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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1105/2022 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F.
Arigliano
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall' avv. D. Murgia
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2058/2022, pubblicata in data 1.06.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dall'associazione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2691/2019, emesso dal medesimo Parte_1
ufficio il 16 novembre 2019 e notificato il 22 gennaio 2020, con il quale veniva ingiunto alla predetta associazione il pagamento, in favore dell'atleta CP_1 della somma di euro 5.870,00, dovuta a titolo di differenze retributive correlate all'acquisizione delle prestazioni professionali - sportive della stessa, per la stagione agonistica 2018/2019.
Il primo giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione della vigenza della clausola arbitrale prevista dallo Statuto della , sollevata dall'associazione opponente. Controparte_2
Osservava infatti che la previsione di un arbitrato del lavoro per legge o per contratto collettivo rendeva necessaria la stipula di una convenzione individuale per iscritto ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c. e che, nel caso di specie, era pacifica l'assenza di una previsione specifica tra le parti. Rigettava parimenti l'eccezione di parte opponente di incompetenza funzionale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario, avendo parte opposta prospettato la sussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato e non avendo l'opponente fornito elementi adeguati a smentire tale prospettazione.
Nel merito, rilevava che il credito ingiunto a titolo di saldo stipendi non corrisposti trovava fondamento nell'allegato contratto intercorso tra le parti, datato 6 ottobre 2018, di provenienza datoriale, non disconosciuto dall'associazione opponente e ritenuto pertanto valida prova scritta ex art. 643 c.p.c. del credito vantato dall'opposta.
Osservava per contro che erano rimaste prive di prova le circostanze dedotte da parte opponente relative a patti contrari al contenuto del contratto e reputava inammissibile ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c. la prova orale richiesta dall'associazione, tra l'altro formulata in termini parzialmente valutativi e privi di qualunque riscontro documentale, ben possibile con riguardo agli eccessivi consumi di energia elettrica e ai danni asseritamente imputati all'atleta.
Precisava infine che, a fronte della provata esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, l'associazione non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dall'opposta. Dichiarava, pertanto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite.
Impugnava la sentenza l'associazione soccombente, con ricorso depositato il 28 novembre 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'appellata, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' associazione appellante con il primo motivo di gravame lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di Catania in favore del giudice del lavoro di Brindisi, sollevata in primo grado nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 24.02.2021, reiterata poi in tutte le successive note cartolari e rilevabile, in ogni caso, d'ufficio ex art. 428 c.p.c. sino all'udienza di discussione.
Premesso che il giudice ha ritenuto il rapporto in questione compreso nell'alveo dell'art. 409 c.p.c. , che al caso in esame si applicano le regole della competenza per territorio di cui all'art. 413 c.p.c., a norma del quale competente è il giudice del luogo nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto o ha prestato attività il ricorrente.
Rileva che la propria sede si trova a ES (Brindisi) e che il rapporto sportivo dilettantistico si è svolto nel medesimo luogo, per cui competente a decidere
è il giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Brindisi.
1.1 Il motivo è infondato.
Il tribunale ha qualificato il rapporto dedotto in giudizio come rapporto parasubordinato e sul punto l'associazione appellante non ha avanzato alcuna censura.
Per tale ipotesi, contemplata dall'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c., l'art. 413 comma
4 afferma la competenza del per territorio del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del titolare del rapporto di parasubordinazione e, dunque, in relazione alla residenza dell'appellata è competente il tribunale di Catania.
2. Con il secondo motivo l'associazione censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provate le circostanze dedotte riguardo l'esistenza di patti contrari al contenuto del contratto stipulato nonché nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali richieste.
Lamenta che il giudice non si è espresso sulla richiesta di interrogatorio formale e che la prova per testi è stata ritenuta inammissibile in considerazione dei soli capitoli di prova inerenti un unico aspetto della questione. Assume che l'iter logico- motivazionale che ha indotto a ritenere inammissibili le prove risulta lacunoso.
Reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado (interrogatorio formale e prova orale) e espone nuovamente le circostanze di fatto già dedotte in primo grado.
2.1 Il motivo è parzialmente fondato.
La motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto inammissibili le prove per testi, richiamando gli artt. 2722 e 2723 c.c. riguardo ai limiti di ammissibilità della suddetta prova sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore, contemporanea o successiva non è stata censurata. Invero, l'unico articolato rilevante per la causa, avente ad oggetto il pagamento dei compensi previsti nel contratto stipulato tra le parti, è l'articolato 4, relativo, per l'appunto all'assunto secondo il quale, successivamente alla stipula del contratto, nell'aprile 2019, le parti avevano concordato che nulla era dovuto a causa degli eccessivi consumi energetici e di riscaldamento prodotti dalla nell'unità CP_1
abitativa messale a disposizione dall'associazione.
Tuttavia il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di interrogatorio formale che, conseguentemente è stato espletato nel corso del presente giudizio, limitatamente all'articolato 4 di cui sopra, senza che ne sia conseguita una confessione della circostanza dedotta dall'appellante. 3. In via gradata l'associazione impugna, infine, il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, lamentando l'omessa motivazione della stessa.
Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite, anche in ragione degli approdi più recenti della Suprema Corte e della complessità della materia, trattandosi di un rapporto giuridico di difficile interpretazione.
3.1 Anche tale doglianza non è condivisibile: il tribunale ha applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e non doveva ulteriormente motivare. Né ricorrono le ipotesi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali.
4. La pronuncia impugnata va, pertanto, confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1105/2022 R.G. promossa
DA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F.
Arigliano
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall' avv. D. Murgia
Appellata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2058/2022, pubblicata in data 1.06.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dall'associazione
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2691/2019, emesso dal medesimo Parte_1
ufficio il 16 novembre 2019 e notificato il 22 gennaio 2020, con il quale veniva ingiunto alla predetta associazione il pagamento, in favore dell'atleta CP_1 della somma di euro 5.870,00, dovuta a titolo di differenze retributive correlate all'acquisizione delle prestazioni professionali - sportive della stessa, per la stagione agonistica 2018/2019.
Il primo giudice, preliminarmente, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione in ragione della vigenza della clausola arbitrale prevista dallo Statuto della , sollevata dall'associazione opponente. Controparte_2
Osservava infatti che la previsione di un arbitrato del lavoro per legge o per contratto collettivo rendeva necessaria la stipula di una convenzione individuale per iscritto ai sensi degli artt. 807 e 808 c.p.c. e che, nel caso di specie, era pacifica l'assenza di una previsione specifica tra le parti. Rigettava parimenti l'eccezione di parte opponente di incompetenza funzionale del giudice del lavoro in favore del giudice ordinario, avendo parte opposta prospettato la sussistenza di un rapporto di lavoro parasubordinato e non avendo l'opponente fornito elementi adeguati a smentire tale prospettazione.
Nel merito, rilevava che il credito ingiunto a titolo di saldo stipendi non corrisposti trovava fondamento nell'allegato contratto intercorso tra le parti, datato 6 ottobre 2018, di provenienza datoriale, non disconosciuto dall'associazione opponente e ritenuto pertanto valida prova scritta ex art. 643 c.p.c. del credito vantato dall'opposta.
Osservava per contro che erano rimaste prive di prova le circostanze dedotte da parte opponente relative a patti contrari al contenuto del contratto e reputava inammissibile ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c. la prova orale richiesta dall'associazione, tra l'altro formulata in termini parzialmente valutativi e privi di qualunque riscontro documentale, ben possibile con riguardo agli eccessivi consumi di energia elettrica e ai danni asseritamente imputati all'atleta.
Precisava infine che, a fronte della provata esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, l'associazione non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto dall'opposta. Dichiarava, pertanto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite.
Impugnava la sentenza l'associazione soccombente, con ricorso depositato il 28 novembre 2022; resisteva al gravame l'appellata.
La causa, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'appellata, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' associazione appellante con il primo motivo di gravame lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del giudice di Catania in favore del giudice del lavoro di Brindisi, sollevata in primo grado nelle note di trattazione scritta relative all'udienza del 24.02.2021, reiterata poi in tutte le successive note cartolari e rilevabile, in ogni caso, d'ufficio ex art. 428 c.p.c. sino all'udienza di discussione.
Premesso che il giudice ha ritenuto il rapporto in questione compreso nell'alveo dell'art. 409 c.p.c. , che al caso in esame si applicano le regole della competenza per territorio di cui all'art. 413 c.p.c., a norma del quale competente è il giudice del luogo nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto o ha prestato attività il ricorrente.
Rileva che la propria sede si trova a ES (Brindisi) e che il rapporto sportivo dilettantistico si è svolto nel medesimo luogo, per cui competente a decidere
è il giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Brindisi.
1.1 Il motivo è infondato.
Il tribunale ha qualificato il rapporto dedotto in giudizio come rapporto parasubordinato e sul punto l'associazione appellante non ha avanzato alcuna censura.
Per tale ipotesi, contemplata dall'art. 409 comma 1 n. 3) c.p.c., l'art. 413 comma
4 afferma la competenza del per territorio del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del titolare del rapporto di parasubordinazione e, dunque, in relazione alla residenza dell'appellata è competente il tribunale di Catania.
2. Con il secondo motivo l'associazione censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provate le circostanze dedotte riguardo l'esistenza di patti contrari al contenuto del contratto stipulato nonché nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali richieste.
Lamenta che il giudice non si è espresso sulla richiesta di interrogatorio formale e che la prova per testi è stata ritenuta inammissibile in considerazione dei soli capitoli di prova inerenti un unico aspetto della questione. Assume che l'iter logico- motivazionale che ha indotto a ritenere inammissibili le prove risulta lacunoso.
Reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado (interrogatorio formale e prova orale) e espone nuovamente le circostanze di fatto già dedotte in primo grado.
2.1 Il motivo è parzialmente fondato.
La motivazione con la quale il tribunale ha ritenuto inammissibili le prove per testi, richiamando gli artt. 2722 e 2723 c.c. riguardo ai limiti di ammissibilità della suddetta prova sui patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore, contemporanea o successiva non è stata censurata. Invero, l'unico articolato rilevante per la causa, avente ad oggetto il pagamento dei compensi previsti nel contratto stipulato tra le parti, è l'articolato 4, relativo, per l'appunto all'assunto secondo il quale, successivamente alla stipula del contratto, nell'aprile 2019, le parti avevano concordato che nulla era dovuto a causa degli eccessivi consumi energetici e di riscaldamento prodotti dalla nell'unità CP_1
abitativa messale a disposizione dall'associazione.
Tuttavia il tribunale non si è pronunciato sulla richiesta di interrogatorio formale che, conseguentemente è stato espletato nel corso del presente giudizio, limitatamente all'articolato 4 di cui sopra, senza che ne sia conseguita una confessione della circostanza dedotta dall'appellante. 3. In via gradata l'associazione impugna, infine, il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, lamentando l'omessa motivazione della stessa.
Aggiunge che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite, anche in ragione degli approdi più recenti della Suprema Corte e della complessità della materia, trattandosi di un rapporto giuridico di difficile interpretazione.
3.1 Anche tale doglianza non è condivisibile: il tribunale ha applicato il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e non doveva ulteriormente motivare. Né ricorrono le ipotesi che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., giustificano la compensazione delle spese processuali.
4. La pronuncia impugnata va, pertanto, confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi