), proprietario delle due unità immobiliari Persona_1
pagina 15 di 27 (ora di e , deceduto in data 11.12.1969, dalla sua famiglia e dai suoi Pt_2 Parte_1 discendenti.
Il consulente nominato ha quindi provveduto a raffigurare la servitù di passaggio pedonale e carraio vantata dagli attori – ovvero sulla base della cd. planimetria A (doc.
19 fasc. attoreo), sulla scorta del rilievo topografico effettuato nel corso del sopralluogo, nei seguenti termini: esso “si diparte all'estremità Ovest del vicolo con sedime asfaltato ripreso nelle foto 19 e 20, in particolare sulla sinistra del basso fabbricato in mappa particella 555 ripreso nella foto 26 (tratto A-B). Il tracciato prosegue quindi costeggiando il fabbricato della convenuta e la rampa visibile sulla destra della foto 15, sino a raggiungere la strettoia H-C, della larghezza di mt. 3,36 circa per immettersi nell'area lato Sud dell'edificio. La “strettoia” è ridotta di qualche decina di centimetri dalla presenza di una piccola vasca in pietra di recente realizzazione, addossata al fabbricato in mappa particella 36. Sulla destra invece il sedime del passaggio cresce gradualmente di una quarantina di centimetri rispetto al piano del sedime sul lato sinistro della strettoia, raccordandosi alla rampa ripresa nella foto 15. Il tracciato prospettato dagli attori costeggia quindi il fronte Sud del fabbricato della convenuta mappale 557, sino a raggiungere il fondo degli attori particella 467 nel tratto E-F, in corrispondenza del quale si trova la recinzione di cantiere posizionata dalla convenuta e visibile sullo sfondo della foto 18. Oltrepassata la rete provvisoria, come appare dalla foto 14 si trova una “rampa” con sedime inerbito ripresa da opposte angolazioni nelle foto 2 e 3, che raggiunge l'area di cortile a quota – 1,65 mt. circa rispetto al piano di campagna, frontistante il piano seminterrato della porzione di fabbricato di proprietà dell'attore Sig. . In fondo Parte_1 al cortile, verso Ovest, si trova il locale seminterrato ripreso sullo sfondo della foto 3, emergente dal piano di campagna di circa 50/60 centimetri, ivi affrontato con due porte ed un finestrotto, privo di accesso carraio. La larghezza della rampa, al netto del muretto in pietra che la distacca dal fabbricato, misura circa 3 metri e, al pari del cortile ribassato, non consente la manovra di eventuali autovetture per l'uscita diretta, possibile unicamente in retromarcia. Il bombolone interrato del g.p.l. si trova all'interno della particella 557 della convenuta, nella posizione indicata nella Tavola 1, ad una distanza di circa mt. 5,30 dal filo facciata dell'edificio. Nella foto 18 appaiono evidenziati con frecce il coperchio del bombolone e quello del pozzetto di ispezione”.
pagina 16 di 27 Ora, le fotografie cui fa riferimento il CTU sono quelle allegate alla relazione peritale (e non corrispondono nella numerazione a quelle prodotte da parte attrice); corrisponde –
e non poteva essere diversamente - lo stato dei luoghi, e non solo dalla foto scattate dal
CTU, ma anche da quelle prodotte dagli attori emerge con tutta evidenza l'assenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù.
Al riguardo un primo rilievo è il seguente.
Se è vero che, come ricordato da parte attrice, ai fini della sussistenza dei requisito dell'apparenza, non occorre necessariamente un opus manu factum, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio quando presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione, è altrettanto vero che nessuna delle foto in atti (prodotte dagli attori - scattate nel corso delle operazioni peritali) evidenziano la presenza di un tracciato destinato in modo inequivoco all'esercizio della servitù, ma al più un'area a verde, o meglio inerbita, sui due lati del fabbricato insistente sul mappale 467.
