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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in V. TRE SCALINI 26/6 RAPALLO ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in V. TRE SCALINI 26/6, RAPALLO, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
Con comunicazione ex lege al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 4/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO il 30/09/2023 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il figlio è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
Avrà collocazione abitativa e residenza presso la madre, attualmente nella casa dei nonni materni sita in Rapallo via Nino Bixio n. 7\22;
La Sig.ra è autorizzata a prelevare presso la casa coniugale i propri effetti Parte_1
personali ed i seguenti beni entro la data del 15 aprile 2025:
• TV TCL della camera
• Asciugatrice
• cassettiera bebè
• culla del bambino
• scrivania della camera
3. In attesa di trasferirsi nel nuovo alloggio di via Castagneto 29\12 in Rapallo, il Sig. CP_1
sopporterà i costi delle utenze attive presso la casa coniugale (che procederà senza
[...]
ritardo a volturare a suo nome) e le spese condominiali di competenza del conduttore arretrate e future.
4. I genitori assumeranno nell'accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore Per_
quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti la salute, l'istruzione e le altre scelte educative/formative nel pieno rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In caso di necessità, nell'impossilità di procedere nell'accordo, la Sig.
assumerà le decisioni nell'interesse del bebè con onere di informativa al papà Parte_1 che dovrà vigilare sulle decisioni prese dall'altro genitore, al fine della crescita corretta del figlio, ovvero sulla sua educazione ed istruzione, ed eventualmente obiettare, se ritenute non idonee per il suo sviluppo.
5. Il Sig. - fintanto che il figlio non avrà sviluppato le necessarie abilità Controparte_1
comunicative verbali con cui manifestare i propri bisogni, necessità, preferenze, emozioni - Per_ vedrà alla presenza della Sig. o di un familiare di lei nel corso di una o due Parte_1
occasioni a settimana (di regola nel corso delle mattine del lunedì dalle 10 alle 12 oltre ad ulteriore eventuale giorno da definirsi nel contigente tra i genitori) al fine di strutturare una continuità di relazione;
6. I genitori in ipotesi insorgessero problematiche educative e\o contrasti concordano fin da ora circa l'opportunità di rivolgersi ad uno specialista al cospetto del quale all'occorrenza periodicamente confrontarsi nell'interesse del bimbo, eventualmente mediare a fronte di potenziali occasioni di contrasto, con l'intento di adottare stili educativi quanto più possibile sintonici e convergere su soluzioni condivise che siano rispettose dei bisogni anche emotivi Per_ e psicologici di .
7. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di euro 300 a far data da marzo 2025. Tale importo verrà corrisposto alla Sig.ra entro il giorno 10 Parte_1 di ciascun mese, mediante ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla moglie avente il seguente codice IBAN [...]. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT a far data da marzo 2026.
8. Le parti concorreranno nelle spese straordinarie per il figlio secondo le modalità ed i criteri di cui al verbale di riunione della sez. IV Famiglia del Tribunale di Genova del
15\9\2016 in ragione del 50%, ivi compresi i costi per gli alimenti ed i prodotti di igiene prima infanzia (tra cui creme, pannoloni e salviette) fintanto che saranno necessari e pro futuro i costi dell'iscrizione e frequenza dell'asilo nido.
9. L'Assegno unico universale verrà percepito in ragione del 100% dalla Sig. . Parte_1
10. I coniugi sono in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di lavoro e reddito;
11. Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito le parti sono soddisfatte e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
12. Le spese legali sono compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2023, Numero 52, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in V. TRE SCALINI 26/6 RAPALLO ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in V. TRE SCALINI 26/6, RAPALLO, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MABERINO FRANCESCA (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
Con comunicazione ex lege al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 4/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in RAPALLO il 30/09/2023 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Il figlio è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
Avrà collocazione abitativa e residenza presso la madre, attualmente nella casa dei nonni materni sita in Rapallo via Nino Bixio n. 7\22;
La Sig.ra è autorizzata a prelevare presso la casa coniugale i propri effetti Parte_1
personali ed i seguenti beni entro la data del 15 aprile 2025:
• TV TCL della camera
• Asciugatrice
• cassettiera bebè
• culla del bambino
• scrivania della camera
3. In attesa di trasferirsi nel nuovo alloggio di via Castagneto 29\12 in Rapallo, il Sig. CP_1
sopporterà i costi delle utenze attive presso la casa coniugale (che procederà senza
[...]
ritardo a volturare a suo nome) e le spese condominiali di competenza del conduttore arretrate e future.
4. I genitori assumeranno nell'accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore Per_
quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti la salute, l'istruzione e le altre scelte educative/formative nel pieno rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In caso di necessità, nell'impossilità di procedere nell'accordo, la Sig.
assumerà le decisioni nell'interesse del bebè con onere di informativa al papà Parte_1 che dovrà vigilare sulle decisioni prese dall'altro genitore, al fine della crescita corretta del figlio, ovvero sulla sua educazione ed istruzione, ed eventualmente obiettare, se ritenute non idonee per il suo sviluppo.
5. Il Sig. - fintanto che il figlio non avrà sviluppato le necessarie abilità Controparte_1
comunicative verbali con cui manifestare i propri bisogni, necessità, preferenze, emozioni - Per_ vedrà alla presenza della Sig. o di un familiare di lei nel corso di una o due Parte_1
occasioni a settimana (di regola nel corso delle mattine del lunedì dalle 10 alle 12 oltre ad ulteriore eventuale giorno da definirsi nel contigente tra i genitori) al fine di strutturare una continuità di relazione;
6. I genitori in ipotesi insorgessero problematiche educative e\o contrasti concordano fin da ora circa l'opportunità di rivolgersi ad uno specialista al cospetto del quale all'occorrenza periodicamente confrontarsi nell'interesse del bimbo, eventualmente mediare a fronte di potenziali occasioni di contrasto, con l'intento di adottare stili educativi quanto più possibile sintonici e convergere su soluzioni condivise che siano rispettose dei bisogni anche emotivi Per_ e psicologici di .
7. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio un assegno mensile di euro 300 a far data da marzo 2025. Tale importo verrà corrisposto alla Sig.ra entro il giorno 10 Parte_1 di ciascun mese, mediante ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla moglie avente il seguente codice IBAN [...]. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale su base ISTAT a far data da marzo 2026.
8. Le parti concorreranno nelle spese straordinarie per il figlio secondo le modalità ed i criteri di cui al verbale di riunione della sez. IV Famiglia del Tribunale di Genova del
15\9\2016 in ragione del 50%, ivi compresi i costi per gli alimenti ed i prodotti di igiene prima infanzia (tra cui creme, pannoloni e salviette) fintanto che saranno necessari e pro futuro i costi dell'iscrizione e frequenza dell'asilo nido.
9. L'Assegno unico universale verrà percepito in ragione del 100% dalla Sig. . Parte_1
10. I coniugi sono in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di lavoro e reddito;
11. Con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito le parti sono soddisfatte e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
12. Le spese legali sono compensate.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2023, Numero 52, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba