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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2659 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IU IZ, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in proprio e quali legali rappresentanti del fondo patrimoniale costituito il C.F._3
22.12.1992 con i figli ed , rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_2 Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Antonio Fiordoro ( ); C.F._4
CP_4
e
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), quali titolari del Fondo Patrimoniale, rappresentate e difese, in virtù di C.F._6 procura in atti, dall'avv. Antonio Fiordoro ( ); C.F._4
-APPELLATE-
e (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Parte_4 C.F._7
NO (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._8
CP_5
e
in proprio (C.F. ), (C.F. CP_6 CodiceFiscale_9 Parte_5 [...]
), (C.F. ) C.F._10 Controparte_7 CodiceFiscale_11
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2549/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 21.11.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1) Si chiede, quindi, che in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte di Appello, in accoglimento del I motivo di gravame, dichiari, previo accertamento della simulazione assoluta
o relativa, che i beni immobili oggetto degli atti di donazione e compravendita e le quote societarie oggetto di cessione, siano da ricomprendere nell'asse ereditario dei de cuius o, in via subordinata, sia da inserire nelle masse il loro valore economico, così come richiesto nei primi tre capi delle
Conclusioni di cui all'atto di citazione in rinnovazione. 2) In via gradata, si chiede, in accoglimento del II motivo di impugnazione, che codesta Corte modifichi la sentenza impugnata, in favore di una pronuncia che, in accoglimento della presente domanda attorea: - “Dichiarare simulati in via assoluta gli atti di compravendita del 22 dicembre 1992 tra ed i Parte_6 sigg.ri e meglio descritti in premessa e, pertanto, Controparte_8 Parte_2 dichiarare che gli immobili oggetto di tali atti debbono essere ricompresi nell'asse ereditario di essa;
in via gradata dichiarare gli stessi parzialmente simulati in quanto da Parte_6 ritenersi in tutto o in parte atti di donazione con conseguente inefficacia degli atti simulati e, per
l'effetto, far rientrare nell'asse ereditario della sig.ra gli stessi immobili per la Parte_6 parte oggetto di donazione o la parte di controvalore non corrisposta e quindi oggetto di donazione. - Dichiarare che con gli atti di cessione di quote societarie aventi ad oggetto la
“ meglio descritti in premessa, devono essere considerati Parte_7 totalmente simulati con conseguente inefficacia degli atti stessi e, per l'effetto, includere le quote simulatamente alienate (e dunque anche gli immobili ricompresi nel patrimonio sociale) nell'asse ereditario dei donanti e ”. 3) Sempre in via gradata, si chiede Controparte_9 Parte_6 che codesta Corte, in accoglimento del III motivo di impugnazione modifichi la sentenza impugnata, in favore di una pronuncia che, in accoglimento delle domande attoree voglia dichiarare, previo accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte alla controscrittura ritualmente depositata in atti da parte attrice, simulata in via assoluta la disposizione contenuta nell'atto di compravendita del 22 dicembre 1992 tra e meglio Parte_6 Parte_2 descritto in premessa con conseguente inefficacia dell'atto simulato e, pertanto, dichiarare che gli immobili oggetto delle disposizioni in favore di debbono essere ricompresi Parte_2 nell'asse ereditario di essa . 4) Ancora in via gradata, si chiede che in Parte_6 accoglimento del IV motivo di impugnazione, che la Corte accolga la domanda attorea, anche se qualificata come domanda di riduzione alla luce delle deduzioni, e probazioni effettuate nel primo grado di giudizio e delle precisazioni dedotte in questa fase del procedimento. 5) Nell'ambito del regime delle spese, voglia la Corte, in accoglimento del V motivo di impugnazione, compensare tra
ed le spese di lite del primo grado di giudizio. 6) Sempre Parte_1 Parte_4 nell'ambito del regime delle spese, voglia la Corte di Appello in accoglimento del VI motivo di appello compensare tra e e le spese di lite Parte_1 CP_2 Controparte_3 del primo grado di giudizio. 7) Voglia altresì la Corte di Appello condannare i convenuti
[...]
e alla rifusione delle spese e competenze di causa del doppio Parte_3 Parte_2 grado di giudizio, con riserva di richiedere la condanna alle spese del presente grado di giudizio nei confronti delle altre parti appellate, all'esito del comportamento processuale delle stesse”.
Per gli appellati e “1) rigettare l'appello, in quanto nullo, Parte_2 Parte_3 inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato;
2) per l'effetto, ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio di Pubblicità Immobiliare
Circoscrizione di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ci occupa, effettuata in data 27/09/2016 ai nn. 40157/31065, ad istanza di , Parte_1 nata a [...] il [...] e contro , nata a [...] il Parte_3
02/12/1963 e , nato a [...], l'[...]; Vinte spese e competenze Controparte_10 anche del presente grado, con attribuzione”.
Per le appellate e : “perché sia rigettato l'appello e, con Controparte_2 Controparte_3 esso, ogni domanda rivolta nei loro confronti;
con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con attribuzione al difensore”.
Per l'appellato ” 1) rigettarsi l'appello proposto con riguardo al V motivo di Parte_4 impugnazione, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata con riguardo al regime delle spese a carico della parte soccombente;
2) per l'effetto, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa per il secondo grado di giudizio – con conseguente conferma della pronuncia sulle spese processuali resa in primo grado - oltre c.p.a, i.v.a. e rimborso spese generali. 3) in subordine, in caso di accoglimento del gravame proposto, condannarsi la parte soccombente al pagamento in favore dell' delle spese di lite e compensi di difesa relativi al doppio grado di giudizio Parte_4 oltre accessori come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ragioni della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(entrambi in proprio e nella qualità di legali rapp.ti del fondo Parte_3 Parte_2 patrimoniale costituito con atto del 22/12/92), , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
e (questi ultimi due quali esercenti la responsabilità
[...] CP_6 Parte_8 genitoriale sui figli minori ed , esponendo: 1) che i genitori, CP_7 Parte_5 CP_9
e erano deceduti, rispettivamente in data 24/06/2012 e 30/09/2011,
[...] Parte_6 lasciando a sé superstiti e quindi chiamati all'eredità i quattro figli: che aveva rinunziato CP_6 all'eredità di entrambi (facendo così subentrare a sé le figlie ed , l'attrice CP_7 Pt_5 medesima, e che avevano invece accettato l'eredità di entrambi con Pt_4 Parte_3 beneficio di inventario;
2) che, la madre aveva disposto in vita di buona parte dei suoi beni ed in particolare, con atto per notar del 22/12/92, aveva donato alla figlia tre locali Per_1 Parte_3 deposito al piano terra facenti parte del fabbricato sito in Sorrento alla via San Nicola n. 35 (in catasto al foglio 3 , particella 46, sub 5, sub 6, sub 7), e con altro atto per notar del 22/12/92 Per_1 aveva venduto a , marito di un appartamento e due locali Parte_2 Parte_3 terranei siti in Sorrento alla via San Nicola n. 35 ( in catasto al foglio 3 , particella 46, sub 1, sub 8, sub 3, sub 4) e alla sola una zona di terreno con annesso fabbricato rurale e Parte_3 comodi rurali (in catasto foglio 3, particella 45); 3) che, i coniugi e avevano Pt_3 CP_3 costituito un fondo patrimoniale destinandovi tutti i beni suindicati;
4) che, con scrittura privata autenticata, i due defunti genitori avevano ceduto sempre alla figlia la quota di Parte_3 partecipazione del 93,75%, dagli stessi detenuta nella società ” Parte_7 per il prezzo simbolico di € 100.000,00; 5) che tutti gli atti elencati erano stati effettuati in piena violazione dei suoi diritti successori;
6) che gli atti di vendita dovevano considerarsi totalmente simulati in quanto compiuti al solo fine di sottrarre ai creditori dei cedenti la possibilità di aggredire gli immobili oggetto degli stessi, mancando ogni effettivo intendimento di trasferire gli stessi nella sfera giuridica dei cessionari;
7) che, in ogni caso, vi era un'enorme sproporzione tra il valore effettivo di quegli immobili e il presunto corrispettivo indicato negli atti, dovendosi considerare pertanto come donazioni parziali;
8) che, in considerazione di quanto esposto, ella intendeva chiedere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni suindicate perché lesive della propria quota di legittima.
Si costituiva al solo fine di integrare il contraddittorio, esponendo che nei suoi Parte_4 confronti non fosse stata formulata alcuna domanda né in via principale né in via riconvenzionale;
pertanto, non assumeva alcuna posizione in ordine ai fatti ex adverso dedotti e alle domande proposte.
Costituitisi i coniugi convenuti e eccepivano: 1) la nullità Parte_2 Parte_3 dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 с.p.c., 4° comma, per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e
4 dell'art. 163 с.р.с., essendo esso impreciso e generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
2) la prescrizione dell'azione di simulazione relativa, assoggettata a prescrizione decennale;
3) che, in ogni caso, era maturato il termine per l'usucapione;
4) che, inoltre, il prezzo corrisposto per i suddetti trasferimenti immobiliari era assolutamente congruo e rispettoso dei valori di mercato dell'epoca. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate;
in via riconvenzionale chiedevano accertarsi che l'atto di donazione per notar del 22/12/1992, rep. Per_1
135003, in favore della sola in realtà era simulato, in quanto le parti ricorsero allo schema Pt_3 dell'atto di liberalità al solo fine di superare il diritto di prelazione che il conduttore avrebbe potuto esercitare, mentre la versò effettivamente il corrispettivo di lire 114 milioni. Pt_3
Costituitesi le convenute ed eccepivano il difetto di legittimazione Controparte_2 CP_3 passiva, sul presupposto che, in quanto figlie dei coniugi che avevano proceduto alla costituzione del fondo patrimoniale, non erano parte necessaria nel giudizio promosso dall'attrice.
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori CP_6 Parte_8
ed non si costituivano. CP_7 Parte_5
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c., per essere assolutamente incerta la descrizione dei fatti posti a fondamento delle domande oltre che le domande medesime, assegnando termine per la sua rinnovazione.
Con atto di citazione in rinnovazione precisava: 1) che la madre Parte_1 Pt_6
, in vita, si era spogliata della quasi totalità dei suoi beni sia mobiliari che immobiliari,
[...] avendo disposto delle sue proprietà immobiliari mediante gli atti di donazione e di simulata compravendita in favore della figlia e del genero;
2) che, al Parte_3 Parte_2 momento del decesso, a seguito degli atti descritti nell'originaria citazione, la de cuius era proprietaria soltanto della quota del 5% del capitale sociale della società Parte_7
; 3) che, anche il padre al momento del decesso era titolare
[...] Controparte_9 soltanto della quota della suindicata società già in suo possesso, oltre che di quella porzione ricevuta per successione dalla moglie premorta;
4) che, oggetto del giudizio era soltanto l'azione di riduzione, previo accertamento della simulazione delle compravendite compiute in vita dalla dante causa e degli atti di cessione delle quote sociali, mentre non era da ritenersi proposta alcuna domanda di divisione ereditaria, giacché scopo del giudizio era unicamente quello di pervenire alla ricostruzione dell'asse ereditario conseguente all'apertura delle successioni di e Parte_6
mediante riduzione degli atti di disposizione impugnati per pervenire alla Controparte_9 dichiarazione che l'intero asse nel suo insieme era in comproprietà per la quota di un quarto dei quattro figli.