Eloquente è sul punto la fotografia allegata dagli attori quale doc. 7, ripresa dall'alto; il tracciato prospettato dagli attori inizierebbe dal basso fabbricato ivi raffigurato in basso a destra nella foto (col tetto rosso e due porte simmetriche dello stesso colore, posto al termine di un tratto asfaltato); dalla foto però non si comprende quale ne sia il percorso,
o meglio, partendo da quel basso fabbricato, lasciata la parte in asfalto, vi è un primo tratto in ghiaietto che conduce ad una abitazione (immobile non oggetto di causa), quindi nella parte antistante il fabbricato di proprietà della convenuta una striscia inerbita, che prosegue nella parte laterale dell'immobile sino al confine con la proprietà attorea, ovvero sino al punto in cui – a circa un metro per quanto prospettato dall'attore
– inizia la striscia di terreno in pendenza;
ebbene nell'area appena descritta non si riesce ad individuare un sentiero o comunque non si colgono tracce lasciate dal Parte passaggio asseritamente continuativo praticato da più di venti anni dalla famiglia
Come più volte osservato dalla Suprema Corte, ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 c.c. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), “essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un
pagina 17 di 27 tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente” (cfr. Cass. n. 12362/09 e Cass.
n. 25270/24).
Nel caso di specie, manca un tracciato di collegamento tale da denotare, senza incertezze o ambiguità di sorta, la sua visibile e permanente destinazione all'esercizio della servitù pedonale e carraia da parte del proprietario dell'asserito fondo dominante: tracciato che non poteva non essere visibile se, come prospettato dagli attori, “il costante passaggio sul fondo oggi di proprietà della convenuta ha agevolato il transito nel tempo” - già da parte del nonno degli attori, dei suoi famigliari e quindi dei suoi discendenti - “delle auto posto che, tramite detto passaggio, si è venuto a creare una Parte sorta di circuito ad anello intorno agli immobili di proprietà della famiglia .
Un altro rilievo attiene poi alla conformazione dei luoghi: in atto di citazione si legge che la striscia di terreno adiacente al lato corto del fabbricato è in forte pendenza ed è Parte sempre stata utilizzata dalla famiglia come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli usati nei campi, potendovi evidentemente accedere solo mediante il passaggio attraverso il fondo di proprietà della convenuta “posto che dalle foto agli atti risulta Parte evidente che nel terreno del sig. non vi è spazio sufficiente per effettuare una manovra che consenta di imboccare e percorrere in auto la predetta porzione di terreno”.
Ebbene, l'area in questione è quella descritta dal CTU, sita a quota -1,65 mt. circa rispetto al piano di campagna, con in fondo “il locale seminterrato ripreso sullo sfondo della foto 3, emergente dal piano di campagna di circa 50/60 centimetri, ivi affrontato con due porte ed un finestrotto, privo di accesso carraio”; ancora, “La larghezza della rampa, al netto del muretto in pietra che la distacca dal fabbricato, misura circa 3 metri
e, al pari del cortile ribassato, non consente la manovra di eventuali autovetture per
l'uscita diretta, possibile unicamente in retromarcia”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di servitù di passaggio a piedi, il requisito dell'apparenza, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività
pagina 18 di 27 compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
né la rispettiva conformazione morfologica dei due fondi può supplire alla mancanza di siffatte opere, essendo di per sé inidonea a rendere certa, per chi possegga il fondo, la situazione di asservimento di questo rispetto al presunto fondo dominante” (cfr. Cass. n. 6665/24).
Vi è poi da osservare che la circostanza relativa all'utilizzo di tale area - in pendenza - Parte come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli (da sempre, da parte della famiglia
è stata allegata da parte attrice, ma non provata: su tale specifica circostanza non risulta formulato alcun capitolo di prova.
In questa sede deve confermarsi la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova formulati, in particolare – per quanto qui rileva – dei capp. 4, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 21,
24 e 26 della memoria attorea ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.: si tratta dei capitoli nei quali è Parte riportata la circostanza che i diversi componenti della famiglia (quali indicati in ciascun capitolo di prova), nei diversi periodi ivi precisati, hanno “utilizzato continuativamente la particella n. 557, oggi di proprietà della ai fini Controparte_1 dell'accesso pedonale e carraio ai fondi di cui erano comproprietari siti in Oulx, Borgata
San Marco 20 (censiti al NCEU Foglio 41 n. 467 sub 1 e 2) come da planimetria che si rammostra al teste (doc. 19)”.
Si tratta di una capitolazione generica, tenendo conto del rigoroso onere probatorio a carico di colui che agisce per veder accertato l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di un bene: come ricordato dalla Suprema Corte, “La servitù viene acquistata per usucapione in esatta corrispondenza con l'utilizzazione delle opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio, protrattasi continuativamente per venti anni, posto che il contenuto del diritto è determinato dalle specifiche modalità con cui di fatto se ne è concretizzato il possesso” (cfr. Cass. n. 13818/19 e Cass. n. 1616/14).
Parte attrice ha fatto specifico riferimento, in citazione, alla striscia di terreno 'in forte Parte pendenza', da 'sempre … utilizzata dalla famiglia come parcheggio per le auto e i mezzi agricoli usati nei campi', a cui era possibile accedere 'soltanto mediante il passaggio attraverso il fondo oggi di proprietà della CP_1
Questa specifica circostanza non risulta essere stata dedotta nei capitoli di prova formulati da parte attrice, la quale ha prodotto un solo fotogramma (doc. 21) “ritraente parte del fabbricato di proprietà di in epoca antecedente l'incendio del Parte_1
pagina 19 di 27 dicembre 1998 che interessò il fabbricato oggi di proprietà della ”: tale è il CP_1 cap. 34 della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice, riferito alla foto (in bianco e nero) prodotta quale doc. 21, presumibilmente ritraente la striscia in pendenza di cui si è sopra detto, con in primo piano parte di un mezzo (un furgoncino o forse una jeep).
Proseguendo nella disamina della consulenza tecnica d'ufficio, rileva poi il seguente passaggio, riguardante l'esame della mappe catastali (pagg. ): “a) La mappa del Catasto Rabbini, risalente al 1870 e prodotta quale doc. 17 dagli attori (che per comodità di consultazione si allega quale doc. 10), riporta le proprietà delle parti distinte con i numeri 6509 (l'attuale proprietà della convenuta) e con i n.i 6510 e 6511 (il fabbricato ed il terreno circostante, di maggiore estensione, degli attuali attori). Nella cartografia non risulta indicato il locale seminterrato posto all'angolo Nord-Ovest del fabbricato degli attori. La mappa riporta, con doppia linea tratteggiata, un passaggio che attraversa, in diagonale, prima la proprietà convenuta e successivamente accavalla la linea di confine lato Sud della proprietà attorea. b) La mappa d'impianto del Catasto
Terreni, acquisita dallo scrivente ed allegata quale doc. 11, riporta sostanzialmente la conformazione dei fabbricati delle parti nella consistenza indicata dalla mappa del
Catasto Rabbini, in base alla quale venne costituita, senza indicare il locale seminterrato rilevato sulla proprietà degli odierni attori in fondo al cortile ribassato. Anche il passaggio
a Sud dei fabbricati viene indicato con doppia linea tratteggiata come la mappa Rabbini
e termina in corrispondenza dell'appezzamento contiguo all'attuale proprietà degli attori contraddistinto con la particella 181 (ora particella 425 nella mappa vigente). c) La mappa attuale del Catasto Terreni, che si allega quale doc. 1, raffigura i fabbricati con il locale seminterrato posto all'angolo Sud-Ovest dell'edificio attoreo particella 467. Nella mappa viene indicata una sola linea tratteggiata delle due che definivano il passaggio nelle cartografie precedenti, in particolare quella contigua allo spigolo Sud-Est del fabbricato della convenuta, che termina al confine con l'area di terreno mappale 425 di proprietà di terzi.”
Il CTU ha quindi riportato, nella Tavola 2 allegata, sulla planimetria dello stato dei luoghi rilevato, la posizione del “passaggio” indicato nelle mappe: “La larghezza del
“passaggio” misurata in mappa varia da mt. 1,35 nel tratto iniziale verso levante, a mt.
pagina 20 di 27 1,00 circa all'estremità di ponente ove termina al confine tra la particella 467 (attori) e la particella 425. E' quindi verosimile ritenere il suddetto “sedime” un sentiero pedonale o per il passaggio di piccoli mezzi agricoli, utilizzato per raggiungere i campi”.
Tuttavia, prosegue il CTU, “Dagli accertamenti effettuati in loco lo scrivente non ha rilevato tracce evidenti del “passaggio”. I luoghi risultano modificati, con la presenza delle recinzioni sui confini Sud sia della particella 557 che 467. L'area retrostante il fabbricato 557, utilizzata per i lavori di ristrutturazione del fabbricato della convenuta, è risultata ingombra di ponteggi, recinzioni di cantiere e materiali accatastati”; ancora, “nei titoli di provenienza delle proprietà in capo alle parti …, non viene fatta alcuna menzione del suddetto “passaggio” raffigurato nella mappa d'impianto del Catasto Terreni”.
In definitiva, per le considerazioni tutte sopra esposte, la domanda di usucapione, svolta in via principale dagli attori, deve essere respinta in quanto infondata.
3.
Sulla domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva di passaggio.
In subordine gli attori hanno chiesto, previo accertamento della parziale interclusione del fondo di proprietà di (Fg. 41 part. 467 sub 2), la costituzione di una servitù Parte_1 coattiva di passaggio pedonale e carraio a favore del predetto fondo e a carico del fondo della convenuta “sul sentiero che si sviluppa sui due lati liberi del fabbricato che insiste sulla citata particella, per una larghezza di circa 2,5 -3 metri, come da planimetria A prodotta sub co. 19” o, in via di ulteriore subordine, “sulla porzione di terreno che si Parte sviluppa sul lato del fabbricato in aderenza alla proprietà per una larghezza pari alla porzione di terreno disponibile tra il caseggiato del fondo n. 557 e la particella n. 425 e una lunghezza quantomeno pari a quella del predetto caseggiato, come da planimetria
B prodotta sub doc. 20”.
Ora, l'art. 1051, 1° comma c.c. dispone che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione
e il conveniente uso del proprio fondo”; la norma prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (cd. interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (cd. interclusione pagina 21 di 27 relativa), disponendo per tali casi la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti.
L'art. 1052 c.c. disciplina poi l'ipotesi in cui il fondo “ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”: come osservato dalla Suprema Corte, “Anche in questa situazione, …, è possibile
l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con
l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del
1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale”; dunque “l'interclusione relativa si rinviene in tutti i casi in cui il transito di accesso alla via pubblica, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie del fondo non intercluso allorché vi sia un iter che sia funzionalmente destinato a passaggio ma le cui caratteristiche concretamente accertate non siano sufficienti per l'esplicazione del passaggio” (cfr. Cass. n. 31242/21, nonché. Cass. n. 4610/12 e Cass. n. 2515/01).
Vengono dunque in esame le risultanze della CTU, le quali – come già detto -vanno esaminate tenendo conto della prospettazione attorea: gli attori (o meglio l'attore, proprietario del fabbricato, adiacente al quale si trova la cd. striscia in pendenza) hanno infatti svolto tale domanda con riferimento alla “striscia di terreno in pendenza che Parte costeggia il caseggiato. Posto che la linea di confine tra la proprietà e la proprietà
è posta circa un metro oltre l'inizio di tale tratto in discesa è palese che a CP_1 tale porzione di immobile sia impossibile accedere con un'auto non essendovi alcuno Parte spazio di manovra utile sul fondo del sig. .
Nella relazione peritale depositata in corso di causa, nella risposta al quesito relativo all'accertamento della interclusione dei fondi attorei, si legge quanto segue con particolare riferimento all'area in questione:
pagina 22 di 27 . “l'area di cortile viene costeggiata da un lato da un muretto in calcestruzzo con soprastante recinzione in rete metallica e dal lato opposto dal muro di contenimento in cemento armato che delimita il cortile ribassato del fabbricato 467, con la rampa inerbita
...” di cui si è già prima detto;
. “allo stato attuale tutte le aree di cortile al piano di campagna della proprietà degli attori fg. 41 particella 467 non risultano intercluse all'accesso sia pedonale che carraio dalla
Via pubblica”;
. “Per contro, qualora non venga riconosciuto agli attori il diritto di servitù di passaggio carraio sul tracciato (prospettato dalla stessa parte attrice) attraverso l'area mappale
557 della convenuta ed evidenziato in verde nella Tavola 1, il cortile ribassato al piano seminterrato del fabbricato attoreo risulterà intercluso all'accesso carraio dalla Via pubblica. Detta area disporrebbe comunque di accesso pedonale dalla residua proprietà attorea”;
. quanto poi al percorso 'alternativo' prospettato dagli attori (di cui alla planimetria B doc.
20), all'interno di detta area “per consentire la manovra per l'accesso alla rampa (e
l'uscita) da parte dei mezzi provenienti dall'area di cortile che costeggia il fabbricato 467
a due lati, come descritta in precedenza, insiste il bombolone del g.p.l. … Stralciando
l'area di ingombro del bombolone interrato, non carrabile, residuerebbe comunque un'area di manovra sufficiente per i mezzi di piccole dimensioni che potrebbero ivi transitare, in considerazione della limitata larghezza e conformazione dell'area carrabile posta ai due lati del fabbricato degli attori”.
Tale essendo l'esito degli accertamenti compiuti dal CTU nominato, deve in primo luogo ribadirsi che il fondo attoreo non è intercluso all'accesso pedonale e carraio dalla via pubblica.
La questione prospettata da proprietario del sub 2, è l'interclusione del Parte_1 cortile ribassato, quello adiacente al fabbricato attoreo, “comunque dotato di accesso pedonale” dalla proprietà attorea (come descritto dal CTU): cortile al quale le auto potrebbero accedere (come da richiesta attorea) transitando attraverso il percorso oggetto della domanda, ovvero attraverso il fondo di proprietà della convenuta - e peraltro per uscirne esclusivamente in retromarcia (come accertato dal CTU), e al quale non è invece possibile accedere – con le auto – dalla striscia di terreno soprastante, in pagina 23 di 27 Parte quanto la linea di confine tra le due proprietà ( e ) – posta circa un CP_1 metro oltre l'inizio del tratto in discesa - non consente alcuno spazio di manovra sul fondo Gay.
Dunque, quella descritta è l'ipotesi contemplata dall'art. 1052 c.c., ovvero il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto ai bisogni del fondo, giacchè con l'accesso (esistente) dalla pubblica via non è possibile imboccare la striscia in pendenza, non essendovi spazio sufficiente per consentire ad un'auto di compiere la relativa manovra.
Occorre pertanto valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., il che involge temi di prova che è onere della parte (attrice) allegare e provare, ovvero l'inadeguatezza dell'accesso ai 'bisogni' del fondo - e quindi le esigenze del fondo, nonchè l'impossibilità di ampliare l'accesso ritenuto inidoneo.
Tale onere non è stato assolto dagli attori.
Da un lato non vi sono elementi per ritenere la necessità per l'attore di accedere all'area in pendenza con auto o mezzi agricoli;
anzi, quest'ultima destinazione – mezzi agricoli - pare escludersi viste le caratteristiche dell'immobile ristrutturato (da quanto si evince dalle fotografie ad uso abitativo), mentre per quanto riguarda l'accesso con le auto, è vero che in fondo alla rampa c'è un locale, descritto nella CTU (pag. 18) - e risultante anche dalle foto tutte in atti – ma con due porte ed un 'finestrotto', dunque privo di accesso carraio.
Parimenti non risulta, nel piano 'ribassato' (così sempre dalle foto in atti), un accesso carraio al fabbricato ristrutturato.
La rampa in questione, poi, ha dimensioni tali – larghezza di circa 3 metri – da non consentire “la manovra di eventuali autovetture” (ove vi possano accedere transitando sul fondo della convenuta) “per l'uscita diretta, possibile unicamente in retromarcia” (così nella CTU), uscita in retromarcia tra l'altro (per quanto è dato comprendere dalla documentazione allegata alla relazione peritale - cfr. docc. 15 e 17) proseguendo (in retromarcia) nello spazio ristretto esistente tra la proprietà ed il fabbricato CP_1 posto di fronte (sulla cui facciata è presente un balcone prospiciente), salvo fare manovra nell'area prospettata dagli attori 'in via di ulteriore subordine', su cui tuttavia insiste un bombolone del g.p.l.: al riguardo, il CTU ha osservato che “Stralciando l'area
pagina 24 di 27 di ingombro del bombolone interrato, non carrabile, residuerebbe comunque un'area di manovra sufficiente per i mezzi di piccoli dimensioni ...”.
Infine, per come documentato dagli stessi attori (cfr. foto 9, 10, 14 e 16), adiacente alla rampa in questione vi è una striscia di terreno, di loro proprietà, al quale un'auto, proveniente dalla via pubblica, può accedere - come reso evidente dalla foto doc. 21 di cui al fascicolo attoreo - per raggiungere poi a piedi la parte adiacente (sottostante) in discesa.
Dunque, da un lato non è stata fornita la prova dei 'bisogni' o esigenze del fondo e conseguentemente dell'inadeguatezza dell'accesso già esistente;
dall'altro lato è stata meramente allegata, ma non provata, l'impossibilità di ampliare l'accesso esistente.
Vi è infine un ultimo rilievo: l'art. 1051, ultimo comma c.c. prevede che sono esenti dalla servitù di passaggio coattivo “le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”.
Come precisato dalla Suprema Corte, “in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree” (cfr. Cass. n. 8660/24,
Cass. n. 25536/24 e Cass. n. 8817/18).
Nel caso di specie, come riferito nella relazione peritale (pag. 24), nel fabbricato di proprietà della convenuta, semi-diroccato, sono in corso i lavori per la creazione di più unità abitative, già commercializzate, in particolare due sul lato sud del fabbricato, una al piano terreno con giardino e l'altra al piano superiore con balcone, di similare consistenza;
il CTU ha quindi determinato la minusvalenza dell'alloggio del piano terreno “qualora gravato nel cortile esclusivo dall'imposizione della servitù di passaggio carraio a favore del fondo attoreo”, ovvero “privato” del giardino esclusivo.
Venendo quindi a bilanciare gli interessi in gioco, non può non tenersi conto del fatto che a fronte del peso che verrebbe a gravare sul fondo servente - privando l'unità immobiliare al piano terreno del giardino esclusivo di pertinenza, in quanto gravato della pagina 25 di 27 servitù di passaggio, parte attrice dispone comunque di un accesso carraio dalla via pubblica sino alla striscia di terreno adiacente la rampa in questione, e da qui di un accesso pedonale alla rampa stessa, avente le caratteristiche, la conformazione e l'utilizzo già sopra illustrati.
Per le considerazioni tutte che precedono, le domande subordinate di parte attrice devono essere respinte.
4.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in favore della convenuta e della terza chiamata: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria ...”
(cfr. Cass. n. 6144/24); tale ultimo non è il caso di specie, in cui la chiamata del terzo
(ossia del venditore) è stata attuata ai sensi dell'art. 1489 c.c.
Alla relativa liquidazione si provvede, in difetto di nota spese non rinvenuta nel fascicolo telematico, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 come modificato dal DM
n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa secondo il criterio del disputatum (in applicazione dell'art. 15 c.p.c. e dell'art. 5, 1° comma T.F. – così di valore indeterminato cfr. Cass. n. 11054/22), alle questioni trattate (di non particolare complessità) e all'attività svolta da ciascuna delle parti (avuto riguardo al contenuto delle comparse, alle memorie depositate e all'attività istruttoria): si ritiene di applicare pertanto i valori medi ridotti (dello scaglione da 26.000,01 ad € 52.000,00), in misura diversa a seconda dell'attività e delle questioni svolte da ciascuna delle parti vittoriose.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico degli attori.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- respinge le domande proposte da e;
Parte_2 Parte_1
pagina 26 di 27 - condanna e al rimborso in favore di delle Parte_2 Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e
CPA come per legge;
- condanna e al rimborso in favore di Parte_2 Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 4.250,00 per comensi, oltre 15% Spese Generali, IVA
e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico degli attori.
Così deciso in Torino, in data 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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