TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 4173/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4173/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 12/09/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. POLIZZI DANIELA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) _1 C.F._2
Con l'avv. VITALE SOSSIO
- resistente -
e di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
Con l'Avv. DONI FILIPPO
- resistente -
Avente ad oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente e parte resistente come da note congiunte del 12.2.2025 CP_1
Per parte resistente : “prende atto del raggiunto accordo e dichiara che si adeguerà alla decisione che lo recepirà” CP_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 − Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 _1
e dell' allegando:
[...] CP_2
- di aver contratto matrimonio in data 25.9.1965 con , deceduto a Farra di Soligo CP_3
(TV) il 17.5.2024;
- che dal matrimonio nascevano tre figli di cui due ancora in vita: nato il [...] e Per_1 Per_2 nata il [...];
- che la cessazione degli effetti civili di tale matrimonio veniva pronunciata dall'intestato Tribunale in data 18.12.2013, con sentenza passata in giudicato che riconosceva a suo favore un assegno divorzile di € 350,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT;
- di non aver contratto nuove nozze;
- di essere titolare, oltre all'assegno divorzile, di pensione di vecchiaia di € 470,00 mensili;
- che in data 12.10.2020 l'ex coniuge contraeva nuove nozze con;
_1
- di aver presentato all' in data 20.6.2024 richiesta di pensione di reversibilità che veniva CP_2 rigettata con la seguente motivazione: “Il suo ex coniuge aveva contratto nuovo matrimonio e pertanto lei potrà richiedere quota della pensione rivolgendosi al Tribunale competente per il divorzio”.
Chiedeva, quindi, di quantificare nella misura del 93 % la quota di pensione di reversibilità lei spettante con ordine all' di corrisponderle mensilmente la quota di pensione di reversibilità dell'ex CP_2 coniuge deceduto sig. , nonché tutti i ratei arretrati comprensivi di interessi legali CP_3 maturati dal primo giorno del mese successivo al decesso del Sig. . CP_3
− Si costituiva il 31.10.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente _1
e chiedendo la ripartizione paritaria della pensione di riversibilità.
− Si costituiva il 28.11.2024 l' chiedendo al Tribunale di stabilire la quota di pensione di CP_2 reversibilità da pagare alla ricorrente con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla decisione.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 10.12.2024
e il Giudice, esaminati gli atti di causa e sentiti i difensori, formulava alle stesse la seguente proposta conciliativa:
“- versamento da parte dell' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato, CP_2 del 70 % della pensione di reversibilità di , nato a [...] il [...] e deceduto a Farra di Soligo CP_3 in data 17.05.2024, a favore di in qualità di coniuge divorziata e del 30 % a favore di Parte_1 [...]
, fermo l'onere in capo a ciascuna parte di integrare la documentazione dovuta per ottenere la quota _1
a sé spettante;
− spese di lite compensate”.
2 − I difensori chiedevano preliminarmente, al fine di poter valutare la proposta, emissione di ordine all' per accertare la percezione di eventuale rendita ai superstiti dalla parte della resistente CP_4
_1
− L' depositava il 20.12.2024 quanto richiesto dando atto che “nessuna prestazione economica è CP_4 stata erogata ai sensi dell'art. 85 T.U. n. 1124/1965 a favore di quale coniuge superstite di _1
, nato a [...] il [...] e deceduto in data 17.05.2024”. CP_3
− All'esito di tale deposito, con note congiunte del 12.2.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo transattivo “che prevede il riconoscimento della percentuale del 65% della pensione di reversibilità in favore della sig.ra e del restante 35% in favore della sig.ra e chiedono che l'Ill.mo Parte_1 _1
Tribunale di Treviso voglia provvedere a disporre la suddivisione del trattamento di reversibilità nelle percentuali sopra indicate, con compensazione delle spese legali.”
− All'udienza del 18.3.2025 la ricorrente, comparsa personalmente, confermava le condizioni di cui alla nota congiunta del 12.2.2025 e dichiarava di prestare acquiescenza alla sentenza rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Con nota scritta con firma autenticata depositata il 20.3.2025 uguale dichiarazione veniva resa dalla resistente CP_1
Il difensore dell' prendeva quindi atto del raggiunto accordo e dichiarava l'impegno della CP_2 propria assistita ad adeguarsi alla decisione di recepimento dello stesso.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
La domanda proposta dalla signora ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/70 è fondata e Parte_1 merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Ricorrono, invero, tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa ai fini dell'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato del de cuius.
Infatti, risulta dai documenti prodotti e non è contestato che e Parte_1 CP_3 avevano contratto matrimonio il 25.9.1965 e che la cessazione degli effetti civili dello stesso è stata pronunciata con sentenza n. 2439/2013 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato (doc. 3 ricorrente).
Con tale sentenza è stato posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere all'ex moglie CP_3
l'assegno divorzile stabilito dal provvedimento (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente non ha contratto nuove nozze e il coniuge divorziato al momento del decesso, avvenuto il
17.5.2024 (doc. 1 ricorrente), era titolare di una pensione erogata dall' (cfr. documentazione CP_2 dimessa dall' costituita), per cui, valutata la natura dell'indennità corrisposta, il rapporto lavorativo CP_2 da cui trae origine il trattamento pensionistico è con certezza anteriore rispetto alla sentenza di divorzio.
3 Va poi precisato che la quota di pensione di reversibilità, come stabilito dalle leggi pensionistiche, spetta, in linea generale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla morte del fruitore del trattamento pensionistico.
In forza di tale principio questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (cfr. Cass. civ. n. 2092/2007)”.
Infatti, nella regolamentazione della decorrenza prevale il profilo pensionistico della quota di reversibilità senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota ed essendo il coniuge divorziato titolare di un diritto d'indole previdenziale analogo a quello del coniuge superstite, limitato solo quantitativamente dalla pronuncia giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 6272/2004; n. 23880/2008 e n. 15837/2001).
Pertanto, nel caso di specie da giugno 2024 l'Ente convenuto è tenuto a corrispondere la pensione di reversibilità pari al 60% di quella spettante al dante causa, per la quota del 65 % alla ricorrente, come da accordo nel frattempo intervenuto tra le parti.
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4173 /2024 R.G.:
- attribuisce sulla residua percentuale del 60% alla ricorrente , in qualità di coniuge Parte_1 divorziato, la quota del 65 % della pensione di reversibilità di , deceduto in data CP_3
17.5.2024 e titolare in vita della pensione di cui in parte motiva;
- per l'effetto, dichiara l' a ciò tenuto, ad attribuire alla ricorrente la quota predetta a CP_2 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
- Dà atto che ed hanno dichiarato di prestare Parte_1 _1 acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre impugnazione.
4 Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
5