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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/09/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2819/2023 R.G.;
tra Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Parisi - attrice;
e
Controparte 1 , in persona dell'amministratore pro-tempore,
rappresentato e difesa dall'Avv. Fabio Dinoi-convenuto;
avente ad oggetto: “condanna in forma specifica-risarcimento del danno".
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del
24 settembre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Parte 1 , proprietaria dell'immobile ubicato al quinto piano del Condominio
di Via Liguria n.34, in Taranto, ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna del CP 1 ad eseguire le opere di ripristino della pensilina di coronamento dello stabile, posta a copertura del balcone del proprio appartamento,
danneggiata da fenomeni di infiltrazione di acque piovane, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo di parte della propria unità immobiliare.
La Pt 1 ha ricostruito i fatti posti alla base della domanda, in sintesi, nei seguenti termini:
-l'immobile di proprietà dell'attrice subiva danni considerevoli, a causa di
infiltrazioni di acqua provenienti dalle parti comuni dello stabile condominiale all'ultimo piano del quale è ubicato;
-vaste e profonde macchie di umidità danneggiavano il soffitto e le pareti di due camere da letto, della stanza di soggiorno e del bagno di servizio, nonché, in modo grave, le pensiline di coronamento insistenti sul balcone dell'appartamento;
-il CTU Ing. Per_1 nella procedura di accertamento tecnico preventivo instaurata
,
dalla deducente al fine di indurre il CP 1 ad eseguire i lavori di ripristino nel proprio appartamento (n.4538/2019 R.G.), accertava la presenza delle infiltrazioni,
individuandone la provenienza dalle parti comuni dell'edificio, e riscontrava e quantificava i danni subiti dalla proprietà dell'istante;
-con accordo di transazione e conciliazione del 15.09.2021, raggiunto nell'ambito del successivo giudizio di merito avviato dalla deducente, il CP 1 si obbligava a risarcire tutti i danni subiti dall'istante, così come quantificati nella relazione peritale prodotta in sede di ATP;
-pur ottemperando a tali obblighi risarcitori, il CP 1 convenuto, fino alla data
di introduzione del presente giudizio, non si attivava per realizzare i necessari lavori di ripristino e messa in sicurezza delle parti comuni;
-con verbale di intervento del 10.12.2021, i Vigili del Fuoco prescrivevano l'esecuzione di "lavori urgenti solette pensilina del 5 piano da ditta specializzata",
inibendo l'accesso al balcone dell'immobile dell'attrice fino alla realizzazione degli stessi;
-con verbale di intervento del 12.05.2023, i Vigili del Fuoco prescrivevano nuovamente l'esecuzione di lavori urgenti al sotto cielo della pensilina dello stabile,
nella zona insistente sul balcone dell'appartamento del quinto piano, nonché
l'adozione di misure urgenti di messa in sicurezza e contenimento, come l'istallazione di reti di protezione;
-inibivano ancora l'accesso al balcone interessato dall'intervento;
-il CP_1 restava inerte, nonostante i numerosi solleciti compiuti dal procuratore della deducente e la procedura di mediazione successivamente avviata dalla stessa si concludeva il 14.03.2023 per "mancata comparizione della parte convenuta".
L'attrice ha quindi dedotto che:
-il CP 1 convenuto è responsabile ex art.2051 c.c. dello stato di incuria in cui versano le parti comuni dell'edifico e dei danni originati dalle stesse;
-la CTU prodotta in sede di ATP ha accertato il nesso eziologico sussistente tra la mancata manutenzione delle sezioni comuni dello stabile e i danni riscontrati nell'appartamento della deducente;
-l'inerzia del Condomino, dal momento in cui si sono manifestati i fenomeni infiltrativi oggetto di causa, ha compromesso il diritto dell'istante al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto della stessa alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane;
-tale inattività ha impedito alla condomina agente di eseguire i lavori nel proprio appartamento, che sarebbero stati vanificati dalla mancata eliminazione delle cause di infiltrazione, provocando un ulteriore deterioramento dello stato dei luoghi;
-la limitazione e la compressione del godimento dell'immobile, sopportate dall'attrice e dalla propria famiglia con disagio e sacrifico, si traducono in un danno risarcibile, liquidabile in via equitativa. Parte 1 ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
-per la condanna del Controparte_2 all'esecuzione delle opere di ripristino specificamente individuate nella tabella riepilogativa degli interventi di lavorazione di cui alla relazione peritale redatta dal CTU Ing. Per 1
-per la condanna del CP 1 convenuto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo di parte dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, a far data dai tre mesi successivi alla sigla dell'accordo transattivo del 15.09.2021, nonché
derivante dall'impossibilità di eseguire i lavori all'interno dell'appartamento prima dell'eliminazione delle cause di infiltrazione, da liquidare in via equitativa;
-per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. per l'inerzia con cui non ha dato esecuzione ai lavori di ripristino necessari;
-con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge e spese di mediazione pari a €400,00.
L'attrice, con memoria integrativa ex art. 171-ter n.1 c.p.c. ha ampliato la propria domanda chiedendo la condanna del convenuto alla esecuzione delleCP 1
medesime opere di ripristino anche sulla pensilina insistente sul balcone con affaccio interno dell'immobile dell'istante, stante le identiche condizioni di deterioramento dello stesso, imputabile alle medesime cause infiltrative.
, in persona dell'amministratore pro-tempore, ha contestato la
|| CP 1
fondatezza delle domande attoree, deducendo, essenzialmente, che:
-fra la fine del mese di settembre e gli inizi del mese di ottobre 2022, venivano eseguiti i lavori sul lastrico solare dello stabile di via Liguria n.34, seguendo le indicazioni stabilite nella relazione peritale redatta dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dell'anno 2019;
-l'attrice denunciava problemi di infiltrazione alla pensilina insistente sul proprio balcone solo in un momento successivo all'esecuzione dei lavori sulle parti comuni dell'edificio interessate dai problemi infiltrativi;
-in data 16.12.2021 una ditta specializzata metteva in sicurezza tale pensilina,
rimuovendone le parti deteriorate e installando una rete di contenimento;
-con delibera assembleare del 07.12.2022, veniva disposto il rifacimento di tutte le pensiline dell'edificio, sia interne che esterne, affidando l'incarico alla ditta "Edilizia
Acrobatica";
-contestualmente, l'assemblea dei condomini approvava la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Banca Sella, finalizzato al pagamento dei costi preventivati dalla ditta appaltatrice;
-a tale adunanza assembleare partecipava anche la Pt 1, esprimendo voto favorevole rispetto a quest'ordine di determinazioni;
-il ritardo nell'avvio dei lavori appaltati alla ditta "Edilizia Acrobatica" è dovuto all'attesa della concessione del credito da parte di Banca Sella;
Parte 2 con la sottoscrizione dell'accordo di transazione e conciliazione del
15.09.2021, concluso con il CP_1 nel precedente giudizio di merito, si impegnava a provvedere personalmente al ripristino delle parti ammalorate del proprio appartamento, impiegando l'importo corrispostole transattivamente, e rinunciando a ogni pretesa risarcitoria maturata e maturanda in relazione alle infiltrazioni oggetto di causa. CP 1 convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea
||
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del deducente procuratore dichiaratosi antistatario.
*********
La domanda non può essere accolta.
Non ha formato oggetto di contestazione fra le parti il fatto che, per lo stabile condominiale di via Liguria n.34 in Taranto, fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria, come accertati dal Ctu del procedimento di istruzione preventiva.
La condomina Pt 1 , con l'atto introduttivo di questo giudizio, ha chiesto la condanna del CP_1 alla esecuzione di opere di rispristino per l'eliminazione delle cause infiltrative descritte dal Ctu e la condanna del Condominio al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa a titolo di mancato utilizzo di parte dell'unità immobiliare a far data dall'espletamento dell'ATP e di grave disagio per la mancata esecuzione dei lavori condominiali che non ha permesso l'esecuzione delle opere interne al suo appartamento.
Nel corso del giudizio, la difesa dell'attrice ha ammesso il dato dell'avvenuta esecuzione delle opere condominiali, ribadendo l'istanza tesa al riconoscimento delle spese processuali. Le istanze attoree non sono fondate in forza dei seguenti elementi:
1) il 15 settembre 2021, tra la Pt 1 e l'ente di gestione è stato formalizzato accordo transattivo che ha visto il riconoscimento alla condomina della somma di €11.757,48 a vario titolo (sorte capitale e spese);
2) per effetto della transazione, la condomina ha ottenuto la somma di €4.590,00 per i ripristini all'interno del suo appartamento, secondo la valutazione estimativa del Ctu nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, concordando con il Condominio il pagamento dell'iva pari ad
€1.009,80 nel momento di presentazione della fattura;
3) la condomina ha dichiarato nell'atto transattivo di rinunciare a qualsiasi diritto e/o domanda e/o pretesa maturata o maturanda nei confronti del Condominio;
4) l'intesa transattiva ha determinato l'estinzione del giudizio di merito instaurato dalla Pt 1 dopo la definizione dell'ATP;
5) il petitum dell'atto introduttivo di tale giudizio è pressochè sovrapponibile a quello dell'odierno giudizio (cfr.allegato 3) fascicolo attrice);
6) la Pt_1 , in assemblea, ha votato favorevolmente per le determinazioni di esecuzione dei lavori condominiali (di impermeabilizzazione e di rifacimento delle parti ammalorate, sulla facciata interna e sulla facciata esterna), come risulta dalla delibera del 25.10.2022;
7) la stessa, in assemblea, ha votato favorevolmente per le determinazioni riguardanti la scelta di Edilizia Acrobatica come ditta esecutrice delle opere, il corrispettivo dovuto, la fruizione dei benefici fiscali (50% di sconto in fattura), gli oneri accessori, l'accensione di un finanziamento con Banca Sella;
8) è plausibile che la mancanza di liquidità disponibile da parte del CP 1 e la decisione di fruire dei benefici fiscali (assunta con il consenso della condomina qui istante) abbia dilatato i tempi di esecuzione, ma comunque è innegabile che la Pt 1 abbia ricevuto le somme per l'esecuzione delle opere di ripristino all'interno del suo immobile ed abbia rinunciato transattivamente ad ogni pretesa maturata e/o maturanda connessa alle opere condominiali come descritte dal Ctu della fase preventiva;
9) l'invocato risarcimento del danno per il disagio e per il mancato utilizzo di parte dell'unità immobiliare è precluso dalla integrale rinuncia ad ogni diritto o pretesa maturata e/o maturanda verso il Condominio relativamente alle cause ed agli interventi di ripristino descritti dal Ctu;
10) la dialettica processuale in punto di esecuzione di alcuni lavori (per pensiline interne ed esterne) prima o dopo l'introduzione di questo giudizio non aggiunge elementi di rilievo a sostegno delle istanze attoree poiché la domanda risarcitoria è stata proposta dopo la transazione, le delibere condominiali sulla esecuzione delle opere, l'appalto ad Edilizia Acrobatica,
l'accensione del finanziamento ovvero dopo determinazioni assunte con il consenso della Pt_1 , escludenti profili di antigiuridicità imputabili all'ente di gestione.
Il Tribunale ritiene di dover equamente superare l'operatività del principio di soccombenza per consentire un definitivo componimento dei contrasti endo- condominiali, sia per l'avvenuta esecuzione delle opere condominiali, sia per il fatto che la Pt 1 ha ottenuto le risorse (accettate in sede transattiva) per l'esecuzione dei lavori interni al suo immobile e per le spese sostenute.
Pqm
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2819-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso il 26 settembre 2025 Il Giudice annagrazia lenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2819/2023 R.G.;
tra Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Ciro Parisi - attrice;
e
Controparte 1 , in persona dell'amministratore pro-tempore,
rappresentato e difesa dall'Avv. Fabio Dinoi-convenuto;
avente ad oggetto: “condanna in forma specifica-risarcimento del danno".
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte in sostituzione di udienza del
24 settembre 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto Parte 1 , proprietaria dell'immobile ubicato al quinto piano del Condominio
di Via Liguria n.34, in Taranto, ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la condanna del CP 1 ad eseguire le opere di ripristino della pensilina di coronamento dello stabile, posta a copertura del balcone del proprio appartamento,
danneggiata da fenomeni di infiltrazione di acque piovane, nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo di parte della propria unità immobiliare.
La Pt 1 ha ricostruito i fatti posti alla base della domanda, in sintesi, nei seguenti termini:
-l'immobile di proprietà dell'attrice subiva danni considerevoli, a causa di
infiltrazioni di acqua provenienti dalle parti comuni dello stabile condominiale all'ultimo piano del quale è ubicato;
-vaste e profonde macchie di umidità danneggiavano il soffitto e le pareti di due camere da letto, della stanza di soggiorno e del bagno di servizio, nonché, in modo grave, le pensiline di coronamento insistenti sul balcone dell'appartamento;
-il CTU Ing. Per_1 nella procedura di accertamento tecnico preventivo instaurata
,
dalla deducente al fine di indurre il CP 1 ad eseguire i lavori di ripristino nel proprio appartamento (n.4538/2019 R.G.), accertava la presenza delle infiltrazioni,
individuandone la provenienza dalle parti comuni dell'edificio, e riscontrava e quantificava i danni subiti dalla proprietà dell'istante;
-con accordo di transazione e conciliazione del 15.09.2021, raggiunto nell'ambito del successivo giudizio di merito avviato dalla deducente, il CP 1 si obbligava a risarcire tutti i danni subiti dall'istante, così come quantificati nella relazione peritale prodotta in sede di ATP;
-pur ottemperando a tali obblighi risarcitori, il CP 1 convenuto, fino alla data
di introduzione del presente giudizio, non si attivava per realizzare i necessari lavori di ripristino e messa in sicurezza delle parti comuni;
-con verbale di intervento del 10.12.2021, i Vigili del Fuoco prescrivevano l'esecuzione di "lavori urgenti solette pensilina del 5 piano da ditta specializzata",
inibendo l'accesso al balcone dell'immobile dell'attrice fino alla realizzazione degli stessi;
-con verbale di intervento del 12.05.2023, i Vigili del Fuoco prescrivevano nuovamente l'esecuzione di lavori urgenti al sotto cielo della pensilina dello stabile,
nella zona insistente sul balcone dell'appartamento del quinto piano, nonché
l'adozione di misure urgenti di messa in sicurezza e contenimento, come l'istallazione di reti di protezione;
-inibivano ancora l'accesso al balcone interessato dall'intervento;
-il CP_1 restava inerte, nonostante i numerosi solleciti compiuti dal procuratore della deducente e la procedura di mediazione successivamente avviata dalla stessa si concludeva il 14.03.2023 per "mancata comparizione della parte convenuta".
L'attrice ha quindi dedotto che:
-il CP 1 convenuto è responsabile ex art.2051 c.c. dello stato di incuria in cui versano le parti comuni dell'edifico e dei danni originati dalle stesse;
-la CTU prodotta in sede di ATP ha accertato il nesso eziologico sussistente tra la mancata manutenzione delle sezioni comuni dello stabile e i danni riscontrati nell'appartamento della deducente;
-l'inerzia del Condomino, dal momento in cui si sono manifestati i fenomeni infiltrativi oggetto di causa, ha compromesso il diritto dell'istante al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e il diritto della stessa alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane;
-tale inattività ha impedito alla condomina agente di eseguire i lavori nel proprio appartamento, che sarebbero stati vanificati dalla mancata eliminazione delle cause di infiltrazione, provocando un ulteriore deterioramento dello stato dei luoghi;
-la limitazione e la compressione del godimento dell'immobile, sopportate dall'attrice e dalla propria famiglia con disagio e sacrifico, si traducono in un danno risarcibile, liquidabile in via equitativa. Parte 1 ha, quindi, concluso nei seguenti termini:
-per la condanna del Controparte_2 all'esecuzione delle opere di ripristino specificamente individuate nella tabella riepilogativa degli interventi di lavorazione di cui alla relazione peritale redatta dal CTU Ing. Per 1
-per la condanna del CP 1 convenuto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo di parte dell'unità immobiliare di proprietà dell'attrice, a far data dai tre mesi successivi alla sigla dell'accordo transattivo del 15.09.2021, nonché
derivante dall'impossibilità di eseguire i lavori all'interno dell'appartamento prima dell'eliminazione delle cause di infiltrazione, da liquidare in via equitativa;
-per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c. per l'inerzia con cui non ha dato esecuzione ai lavori di ripristino necessari;
-con vittoria di spese e onorari del giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge e spese di mediazione pari a €400,00.
L'attrice, con memoria integrativa ex art. 171-ter n.1 c.p.c. ha ampliato la propria domanda chiedendo la condanna del convenuto alla esecuzione delleCP 1
medesime opere di ripristino anche sulla pensilina insistente sul balcone con affaccio interno dell'immobile dell'istante, stante le identiche condizioni di deterioramento dello stesso, imputabile alle medesime cause infiltrative.
, in persona dell'amministratore pro-tempore, ha contestato la
|| CP 1
fondatezza delle domande attoree, deducendo, essenzialmente, che:
-fra la fine del mese di settembre e gli inizi del mese di ottobre 2022, venivano eseguiti i lavori sul lastrico solare dello stabile di via Liguria n.34, seguendo le indicazioni stabilite nella relazione peritale redatta dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dell'anno 2019;
-l'attrice denunciava problemi di infiltrazione alla pensilina insistente sul proprio balcone solo in un momento successivo all'esecuzione dei lavori sulle parti comuni dell'edificio interessate dai problemi infiltrativi;
-in data 16.12.2021 una ditta specializzata metteva in sicurezza tale pensilina,
rimuovendone le parti deteriorate e installando una rete di contenimento;
-con delibera assembleare del 07.12.2022, veniva disposto il rifacimento di tutte le pensiline dell'edificio, sia interne che esterne, affidando l'incarico alla ditta "Edilizia
Acrobatica";
-contestualmente, l'assemblea dei condomini approvava la sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Banca Sella, finalizzato al pagamento dei costi preventivati dalla ditta appaltatrice;
-a tale adunanza assembleare partecipava anche la Pt 1, esprimendo voto favorevole rispetto a quest'ordine di determinazioni;
-il ritardo nell'avvio dei lavori appaltati alla ditta "Edilizia Acrobatica" è dovuto all'attesa della concessione del credito da parte di Banca Sella;
Parte 2 con la sottoscrizione dell'accordo di transazione e conciliazione del
15.09.2021, concluso con il CP_1 nel precedente giudizio di merito, si impegnava a provvedere personalmente al ripristino delle parti ammalorate del proprio appartamento, impiegando l'importo corrispostole transattivamente, e rinunciando a ogni pretesa risarcitoria maturata e maturanda in relazione alle infiltrazioni oggetto di causa. CP 1 convenuto ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea
||
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del deducente procuratore dichiaratosi antistatario.
*********
La domanda non può essere accolta.
Non ha formato oggetto di contestazione fra le parti il fatto che, per lo stabile condominiale di via Liguria n.34 in Taranto, fossero necessari interventi di manutenzione straordinaria, come accertati dal Ctu del procedimento di istruzione preventiva.
La condomina Pt 1 , con l'atto introduttivo di questo giudizio, ha chiesto la condanna del CP_1 alla esecuzione di opere di rispristino per l'eliminazione delle cause infiltrative descritte dal Ctu e la condanna del Condominio al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa a titolo di mancato utilizzo di parte dell'unità immobiliare a far data dall'espletamento dell'ATP e di grave disagio per la mancata esecuzione dei lavori condominiali che non ha permesso l'esecuzione delle opere interne al suo appartamento.
Nel corso del giudizio, la difesa dell'attrice ha ammesso il dato dell'avvenuta esecuzione delle opere condominiali, ribadendo l'istanza tesa al riconoscimento delle spese processuali. Le istanze attoree non sono fondate in forza dei seguenti elementi:
1) il 15 settembre 2021, tra la Pt 1 e l'ente di gestione è stato formalizzato accordo transattivo che ha visto il riconoscimento alla condomina della somma di €11.757,48 a vario titolo (sorte capitale e spese);
2) per effetto della transazione, la condomina ha ottenuto la somma di €4.590,00 per i ripristini all'interno del suo appartamento, secondo la valutazione estimativa del Ctu nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, concordando con il Condominio il pagamento dell'iva pari ad
€1.009,80 nel momento di presentazione della fattura;
3) la condomina ha dichiarato nell'atto transattivo di rinunciare a qualsiasi diritto e/o domanda e/o pretesa maturata o maturanda nei confronti del Condominio;
4) l'intesa transattiva ha determinato l'estinzione del giudizio di merito instaurato dalla Pt 1 dopo la definizione dell'ATP;
5) il petitum dell'atto introduttivo di tale giudizio è pressochè sovrapponibile a quello dell'odierno giudizio (cfr.allegato 3) fascicolo attrice);
6) la Pt_1 , in assemblea, ha votato favorevolmente per le determinazioni di esecuzione dei lavori condominiali (di impermeabilizzazione e di rifacimento delle parti ammalorate, sulla facciata interna e sulla facciata esterna), come risulta dalla delibera del 25.10.2022;
7) la stessa, in assemblea, ha votato favorevolmente per le determinazioni riguardanti la scelta di Edilizia Acrobatica come ditta esecutrice delle opere, il corrispettivo dovuto, la fruizione dei benefici fiscali (50% di sconto in fattura), gli oneri accessori, l'accensione di un finanziamento con Banca Sella;
8) è plausibile che la mancanza di liquidità disponibile da parte del CP 1 e la decisione di fruire dei benefici fiscali (assunta con il consenso della condomina qui istante) abbia dilatato i tempi di esecuzione, ma comunque è innegabile che la Pt 1 abbia ricevuto le somme per l'esecuzione delle opere di ripristino all'interno del suo immobile ed abbia rinunciato transattivamente ad ogni pretesa maturata e/o maturanda connessa alle opere condominiali come descritte dal Ctu della fase preventiva;
9) l'invocato risarcimento del danno per il disagio e per il mancato utilizzo di parte dell'unità immobiliare è precluso dalla integrale rinuncia ad ogni diritto o pretesa maturata e/o maturanda verso il Condominio relativamente alle cause ed agli interventi di ripristino descritti dal Ctu;
10) la dialettica processuale in punto di esecuzione di alcuni lavori (per pensiline interne ed esterne) prima o dopo l'introduzione di questo giudizio non aggiunge elementi di rilievo a sostegno delle istanze attoree poiché la domanda risarcitoria è stata proposta dopo la transazione, le delibere condominiali sulla esecuzione delle opere, l'appalto ad Edilizia Acrobatica,
l'accensione del finanziamento ovvero dopo determinazioni assunte con il consenso della Pt_1 , escludenti profili di antigiuridicità imputabili all'ente di gestione.
Il Tribunale ritiene di dover equamente superare l'operatività del principio di soccombenza per consentire un definitivo componimento dei contrasti endo- condominiali, sia per l'avvenuta esecuzione delle opere condominiali, sia per il fatto che la Pt 1 ha ottenuto le risorse (accettate in sede transattiva) per l'esecuzione dei lavori interni al suo immobile e per le spese sostenute.
Pqm
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2819-2023 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta la domanda;
-spese compensate.
Così deciso il 26 settembre 2025 Il Giudice annagrazia lenti