I convenuti e depositavano note difensive nelle quali ribadivano le difese già CP_3 Pt_3 spiegate nella comparsa di costituzione, ed eccepivano: 1) che l'azione di riduzione proposta dall'attrice era inammissibile ed improcedibile oltre che infondata, attesa l'impossibilità di formare la massa dei beni relitti dei de cuius danti causa, avendo l'attrice (su cui incombeva l'onere della prova) omesso ogni indicazione degli stessi e del loro valore, avendo inoltre omesso di imputare alla sua porzione legittima l'attribuzione ricevuta dalla madre avente ad oggetto l'azienda agricola sita in Sorrento;
2) che la convenuta aveva rinunciato all'eredità del padre;
3) che, nel Pt_3 patrimonio relitto della madre era da ricomprendersi anche un villino sito in Sorrento in località
Marina di Puolo;
4) che le domande erano inammissibili per non essere stata prodotta certificazione ipocatastale e/o relazione notarile sostitutiva;
i convenuti riproponevano, infine, la domanda riconvenzionale spiegata nell'originaria comparsa di costituzione.
Con sentenza n. 2549/2019, pubblicata il 21.11.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, dichiarate preliminarmente aperte le successioni di e rigettava le domande Parte_6 Controparte_9 proposte da parte attrice, qualificate dal Giudice - in base al tenore dell'atto introduttivo e del successivo atto di citazione in rinnovazione – come azione di riduzione proposta in via principale, e azione di simulazione degli atti dispositivi compiuti in vita dai genitori, proposta in via strumentale rispetto alla prima. Invero, in merito all'azione di riduzione, secondo quanto rilevato dal Tribunale, parte attrice aveva omesso di ricostruire nella sua interezza la massa ereditaria relitta, della quale si ignorava, per fatto imputabile all'attrice, l'esatto valore e l'esatta consistenza. Secondo il Giudice di prime cure, tale carenza deduttiva prima ancora che probatoria, già di per sé sola sufficiente ai fini di una pronuncia di rigetto dell'azione di riduzione e, conseguentemente, della domanda di simulazione in quanto strumentale rispetto alla prima, si accompagnava ad una totale carenza di allegazione (prima ancora che di dimostrazione) in ordine all'entità della lesione asseritamente subita, con conseguente impossibilità, per il Tribunale, di procedere alla verifica dell'effettiva sussistenza della lesione lamentata. In particolare, l'attrice aveva assolutamente omesso di indicare il valore dei beni oggetto della donazione rispetto alla quale agiva in riduzione, così come di quelli, immobili e quote societarie, oggetto degli altri atti dispositivi in relazione ai quali chiedeva l'accertamento della simulazione. In ragione di quanto esposto, il Tribunale rigettava la domanda di riduzione e, conseguentemente, la domanda di simulazione in quanto strumentale rispetto alla prima. Riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti – ed avente ad oggetto l'accertamento della simulazione dell'atto di donazione per notar del 22/12/92 effettuato in Per_1 favore di - la stessa veniva rigettata dal Giudice, essendo rimasta Parte_3 assolutamente sfornita di prova. Infine, il Tribunale compensava le spese di lite, nei rapporti tra l'attrice e e nella misura di 1/5 in ragione del rigetto anche Parte_2 Parte_3 della domanda riconvenzionale, oltre che di quelle proposte da parte attrice, e poneva la residua quota a carico della stessa in base al principio della soccombenza;
rispetto ai rapporti con le altre parti, condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitisi, gli appellati , , Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
e si sono opposti alle argomentazioni proposte in appello chiedendone il
[...] Parte_4 rigetto.
e non si sono costituiti. CP_6 Parte_5 Controparte_7
All'udienza del 09.07.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con termine per comparse conclusionali e repliche.
L'appellante ha proposto le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
1) Errata qualificazione della domanda attorea: il Giudice di primo grado avrebbe errato nel qualificare la domanda spiegata dall'attrice, “sic et simpliciter” quale azione di riduzione anziché come azione “volta ad accertare che gli atti di disposizione compiuti dai de cuius in favore dei convenuti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (tutti specificamente elencati negli atti introduttivi del giudizio), erano in realtà totalmente (o parzialmente) simulati”.
Invero, secondo la tesi dell'appellante, tale errore risulterebbe con tutta evidenza dalla lettura degli atti di citazione e delle note ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine, nei quali l'attrice, nelle proprie conclusioni aveva chiesto, al capo A: “Dichiarare che gli immobili oggetto dell'atto di donazione del 22 dicembre 1992, meglio descritti in premessa, vanno ricompresi nell'asse ereditario della sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_6 deceduta il 30/09/2011 e del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Controparte_9
24/6/2012 o, in ogni caso, in via subordinata deve essere ricompreso nei suddetti assi ereditari il loro controvalore economico al momento dell'apertura della successione”.
Inoltre, secondo l'appellante, l'errata qualificazione della domanda, da parte del primo
Giudice, si evincerebbe chiaramente anche dall'esplicito riferimento in sentenza all'azione di cui all'art. 553 c.c. riguardante il “concorso tra legittimari con altri successibili”, invero non applicabile nel caso di specie al convenuto , non rientrante tra il Parte_2 novero dei legittimari o altri successibili, essendo stato citato solo quale beneficiario degli atti di disposizione simulati compiuti dai de cuius a danno dell'attuale appellante.
2) Errata qualificazione della pretesa strumentalità delle azioni di simulazione: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere strumentali le domande di simulazione rispetto all'azione di riduzione, risultando invece con tutta evidenza - sia dalle conclusioni dell'atto di citazione in rinnovazione che in quelle rassegnate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine
- che le stesse erano state proposte quali domande autonome, al fine di ottenere un accertamento e la declaratoria di simulazione in via assoluta, o relativa in via gradata, anche al fine di far rientrare i beni oggetto di tali atti simulati negli assi ereditari e ricomporre i relativi patrimoni da attribuire ai chiamati all'eredità per la quota pro indiviso di ¼.
Secondo l'appellante, ciò risulterebbe anche dal fatto che le domande di accertamento della simulazione sono state proposte con i capi B e C delle conclusioni, in forma del tutto separata e autonoma rispetto al capo A. Il Tribunale avrebbe ritenuto strumentale l'azione di simulazione rispetto a quella di riduzione sulla base dell'errata interpretazione dell'allegazione contenuta nella memoria 183 c.p.c., I termine: “l'attrice non subentra nella posizione del de cuius ma è terza rispetto alle parti contraenti poiché agisce in riduzione per pretesa lesione della legittima ed essendo la riserva un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, può provare la simulazione con ogni mezzo”. Secondo la difesa appellante, la precisazione effettuata, secondo cui la parte che agisce in giudizio dichiari di volerlo fare come parte contraente o come terzo rispetto alle parti contraenti, avrebbe dovuto riguardare solo la possibilità di poter provare la simulazione esclusivamente con la controscrittura (quando si agisce come parte dell'atto simulato) ovvero utilizzando più ampi mezzi di prova, non potendo invece costituire il fondamento della presunta strumentalità dell'azione di simulazione rispetto a quella di riduzione, come sostenuto dal Tribunale.
Sempre in ordine alla qualificazione della domanda di riduzione, il Tribunale avrebbe, in ogni caso, errato nel qualificare come strumentale la domanda di simulazione riguardante la disposizione contenuta nell'atto pubblico di compravendita intercorso tra la de cuius
(venditrice) e (acquirente), essendo l'acquirente Parte_6 Parte_2 estraneo alla pretesa azione di riduzione. Secondo gli appellanti, da ciò conseguirebbe che l'azione di simulazione proposta nei confronti di quest'ultimo aveva sicuramente una palese autonomia dalle altre domande.
3) L' errata valutazione delle prove a sostegno della domanda di riduzione: il Tribunale, in ogni caso, avrebbe errato nel rigettare le domande attoree ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova sull'esatto valore e l'esatta consistenza del patrimonio relitto di ciascun de cuius, né indicato la lesione subita. Contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, con l'atto di citazione in rinnovazione nonché con le note I termine ex art. 183 VI comma c.p.c.,
l'attrice avrebbe invero provveduto ad elencare e provare quali erano i beni di cui i de cuius risultavano titolari all'apertura della successione (con le denunzie di successione depositate in atti), nonché ad elencare cronologicamente i beni di cui si erano fittiziamente e artatamente spogliati, nonché, infine, il loro effettivo valore. In merito alla prova della lesione subita, inoltre, parte appellante ritiene di effettuare in questa sede le deduzioni e precisazioni, ex art. 345 c.p.c., che il Tribunale ha valutato insufficienti a determinare la lesione subita dall'attuale appellante, non incorrendo in alcuna delle preclusioni di cui alla predetta norma processuale, essendo basate su elementi già allegati ed acquisiti al processo, in quanto correttamente dedotti e depositati nei termini processuali concessi nel primo grado del giudizio e, pertanto, non soggetti alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. n.
13385/2011; Cass. n. 26741/2017).
4) Sulle spese legali liquidate in favore di il Tribunale avrebbe altresì errato Parte_4 nel condannare l'attrice al pagamento delle spese legali nei confronti di Parte_4 convenuto al solo fine della completezza del contraddittorio, atteso che quest'ultimo avrebbe svolto considerazioni e deduzioni a supporto delle domande svolte da parte attrice, proponendo sostanzialmente una difesa “ad adiuvandum” in favore della stessa. Ciò sarebbe dimostrato anche da quanto affermato in sentenza dallo stesso Tribunale, secondo cui,
si costituiva senza assumere alcuna posizione in ordine ai fatti ex adverso Parte_4 dedotti e alle domande proposte”, riconoscendo, quindi, che lo stesso alcuna opposizione aveva proposto nei confronti della domanda attorea.
5) Sulle spese legali liquidate in favore di e il Controparte_2 Controparte_3
Giudice avrebbe altresì errato nel condannare l'attrice al pagamento delle suindicate spese di lite, essendo sorta la conventio in ius di ed (facenti parte del CP_2 Controparte_3 nucleo familiare al momento della costituzione del Fondo Patrimoniale) dall'esigenza di rispettare l'obbligo del contraddittorio tra tutte le parti necessarie ai fini della pronuncia del
Tribunale. Parte appellante, evidenzia sul punto, che le due convenute si erano costituite eccependo la loro presunta carenza di legittimazione passiva, e che il Tribunale, non avendo tenuto conto di tale eccezione, riteneva implicitamente necessario il contraddittorio nei loro confronti, come correttamente instaurato dall'attrice.
I motivi di appello nn. 1, 2, intimamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria, essendo tutti riconducibili alla questione circa la qualificazione delle domande azionate in primo grado. L'appellante lamenta l'errata ricostruzione operata dal Tribunale delle domande da lei spiegate in primo grado, qualificate dal giudice in un'azione di riduzione delle donazioni, posta in via principale, ed - in via strumentale rispetto alla domanda principale - in una domanda d'accertamento della simulazione degli atti dispositivi compiuti in vita dai due genitori dell'attrice, in quanto asseritamente lesivi dei suoi diritti successori. Secondo l'appellante, invero, nessuna azione di riduzione sarebbe stata mai proposta, così come in ogni caso, non si sarebbe potuta ravvisare alcuna strumentalità delle domande di simulazione degli atti di cessione degli immobili e delle quote societarie, rispetto alla ipotetica azione di riduzione, essendo state proposte invece, quali domande del tutto autonome.
Tale prospettazione non può essere in alcun modo condivisa.
È di tutta evidenza, infatti, come rilevabile chiaramente dagli atti proposti dall'attrice che, quest'ultima abbia voluto proporre inequivocabilmente, in via principale, una azione di riduzione delle donazioni e, in via strumentale, una azione finalizzata ad accertare la simulazione degli atti dispositivi da lei indicati, dichiarati asseritamente lesivi dei suoi diritti successori. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure infatti, segnatamente, nel corpo dell'atto di citazione originario introduttivo del giudizio di primo grado (richiamato nell'atto di citazione in rinnovazione), l'attrice esponeva che “pertanto l'istante intende procedere alla richiesta di riduzione delle donazioni e delle disposizioni su indicate in quanto lesive della propria quota di legittima, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla SEZ
II – Capo X – Titolo I – c.c.”; ancora, nell'atto di citazione in rinnovazione l'attrice affermava:
“pertanto, oggetto del presente giudizio introdotto dall'atto di citazione originario е quindi anche del presente atto è quello di: ricostruire, anche in parte fittiziamente, i patrimoni dei due danti causa dell'attrice mediante riduzione delle donazioni effettuate in favore della figlia
che, secondo il disposto dell'art. 555 c.c., hanno ecceduto il limite di cui i Parte_3 danti causa potevano disporre;
per poter effettuare tale ricostruzione (anche in parte fittizia) è anche indispensabile accertare la (assoluta o parziale) simulazione degli atti di cessione di beni immobili e quote di società effettuati dai danti causa in favore della figlia Parte_3 e di . All'esito di tale ulteriore accertamento si potrà completare la detta Parte_2 ricostruzione dei patrimoni dei genitori dell'attrice, mediante integrazione negli stessi con gli immobili simulatamente ceduti o con la riduzione delle donazioni (totali o parziali) sottese ai predetti atti di cessione. - Una volta effettuata, così, la ricostruzione (anche in parte fittizia) dei patrimoni dei danti causa, dichiarare che ogni chiamato all'eredità che abbia accettato, anche se con beneficio, ha diritto alla quota di un quarto su ogni singola massa. Effettuata tale attribuzione valutare se con gli atti di disponibilità ancora essere si è lesa o meno la quota di legittima dell'attrice”. Infine, con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine (giudizio riassunto), l'istante precisava: “Pertanto, il presente giudizio è stato introdotto al fine di accertare che con gli atti di donazione e di (assoluta e/o in subordine relativa) simulata compravendita dei beni mobili ed immobili già di proprietà dei sigg.ri e Parte_6
e, pertanto, con la conseguente spoliazione dei loro patrimoni, si è lesa la Controparte_9 quota di legittima dell'attrice. Per poter accertare ciò (la lesione della quota di legittima) è necessario, pertanto, ricostruire gli assi ereditari dei loro genitori depauperati mediante gli atti di disposizione già prima richiamati, e pertanto, con il presente giudizio l'attrice Parte_1
ha chiesto che sia dichiarato che gli immobili oggetto dell'atto di donazione del 22
[...] dicembre 1992, previa loro riduzione, siano ricompresi nell'asse ereditario dei sigg.ri
[...] nato a [...] il [...] e deceduto il 24/6/2012 e della sig. ra CP_9 Parte_6 nata a [...] il [...] e deceduta il 30/09/2011 o, in ogni caso, in via subordinata deve essere ricompreso nei suddetti assi ereditari la somma pari al controvalore economico dei beni ceduti, da fissarsi quest'ultimo al momento dell'apertura della successione. Inoltre che siano dichiarati simulati in via assoluta gli atti…”
Come rilevabile dalla lettura dei summenzionati atti, nessun dubbio può sorgere in merito alla volontà dell'istante di proporre un'azione di riduzione, e ciò non solo per le espressioni da lei stessa utilizzate nei citati atti (“previa loro riduzione”), ma per il dirimente ed esplicito richiamo fatto dall'attrice alla disciplina in materia proprio di riduzione (“ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla SEZ II – Capo X – Titolo I – c.c” rubricata dal Codice “Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari”; “disposto dell'art. 555 c.c.” rubricato
“riduzione delle donazioni”), e alla paventata “lesione della quota di legittima” che l'attrice si propone di voler reintegrare. Con specifico riferimento, poi, alla censura mossa nel primo motivo di gravame, non può in alcun modo condividersi quanto prospettato da parte appellante, secondo cui l'attrice avrebbe proposto (in luogo dell'azione di riduzione), una domanda di accertamento “volta a verificare che i patrimoni dei de cuius erano sono stati artatamente e fittiziamente depauperati mediante la stipula di donazioni, compravendite e cessioni di quote societarie, tutte viziate da simulazione assoluta e/o relativa, con lo scopo di far rientrare nei patrimoni ereditari, gli immobili e le quote societarie oggetto degli atti simulati, con il fine ultimo di ricostruire e ricomporre l'intero asse ereditario dei due de cuius.” Deve rilevarsi, invero, che la richiesta effettuata dall'istante - come risultante dal tenore complessivo degli atti proposti dall'attrice in primo grado - di ottenere la ricostruzione dell'intero patrimonio dei defunti, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte (anche in virtù dell'accertamento delle asserite simulazioni), altro non sia che una domanda di riduzione, di cui i citati elementi costituiscono i necessari antecedenti e di cui essa, in maniera inscindibile, si compone in un evidente rapporto di strumentalità con l'azione di simulazione, priva dunque di qualsiasi carattere di autonomia. Ne consegue che le richieste effettuate nel caso di specie, volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" (anche mediante domande di simulazione), sia del "donatum", e volte all'accertamento della lesione della quota di legittima, non possono costituire domande autonome di accertamento, come erroneamente prospettato da parte appellante, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione, invero, proposta dall'attrice. La suggestiva riformulazione della domanda formulata in primo grado contenuta nell'atto di appello è dunque inefficace a fondare qualsiasi altro percorso argomentativo in relazione alla qualificazione delle domande proposte ed al loro rapporto.
Quanto infine all'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere strumentali le domande di simulazione rispetto all'azione di riduzione, sotto la diversa prospettiva dell'articolazione in capi separati delle conclusioni, tale prospettazione non può trovare accoglimento, essendo del tutto evidente invece, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure secondo quanto già esaminato, la strumentalità delle domande di simulazione proposte - in quanto volte alla ricostruzione dell'asse patrimoniale dei defunti, e finalizzate pertanto all'accertamento della paventata lesione della quota di legittima spettante all'attrice - rispetto alla domanda di riduzione spiegata in via principale, ragion per cui l'articolazione stilistica in separati capi delle conclusioni non è argomento affatto dirimente. Si ribadisce, sotto tale aspetto, che - come desumibile dal tenore complessivo degli atti di parte attrice - il fine ultimo della era rappresentato dalla volontà di accertare la lesione della legittima allo Pt_3 scopo di porvi rimedio attraverso la reintegrazione. Procedimenti preordinati a tale scopo, nell'ottica della economia delle domande proposte, erano costituiti proprio dalla c.d. riunione fittizia e da eventuali accertamenti di negozi simulati (come nel caso di specie), finalizzati a ricostruire le consistenze patrimoniali dei defunti al fine di addivenire ai calcoli aritmetici necessari all'accertamento di eventuali lesioni di legittima. Nel caso in esame, come chiaramente desumibile dagli atti sopra menzionati, è la stessa attrice ad avere espressamente circoscritto il giudizio all'azione di riduzione e reso strumentale ad essa l'azione di simulazione
(memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine del giudizio riassunto: “Pertanto, il presente giudizio è stato introdotto al fine di accertare che con gli atti di donazione e di (assoluta e/o in subordine relativa) simulata compravendita dei beni mobili ed immobili già di proprietà dei sigg.ri e e, pertanto, con la conseguente spoliazione dei Parte_6 Controparte_9 loro patrimoni, si è lesa la quota di legittima dell'attrice”).
Parimenti infondata – sempre per il tema di indagine in esame - è la ulteriore argomentazione per cui a sostegno della autonomia della domanda di simulazione militerebbe anche quanto espresso dalla attrice nella memoria 183 c.p.c., I termine (“l'attrice non subentra nella posizione del de cuius ma è terza rispetto alle parti contraenti poiché agisce in riduzione per pretesa lesione della legittima ed essendo la riserva un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, può provare la simulazione con ogni mezzo”) atteso che tale affermazione, secondo l'appellante, sarebbe riferibile esclusivamente al regime dell'onere della prova in materia di simulazione. Invero, a parte l'ovvia considerazione che il regime probatorio è in funzione della qualificazione della domanda, e non può da questa prescindere, la statuizione del Giudice di primo grado, che questa Corte ritiene di condividere, non si fonda esclusivamente sulla lettura corretta o meno di tale singolo atto difensivo, come erroneamente sostenuto dall'appellante, ma
è il risultato di una visione di più ampio respiro, e dell'analisi approfondita dei vari passaggi contenuti negli atti introduttivi di parte attrice, invero espressamente citati dal Tribunale in sentenza e dai quali si ricava inequivocabilmente la rilevata strumentalità.
Quanto alla posizione dell'appellato , ed alla censura mossa alla pronuncia Parte_2 impugnata poiché il Tribunale avrebbe ritenuto come strumentale, rispetto all'azione di riduzione, la domanda di simulazione riguardante la disposizione contenuta nell'atto pubblico di compravendita in cui lo stesso risultava acquirente (non potendo nel caso di specie la domanda di simulazione, in alcun modo, essere ricondotta o, peggio ancora, essere ritenuta subordinata alla domanda di riduzione, per la estraneità del alle vicende successorie), deve invece CP_3 rilevarsi che l'azione di riduzione è azione che compete ai legittimari nel caso in cui sia lesa la quota di eredità loro riservata dalla legge, con lo scopo di far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre. Oggetto di tale azione, pertanto, risultano essere le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive, indipendentemente dalla qualificazione dei soggetti beneficiari, non rilevandosi nella disciplina in esame, preclusioni in tal senso. Parte appellante, sottolineando in maniera capziosa l'espresso richiamo operato dal giudice in sentenza all'art. 553 c.c., vorrebbe escludere da tale ambito la proponibilità dell'azione nei riguardi del , CP_3 per l'espresso riferimento fatto dall'articolo all'azione proposta nei confronti dei soli legittimari o successibili. Deve essere rilevato, al contrario, che il menzionato articolo indichi, invero, solo una delle modalità di reintegrazioni della quota riservata ai legittimari, avuto riguardo alla specifica ipotesi in cui questa vada reintegrata nei confronti proprio di altri legittimari o successibili, non potendo però, per ciò solo escludersi l'applicabilità della restante disciplina in materia di riduzione, a cui il codice dedica un'intera sezione, e che prevede nel dettaglio anche la riduzione delle donazioni, a chiunque effettuate, indipendentemente dall'appartenenza del beneficiario alla successione. A conferma di ciò, non può essere sottaciuto, invero, che lo stesso
Tribunale, oltre all'espresso riferimento all'art. 553 c.c. (dettato dal fatto che si agisse anche nei confronti di legittimaria), abbia poi effettuato in sentenza altri richiami Parte_3 alla disciplina generale, con specifico riferimento ad esempio all'art 555 c.c. rubricato,
“Riduzione delle donazioni”, applicabile puramente in astratto anche allo stesso , CP_3 rispetto all'asserita dissimulata donazione nei suoi confronti effettuata, come espressamente ipotizzato dalla attrice.
In conseguenza di quanto premesso - ed in conclusione sul punto ampiamente esaminato - il
Tribunale ha correttamente interpretato la strumentalità delle domande proposte dall'attrice, qualificando l'azione proposta in via principale come azione di riduzione delle donazioni e, in via strumentale rispetto alla domanda principale, quale azione di simulazione degli atti dispositivi compiuti in vita dai genitori in quanto asseritamente lesivi dei suoi diritti successori.
In tale contesto, le domande di simulazione proposte erano volte proprio alla ricostruzione dell'assetto patrimoniale dei de cuius, per addivenire a quei calcoli aritmetici necessari all'accertamento di eventuali lesioni di legittima, ed essendo pertanto - per come proposte da parte attrice - domande di simulazione del tutto strumentali rispetto alla principale azione di riduzione.
In considerazione di quanto esposto, il primo ed il secondo motivo di appello sono infondati e vanno, pertanto, integralmente rigettati.
Con il terzo motivo di appello, viene contestata la statuizione di rigetto dell'azione di riduzione spiegata, sul presupposto che l'attrice non avesse fornito la prova sull'esatto valore e l'esatta consistenza del patrimonio relitto di ciascun de cuius, né indicato la lesione subita.
Secondo l'appellante, invece, con l'atto di citazione in rinnovazione nonché con le note I termine ex art. 183 VI comma c.p.c., ella avrebbe provveduto ad elencare e provare quali erano i beni di cui i de cuius risultavano titolari all'apertura della successione, nonché ad elencare cronologicamente i beni di cui si erano fittiziamente e artatamente spogliati, nonché, infine, il loro effettivo valore.
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale ha compiuto una corretta applicazione, nel caso in esame, della tradizionale giurisprudenza della Suprema Corte per la quale (cfr. da ultimo Cass. n. 10456/2025) il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione) oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (conf. Cass. 31 agosto
2018 n. 21503; Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 14473/2011; Cass. n.
13310/2002). Pertanto, l'onere di allegazione della parte impone effettivamente di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (Cass. n. 18199/2020). In considerazione di quanto esposto, il Giudice di prime cure, ha correttamente rigettato la domanda di parte attrice, per non avere ella – in applicazione dell'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – assolto l'onere di allegazione, innanzitutto, e della prova in merito alla ricostruzione, nella sua interezza, della massa ereditaria relitta, operazione invero prodromica e necessaria alla verifica dell'asserita lesione della quota legittima di parte attrice. Come correttamente rilevato dal
Tribunale, infatti, parte attrice ha contribuito – mediante il proprio contegno processuale – a creare una seria e profonda incertezza circa l'esatta consistenza e di conseguenza circa l'esatto valore della massa ereditaria dei de cuius. Come sottolineato dal Giudice di prime cure, infatti,
l'attrice dapprima, nell'atto di citazione originario nulla ha dedotto in merito al patrimonio relitto di ciascun de cuius;
poi, nell'atto di citazione in rinnovazione ha allegato che al momento del decesso la era proprietaria soltanto della quota pari al 5% del capitale sociale della Pt_6 società mentre era titolare della Parte_7 Controparte_9 quota di 1,25% del capitale della predetta società oltre che della porzione ricevuta in eredità dalla moglie;
nella prima memoria depositata in data 11/10/2017 ai sensi dell'art. 183 VI co.
c.p.c. l'attrice ha riferito che il de cuius al momento del decesso, era proprietario anche Pt_3 di un piccolo immobile nel comune di Sorrento, loc. Puolo;
nella seconda memoria depositata in data 9/11/2017 ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. ha, poi, aggiunto che dalla dichiarazione di successione della risultava che, al momento del decesso, ella era titolare anche della Pt_6 quota del 20,66% di partecipazione alla società e che dalla dichiarazione di Pt_7 successione integrativa della medesima risultava infine anche la proprietà della quota di 1/6 dell'immobile sito in Sorrento alla via Atigliana, nonché la proprietà di un immobile sito in
Sorrento alla via Marina di Puolo n.3.
Tanto premesso, ed in considerazione anche di allegazioni effettuate oltre i limiti delle preclusioni assertive costituite dalle prime memorie ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. (vedasi dichiarazioni di successione dei de cuius depositate nelle seconde memorie ex art. 183 VI co.
c.p.c., in ogni caso aventi efficacia a soli fini fiscali e prive di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario, inidonee a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in esse di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà - cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14395 del 29/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3513 del 11/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 30661 del 18/10/2022), è di tutta evidenza che l'attrice-legittimaria, non abbia soddisfatto l'onere, su di essa gravante, di offrire un quadro chiaro e soddisfacente della situazione patrimoniale dei de cuius, invero necessario ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, optando per una attività difensiva assertiva lacunosa e frammentaria, esercitata anche oltre le preclusioni processuali, e del tutto inidonea a porsi a fondamento valido dell'azione principale proposta, in relazione alla sua complessa causa petendi.
In assenza di tale ricostruzione degli assetti patrimoniali dei defunti, come correttamente rilevato dal Tribunale, non poteva che addivenirsi al rigetto dell'azione di riduzione proposta in primo grado, non potendosi in nessun modo discutere di lesione della quota di legittima (a prescindere dall'ammissibilità, in questa sede, di deduzioni e precisazioni al riguardo, ex art. 345 c.p.c.), atteso che non è stata allegata – per fatto imputabile all'attrice – la consistenza esatta del patrimonio relitto.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Passando all'analisi dei motivi di appello relativi alla disciplina delle spese di lite, secondo l' appellante il Tribunale avrebbe errato nel condannarla al pagamento delle spese di lite in favore di e in quanto esse sarebbero state chiamate in Controparte_2 Controparte_3 giudizio al sol fine di integrare il contraddittorio;
inoltre il Giudice avrebbe errato nel condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , anziché Parte_4 disporne la compensazione, in quanto non solo egli sarebbe stato chiamato in giudizio al solo fine di integrare il contraddittorio, ma avrebbe addirittura svolto una difesa ad adiuvandum in suo favore.
Il motivo è infondato.
Deve essere rilevato infatti che, indipendentemente dalla circostanza che i suindicati convenuti siano stati citati in giudizio al solo fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ciò che assume portata dirimente è la valenza generale del cd. “principio della soccombenza”, invero richiamato correttamente in sentenza dal Giudice. Difatti, è principio consolidato, in materia di regolamento delle spese di lite nel processo civile, che l'onere di sopportarle debba gravare sulla parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, e che, all'esito del giudizio stesso, sia risultata soccombente. Più specificatamente ciò si fonda sul “c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata” (tra le ultime: Cass. Civ. Sez. Lavoro – ord. n.
14036 del 21 maggio 2024). Invero, la condanna alle spese deve essere addebitata a chi “ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero a quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata” (Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2001, n. 5262, in cui la Corte ha statuito che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa debbano essere rifuse dalla parte soccombente). Applicando i richiamati principi al caso di specie, e tenuto conto che essere un litisconsorte necessario significa esclusivamente dover partecipare al processo, ma non implica automaticamente una presa di posizione o una “resistenza” che possa configurare una soccombenza, è indispensabile la valutazione concreta del comportamento tenuto dai menzionati convenuti nel corso del giudizio di primo grado, al fine di verificare la correttezza della statuizione effettuata dal Tribunale in merito alle spese di lite. In riferimento alla posizione delle convenute e deve rilevarsi che esse si Controparte_2 Controparte_3 costituivano in primo grado eccependo il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che in quanto figlie dei coniugi che avevano proceduto alla costituzione del fondo patrimoniale non erano parte necessaria nel giudizio promosso dall'attrice; nel merito, in ogni caso, facevano proprie le difese dei genitori ed impugnando punto per punto e con la CP_3 Pt_3 massima decisione l'atto introduttivo, perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, resistendo ad esso e chiedendone il rigetto. In considerazione di tale contegno difensivo, volto evidentemente a resistere e a contrastare le tesi attoree, le convenute non possono che considerarsi vittoriose nel giudizio di primo grado, tenuto conto del rigetto in sentenza di tutte le domande proposte da parte attrice, e dunque corretta è la statuizione sulle spese di lite in loro favore posta a carico della attrice.
In riferimento, poi, alla posizione del convenuto , deve rilevarsi che esso si Parte_4 costituiva in giudizio al solo fine di integrare il contraddittorio, esponendo che nei suoi confronti non fosse stata formulata alcuna domanda né in via principale né in via riconvenzionale;
pertanto, non assumeva alcuna posizione in ordine ai fatti ex adverso dedotti e alle domande proposte (cfr. comparsa di costituzione e risposta datata 28 gennaio 2015 - richiamata nella comparsa di costituzione del giudizio riassunto – nella quale precisava che si costituiva al solo “fine di accertare la legittimità e fondatezza dei diritti vantati dalla propria germana che si reputa lesa nella sua quota di riserva”). Avendo Parte_1 assunto, pertanto, un comportamento processuale del tutto neutro, e non ad adiuvandum come erroneamente sostenuto da parte appellante, di conseguenza, è evidente che nei suoi confronti non possa parlarsi di “parte soccombente” ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Ciò posto, in merito alla paventata compensazione, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante, S.U. sent. n. 14989/2005, alla quale si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice) il principio per cui "la facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame
l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. 13134/2025; Cass. 24 luglio 2002, n. 10861; vedi anche Cass. 22 aprile 2005, n. 8540). È dunque corretta la condanna di Parte_1
- in quanto unica parte soccombente - alla refusione delle spese nei confronti dei
[...] comparenti, in ossequio proprio ai principi - menzionati in premessa - della soccombenza e della causalità, secondo cui, parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, e che, all'esito del giudizio stesso, sia risultata soccombente. In conseguenza di quanto esposto, il Tribunale ha correttamente condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei menzionati convenuti, “in applicazione del principio della soccombenza” debitamente richiamato in sentenza.
I motivi di appello sono pertanto infondati e vanno rigettati.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità media.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2659/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2549/2019 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore dei difensori costituiti delle parti appellate, dichiaratisi antistatari, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati per ciascuna di esse in euro 10.313,00., il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2659 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IU IZ, giusta procura in atti;
CP_1
e
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), in proprio e quali legali rappresentanti del fondo patrimoniale costituito il C.F._3
22.12.1992 con i figli ed , rappresentati e difesi, in virtù di Controparte_2 Controparte_3 procura in atti, dall'avv. Antonio Fiordoro ( ); C.F._4
CP_4
e
(C.F.: ) e (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), quali titolari del Fondo Patrimoniale, rappresentate e difese, in virtù di C.F._6 procura in atti, dall'avv. Antonio Fiordoro ( ); C.F._4
-APPELLATE-
e (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Parte_4 C.F._7
NO (C.F. , giusta delega in atti;
C.F._8
CP_5
e
in proprio (C.F. ), (C.F. CP_6 CodiceFiscale_9 Parte_5 [...]
), (C.F. ) C.F._10 Controparte_7 CodiceFiscale_11
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2549/2019, emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata il 21.11.2019.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1) Si chiede, quindi, che in riforma dell'impugnata sentenza, la Corte di Appello, in accoglimento del I motivo di gravame, dichiari, previo accertamento della simulazione assoluta
o relativa, che i beni immobili oggetto degli atti di donazione e compravendita e le quote societarie oggetto di cessione, siano da ricomprendere nell'asse ereditario dei de cuius o, in via subordinata, sia da inserire nelle masse il loro valore economico, così come richiesto nei primi tre capi delle
Conclusioni di cui all'atto di citazione in rinnovazione. 2) In via gradata, si chiede, in accoglimento del II motivo di impugnazione, che codesta Corte modifichi la sentenza impugnata, in favore di una pronuncia che, in accoglimento della presente domanda attorea: - “Dichiarare simulati in via assoluta gli atti di compravendita del 22 dicembre 1992 tra ed i Parte_6 sigg.ri e meglio descritti in premessa e, pertanto, Controparte_8 Parte_2 dichiarare che gli immobili oggetto di tali atti debbono essere ricompresi nell'asse ereditario di essa;
in via gradata dichiarare gli stessi parzialmente simulati in quanto da Parte_6 ritenersi in tutto o in parte atti di donazione con conseguente inefficacia degli atti simulati e, per
l'effetto, far rientrare nell'asse ereditario della sig.ra gli stessi immobili per la Parte_6 parte oggetto di donazione o la parte di controvalore non corrisposta e quindi oggetto di donazione. - Dichiarare che con gli atti di cessione di quote societarie aventi ad oggetto la
“ meglio descritti in premessa, devono essere considerati Parte_7 totalmente simulati con conseguente inefficacia degli atti stessi e, per l'effetto, includere le quote simulatamente alienate (e dunque anche gli immobili ricompresi nel patrimonio sociale) nell'asse ereditario dei donanti e ”. 3) Sempre in via gradata, si chiede Controparte_9 Parte_6 che codesta Corte, in accoglimento del III motivo di impugnazione modifichi la sentenza impugnata, in favore di una pronuncia che, in accoglimento delle domande attoree voglia dichiarare, previo accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte alla controscrittura ritualmente depositata in atti da parte attrice, simulata in via assoluta la disposizione contenuta nell'atto di compravendita del 22 dicembre 1992 tra e meglio Parte_6 Parte_2 descritto in premessa con conseguente inefficacia dell'atto simulato e, pertanto, dichiarare che gli immobili oggetto delle disposizioni in favore di debbono essere ricompresi Parte_2 nell'asse ereditario di essa . 4) Ancora in via gradata, si chiede che in Parte_6 accoglimento del IV motivo di impugnazione, che la Corte accolga la domanda attorea, anche se qualificata come domanda di riduzione alla luce delle deduzioni, e probazioni effettuate nel primo grado di giudizio e delle precisazioni dedotte in questa fase del procedimento. 5) Nell'ambito del regime delle spese, voglia la Corte, in accoglimento del V motivo di impugnazione, compensare tra
ed le spese di lite del primo grado di giudizio. 6) Sempre Parte_1 Parte_4 nell'ambito del regime delle spese, voglia la Corte di Appello in accoglimento del VI motivo di appello compensare tra e e le spese di lite Parte_1 CP_2 Controparte_3 del primo grado di giudizio. 7) Voglia altresì la Corte di Appello condannare i convenuti
[...]
e alla rifusione delle spese e competenze di causa del doppio Parte_3 Parte_2 grado di giudizio, con riserva di richiedere la condanna alle spese del presente grado di giudizio nei confronti delle altre parti appellate, all'esito del comportamento processuale delle stesse”.
Per gli appellati e “1) rigettare l'appello, in quanto nullo, Parte_2 Parte_3 inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato;
2) per l'effetto, ordinare al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio di Pubblicità Immobiliare
Circoscrizione di Napoli 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ci occupa, effettuata in data 27/09/2016 ai nn. 40157/31065, ad istanza di , Parte_1 nata a [...] il [...] e contro , nata a [...] il Parte_3
02/12/1963 e , nato a [...], l'[...]; Vinte spese e competenze Controparte_10 anche del presente grado, con attribuzione”.
Per le appellate e : “perché sia rigettato l'appello e, con Controparte_2 Controparte_3 esso, ogni domanda rivolta nei loro confronti;
con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con attribuzione al difensore”.
Per l'appellato ” 1) rigettarsi l'appello proposto con riguardo al V motivo di Parte_4 impugnazione, siccome inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata con riguardo al regime delle spese a carico della parte soccombente;
2) per l'effetto, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese di lite e dei compensi di difesa per il secondo grado di giudizio – con conseguente conferma della pronuncia sulle spese processuali resa in primo grado - oltre c.p.a, i.v.a. e rimborso spese generali. 3) in subordine, in caso di accoglimento del gravame proposto, condannarsi la parte soccombente al pagamento in favore dell' delle spese di lite e compensi di difesa relativi al doppio grado di giudizio Parte_4 oltre accessori come per legge, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Ragioni della decisione
1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(entrambi in proprio e nella qualità di legali rapp.ti del fondo Parte_3 Parte_2 patrimoniale costituito con atto del 22/12/92), , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
e (questi ultimi due quali esercenti la responsabilità
[...] CP_6 Parte_8 genitoriale sui figli minori ed , esponendo: 1) che i genitori, CP_7 Parte_5 CP_9
e erano deceduti, rispettivamente in data 24/06/2012 e 30/09/2011,
[...] Parte_6 lasciando a sé superstiti e quindi chiamati all'eredità i quattro figli: che aveva rinunziato CP_6 all'eredità di entrambi (facendo così subentrare a sé le figlie ed , l'attrice CP_7 Pt_5 medesima, e che avevano invece accettato l'eredità di entrambi con Pt_4 Parte_3 beneficio di inventario;
2) che, la madre aveva disposto in vita di buona parte dei suoi beni ed in particolare, con atto per notar del 22/12/92, aveva donato alla figlia tre locali Per_1 Parte_3 deposito al piano terra facenti parte del fabbricato sito in Sorrento alla via San Nicola n. 35 (in catasto al foglio 3 , particella 46, sub 5, sub 6, sub 7), e con altro atto per notar del 22/12/92 Per_1 aveva venduto a , marito di un appartamento e due locali Parte_2 Parte_3 terranei siti in Sorrento alla via San Nicola n. 35 ( in catasto al foglio 3 , particella 46, sub 1, sub 8, sub 3, sub 4) e alla sola una zona di terreno con annesso fabbricato rurale e Parte_3 comodi rurali (in catasto foglio 3, particella 45); 3) che, i coniugi e avevano Pt_3 CP_3 costituito un fondo patrimoniale destinandovi tutti i beni suindicati;
4) che, con scrittura privata autenticata, i due defunti genitori avevano ceduto sempre alla figlia la quota di Parte_3 partecipazione del 93,75%, dagli stessi detenuta nella società ” Parte_7 per il prezzo simbolico di € 100.000,00; 5) che tutti gli atti elencati erano stati effettuati in piena violazione dei suoi diritti successori;
6) che gli atti di vendita dovevano considerarsi totalmente simulati in quanto compiuti al solo fine di sottrarre ai creditori dei cedenti la possibilità di aggredire gli immobili oggetto degli stessi, mancando ogni effettivo intendimento di trasferire gli stessi nella sfera giuridica dei cessionari;
7) che, in ogni caso, vi era un'enorme sproporzione tra il valore effettivo di quegli immobili e il presunto corrispettivo indicato negli atti, dovendosi considerare pertanto come donazioni parziali;
8) che, in considerazione di quanto esposto, ella intendeva chiedere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni suindicate perché lesive della propria quota di legittima.
Si costituiva al solo fine di integrare il contraddittorio, esponendo che nei suoi Parte_4 confronti non fosse stata formulata alcuna domanda né in via principale né in via riconvenzionale;
pertanto, non assumeva alcuna posizione in ordine ai fatti ex adverso dedotti e alle domande proposte.
Costituitisi i coniugi convenuti e eccepivano: 1) la nullità Parte_2 Parte_3 dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164 с.p.c., 4° comma, per carenza dei requisiti di cui ai nn. 3 e
4 dell'art. 163 с.р.с., essendo esso impreciso e generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda;
2) la prescrizione dell'azione di simulazione relativa, assoggettata a prescrizione decennale;
3) che, in ogni caso, era maturato il termine per l'usucapione;
4) che, inoltre, il prezzo corrisposto per i suddetti trasferimenti immobiliari era assolutamente congruo e rispettoso dei valori di mercato dell'epoca. Chiedevano pertanto il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto inammissibili, improcedibili e, in ogni caso, infondate;
in via riconvenzionale chiedevano accertarsi che l'atto di donazione per notar del 22/12/1992, rep. Per_1
135003, in favore della sola in realtà era simulato, in quanto le parti ricorsero allo schema Pt_3 dell'atto di liberalità al solo fine di superare il diritto di prelazione che il conduttore avrebbe potuto esercitare, mentre la versò effettivamente il corrispettivo di lire 114 milioni. Pt_3
Costituitesi le convenute ed eccepivano il difetto di legittimazione Controparte_2 CP_3 passiva, sul presupposto che, in quanto figlie dei coniugi che avevano proceduto alla costituzione del fondo patrimoniale, non erano parte necessaria nel giudizio promosso dall'attrice.
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori CP_6 Parte_8
ed non si costituivano. CP_7 Parte_5
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c., per essere assolutamente incerta la descrizione dei fatti posti a fondamento delle domande oltre che le domande medesime, assegnando termine per la sua rinnovazione.
Con atto di citazione in rinnovazione precisava: 1) che la madre Parte_1 Pt_6
, in vita, si era spogliata della quasi totalità dei suoi beni sia mobiliari che immobiliari,
[...] avendo disposto delle sue proprietà immobiliari mediante gli atti di donazione e di simulata compravendita in favore della figlia e del genero;
2) che, al Parte_3 Parte_2 momento del decesso, a seguito degli atti descritti nell'originaria citazione, la de cuius era proprietaria soltanto della quota del 5% del capitale sociale della società Parte_7
; 3) che, anche il padre al momento del decesso era titolare
[...] Controparte_9 soltanto della quota della suindicata società già in suo possesso, oltre che di quella porzione ricevuta per successione dalla moglie premorta;
4) che, oggetto del giudizio era soltanto l'azione di riduzione, previo accertamento della simulazione delle compravendite compiute in vita dalla dante causa e degli atti di cessione delle quote sociali, mentre non era da ritenersi proposta alcuna domanda di divisione ereditaria, giacché scopo del giudizio era unicamente quello di pervenire alla ricostruzione dell'asse ereditario conseguente all'apertura delle successioni di e Parte_6
mediante riduzione degli atti di disposizione impugnati per pervenire alla Controparte_9 dichiarazione che l'intero asse nel suo insieme era in comproprietà per la quota di un quarto dei quattro figli.
I convenuti e depositavano note difensive nelle quali ribadivano le difese già CP_3 Pt_3 spiegate nella comparsa di costituzione, ed eccepivano: 1) che l'azione di riduzione proposta dall'attrice era inammissibile ed improcedibile oltre che infondata, attesa l'impossibilità di formare la massa dei beni relitti dei de cuius danti causa, avendo l'attrice (su cui incombeva l'onere della prova) omesso ogni indicazione degli stessi e del loro valore, avendo inoltre omesso di imputare alla sua porzione legittima l'attribuzione ricevuta dalla madre avente ad oggetto l'azienda agricola sita in Sorrento;
2) che la convenuta aveva rinunciato all'eredità del padre;
3) che, nel Pt_3 patrimonio relitto della madre era da ricomprendersi anche un villino sito in Sorrento in località
Marina di Puolo;
4) che le domande erano inammissibili per non essere stata prodotta certificazione ipocatastale e/o relazione notarile sostitutiva;
i convenuti riproponevano, infine, la domanda riconvenzionale spiegata nell'originaria comparsa di costituzione.
Con sentenza n. 2549/2019, pubblicata il 21.11.2019, il Tribunale di Torre Annunziata, dichiarate preliminarmente aperte le successioni di e rigettava le domande Parte_6 Controparte_9 proposte da parte attrice, qualificate dal Giudice - in base al tenore dell'atto introduttivo e del successivo atto di citazione in rinnovazione – come azione di riduzione proposta in via principale, e azione di simulazione degli atti dispositivi compiuti in vita dai genitori, proposta in via strumentale rispetto alla prima. Invero, in merito all'azione di riduzione, secondo quanto rilevato dal Tribunale, parte attrice aveva omesso di ricostruire nella sua interezza la massa ereditaria relitta, della quale si ignorava, per fatto imputabile all'attrice, l'esatto valore e l'esatta consistenza. Secondo il Giudice di prime cure, tale carenza deduttiva prima ancora che probatoria, già di per sé sola sufficiente ai fini di una pronuncia di rigetto dell'azione di riduzione e, conseguentemente, della domanda di simulazione in quanto strumentale rispetto alla prima, si accompagnava ad una totale carenza di allegazione (prima ancora che di dimostrazione) in ordine all'entità della lesione asseritamente subita, con conseguente impossibilità, per il Tribunale, di procedere alla verifica dell'effettiva sussistenza della lesione lamentata. In particolare, l'attrice aveva assolutamente omesso di indicare il valore dei beni oggetto della donazione rispetto alla quale agiva in riduzione, così come di quelli, immobili e quote societarie, oggetto degli altri atti dispositivi in relazione ai quali chiedeva l'accertamento della simulazione. In ragione di quanto esposto, il Tribunale rigettava la domanda di riduzione e, conseguentemente, la domanda di simulazione in quanto strumentale rispetto alla prima. Riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dai convenuti – ed avente ad oggetto l'accertamento della simulazione dell'atto di donazione per notar del 22/12/92 effettuato in Per_1 favore di - la stessa veniva rigettata dal Giudice, essendo rimasta Parte_3 assolutamente sfornita di prova. Infine, il Tribunale compensava le spese di lite, nei rapporti tra l'attrice e e nella misura di 1/5 in ragione del rigetto anche Parte_2 Parte_3 della domanda riconvenzionale, oltre che di quelle proposte da parte attrice, e poneva la residua quota a carico della stessa in base al principio della soccombenza;
rispetto ai rapporti con le altre parti, condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.07.2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, per i motivi che si andranno ad esaminare.
Costituitisi, gli appellati , , Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
e si sono opposti alle argomentazioni proposte in appello chiedendone il
[...] Parte_4 rigetto.
e non si sono costituiti. CP_6 Parte_5 Controparte_7
All'udienza del 09.07.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con termine per comparse conclusionali e repliche.
L'appellante ha proposto le seguenti censure avverso la sentenza impugnata:
1) Errata qualificazione della domanda attorea: il Giudice di primo grado avrebbe errato nel qualificare la domanda spiegata dall'attrice, “sic et simpliciter” quale azione di riduzione anziché come azione “volta ad accertare che gli atti di disposizione compiuti dai de cuius in favore dei convenuti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (tutti specificamente elencati negli atti introduttivi del giudizio), erano in realtà totalmente (o parzialmente) simulati”.
Invero, secondo la tesi dell'appellante, tale errore risulterebbe con tutta evidenza dalla lettura degli atti di citazione e delle note ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine, nei quali l'attrice, nelle proprie conclusioni aveva chiesto, al capo A: “Dichiarare che gli immobili oggetto dell'atto di donazione del 22 dicembre 1992, meglio descritti in premessa, vanno ricompresi nell'asse ereditario della sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_6 deceduta il 30/09/2011 e del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Controparte_9
24/6/2012 o, in ogni caso, in via subordinata deve essere ricompreso nei suddetti assi ereditari il loro controvalore economico al momento dell'apertura della successione”.
Inoltre, secondo l'appellante, l'errata qualificazione della domanda, da parte del primo
Giudice, si evincerebbe chiaramente anche dall'esplicito riferimento in sentenza all'azione di cui all'art. 553 c.c. riguardante il “concorso tra legittimari con altri successibili”, invero non applicabile nel caso di specie al convenuto , non rientrante tra il Parte_2 novero dei legittimari o altri successibili, essendo stato citato solo quale beneficiario degli atti di disposizione simulati compiuti dai de cuius a danno dell'attuale appellante.
2) Errata qualificazione della pretesa strumentalità delle azioni di simulazione: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere strumentali le domande di simulazione rispetto all'azione di riduzione, risultando invece con tutta evidenza - sia dalle conclusioni dell'atto di citazione in rinnovazione che in quelle rassegnate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine
- che le stesse erano state proposte quali domande autonome, al fine di ottenere un accertamento e la declaratoria di simulazione in via assoluta, o relativa in via gradata, anche al fine di far rientrare i beni oggetto di tali atti simulati negli assi ereditari e ricomporre i relativi patrimoni da attribuire ai chiamati all'eredità per la quota pro indiviso di ¼.
Secondo l'appellante, ciò risulterebbe anche dal fatto che le domande di accertamento della simulazione sono state proposte con i capi B e C delle conclusioni, in forma del tutto separata e autonoma rispetto al capo A. Il Tribunale avrebbe ritenuto strumentale l'azione di simulazione rispetto a quella di riduzione sulla base dell'errata interpretazione dell'allegazione contenuta nella memoria 183 c.p.c., I termine: “l'attrice non subentra nella posizione del de cuius ma è terza rispetto alle parti contraenti poiché agisce in riduzione per pretesa lesione della legittima ed essendo la riserva un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, può provare la simulazione con ogni mezzo”. Secondo la difesa appellante, la precisazione effettuata, secondo cui la parte che agisce in giudizio dichiari di volerlo fare come parte contraente o come terzo rispetto alle parti contraenti, avrebbe dovuto riguardare solo la possibilità di poter provare la simulazione esclusivamente con la controscrittura (quando si agisce come parte dell'atto simulato) ovvero utilizzando più ampi mezzi di prova, non potendo invece costituire il fondamento della presunta strumentalità dell'azione di simulazione rispetto a quella di riduzione, come sostenuto dal Tribunale.
Sempre in ordine alla qualificazione della domanda di riduzione, il Tribunale avrebbe, in ogni caso, errato nel qualificare come strumentale la domanda di simulazione riguardante la disposizione contenuta nell'atto pubblico di compravendita intercorso tra la de cuius
(venditrice) e (acquirente), essendo l'acquirente Parte_6 Parte_2 estraneo alla pretesa azione di riduzione. Secondo gli appellanti, da ciò conseguirebbe che l'azione di simulazione proposta nei confronti di quest'ultimo aveva sicuramente una palese autonomia dalle altre domande.
3) L' errata valutazione delle prove a sostegno della domanda di riduzione: il Tribunale, in ogni caso, avrebbe errato nel rigettare le domande attoree ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova sull'esatto valore e l'esatta consistenza del patrimonio relitto di ciascun de cuius, né indicato la lesione subita. Contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, con l'atto di citazione in rinnovazione nonché con le note I termine ex art. 183 VI comma c.p.c.,
l'attrice avrebbe invero provveduto ad elencare e provare quali erano i beni di cui i de cuius risultavano titolari all'apertura della successione (con le denunzie di successione depositate in atti), nonché ad elencare cronologicamente i beni di cui si erano fittiziamente e artatamente spogliati, nonché, infine, il loro effettivo valore. In merito alla prova della lesione subita, inoltre, parte appellante ritiene di effettuare in questa sede le deduzioni e precisazioni, ex art. 345 c.p.c., che il Tribunale ha valutato insufficienti a determinare la lesione subita dall'attuale appellante, non incorrendo in alcuna delle preclusioni di cui alla predetta norma processuale, essendo basate su elementi già allegati ed acquisiti al processo, in quanto correttamente dedotti e depositati nei termini processuali concessi nel primo grado del giudizio e, pertanto, non soggetti alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. n.
13385/2011; Cass. n. 26741/2017).
4) Sulle spese legali liquidate in favore di il Tribunale avrebbe altresì errato Parte_4 nel condannare l'attrice al pagamento delle spese legali nei confronti di Parte_4 convenuto al solo fine della completezza del contraddittorio, atteso che quest'ultimo avrebbe svolto considerazioni e deduzioni a supporto delle domande svolte da parte attrice, proponendo sostanzialmente una difesa “ad adiuvandum” in favore della stessa. Ciò sarebbe dimostrato anche da quanto affermato in sentenza dallo stesso Tribunale, secondo cui,
si costituiva senza assumere alcuna posizione in ordine ai fatti ex adverso Parte_4 dedotti e alle domande proposte”, riconoscendo, quindi, che lo stesso alcuna opposizione aveva proposto nei confronti della domanda attorea.
5) Sulle spese legali liquidate in favore di e il Controparte_2 Controparte_3
Giudice avrebbe altresì errato nel condannare l'attrice al pagamento delle suindicate spese di lite, essendo sorta la conventio in ius di ed (facenti parte del CP_2 Controparte_3 nucleo familiare al momento della costituzione del Fondo Patrimoniale) dall'esigenza di rispettare l'obbligo del contraddittorio tra tutte le parti necessarie ai fini della pronuncia del
Tribunale. Parte appellante, evidenzia sul punto, che le due convenute si erano costituite eccependo la loro presunta carenza di legittimazione passiva, e che il Tribunale, non avendo tenuto conto di tale eccezione, riteneva implicitamente necessario il contraddittorio nei loro confronti, come correttamente instaurato dall'attrice.
I motivi di appello nn. 1, 2, intimamente connessi, si prestano ad una trattazione unitaria, essendo tutti riconducibili alla questione circa la qualificazione delle domande azionate in primo grado. L'appellante lamenta l'errata ricostruzione operata dal Tribunale delle domande da lei spiegate in primo grado, qualificate dal giudice in un'azione di riduzione delle donazioni, posta in via principale, ed - in via strumentale rispetto alla domanda principale - in una domanda d'accertamento della simulazione degli atti dispositivi compiuti in vita dai due genitori dell'attrice, in quanto asseritamente lesivi dei suoi diritti successori. Secondo l'appellante, invero, nessuna azione di riduzione sarebbe stata mai proposta, così come in ogni caso, non si sarebbe potuta ravvisare alcuna strumentalità delle domande di simulazione degli atti di cessione degli immobili e delle quote societarie, rispetto alla ipotetica azione di riduzione, essendo state proposte invece, quali domande del tutto autonome.
Tale prospettazione non può essere in alcun modo condivisa.
È di tutta evidenza, infatti, come rilevabile chiaramente dagli atti proposti dall'attrice che, quest'ultima abbia voluto proporre inequivocabilmente, in via principale, una azione di riduzione delle donazioni e, in via strumentale, una azione finalizzata ad accertare la simulazione degli atti dispositivi da lei indicati, dichiarati asseritamente lesivi dei suoi diritti successori. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure infatti, segnatamente, nel corpo dell'atto di citazione originario introduttivo del giudizio di primo grado (richiamato nell'atto di citazione in rinnovazione), l'attrice esponeva che “pertanto l'istante intende procedere alla richiesta di riduzione delle donazioni e delle disposizioni su indicate in quanto lesive della propria quota di legittima, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla SEZ
II – Capo X – Titolo I – c.c.”; ancora, nell'atto di citazione in rinnovazione l'attrice affermava:
“pertanto, oggetto del presente giudizio introdotto dall'atto di citazione originario е quindi anche del presente atto è quello di: ricostruire, anche in parte fittiziamente, i patrimoni dei due danti causa dell'attrice mediante riduzione delle donazioni effettuate in favore della figlia
che, secondo il disposto dell'art. 555 c.c., hanno ecceduto il limite di cui i Parte_3 danti causa potevano disporre;
per poter effettuare tale ricostruzione (anche in parte fittizia) è anche indispensabile accertare la (assoluta o parziale) simulazione degli atti di cessione di beni immobili e quote di società effettuati dai danti causa in favore della figlia Parte_3 e di . All'esito di tale ulteriore accertamento si potrà completare la detta Parte_2 ricostruzione dei patrimoni dei genitori dell'attrice, mediante integrazione negli stessi con gli immobili simulatamente ceduti o con la riduzione delle donazioni (totali o parziali) sottese ai predetti atti di cessione. - Una volta effettuata, così, la ricostruzione (anche in parte fittizia) dei patrimoni dei danti causa, dichiarare che ogni chiamato all'eredità che abbia accettato, anche se con beneficio, ha diritto alla quota di un quarto su ogni singola massa. Effettuata tale attribuzione valutare se con gli atti di disponibilità ancora essere si è lesa o meno la quota di legittima dell'attrice”. Infine, con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine (giudizio riassunto), l'istante precisava: “Pertanto, il presente giudizio è stato introdotto al fine di accertare che con gli atti di donazione e di (assoluta e/o in subordine relativa) simulata compravendita dei beni mobili ed immobili già di proprietà dei sigg.ri e Parte_6
e, pertanto, con la conseguente spoliazione dei loro patrimoni, si è lesa la Controparte_9 quota di legittima dell'attrice. Per poter accertare ciò (la lesione della quota di legittima) è necessario, pertanto, ricostruire gli assi ereditari dei loro genitori depauperati mediante gli atti di disposizione già prima richiamati, e pertanto, con il presente giudizio l'attrice Parte_1
ha chiesto che sia dichiarato che gli immobili oggetto dell'atto di donazione del 22
[...] dicembre 1992, previa loro riduzione, siano ricompresi nell'asse ereditario dei sigg.ri
[...] nato a [...] il [...] e deceduto il 24/6/2012 e della sig. ra CP_9 Parte_6 nata a [...] il [...] e deceduta il 30/09/2011 o, in ogni caso, in via subordinata deve essere ricompreso nei suddetti assi ereditari la somma pari al controvalore economico dei beni ceduti, da fissarsi quest'ultimo al momento dell'apertura della successione. Inoltre che siano dichiarati simulati in via assoluta gli atti…”
Come rilevabile dalla lettura dei summenzionati atti, nessun dubbio può sorgere in merito alla volontà dell'istante di proporre un'azione di riduzione, e ciò non solo per le espressioni da lei stessa utilizzate nei citati atti (“previa loro riduzione”), ma per il dirimente ed esplicito richiamo fatto dall'attrice alla disciplina in materia proprio di riduzione (“ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla SEZ II – Capo X – Titolo I – c.c” rubricata dal Codice “Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari”; “disposto dell'art. 555 c.c.” rubricato
“riduzione delle donazioni”), e alla paventata “lesione della quota di legittima” che l'attrice si propone di voler reintegrare. Con specifico riferimento, poi, alla censura mossa nel primo motivo di gravame, non può in alcun modo condividersi quanto prospettato da parte appellante, secondo cui l'attrice avrebbe proposto (in luogo dell'azione di riduzione), una domanda di accertamento “volta a verificare che i patrimoni dei de cuius erano sono stati artatamente e fittiziamente depauperati mediante la stipula di donazioni, compravendite e cessioni di quote societarie, tutte viziate da simulazione assoluta e/o relativa, con lo scopo di far rientrare nei patrimoni ereditari, gli immobili e le quote societarie oggetto degli atti simulati, con il fine ultimo di ricostruire e ricomporre l'intero asse ereditario dei due de cuius.” Deve rilevarsi, invero, che la richiesta effettuata dall'istante - come risultante dal tenore complessivo degli atti proposti dall'attrice in primo grado - di ottenere la ricostruzione dell'intero patrimonio dei defunti, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte (anche in virtù dell'accertamento delle asserite simulazioni), altro non sia che una domanda di riduzione, di cui i citati elementi costituiscono i necessari antecedenti e di cui essa, in maniera inscindibile, si compone in un evidente rapporto di strumentalità con l'azione di simulazione, priva dunque di qualsiasi carattere di autonomia. Ne consegue che le richieste effettuate nel caso di specie, volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" (anche mediante domande di simulazione), sia del "donatum", e volte all'accertamento della lesione della quota di legittima, non possono costituire domande autonome di accertamento, come erroneamente prospettato da parte appellante, ma deduzioni che attengono ai presupposti dell'azione di riduzione, invero, proposta dall'attrice. La suggestiva riformulazione della domanda formulata in primo grado contenuta nell'atto di appello è dunque inefficace a fondare qualsiasi altro percorso argomentativo in relazione alla qualificazione delle domande proposte ed al loro rapporto.
Quanto infine all'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere strumentali le domande di simulazione rispetto all'azione di riduzione, sotto la diversa prospettiva dell'articolazione in capi separati delle conclusioni, tale prospettazione non può trovare accoglimento, essendo del tutto evidente invece, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure secondo quanto già esaminato, la strumentalità delle domande di simulazione proposte - in quanto volte alla ricostruzione dell'asse patrimoniale dei defunti, e finalizzate pertanto all'accertamento della paventata lesione della quota di legittima spettante all'attrice - rispetto alla domanda di riduzione spiegata in via principale, ragion per cui l'articolazione stilistica in separati capi delle conclusioni non è argomento affatto dirimente. Si ribadisce, sotto tale aspetto, che - come desumibile dal tenore complessivo degli atti di parte attrice - il fine ultimo della era rappresentato dalla volontà di accertare la lesione della legittima allo Pt_3 scopo di porvi rimedio attraverso la reintegrazione. Procedimenti preordinati a tale scopo, nell'ottica della economia delle domande proposte, erano costituiti proprio dalla c.d. riunione fittizia e da eventuali accertamenti di negozi simulati (come nel caso di specie), finalizzati a ricostruire le consistenze patrimoniali dei defunti al fine di addivenire ai calcoli aritmetici necessari all'accertamento di eventuali lesioni di legittima. Nel caso in esame, come chiaramente desumibile dagli atti sopra menzionati, è la stessa attrice ad avere espressamente circoscritto il giudizio all'azione di riduzione e reso strumentale ad essa l'azione di simulazione
(memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. I termine del giudizio riassunto: “Pertanto, il presente giudizio è stato introdotto al fine di accertare che con gli atti di donazione e di (assoluta e/o in subordine relativa) simulata compravendita dei beni mobili ed immobili già di proprietà dei sigg.ri e e, pertanto, con la conseguente spoliazione dei Parte_6 Controparte_9 loro patrimoni, si è lesa la quota di legittima dell'attrice”).
Parimenti infondata – sempre per il tema di indagine in esame - è la ulteriore argomentazione per cui a sostegno della autonomia della domanda di simulazione militerebbe anche quanto espresso dalla attrice nella memoria 183 c.p.c., I termine (“l'attrice non subentra nella posizione del de cuius ma è terza rispetto alle parti contraenti poiché agisce in riduzione per pretesa lesione della legittima ed essendo la riserva un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, può provare la simulazione con ogni mezzo”) atteso che tale affermazione, secondo l'appellante, sarebbe riferibile esclusivamente al regime dell'onere della prova in materia di simulazione. Invero, a parte l'ovvia considerazione che il regime probatorio è in funzione della qualificazione della domanda, e non può da questa prescindere, la statuizione del Giudice di primo grado, che questa Corte ritiene di condividere, non si fonda esclusivamente sulla lettura corretta o meno di tale singolo atto difensivo, come erroneamente sostenuto dall'appellante, ma
è il risultato di una visione di più ampio respiro, e dell'analisi approfondita dei vari passaggi contenuti negli atti introduttivi di parte attrice, invero espressamente citati dal Tribunale in sentenza e dai quali si ricava inequivocabilmente la rilevata strumentalità.
Quanto alla posizione dell'appellato , ed alla censura mossa alla pronuncia Parte_2 impugnata poiché il Tribunale avrebbe ritenuto come strumentale, rispetto all'azione di riduzione, la domanda di simulazione riguardante la disposizione contenuta nell'atto pubblico di compravendita in cui lo stesso risultava acquirente (non potendo nel caso di specie la domanda di simulazione, in alcun modo, essere ricondotta o, peggio ancora, essere ritenuta subordinata alla domanda di riduzione, per la estraneità del alle vicende successorie), deve invece CP_3 rilevarsi che l'azione di riduzione è azione che compete ai legittimari nel caso in cui sia lesa la quota di eredità loro riservata dalla legge, con lo scopo di far dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che eccedono la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre. Oggetto di tale azione, pertanto, risultano essere le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive, indipendentemente dalla qualificazione dei soggetti beneficiari, non rilevandosi nella disciplina in esame, preclusioni in tal senso. Parte appellante, sottolineando in maniera capziosa l'espresso richiamo operato dal giudice in sentenza all'art. 553 c.c., vorrebbe escludere da tale ambito la proponibilità dell'azione nei riguardi del , CP_3 per l'espresso riferimento fatto dall'articolo all'azione proposta nei confronti dei soli legittimari o successibili. Deve essere rilevato, al contrario, che il menzionato articolo indichi, invero, solo una delle modalità di reintegrazioni della quota riservata ai legittimari, avuto riguardo alla specifica ipotesi in cui questa vada reintegrata nei confronti proprio di altri legittimari o successibili, non potendo però, per ciò solo escludersi l'applicabilità della restante disciplina in materia di riduzione, a cui il codice dedica un'intera sezione, e che prevede nel dettaglio anche la riduzione delle donazioni, a chiunque effettuate, indipendentemente dall'appartenenza del beneficiario alla successione. A conferma di ciò, non può essere sottaciuto, invero, che lo stesso
Tribunale, oltre all'espresso riferimento all'art. 553 c.c. (dettato dal fatto che si agisse anche nei confronti di legittimaria), abbia poi effettuato in sentenza altri richiami Parte_3 alla disciplina generale, con specifico riferimento ad esempio all'art 555 c.c. rubricato,
“Riduzione delle donazioni”, applicabile puramente in astratto anche allo stesso , CP_3 rispetto all'asserita dissimulata donazione nei suoi confronti effettuata, come espressamente ipotizzato dalla attrice.
In conseguenza di quanto premesso - ed in conclusione sul punto ampiamente esaminato - il
Tribunale ha correttamente interpretato la strumentalità delle domande proposte dall'attrice, qualificando l'azione proposta in via principale come azione di riduzione delle donazioni e, in via strumentale rispetto alla domanda principale, quale azione di simulazione degli atti dispositivi compiuti in vita dai genitori in quanto asseritamente lesivi dei suoi diritti successori.
In tale contesto, le domande di simulazione proposte erano volte proprio alla ricostruzione dell'assetto patrimoniale dei de cuius, per addivenire a quei calcoli aritmetici necessari all'accertamento di eventuali lesioni di legittima, ed essendo pertanto - per come proposte da parte attrice - domande di simulazione del tutto strumentali rispetto alla principale azione di riduzione.
In considerazione di quanto esposto, il primo ed il secondo motivo di appello sono infondati e vanno, pertanto, integralmente rigettati.
Con il terzo motivo di appello, viene contestata la statuizione di rigetto dell'azione di riduzione spiegata, sul presupposto che l'attrice non avesse fornito la prova sull'esatto valore e l'esatta consistenza del patrimonio relitto di ciascun de cuius, né indicato la lesione subita.
Secondo l'appellante, invece, con l'atto di citazione in rinnovazione nonché con le note I termine ex art. 183 VI comma c.p.c., ella avrebbe provveduto ad elencare e provare quali erano i beni di cui i de cuius risultavano titolari all'apertura della successione, nonché ad elencare cronologicamente i beni di cui si erano fittiziamente e artatamente spogliati, nonché, infine, il loro effettivo valore.
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale ha compiuto una corretta applicazione, nel caso in esame, della tradizionale giurisprudenza della Suprema Corte per la quale (cfr. da ultimo Cass. n. 10456/2025) il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima lesa. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione) oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (conf. Cass. 31 agosto
2018 n. 21503; Cass. n. 1357/2017; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 14473/2011; Cass. n.
13310/2002). Pertanto, l'onere di allegazione della parte impone effettivamente di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius (Cass. n. 18199/2020). In considerazione di quanto esposto, il Giudice di prime cure, ha correttamente rigettato la domanda di parte attrice, per non avere ella – in applicazione dell'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – assolto l'onere di allegazione, innanzitutto, e della prova in merito alla ricostruzione, nella sua interezza, della massa ereditaria relitta, operazione invero prodromica e necessaria alla verifica dell'asserita lesione della quota legittima di parte attrice. Come correttamente rilevato dal
Tribunale, infatti, parte attrice ha contribuito – mediante il proprio contegno processuale – a creare una seria e profonda incertezza circa l'esatta consistenza e di conseguenza circa l'esatto valore della massa ereditaria dei de cuius. Come sottolineato dal Giudice di prime cure, infatti,
l'attrice dapprima, nell'atto di citazione originario nulla ha dedotto in merito al patrimonio relitto di ciascun de cuius;
poi, nell'atto di citazione in rinnovazione ha allegato che al momento del decesso la era proprietaria soltanto della quota pari al 5% del capitale sociale della Pt_6 società mentre era titolare della Parte_7 Controparte_9 quota di 1,25% del capitale della predetta società oltre che della porzione ricevuta in eredità dalla moglie;
nella prima memoria depositata in data 11/10/2017 ai sensi dell'art. 183 VI co.
c.p.c. l'attrice ha riferito che il de cuius al momento del decesso, era proprietario anche Pt_3 di un piccolo immobile nel comune di Sorrento, loc. Puolo;
nella seconda memoria depositata in data 9/11/2017 ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. ha, poi, aggiunto che dalla dichiarazione di successione della risultava che, al momento del decesso, ella era titolare anche della Pt_6 quota del 20,66% di partecipazione alla società e che dalla dichiarazione di Pt_7 successione integrativa della medesima risultava infine anche la proprietà della quota di 1/6 dell'immobile sito in Sorrento alla via Atigliana, nonché la proprietà di un immobile sito in
Sorrento alla via Marina di Puolo n.3.
Tanto premesso, ed in considerazione anche di allegazioni effettuate oltre i limiti delle preclusioni assertive costituite dalle prime memorie ai sensi dell'art. 183 VI co. c.p.c. (vedasi dichiarazioni di successione dei de cuius depositate nelle seconde memorie ex art. 183 VI co.
c.p.c., in ogni caso aventi efficacia a soli fini fiscali e prive di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario, inidonee a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene, così come, per converso, la mancata indicazione in esse di un bene non consente di desumere automaticamente il difetto del relativo diritto di proprietà - cfr., tra le tante, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14395 del 29/07/2004; Sez. 2, Sentenza n. 15716 del 08/11/2002; nello stesso senso
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3513 del 11/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 30661 del 18/10/2022), è di tutta evidenza che l'attrice-legittimaria, non abbia soddisfatto l'onere, su di essa gravante, di offrire un quadro chiaro e soddisfacente della situazione patrimoniale dei de cuius, invero necessario ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, optando per una attività difensiva assertiva lacunosa e frammentaria, esercitata anche oltre le preclusioni processuali, e del tutto inidonea a porsi a fondamento valido dell'azione principale proposta, in relazione alla sua complessa causa petendi.
In assenza di tale ricostruzione degli assetti patrimoniali dei defunti, come correttamente rilevato dal Tribunale, non poteva che addivenirsi al rigetto dell'azione di riduzione proposta in primo grado, non potendosi in nessun modo discutere di lesione della quota di legittima (a prescindere dall'ammissibilità, in questa sede, di deduzioni e precisazioni al riguardo, ex art. 345 c.p.c.), atteso che non è stata allegata – per fatto imputabile all'attrice – la consistenza esatta del patrimonio relitto.
In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Passando all'analisi dei motivi di appello relativi alla disciplina delle spese di lite, secondo l' appellante il Tribunale avrebbe errato nel condannarla al pagamento delle spese di lite in favore di e in quanto esse sarebbero state chiamate in Controparte_2 Controparte_3 giudizio al sol fine di integrare il contraddittorio;
inoltre il Giudice avrebbe errato nel condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di , anziché Parte_4 disporne la compensazione, in quanto non solo egli sarebbe stato chiamato in giudizio al solo fine di integrare il contraddittorio, ma avrebbe addirittura svolto una difesa ad adiuvandum in suo favore.
Il motivo è infondato.
Deve essere rilevato infatti che, indipendentemente dalla circostanza che i suindicati convenuti siano stati citati in giudizio al solo fine della corretta instaurazione del contraddittorio, ciò che assume portata dirimente è la valenza generale del cd. “principio della soccombenza”, invero richiamato correttamente in sentenza dal Giudice. Difatti, è principio consolidato, in materia di regolamento delle spese di lite nel processo civile, che l'onere di sopportarle debba gravare sulla parte che col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo, e che, all'esito del giudizio stesso, sia risultata soccombente. Più specificatamente ciò si fonda sul “c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata” (tra le ultime: Cass. Civ. Sez. Lavoro – ord. n.
14036 del 21 maggio 2024). Invero, la condanna alle spese deve essere addebitata a chi “ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero a quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata” (Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2001, n. 5262, in cui la Corte ha statuito che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa debbano essere rifuse dalla parte soccombente). Applicando i richiamati principi al caso di specie, e tenuto conto che essere un litisconsorte necessario significa esclusivamente dover partecipare al processo, ma non implica automaticamente una presa di posizione o una “resistenza” che possa configurare una soccombenza, è indispensabile la valutazione concreta del comportamento tenuto dai menzionati convenuti nel corso del giudizio di primo grado, al fine di verificare la correttezza della statuizione effettuata dal Tribunale in merito alle spese di lite. In riferimento alla posizione delle convenute e deve rilevarsi che esse si Controparte_2 Controparte_3 costituivano in primo grado eccependo il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che in quanto figlie dei coniugi che avevano proceduto alla costituzione del fondo patrimoniale non erano parte necessaria nel giudizio promosso dall'attrice; nel merito, in ogni caso, facevano proprie le difese dei genitori ed impugnando punto per punto e con la CP_3 Pt_3 massima decisione l'atto introduttivo, perché assolutamente infondato in fatto ed in diritto, resistendo ad esso e chiedendone il rigetto. In considerazione di tale contegno difensivo, volto evidentemente a resistere e a contrastare le tesi attoree, le convenute non possono che considerarsi vittoriose nel giudizio di primo grado, tenuto conto del rigetto in sentenza di tutte le domande proposte da parte attrice, e dunque corretta è la statuizione sulle spese di lite in loro favore posta a carico della attrice.
In riferimento, poi, alla posizione del convenuto , deve rilevarsi che esso si Parte_4 costituiva in giudizio al solo fine di integrare il contraddittorio, esponendo che nei suoi confronti non fosse stata formulata alcuna domanda né in via principale né in via riconvenzionale;
pertanto, non assumeva alcuna posizione in ordine ai fatti ex adverso dedotti e alle domande proposte (cfr. comparsa di costituzione e risposta datata 28 gennaio 2015 - richiamata nella comparsa di costituzione del giudizio riassunto – nella quale precisava che si costituiva al solo “fine di accertare la legittimità e fondatezza dei diritti vantati dalla propria germana che si reputa lesa nella sua quota di riserva”). Avendo Parte_1 assunto, pertanto, un comportamento processuale del tutto neutro, e non ad adiuvandum come erroneamente sostenuto da parte appellante, di conseguenza, è evidente che nei suoi confronti non possa parlarsi di “parte soccombente” ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Ciò posto, in merito alla paventata compensazione, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., tra le tante, S.U. sent. n. 14989/2005, alla quale si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice) il principio per cui "la facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame
l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” (Cass. n. 13134/2025; Cass. 24 luglio 2002, n. 10861; vedi anche Cass. 22 aprile 2005, n. 8540). È dunque corretta la condanna di Parte_1
- in quanto unica parte soccombente - alla refusione delle spese nei confronti dei
[...] comparenti, in ossequio proprio ai principi - menzionati in premessa - della soccombenza e della causalità, secondo cui, parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, e che, all'esito del giudizio stesso, sia risultata soccombente. In conseguenza di quanto esposto, il Tribunale ha correttamente condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei menzionati convenuti, “in applicazione del principio della soccombenza” debitamente richiamato in sentenza.
I motivi di appello sono pertanto infondati e vanno rigettati.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità media.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art 13, coma 1 quater del
DPR n. 115/2002, secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2659/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 2549/2019 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata.
2. Condanna l'appellante, al pagamento in favore dei difensori costituiti delle parti appellate, dichiaratisi antistatari, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati per ciascuna di esse in euro 10.313,00., il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di ci all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano